CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75 del 04/08/2023 – Alma Juventus Fano 1906 a r.l. / FIGC / Lega Pro/ Casertana Football Club s.r.l.

Decisione n. 75

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

composta da

Vincenzo Nunziata – Presidente Guido Cecinelli – Relatore Aurelio Vessichelli

Monica Delsignore Giammario Rocchitta – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. 66/2023, presentato, in data 26 luglio 2023, dalla Società Alma Juventus Fano 1906 a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Mario Alessandro Russo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Quattrone e Matteo Corsi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, viale Belfiore, n. 9,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nonché contro

la Casertana Football Club s.r.l. in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento o la riforma

della delibera del Presidente del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n.     44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024, con esclusione dalla procedura di ammissione della ricorrente, nonché di qualsiasi altro atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare o successivo, con il conseguente ripristino o riformulazione della graduatoria, con il reinserimento della ricorrente nella seconda posizione ai fini del ripescaggio.

Visto l’atto di ricorso e la documentazione prodotta,

uditi, nell’udienza del 31 luglio 2023, in collegamento da remoto, mediante la piattaforma telematica, i difensori della parte ricorrente – Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., per la quale è, altresì, presente, in collegamento da remoto, il relativo presidente, sig. Mario Alessandro Rossi

- avv.ti Francesco Quattrone e Matteo Corsi; udito, per la resistente FIGC, l’avv. Giancarlo Viglione, presente fisicamente, presso i locali del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.

Premesso in fatto

La presente decisione è redatta in forma semplificata, con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche (come, da ultimo, modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023).

1. Il 17 luglio 2023, la ricorrente depositava domanda di  integrazione dell’organico del Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2023-2024.

1.1. Il 21 luglio successivo, la COVISOC esaminava la documentazione prodotta dalla società e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, riscontrando, alla data del termine perentorio del 18 luglio 2023, l’inosservanza dell’adempimento previsto dal titolo I,  par. II, lett.  A,  punto 4, del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022. Più precisamente, la COVISOC, alla luce di quanto certificato dal Dipartimento Interregionale LND, con comunicazione del 18 luglio 2023 ha osservato che la ricorrente non aveva provveduto a presentare “le dichiarazioni liberatorie dei tesserati relative agli accordi economici depositati per la stagione sportiva 202212023 prive di sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale”.

1.2. Con successiva nota del 19 luglio 2023, il Dipartimento Interregionale LND comunicava che la ricorrente, in data 18 luglio 2023, aveva provveduto ad inviare ulteriore documentazione, tra cui copia di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000) del Vicepresidente della società, la cui sottoscrizione era stata autenticata dal funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Fano lo stesso 18 luglio, nella quale lo stesso Vicepresidente dichiarava che tutte le dichiarazioni liberatorie erano state sottoscritte dai tesserati.

1.3. Il 24 luglio successivo, la COVISOC esprimeva il proprio parere (prot. n. 1811/2023) circa il fatto che “tale autocertificazione non può essere ritenuta coerente con la disciplina di riferimento che prevede espressamente la sottoscrizione autenticata  innanzi al pubblico ufficiale delle dichiarazioni liberatorie relative ai tesserati”.

Lo stesso giorno, la FIGC deliberava (Comunicato Ufficiale n. 44/A) l’approvazione della graduatoria di cui si è detto, riservandosi di decidere in una data successiva circa l’eventuale adozione di provvedimenti per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C, s.s. 2023-2024, anche alla luce dei contenziosi pendenti.

1.4. Sempre il 24 luglio, la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi riscontrava il rispetto di entrambi i criteri infrastrutturali di cui al titolo II e dell’allegato A del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022 in relazione allo stadio ‘Raffaele Mancini’ di Fano e dei criteri sportivi e organizzativi di cui al titolo III dello stesso comunicato.

2. Il 26 luglio successivo, l’Alma Juventus Fano ha proposto ricorso, impugnando la suindicata deliberazione della FIGC.

2.1. Il ricorso è articolato in un unico motivo di impugnazione, consistente nella violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al titolo I, par. II, lett. A, punto 4, Comunicato Ufficiale

n. 67/A del 9 novembre 2022, demandando a questo Collegio l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento o la riforma dell’atto.

La ricorrente rileva che è stata parimenti allegata, alla domanda di integrazione dell'organico del Campionato di Serie C, s.s. 2023/2024, altra documentazione che in maniera incontrovertibile certifica la veridicità delle dichiarazioni liberatorie richieste; invero, sono stati prodotti i bonifici bancari di pagamento, provenienti dal conto corrente della ricorrente società, indirizzati e accreditati nei rispettivi conti correnti di tutti i tesserati della società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. In secondo luogo, non vi è stato alcun tesserato della ricorrente che, ad oggi, ha presentato vertenze per il mancato  pagamento dei compensi,  come si evince dalla corrispondenza tra gli importi liquidati a saldo ai tesserati e quelli effettivamente pagati dalla società ricorrente.

Inoltre, la ricorrente rileva che il Titolo I, punto I, lettera D), punto 5), del Sistema delle Licenze 2023/2024, laddove stabilisce che la società debba "assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC (...) depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento", andrebbe a collidere con gli adempimenti previsti per le squadre provenienti dalla Serie D. Non si spiega, infatti, come mai si debba considerare prevalente l'autocertificazione del pubblico ufficiale rispetto al pagamento effettivo delle competenze dei singoli tesserati.

Infine, il Fano evidenzia che, nel caso di specie, non è possibile parlare di omessa presentazione della autodichiarazione, posto che il Vicepresidente della società ha presentato una dichiarazione sostitutiva di notorietà timbrata dal pubblico ufficiale in data 18 luglio 2023.

2.2 In ragione dei suesposti motivi, la società ricorrente chiede a questo Collegio di: «Accertare e dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e/o l'infondatezza della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.44/A del 24 luglio 2023, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell'integrazione dei posti disponibili nell'organico del Campionato di Serie C 2023/2024, con esclusione della ricorrente, Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. e, per l'effetto, annullare e/o riformare il provvedimento impugnato, nonché qualsiasi altro atto (anche incognito) prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo: • nel contempo, ripristinare e/o, comunque, riformulare la graduatoria delle Società aspiranti al ripescaggio nel Campionato di Serie C 2023/2024, con reinserimento alla ricorrente Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. nella seconda posizione della graduatoria del ripescaggio al posto della Casertana Football Club s.r.l.».

3. In data 28 luglio 2023, si è costituita la FIGC, che eccepisce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

3.1. Con riferimento al Sistema delle Licenze per l’ammissione al Campionato di Serie C, di cui al C.U. n. 67/A del 9 novembre 2022 e, in particolare, al titolo I), parte II), lett. A), punto 4), la resistente rileva che, tra gli adempimenti richiesti alla società ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale entro il termine perentorio del 18 luglio 2023, il legislatore federale abbia espressamente richiesto la “acquisizione da parte del medesimo Dipartimento Interregionale- LND delle dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2023 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale”. Le richieste "dichiarazioni liberatorie", dunque, dovevano necessariamente essere “sottoscritte” nonché “autenticate innanzi a pubblico ufficiale”. È evidente la ratio della norma de qua: garantire un controllo effettivo sulla assenza dei debiti nei confronti dei tesserati da parte della società che aspira a partecipare al Campionato di Serie C; controllo che avviene tramite la “sottoscrizione” delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati stessi "autenticata" da un pubblico ufficiale.

Con riferimento alla falsa applicazione delle disposizioni di cui al titolo I, par. II, lett. A, punto 4, Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, la Federazione resistente osserva che il Fano - e tale dato non risulta contestato neppure dalla ricorrente - non ha prodotto, entro il perentorio termine del 18 luglio 2023, le "dichiarazioni liberatorie - dei tesserati - con sottoscrizione autenticata innanzi al pubblico ufficiale”. La "ulteriore documentazione” non è, comunque, idonea ad assolvere  all’adempimento  richiesto.  La ricorrente  non ha,  infatti, prodotto le “dichiarazioni liberatorie (...) con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale”, ma una mera “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28. 12.2000) del Vicepresidente della società la cui sottoscrizione è stata autenticata dal funzionario incaricato dal Sindaco del comune di Fano nella medesima data del 18 luglio 2023 e nella quale il Vicepresidente della società dichiara che tutte le dichiarazioni liberatorie sono state sottoscritte dai tesserati”.

Inammissibili, infine, sarebbero le contestazioni circa il contenuto del Titolo I, punto I, lettera D), punto 5), del Sistema delle Licenze 2023/2024, posto che la ricorrente avrebbe dovuto eccepire la paventata “collisione” “con gli adempimenti previsti per le squadre provenienti dalla Serie D”, impugnando entro il relativo termine e innanzi al competente giudice sportivo il Sistema delle Licenze, nonché il C.U. n. 205/A del 5 giugno 2023. La censura sarebbe comunque infondata, considerato che i diversi adempimenti previsti per le squadre provenienti dalla Serie D, e che aspirano a partecipare al Campionato di Serie C, trovano la loro evidente ratio nella differenza dei controlli che si effettuano nel campionato dilettantistico rispetto ai controlli che vengono svolti nei campionati professionistici.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

Il ricorso è infondato e va rigettato alla luce di un motivo che, collocandosi su un piano logicamente priore rispetto alle altre doglianze della società ricorrente, determina l’assorbimento delle relative questioni.

Il Manuale delle Licenze Nazionali di Serie C, s.s. 2023-2024, pone, fra gli adempimenti richiesti alle società del Campionato di Serie D aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie C, l’onere di depositare presso la COVISOC la certificazione del Dipartimento interregionale LND attestante l’inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, previa acquisizione, da parte di quest’ultimo, delle dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2023, con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, della FIGC, delle leghe e di società affiliate della FIGC (titolo I, par. II, lett. A, n. 4). La chiave della questione posta dinanzi a questo Collegio risiede nella verifica dell’asserita equipollenza fra l’adempimento dell’onere, per come delineato nella disposizione richiamata, e la presentazione – nel caso di specie – di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000) del Vicepresidente della società la cui sottoscrizione sia autenticata da un funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Fano, nella quale si dichiara che tutte le dichiarazioni liberatorie sono state sottoscritte da parte dei tesserati.

Ad  avviso  di  questo  Collegio,  fra  le  due  tipologie  di  documentazioni  non  può  esservi equipollenza. La disposizione di cui al titolo I, par. II, lett. A, n. 4, del già citato Manuale delle Licenze  Nazionali  richiede,  infatti,  il  deposito  di  un  atto  assai  specifico,  che  implica l’autenticazione delle dichiarazioni dei tesserati; nel caso di specie, tuttavia, si è di fronte all’autenticazione della sola dichiarazione del Vicepresidente della società, il quale dichiara che  tutte  le  liberatorie  sono  state  sottoscritte  dai  tesserati,  mentre  manca  del  tutto l’autenticazione di queste ultime. Di conseguenza, non può in nessun caso configurarsi un’equipollenza fra le due ipotesi; ciò premesso, una sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tratteggiata dalla disposizione, risulta del tutto implausibile persino nel caso in cui si decidesse di valorizzare una lettura spiccatamente funzionalistica della stessa. Si tratta, in definitiva, di ipotesi talmente differenti sul piano qualitativo che lo stesso criterio funzionale non basta a colmare lo iato fra la disposizione e la ratio ascritta alla previsione dell’onere. Stando così le cose, risulta allora evidente che, al termine perentorio del 18 luglio, la ricorrente non era in possesso di tutti i requisiti previsti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per il prossimo Campionato di Serie C,  non avendo prodotto,  appunto,  le dichiarazioni liberatorie dei tesserati con sottoscrizione autenticata del pubblico ufficiale.

Sul punto, va, peraltro, aggiunto che, per pacifica giurisprudenza di questo Collegio e del giudice amministrativo, un tale termine è considerato perentorio e, dunque, inderogabile ai fini degli adempimenti rispetto ai quali è posto, e ciò in quanto “in materia di licenze nazionali, per l’ammissione ai campionati risulta dettata una disciplina particolarmente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso da parte della società dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere - nel rispetto delle anzidette scadenze temporali - che si proceda per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario e dunque evitare che al campionato si iscrivano società non in regola con gli adempimenti fiscali e che, pertanto, vivono una «difficile situazione finanziaria»” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57 del 2021). Se così non fosse, “si finirebbe per concedere la Licenza Nazionale a società la cui regolarità legale ed economico-finanziaria è “sospesa” e indeterminata, con conseguente violazione del principio della par condicio ed una perdurante incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al Campionato” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione  controversie  di  ammissione  ed  esclusione  dalle  competizioni  professionistiche, decisione n. 55 del 2021).

La priorità logica del rilievo dell’impossibilità di ritenere che la documentazione presentata possa sussumersi in astratto nella disposizione contenuta nel Manuale delle Licenze Nazionali di Serie C implica, dunque, che la ricorrente non ha adempiuto a tutti i requisiti necessari per aver titolo a partecipare al prossimo Campionato di Serie C entro il termine perentorio posto dalla normativa di riferimento, e comporta, pertanto, l’infondatezza del ricorso, che va quindi rigettato, precludendo l’analisi di ulteriori motivi, che risultano inevitabilmente assorbiti. Sussistono giusti motivi, ad avviso del Collegio, in ragione della particolarità dell’oggetto della controversia, per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

Rigetta il ricorso della Società Alma Juventus Fano 1906 a r.l., Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

Così deciso in Roma, in data 31 luglio 2023.

Il Presidente                                                                          Il relatore

F.to Vincenzo Nunziata                                            F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 4 agosto 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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