CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72 del 02/08/2023 – S.G. Amsicora ASD / FIH/ ASD Butterfly Roma HCC / ASD Argentia

Decisione n. 72

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Marcello de Luca Tamajo Piero Floreani Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2023, presentato, in data 19 giugno 2023, dalla S.G. Amsicora ASD, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Dedoni e Flavio La Gioia,

contro

la Federazione Italiana Hockey (FIH), rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fontana, l'ASD Butterfly Roma HCC, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano e Maria Burattini,

e

l'ASD Argentia, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

della decisione della Corte Federale di Appello della FIH, in funzione di Corte Sportiva di Appello, n. 3 del 6 giugno 2023, con la quale, visti gli artt. 100, 101, 103, 105 e 109 del Reg. Giustizia FIH, è stato dichiarato inammissibile l’intervento adesivo dell’ASD Argentia ed è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui al C.U. n. 153/23, del 19 maggio 2023, comunicata in pari data, a sua volta reiettiva del ricorso proposto dalla S.G. Amsicora ASD, in relazione agli esiti della gara del Campionato Serie A Elite femminile AS Butterfly Roma HCC - SG Amsicora ASD, omologata con il C.U. n. 144/23.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 4 luglio 2023, il difensore della parte ricorrente - S.G. Amsicora ASD - avv. Flavio La Gioia; l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIH; gli avv.ti prof. Enrico Lubrano e Maria Burattini, per la resistente ASD Butterfly HCCP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 19 giugno 2023, la S.G. Amsicora ASD (d’ora in poi, Amsicora), ha adito il Collegio di Garanzia avverso la Decisione n. 3 del 6 giugno 2023 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Hockey, in funzione di Corte Sportiva d’Appello.

L’odierna vicenda attiene alla gara di regular season del Campionato Nazionale Serie Elite femminile della FIH, disputatasi il 7 maggio 2023 tra la AS Butterfly HCCP e la ricorrente, conclusasi con la sconfitta di quest’ultima, ed in particolare al reclamo presentato al Giudice Sportivo per la partecipazione nelle fila della Butterfly della atleta Agnese Grossi in posizione irregolare poiché precedentemente sospesa per 15 giorni dal 24 aprile 2023. Risulta dagli atti, in ogni caso, che tale provvedimento di sospensione è stato annullato da parte del Segretario Generale della FIH il successivo 26 aprile 2022, considerato un problema informatico della Federazione e la totale buona fede dell’atleta.

Ed infatti, in occasione del Torneo di finale del Campionato nazionale Under 18 femminile, in due partite disputate in data 24 aprile 2023 dalla ASD Butterfly Roma HCC la sig.ra Agnese Grossi era indicata come “dirigente” nella lista gara redatta mediante il sistema informatico federale. Il Giudice Sportivo, dunque, riscontrando l’assenza di tale requisito in quelle due occasioni la sanzionava con la predetta sospensione.

Come cennato, tuttavia, a seguito di controlli effettuati dalla FIH tramite gli operatori competenti, risultava, come da nota della Segreteria Generale in data 26 aprile 2023, prot. R-786 del 27 aprile 2023, avente ad oggetto “squalifica Sig.ra Agnese Grossi Comunicato Ufficiale del 24/4/2023”, comunicata alla ASD Butterfly Roma HCC, che “il portale federale ha generato una lista gara della società Butterfly in occasione della finale Scudetto U18 Femminile svoltasi a Roma il 24 e 25 u.s. in cui è presente il nome di Agnese Grossi nel ruolo di “Dirigente”. Il portale ha riportato anche un numero di tesseramento non attribuibile al ruolo di Dirigente, probabilmente perché il nominativo di Agnese Grossi, nella banca dati generali risulta sia atleta, sia tecnico, sia in possesso di licenza. Il portale accettava il nominativo nonostante l’assenza dall’elenco dei Dirigenti (. . .)” e, quindi, “in via del tutto eccezionale, si annulla la sanzione di cui al comunicato ufficiale del 24.04.2023”. Venivano dunque (ri)omologati, con provvedimento del 2 maggio 2023, i risultati del citato Torneo Finale con il risultato conseguito sul campo.

Faceva, dunque, seguito la gara per cui è causa.

1.1 Il Giudice Sportivo adito avverso la regolarità della gara del 7 maggio 2023, nonché avverso la legittimità del predetto provvedimento del Segretario Generale (chiedendone la disapplicazione

«perché abnorme più che “anomalo”»), con decisone del 19 maggio 2023 (C.U. n. 153/23), così argomentava: «Questo Organo giudicante rileva che non può in alcun modo disapplicare il provvedimento emanato dalla Federazione Italiana Hockey recante Prot. R-786 del 26 aprile 2023 che annullava il provvedimento di squalifica comminato nei riguardi della sig.ra Agnese Grossi con Comunicato Ufficiale pubblicato in data 24.04.2023, né può essere oggetto di valutazione e sottoposto al vaglio di questo Giudice la sindacabilità e il contenuto del provvedimento in questione riportato nel Comunicato Ufficiale n. 136 del 02.05.2023. Al riguardo è necessario precisare che il provvedimento della Federazione sopra menzionato poteva essere ritualmente impugnato dai soggetti interessati al suo annullamento nelle sedi competenti. È di tutta evidenza però che il provvedimento della Federazione, come riconosciuto dalla società Amsicora in sede di memoria, non è stato ritualmente impugnato, bensì è stato proposto reclamo da parte dei sodalizi Argentia e Amsicora alla Corte  Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello impugnando il Comunicato Ufficiale n. 136 del 2 maggio 2023 nella parte in cui è stato comunicato l’annullamento ad opera del Segretario Generale FIH con nota in data 26.04.2023, prot. n. R-786 del 27.04.2023, della sospensione di quindici giorni inflitta ad Agnese Grossi chiedendo l’accertamento e la declaratoria della posizione irregolare della giocatrice Agnese Grossi nelle due gare dalla stessa disputate dalla società Butterfly in data 30.04.2023 e in data 07.05.2023. Come è noto in tale giudizio la Corte Sportiva di Appello con decisione n. 2/2023 ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ebbene tornando al caso oggetto di valutazione da parte di questo Organo giudicante, si rileva che la giocatrice Agnese Grossi ha preso parte alla gara del 07.05.2023 Butterfly - Amsicora, valevole per il Campionato Nazionale Elite Femminile, in posizione regolare in quanto il provvedimento di squalifica comminato nei riguardi della sig.ra Agnese Grossi è stato annullato con comunicazione della Federazione notificata in data 27.04.2023 alla società cui è tesserata la Grossi contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 136 del 02.05.2023. Da ultimo, questo Organo ritiene opportuno demandare alla Procura Federale i necessari accertamenti in merito al Comunicato Ufficiale n. 136 del 02.05.2023 per accertare eventuali responsabilità e/o violazioni di tesserati. Per tutti questi motivi, il Giudice Sportivo Nazionale delibera: di dichiarare inammissibile l’intervento adesivo autonomo proposto dalla società ASD Argentia; di respingere il reclamo proposto dalla società S.G. Amsicora ASD; di incamerare la tassa di reclamo. Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza».

2. La Corte Federale di Appello, in funzione di CSA, con la decisione quivi impugnata, respingeva il reclamo proposto dalla Amsicora.

La Corte osservava che «il provvedimento della Segreteria Generale, ferma restando la sua impugnabilità innanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 116 del Regolamento di Giustizia, non poteva annullare una decisione del Giudice Sportivo, la cui valutazione ed eventuale riforma ricade nella competenza dei Giudici Sportivi. Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 5, legge n.2248/1865, all. E, che stabilisce che “le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”, questa Corte ritiene che, in astratto, sussistano, ove ne ricorrano i presupposti, in capo all’organo di giustizia sportiva il potere di “disapplicazione” dell’atto amministrativo endofederale. Nel contempo, tuttavia, non può non essere considerato che sia la prefata nota della Segreteria Generale in data 26/4/2023, prot. R- 786 del 27/4/2023, avente ad oggetto “squalifica Sig.ra Agnese Grossi Comunicato Ufficiale del 24/4/2023”, sia il successivo provvedimento della Segreteria Generale di cui al C.U. n.136 del 2 maggio 2023, costituiscano evidentemente un elemento fattuale che incide nella valutazione della vicenda oggetto del reclamo. I sopra citati atti della Segreteria Generale nei quali si comunicava l’annullamento della sanzione irrogata alla Sig.ra Agnese Grossi, infatti, hanno innegabilmente generato nell’ASD Butterfly Roma HCC un legittimo  affidamento  e un’evidente carenza di interesse a presentare, malgrado fosse nei termini, legittimo reclamo, che avrebbe avuto certo accoglimento, avverso la sospensione inflitta dal Giudice Sportivo Supplente […]; gli stessi atti, inoltre, hanno evidentemente indotto lo stesso sodalizio ad impiegare l’atleta Agnese Grossi nelle gare del 30/4/2023 e del 7/5/2023 del Campionato Serie A Elite femminile disputate, rispettivamente, contro l’ASD Argentia e la SG Amsicora ASD, presupponendo la regolarità della sua posizione. Al riguardo, il Collegio rileva che tale legittimo affidamento risultava ancora più rafforzato dalla circostanza che dopo l’utilizzo dell’atleta Agnese Grossi nella gara del 30/4/2023 l’ASD Argentia non presentava al Giudice Sportivo entro i successivi sette giorni il reclamo/istanza ex art. 104 e 105 del Regolamento di Giustizia per contestare la regolarità della posizione della Sig.ra Agnese Grossi […]. Alla luce delle predette considerazioni, quindi, questa Corte ritiene che nel caso di specie, in ragione del legittimo affidamento generato all’ ASD Butterfly Roma HCC dal provvedimento, ancorché illegittimo, della Segreteria Generale difetti l’elemento soggettivo in capo alla stessa ASD Butterfly Roma che possa giustificare l’applicazione di provvedimenti sanzionatori in danno della predetta associazione».

3. Ha presentato ricorso al Collegio la Amsicora, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I. “Violazione di legge e di regolamento. Vizio di motivazione: art. 89 RdG in relazione all'art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia Coni; art. 15 Codice di Giustizia Sportiva del CONI; art. 1 comma 5 del RdG Fih; art. 4 comma 1 RdG Fih; art. 5 comma 1 in relazione all'art. 19 RdG Fih; art 32 comma 1 e 3 RdG Fih; art. 32 comma 3 lettera C; art. 84 RdG Fih. Violazione del principio dell'affidamento incolpevole”.

II. “Violazione di legge e di regolamento in relazione alle norme di cui al motivo che precede ed all'errore sul fatto di cui all'art. 47 cp”.

3. Si sono costituite in giudizio la FIH e la ASD Butterfly, concludendo entrambe per il rigetto del ricorso.

4.All’udienza del 4 luglio 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle richieste riportate nei propri scritti difensivi. La Procura Generale intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

I. Come cennato, secondo la prospettazione della ricorrente, nella gara in questione la resistente Butterfly avrebbe schierato l’atleta Grossi nonostante sulla stessa pendesse una sanzione di sospensione di 15 giorni.

Tuttavia, non può non rivestire carattere  dirimente  la circostanza che il 27 aprile  2023, il Segretario Generale, con  il provvedimento citato  in fatto (Prot. R-786), ha espressamente annullato la predetta sanzione, dando atto di un errore informatico nella posizione del tesseramento dell’atleta stessa. Correttamente, dunque, la Corte Sportiva di Appello ha valutato tale elemento fattuale, ritenendo che i citati atti della Segreteria Generale hanno innegabilmente generato nell’ASD Butterfly un legittimo affidamento e un’evidente carenza di interesse a presentare, malgrado fosse nei termini, reclamo, che avrebbe avuto certo accoglimento, avverso la sospensione inflitta dal Giudice Sportivo Supplente, perché l’errata qualifica di “dirigente” nella lista gara era stata causata da un malfunzionamento del portale federale; gli stessi atti, inoltre, hanno evidentemente indotto il sodalizio ad impiegare l’atleta Agnese Grossi nelle gare del 30 aprile 2023 e del 7 maggio 2023 del Campionato Serie A Elite femminile disputate, rispettivamente, contro l’ASD Argentia e la Amsicora, presupponendo la regolarità della sua posizione; senza contare che nemmeno l’ASD Argentia ha presentato reclamo per le medesime ragioni.

I.I Ora, con il primo motivo di ricorso, in sintesi, la ricorrente Amsicora sostiene che la Corte Federale avrebbe illegittimamente respinto il relativo reclamo con cui si chiedeva l’adozione, a carico della Butterfly, delle sanzioni ex art. 78 RG FIH per responsabilità oggettiva, e ciò in quanto l'esclusione della responsabilità del sodalizio resistente, retta dal principio della responsabilità oggettiva, poteva essere esclusa solo per il caso fortuito (non ricorrente) o, a tutto voler concedere, per un affidamento particolarmente qualificato da una forte assenza di colpa (affidamento incolpevole e non semplice affidamento). Il motivo è, tuttavia, infondato considerando quanto sopra nonché rilevando che, in linea di principio, la responsabilità oggettiva della società, pur prescindendo dal requisito soggettivo della colpa o del dolo, non può essere valutata in maniera astratta senza considerare elementi eterocliti che incidono in maniera significativa sulla ascrizione della medesima responsabilità, come, ad esempio, il fatto del terzo; nel caso che ci occupa, il fatto del terzo è riscontrabile nell’errore informatico accertato (non si sa se per distrazione o dolo) della Federazione di appartenenza, che ha indicato nella Grossi un dirigente e non un atleta. Sul punto, è bene ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la “La responsabilità oggettiva può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cassazione civile, sez. III, 27 aprile 2023, n.11152) Non risulta, per di più, a carico dei dirigenti della Butterfly alcun accertamento in ordine a responsabilità disciplinari per i fatti di cui si discute. Invero, non può non considerarsi che, peraltro, l’atleta Grossi non è mai stata dirigente, ma solo ed unicamente atleta, per cui è di tutta evidenza che non può considerarsi, da un lato, legittima la sospensione inflitta quale dirigente né, dall’altro, considerarsi condotta violativa dei precetti endofederali da parte della società per assenza assoluta di apporto causale nella vicenda che, come accertato, ha riguardato un “buco” nel sistema  federale informatico. Tale ultimo elemento, al più, potrebbe far nascere in capo alla ricorrente un diritto di natura risarcitoria in danno della Federazione, ma giammai invocare un annullamento della gara per un fatto assolutamente inesistente per quanto innanzi. A medesime conclusioni si giunge, altresì, con riferimento al secondo motivo.

II. Fermo il rigetto del ricorso e quanto detto sin ora, questo Collegio non può non stigmatizzare l’utilizzo da parte della FIH, per tramite del suo Segretario Generale, di poteri che esulano dalla propria sfera di competenza. Invero, come già sottolineato da questo Collegio (decisone n. 75/2018, ove, nella specie, si trattava di una sanzione «adottata da un soggetto, il Segretario Generale, sfornito di poteri ed attribuzioni in tale contesto di riferimento»), l’applicazione, e la revoca, di sanzioni, siano esse tecnico - sportive ovvero disciplinari, è a totale appannaggio della giustizia sportiva federale e non anche dell’organo esecutivo della Federazione. Tale separazione dei poteri, è bene ricordarlo, riposa su esigenze di tutela non solo dell’ordinamento settoriale sportivo ma, altresì, sulla necessità di garantire alle parti equivalenti possibilità di difesa. Non a caso, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate (approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale Coni n. 1702 del 16 dicembre 2021) annoverano il principio n. 3.6, secondo cui «gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale».

È evidente la violazione, da parte della Federazione, di norme statutarie laddove, ai limiti dell’arbitrio, avalla provvedimenti adottati in spregio delle norme regolatorie del settore.

Alla luce di quanto sopra si afferma il seguente principio di diritto: nessun organo federale, ad eccezione degli organi di giustizia sportiva, ha competenza ad annullare sanzioni tecnico - sportive e la eventuale violazione di tale principio comporta la condanna alle spese del giudizio in assenza di cause oggettive e correttamente motivate in relazione ad una eventuale compensazione delle stesse.

La peculiarità della vicenda e lo svolgimento dei fatti di causa giustificano la compensazione delle spese atteso che se, da un lato, la Federazione è sicuramente colpevole per aver violato regole e principi generali in relazione alla separazione dei poteri e per aver consentito l’adozione di un provvedimento ad un soggetto non legittimato, dall’altro, è palese che la ricorrente, pur in presenza di circostanze documentate in relazione all’errore di qualificazione dell’atleta come dirigente, ha cercato di procurarsi una utilità sportiva sulla base di un errore di tipo formalistico, con ciò violando i canoni della buona fede anche processuale. Entrambe le condotte meriterebbero la condanna alle spese o comunque un astreint, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., che, però, in assenza di una previsione in seno al CONI, omologa alla cassa delle ammende esistente in ambito statale, pur essendo istituto mutuabile ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia del CONI, non troverebbe possibilità di applicazione per vacatio esecutiva.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 luglio 2023.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                       F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 2 agosto 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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