CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69 del 27/07/2023 – A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 / FIGH / Procura Federale FIGH
Decisione n. 69
Anno 2023
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Piero Floreani - Relatore
Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2023, presentato, in data 31 maggio 2023, dalla A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, in persona del presidente pro tempore, Giuseppe Roscino, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco D’Alessandro (c.f. DLSFNC85D11C975C) e Giacomo Sgobba (c.f. SGBGCM74M19C975P),
contro
la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), rappresentata, difesa e domiciliata dall’avv. Giovanni Fontana (codice fiscale FNTGNN69T27I712L), con studio in Via Fanfara, n. 46, a Sezze (LT) (PEC: giovannifontana@puntopec.it),
nonché contro
la Procura Federale FIGH – domicilio digitale PEC giustiziasportiva.pec@figh.info- avv.donatagiorgiacappelluto@pec.it,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGH, resa nel procedimento n. 2/2023 R.G.C.A.F., depositata in data 11 maggio 2023.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 4 luglio 2023, i difensori della parte ricorrente - A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 - avv.ti Francesco D’Alessandro e Giacomo Sgobba; l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIGH, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Piero Floreani.
FATTO
1. Con ricorso del 31 maggio 2023, la ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 (d’ora in poi, anche solo Conversano) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento della decisione della Corte d’Appello della Federazione Italiana Gioco Handball (FIGH), resa nel procedimento n. 2/2023 R.G.C.A.F. dell’11 maggio 2023.
Il procedimento trae origine dalla condotta della società, attuata per mezzo del proprio presidente, Giuseppe Roscino, in occasione di talune partite giocate nella Serie A Gold e nella Coppa Italia Maschile della FIGH. La Procura Federale, in particolare, aveva deferito il presidente, unitamente all’affiliato Conversano, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione al fatto di avere, in occasione di cinque gare, iscritto a referto due atleti tra quelli non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali e due atleti comunitari; quindi, oltre il limite massimo di quattro giocatori tra quelli appartenenti alle categorie degli atleti non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali, comunitari ed extracomunitari. La Procura Federale, il 22 febbraio 2023, aveva, dunque, contestato dinanzi al Tribunale Federale la violazione degli articoli 1, secondo comma, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, 7, primo capoverso, e 39, primo capoverso, del Regolamento per l’attività sportiva federale e del disposto di cui alla pag. 65, lett. c), del Vademecum per la stagione 2022/2023.
2.Il Tribunale Federale, definite preliminarmente le questioni relative alla competenza e rigettata la richiesta di condanna della Federazione per il mancato controllo esercitato dagli organi deputati a verificare la correttezza delle liste degli atleti iscritti a referto dalla Conversano nelle gare in contestazione, ha così deciso: «questo Tribunale ritiene, in punto di fatto, che l’istruttoria svolta - visti, in particolare, i documenti acquisiti, le dichiarazioni rese dal sig. Giuseppe Roscino e le memorie prodotte - abbia fornito prova che, come da contestazione, l’ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 (cod. fed. 0049) abbia effettivamente iscritto a referto, nelle gare disputate in serie A Gold contro il Pressano in data 10 dicembre 2022 (50771), il Cassano in data 17 dicembre 2022 (50776), il Brixen in data 21 gennaio 2023 (50789), nonché in Coppa Italia contro il Sassari e lo Junior Fasano, un numero di atleti comunitari, extracomunitari o privi dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali eccedente il limite massimo consentito dal Vademecum 2022/23. Tenuto conto dei principi generali vigenti in materia nell’ambito della giustizia sportiva, non possono trovare accoglimento, pertanto, le argomentazioni difensive volte a escludere la responsabilità personale e/o oggettiva degli incolpati nel caso di specie, non essendo stata addotta, nel corso del presente procedimento, alcuna argomentazione utile a dimostrare, sul piano dell’interpretazione delle norme che si assumono violate, la correttezza dell’operato della società e/o del suo legale rappresentante ed essendo stato, anzi, pacificamente ammesso l’errore in tale contesto perpetrato». Il Tribunale Federale, pertanto, ha irrogato a Giuseppe Roscino la sanzione dell’inibizione per 40 giorni ed all’affiliato Conversano la sanzione di 7 punti di penalizzazione, nonché l’ammenda di euro 1.500,00.
3.La Corte Federale d’Appello ha rigettato integralmente il reclamo del presidente Roscino ed ha parzialmente accolto il reclamo della Conversano, riducendo la sanzione a 6 punti di penalizzazione.
4. Con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, la ADS Conversano 2014 ha impugnato la decisione di secondo grado, articolando i seguenti motivi:
I. Nullità della sentenza per difetto insanabile dell’organo giudicante: violazione dell’art. 26 del codice di giustizia sportiva C.O.N.I. nonché art. 158 c.p.c. – Conflitto di interessi del giudice presidente: violazione dell’art. 10 del codice di comportamento sportivo C.O.N.I.
Ad avviso della ricorrente, il Presidente della Corte Federale d’Appello non possiederebbe i requisiti per ricoprire tale carica, in quanto professionista cancellata dall’albo degli avvocati nel 2021. La decisione, dunque, sarebbe stata emessa in spregio delle richiamate norme regolamentari e, pertanto, affetta da nullità insanabile. La stessa Presidente si sarebbe trovata in posizione di conflitto di interessi, in quanto coniugata con il Responsabile dell’Ufficio comunicazione e stampa della Federazione, nonché in rapporti di pluriennale amicizia con il Presidente Federale.
II. Violazione del diritto di difesa per non aver sospeso l’inizio dei play-off scudetto in pendenza dei termini per proporre ricorso al Collegio di Garanzia - Violazione art. 6 C.G.S. C.O.N.I. e art. 24 Costituzione italiana.
La FIGH avrebbe, secondo la ricorrente, consentito il prosieguo del campionato nazionale con la disputa dei play-off scudetto e l’assegnazione del titolo nazionale di campione d’Italia in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, in tal modo violando gravemente il legittimo diritto della Conversano di adire l’ultimo grado della giustizia sportiva ed ottenere così una sentenza definitiva.
In via subordinata, l’associazione ricorrente prospetta ulteriori motivi:
III. Illegittimità per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia
- Contraddittorietà e/o illogicità delle motivazioni.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte Federale, atteso che Giuseppe Roscino non avrebbe mai dichiarato di non conoscere la norma contenuta nel Vademecum, bensì ne avrebbe eccepito una errata interpretazione, in quanto oggettivamente contrastante con altra norma del Vademecum stesso.
La motivazione sarebbe, altresì, contraddittoria laddove ha inteso privilegiare «il risultato conseguito sul campo di cui all’art. 4 comma 1 R.G.D.», irrogando, tuttavia, 6 punti di penalizzazione corrispondenti alle 3 partite viziate. La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che le tre partite pregresse si erano concluse regolarmente, omologate nei comunicati ufficiali del Giudice Sportivo successivi alle gare e non contestate da nessun’altra società, né dalla Procura Federale, quindi non più suscettibili di revisione a posteriori nemmeno da parte degli organi di Giustizia Sportiva. A ciò, si aggiunga che la stessa Corte Federale, nella sentenza gravata, ha osservato che non vi era stato dolo nella errata interpretazione del Regolamento
Federale e, nondimeno, ha accertato un’articolata e non agevolmente interpretabile disciplina introdotta col Vademecum 2022/23.
IV. Illegittimità per difetto di competenza del Tribunale federale in materie espressamente riservate alla cognizione del giudice sportivo e della Corte sportiva d’appello - Violazione degli artt. 38 - 49 e 76 del Reg. Giust. Disc.
La decisione sarebbe, in tesi, viziata ab origine per incompetenza funzionale del Tribunale Federale, considerando che l’art. 38 RG FIGH dispone la cognizione del Giudice Sportivo in ordine alla “regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara”.
V. Illegittimità per difetto di motivazione - Concorso di colpa degli organi federali nella causazione dell’evento.
Ad avviso della ricorrente, la sentenza deve essere annullata o riformata, poiché non considera in alcun modo l’evidente concorso di responsabilità degli stessi organi federali e dello stesso Giudice Sportivo, i quali avrebbero colpevolmente omesso gli obbligatori controlli al termine di ben cinque partite, consecutive tra Campionato e Coppa Italia, omologando le stesse e consentendo, di fatto, la reiterazione dell’errore in buona fede. Ciò nonostante, né il Tribunale Federale né la Corte d’Appello si sarebbero preoccupate di considerare la conclamata responsabilità oggettiva degli stessi organi di controllo federali sull’operato di arbitri, commissari di gara in ordine alla corretta interpretazione del Regolamento Federale.
L’ASD Conversano, salva l’acquisizione in via istruttoria dei fascicoli relativi alle precedenti fasi del giudizio, ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare ed assorbente: Voglia l’Ecc.mo Collegio accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della sentenza della Corte d’Appello della F.I.G.H. resa all’interno del procedimento n. 2/2023 R.G.C.A.F. depositata in data 11/05/2023, pubblicata sul sito internet federale www.federhandball.it in data 11/05/2023 per le motivazioni riportate ai punti 1-2 della narrativa del presente atto.
Per l’effetto:
2) condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball alla riassegnazione in favore della A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 dei 6 punti in classifica illegittimamente sottratti in forza della sentenza nulla e/o inefficace con ordine immediato di ripristinare la corretta classifica del campionato nazionale di pallamano maschile serie A Gold 2022/2023 ed attuazione dei provvedimenti sportivi conseguenti per la regolare conclusione del campionato;
3) annullare tutte le gare dei play-off scudetto 2022/2023 disputate revocando il titolo di campione d’Italia assegnato disponendo i provvedimenti sportivi conseguenti;
4) in via subordinata, nel merito: Voglia l’Ecc.mo Collegio annullare e/o riformare in toto la sentenza impugnata per le motivazioni riportate ai punti 3-4-5 della narrativa del presente atto. Per l’effetto:
5) condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball alla riassegnazione in favore della A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 dei 6 punti in classifica illegittimamente sottratti ovvero, in subordine, disporre nuovo rinvio alla Corte d’Appello Federale (in nuova composizione) per la riduzione della penalizzazione al minimo edittale con invito immediato a ripristinare la corretta classifica del campionato nazionale di pallamano maschile serie A Gold 2022/2023 ed attuazione dei provvedimenti sportivi conseguenti per la regolare conclusione del campionato;
6) annullare tutte le gare dei play-off scudetto 2022/2023 disputate revocando il titolo di campione d’Italia assegnato disponendo i provvedimenti sportivi conseguenti;
7) in tutti i casi: condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball al risarcimento in favore della A.S.D. Pallamano Conversano 2014 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in virtù dei procedimenti illegittimi e, in particolare: condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball alla restituzione in favore della Pallamano Conversano delle seguenti somme già corrisposte:
- € 1.500,00 a titolo di ammenda disposta con la sentenza di 1 grado, confermata in appello;
- € 2.000,00 per contributo accesso giustizia procedimento di 1° grado Tribunale federale;
- € 4.000,00 per contributo accesso giustizia procedimento di 2° grado Corte d’appello federale;
- € 1.200,00 per contributo accesso giustizia procedimento Collegio di garanzia del C.O.N.I.; condannare, altresì, la Federazione Italiana Giuoco Handball al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della A.S.D. Pallamano Conversano 2014, con riserva di esatta quantificazione, ovvero di una somma equitativamente determinata che sarà ritenuta di giustizia dall’On.le Collegio, per l’illegittima esclusione dai play-off scudetto ed il correlativo danno morale e di immagine subito;
8) con vittoria di spese e competenze professionali dei sottoscritti procuratori, ai sensi della normativa vigente per i tre gradi di giudizio”.
5. La FIGH si è costituita in giudizio con memoria nella quale conclude per l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’avverso ricorso e, in subordine, chiedendo il rigetto per infondatezza (nei capi ritenuti eventualmente ammissibili) e, comunque, per mancato raggiungimento della prova; con vittoria di spese e compensi professionali oltre agli oneri di legge.
6.All’udienza del 4 luglio 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità delle preliminari questioni di rito e per il rigetto nel merito del ricorso.
Considerato in diritto
I. L’impugnazione mira all’annullamento della decisione di secondo grado a mezzo della quale la Corte Federale d’Appello ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale Federale, che aveva irrogato la sanzione dell’inibizione per quaranta giorni al presidente dell’affiliato, nonché la sanzione di sette punti di penalizzazione e l’ammenda di € 1.500,00 a carico della ricorrente
A.S.D. Pallamano Conversano. Per quanto riguarda la posizione dell’affiliato, il giudice d’appello ha disposto la riduzione della sanzione a sei punti di penalizzazione.
II. Il motivo di nullità della decisione, prospettato con riferimento al vizio di costituzione dell’organo giudicante, concernente la cancellazione dall’albo degli avvocati del presidente della Corte d’Appello, nonché il conflitto d’interessi - riferibile ai rapporti tra il presidente, coniugata con il responsabile dell’Ufficio stampa della Federazione, ed a quelli di pluriennale amicizia con il Presidente Federale - è infondato.
Al riguardo, va osservato che, secondo un principio invalso nella giustizia ordinaria, il vizio insanabile di costituzione del giudice, determinante la nullità prevista dall’art. 158 c.p.c., si verifica solo laddove vi sia un’alterazione strutturale, qualitativa o quantitativa, del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell’organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge (cfr., Cass., 15 dicembre 2022, n. 36820; SS.UU., 26 luglio 2011, n. 16246). Nella fattispecie, la sopravvenuta perdita della qualità di avvocato iscritto all’ordine professionale non risulta integrare un’assoluta inidoneità allo svolgimento dell’incarico, con riflesso sulla regolare composizione dell’organo di giustizia. Peraltro, il Codice della Giustizia Sportiva attualmente in vigore (Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del CONI del 9 novembre 2015) ha espressamente modificato l’art. 26, c. 2,
l. e), sostituendo la dizione “da almeno cinque anni” con “per almeno cinque anni”, proprio per ricomprendervi le ipotesi di cui in questa sede si discute.
Per quanto attiene al dedotto conflitto d’interessi, va rilevato che il sistema della Giustizia Sportiva prevede espressamente ipotesi procedimentali di ricusazione e di astensione, stabilendo che dei collegi non possa far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata; stabilisce, altresì, che la Corte d’Appello Federale giudica sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale [analoga previsione riguarda la ricusazione dei giudici sportivi (cfr., artt. 14, 25 e 26 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI)]. La regolazione di tali posizioni in capo a componenti del Collegio di Garanzia dello Sport è rimessa, invece, allo stesso organo interessato (cfr., art. 56). Da tali principi non può trarsi la conclusione secondo la quale i casi di ricusazione sono riservati al giudice superiore, atteso che questa ipotesi è prevista con riguardo ai soli componenti del giudice di primo grado, monocratico nel caso di Giudice sportivo. Laddove la ricusazione riguardi un componente della Corte Federale d’Appello, l’art. 37, terzo comma, del Regolamento di Giustizia Handball prevede la procedura di ricusazione, stabilendo che sia la stessa Corte d’Appello a pronunciarsi con l’astensione dell’interessato.
Poiché le norme di diritto sportivo prevedono espressamente, nell’ambito di un sistema compiuto ed esauriente, gli istituti dell’astensione e della ricusazione a garanzia dell’indipendenza del giudice, cui va aggiunta anche l’impugnabilità della decisione di mancato accoglimento della ricusazione, e non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, ne consegue che la parte che non abbia esercitato l'onere di ricusazione non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della decisione.
III. In via preliminare, la ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, in quanto la Federazione avrebbe consentito la prosecuzione del campionato nazionale con la disputa dei play-off scudetto e l’assegnazione del titolo nazionale di campione d’Italia, quantunque fossero pendenti i termini per la proposizione del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
Il motivo è infondato.
Va tenuto presente che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, coerentemente con i principi del giusto processo sportivo, prevede che tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurino l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
In tale ottica, è corretto l’agire della Federazione che ha dato seguito alle pronunce dei propri organi di giustizia, considerando che l’articolo 20 del Regolamento di Giustizia federale (rubricato “Esecuzione delle sanzioni”) dispone espressamente che “Le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentata impugnazione”.
IV. Nel merito, per ragioni di priorità logica, vanno affrontate direttamente le questioni proposte con il quarto motivo, a cagione della loro idoneità a definire interamente l’oggetto del giudizio. L’Associazione ricorrente si duole che il Tribunale Federale si sia pronunciato sulla controversia nonostante la sua incompetenza funzionale, considerando che l’art. 38 del Regolamento di Giustizia FIGH dispone la cognizione del Giudice sportivo in ordine alla “regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara”.
Il motivo è fondato per le seguenti ragioni.
La Procura Federale aveva contestato, a carico dell’ASD Pallamano Conversano, la violazione del disposto di cui alla lett. c) del Vademecum – pag. 65 – per la stagione 2022-2023, a norma del quale: “ciascuna Società può iscrivere a referto fino ad un massimo di 6 atleti, tra quelli: - non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali, comunitari ed extracomunitari (max 4 per queste tipologie, con la precisazione che i comunitari ed extracomunitari non possono essere comunque più di 3) - “Minori residenti in Italia” - di “cittadinanza sportiva italiana””.
Il ricordato Vademecum, atto generale interno cui va riconosciuta natura regolamentare, prevede che la violazione della disposizione di cui alle lettere c), e d) comporta la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa. Non è priva di rilievo la circostanza come tale atto non prenda in considerazione la penalizzazione di punti in classifica per il caso – come quello in esame – in cui si verifichi la violazione correlata all’iscrizione a referto di giocatori non in possesso dei requisiti richiesti per la convocazione nelle squadre nazionali, ovvero oltre il limite massimo stabilito.
Il Tribunale Federale non ha ritenuto di fare applicazione della sanzione specificamente prevista per la violazione contestata [perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (cfr., pag. 65 del Vademecum, primo capoverso (non il secondo come dice la Corte d’Appello)], ma ha disposto la sanzione della penalizzazione commisurata a punti sette in classifica, a fronte della richiesta della Procura Federale di irrogazione della sanzione pari a tre punti in classifica, in tal modo pronunciandosi oltre i limiti della domanda.
Al riguardo, va tenuto presente che il processo sportivo attua i principi del giusto processo e, per quanto non disciplinato, è informato alla regola secondo la quale gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (cfr., art. 2, secondo e quinto capoverso, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; cui adde: art. 9, primo comma, dello stesso Codice), tra i quali va considerato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c. Malgrado tale profilo abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la decisione del giudice di secondo grado ha sì ridimensionato la sanzione - nella misura di sei punti di penalizzazione -, ma ha comunque trascurato di considerare la violazione del richiamato principio.
Tanto premesso, va rilevato che, in relazione alla generale sfera di attribuzioni degli organi di giustizia, sancita dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia, l’art. 38 dello stesso Regolamento prevede che il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e l’omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
c) la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
Dall’interpretazione coordinata con l’art. 67 si ricava agevolmente che si tratta di una competenza specifica, determinata con riferimento precipuo a questioni inerenti allo svolgimento delle gare, quantunque i criteri di cui alle lettere d) ed e) ne prevedano un’estensione pressoché indefinita (cfr., artt. 14 e 25 del Codice della Giustizia Sportiva).
Nella fattispecie, mentre la statuizione di irrogazione dell’ammenda ha natura sicuramente disciplinare, ancorché sia prevista dall’art. 15 del Regolamento quale sanzione accessoria nelle violazioni di cui allo stesso articolo 15 e per violazioni di carattere amministrativo, la penalizzazione di uno o più punti in classifica, prevista per la rinuncia, da parte di una società, a disputare una gara, ha sicuramente carattere di sanzione sportiva, di cui va esclusa la rilevanza disciplinare. Dall’art. 13, quinto comma, e 16, sesto comma, del RASF, infatti, discende tale configurazione, stante l’espressa previsione di salvaguardia di ulteriori provvedimenti disciplinari e l’automaticità degli effetti e della relativa applicazione nei casi di rinuncia o ritiro in gara e di mancata presentazione in campo.
La sfera di attribuzioni dei giudici federali e, in particolare, del Tribunale Federale è determinata dall’art. 25, laddove il Codice di Giustizia Sportiva, con disposizione sostanzialmente riprodotta dall’art. 49 del Regolamento di Giustizia FIGH, prevede che il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
Al riguardo, il Tribunale Federale ha sostenuto la tesi secondo cui il novero delle competenze demandate ai Giudici sportivi ex art. 38 cit. integrerebbe “un limite alla cognizione da parte di questi ultimi, che non permette loro di giudicare fuori di quel perimetro funzionale, ma che non comporta alcun confine [con] quella del Tribunale Federale, al quale verrebbe, al contrario, riconosciuta dal vigente R.G.D. una competenza generale (e parallela), estesa a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per l’ordinamento sportivo, con la sola condizione negativa che, in relazione a essi, non sussista una litispendenza dinanzi ai Giudici sportivi e, a fortiori, non sia intervenuta alcuna decisione definitiva, fonte di un bis in idem”. A fronte dell’avviso sostenuto dai difensori degli incolpati, secondo i quali l’omologazione delle gare sub iudice avrebbe determinato proprio il verificarsi di tale presupposto, “avendo, comunque i Giudici sportivi di volta in volta coinvolti, preso cognizione dei relativi risultati senza formulare rilievi”, il Tribunale ha affermato: “Senonché il riferimento contenuto nell’art. 49 R.G.D. (testo che specificamente disciplina le attività federali di natura giurisdizionale) alla pendenza d’un «procedimento dinanzi al Giudice Sportivo» non può che alludere a una procedura di carattere giustiziale stricto sensu, connotato che, come affermato dalla giurisprudenza sportiva, con ogni evidenza difetta nella c.d. omologazione dei risultati delle gare, attraverso la quale si realizza un adempimento di carattere burocratico di natura strettamente amministrativa che, a sua volta, si sostanzia nella mera presa d’atto di un risultato, sulla cui validità il Giudice sportivo non esprime alcun giudizio e che, pertanto, non integra l’approdo di un procedimento di giustizia sportiva, né si conclude con una decisione”. Tale prospettiva, non vagliata dalla Corte d’Appello, sebbene investita della relativa questione, non può essere condivisa.
La competenza dei giudici federali dà senza dubbio consistenza ad un’attribuzione generale, ma questa è esclusa con riferimento alla sfera riservata ai giudici sportivi, ai quali è devoluto un ambito specifico di cognizione avente sicuramente carattere giustiziale e non certo natura amministrativa. L’erroneità della tesi sostenuta dal Tribunale è evidente laddove si consideri, da un lato, la prospettazione di una possibile sovrapposizione, o competenza parallela, del Tribunale Federale rispetto al Giudice Sportivo, dall’altro, l’ipotetica sottrazione della competenza a quest’ultimo, circostanza che darebbe luogo ad una grave violazione del principio generale del giudice naturale, precostituito da fonti normative (cfr., art. 25 Cost.). La litispendenza, inoltre, è una situazione processuale che non ha ragione d’essere, atteso che essa presuppone l’identità della causa proposta dinanzi a giudici diversi, laddove il Procuratore Federale non avrebbe mai la titolarità del potere di azione davanti al Giudice Sportivo, né quest’ultimo ha il potere di provvedere in ordine a questioni che formano oggetto di materia riservata al Tribunale Federale. In realtà, la sfera di attribuzione dei due plessi giustiziali è compiutamente definita dalle fonti, per il Giudice Sportivo con riferimento a specifici ordini di questioni, per i giudici federali con riguardo a tutte le controversie non di competenza dei primi. Viene in rilievo, in sintesi, una sorta di residualità inversa, nel senso che ai giudici federali è attribuita una competenza generale determinata per sottrazione con riguardo all’ambito, per così dire, speciale, riservato ai giudici sportivi.
In relazione, inoltre, al rapporto tra i due organi di giustizia che si considerano, va tenuto presente che, secondo un orientamento ormai consolidato del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr., I Sezione, 17 marzo 2023, n. 27), il Giudice Sportivo, nazionale o territoriale, è privo del potere di accertamento circa illeciti disciplinari, stante il rilievo secondo cui la contraria tesi contrasterebbe con i principi fondamentali, posto che si realizzerebbe un procedimento sostanzialmente inquisitorio nel quale il giudice assomma i poteri che gli sono propri con quelli dell’organo requirente. Il contrasto con i principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, indicati dall’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché con il diritto processuale civile vivente, come osservato nell’ordinamento generale, sarebbe, infatti, evidente.
La competenza del Giudice Sportivo, invero, nel sistema tracciato sia dal Codice di Giustizia Sportiva, sia dal Regolamento di Giustizia federale, deve ritenersi circoscritta ai fatti, ed alle relative questioni, inerenti alla regolarità delle gare, sia dal punto di vista oggettivo - concernenti, oltre ai risultati, i campi, gli impianti, le attrezzature -, sia dal punto di vista soggettivo - inerenti al possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei diversi soggetti autorizzati o abilitati. Il riferimento ai comportamenti dei partecipanti in occasione della gara, nonché ad ogni altro fatto rilevante, contenuto nelle lettere d) ed e) dell’art. 38, spiega, in particolare, il rapporto di connessione con la gara delle questioni che possono verificarsi, atteso che i comportamenti e i fatti, di cui il Giudice Sportivo può conoscere, devono essere funzionalmente collegati allo svolgimento della gara, nel senso che sono soltanto quelli che possono incidere sulla sua regolarità e, quindi, sui relativi risultati. In altri termini, il comportamento della società, al pari di quello degli atleti e dei tecnici, in tanto ha rilievo in quanto attenga direttamente alla competizione, e questa attinenza dà la misura della sua rilevanza, poiché l’ambito di cognizione riservato a quel giudice è soltanto quello funzionalmente correlato all’accertamento di regolarità ed è ad essa strumentale. I soggetti del processo sono, pertanto, quelli coinvolti direttamente nello svolgimento della gara, non soggetti estranei i quali, per qualsiasi ragione, abbiano interferito nelle operazioni di gara; e questo spiega, secondo l’avviso espresso dal Collegio, come le sanzioni di cui il Giudice sportivo può conoscere siano soltanto quelle previste dai regolamenti tecnici; tuttavia, irrogate dagli organi di gara ed essenziali per il suo svolgimento (esclusioni, squalifiche, richiami ed ammonizioni).
La competenza in materia disciplinare è, invece, attribuita, da un lato, al potere di iniziativa del Procuratore Federale, dall’altro, al potere giudiziario dei Giudici Federali, ai quali è riservata una competenza generale (cfr. artt. 49 e 54 del Reg. di Giustizia).
Ne discende agevolmente che il Tribunale Federale, nel caso in questione, è esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni.
La ragione per la quale il quarto motivo di impugnazione deve essere accolto e la decisione riformata riguarda l’applicazione, da parte del Tribunale Federale – e dell’omologa Corte Federale d’Appello, in effetti distinta dalla Corte Federale Sportiva d’Appello, cui è riservata una competenza correlata a quella prevista in capo al Giudice Sportivo, - di una sanzione sportiva in senso stretto, viceversa rientrante nella materia devoluta al Giudice Sportivo. È chiaro, infatti, che, a prescindere dal fatto che la sanzione applicata è prevista per una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della contestazione, la violazione commessa - pacifica in punto di fatto - attiene direttamente alla regolarità dello status e della posizione degli atleti partecipanti alla gara ed involge una controversia riservata al Giudice Sportivo, alla stregua dell’art. 38 del Regolamento di Giustizia Federale.
La decisione di secondo grado deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, per la parte riguardante la penalizzazione di sei punti in classifica. L’accoglimento del motivo comporta l’obbligo consequenziale della Federazione Italiana Gioco Handball di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al campionato.
A diversa conclusione il Collegio perviene con riguardo all’applicazione dell’ammenda di € 1.500 applicata a carico dell’affiliato.
Dall’art. 15 del Regolamento di Giustizia discende per tabulas la configurazione disciplinare della sanzione dell’ammenda, laddove la disposizione fa riferimento al fatto che essa può essere irrogata a carico delle società congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché incorrano circostanze aggravanti (cfr., art. cit., secondo comma, ultima parte). Va tenuto presente che la sanzione in considerazione è espressamente prevista, non solo dal Vademecum, ma anche dall’art. 5, secondo comma, lett. c), del Regolamento di Giustizia, per l’ipotesi in cui una società faccia partecipare alla gara giocatori in posizione irregolare agli effetti della normativa vigente. La disposizione stabilisce che tale ipotesi sia, inoltre, sanzionata con l’ammenda (art. cit., secondo comma, ultima parte). Discende, pertanto, da tale previsione la natura autonoma e non meramente accessoria dell’ammenda.
Nella fattispecie, nessuna doglianza è stata proposta direttamente avverso la statuizione concernente l’irrogazione dell’ammenda, posto che l’importo pecuniario è preso in considerazione al solo fine di ottenere una pronuncia risarcitoria in via consequenziale; sicché, il provvedimento di conferma della Corte Federale d’Appello per questa parte non può essere censurato.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta risarcitoria dell’Associazione ricorrente, va precisato che l’ordinamento sportivo non prevede una tutela risarcitoria a fronte della lesione delle situazioni soggettive rilevanti ed oggetto di accertamento giustiziale, con la conseguenza che il relativo motivo di ricorso deve essere rigettato.
V. A chiosa di tali argomentazioni, e fermo restando i principi di diritto ora delineati, questo Collegio non può che sottolineare che la presente decisione, attesa la cristallizzazione degli effetti derivanti dalla conclusione dei Campionati della FIGH - e, dunque, della stabilizzazione degli effetti prodotti dai conseguenti provvedimenti federali sul punto, resta circoscritta alla vicenda per cui è causa,
non potendo prodursi i relativi effetti ora per allora, ciò nell’ottica di garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità nella predisposizione ed organizzazioni delle competizioni sportive da parte della FIGH (in argomento, Tar Lazio n. 7045/2022).
Il carattere di novità delle questioni trattate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla la decisione della CFA della FIGH per la parte riguardante l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica, onerando la Federazione di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al Campionato.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 luglio 2023.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Piero Floreani
Depositato in Roma, in data 27 luglio 2023.
Il Segretario
F.to Alvio La Face