CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84 del 04/10/2023 – Aggressive Team Italia S.r.l. / Automobile Club d’Italia / Federazione Nazionale per lo Sport Automobilistico

Decisione n. 84

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Angelo Maietta - Relatore Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel  giudizio  iscritto  al  R.G.  ricorsi  n.  57/2023,  presentato,  in  data  28  giugno  2023,  dalla Aggressive Team Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pier Antonio Rossetti,

nei confronti

di  ACI  -  Automobile  Club  d’Italia  -  F.N.A.  -  Federazione  Nazionale  per  lo  Sport Automobilistico, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Capo,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d’Appello ACI Sport n. 6/2023, emessa nel solo dispositivo, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione dei Commissari di Gara n. 8 del 7 maggio 2023, che ha applicato, nei confronti del Concorrente n. 64, la penalità della retrocessione di n. 2 posizioni in griglia, da scontare alla prima successiva partecipazione del medesimo campionato, in quanto il Conduttore Losonczy Levente “urtava la vettura n. 41 in T3-T8, facendole perdere posizioni”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 14 settembre 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, il difensore della parte ricorrente - Aggressive Team Italia S.r.l. - avv. Pier Antonio Rossetti; l’avv. Vincenzo Capo, per la resistente ACI FNA, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Premesso in fatto

1. Con ricorso del 28 giugno 2023 (di cui al R.G. ricorsi n. 57/2023), la Aggressive Team Italia - scuderia affiliata all’ACI Sport - ha adito il Collegio di Garanzia avverso il dispositivo della decisione n. 6/2023 della Corte Sportiva di Appello dell’ACI, con cui è stato respinto l’appello sulla decisione dei Commissari di Gara n. 8 del 7 maggio 2023, nell’ambito del Campionato TCR Italy del 7 maggio 2023, che ha applicato, nei confronti del Concorrente n. 64, la penalità della retrocessione di n. 2 posizioni in griglia, da scontare alla prima successiva partecipazione del medesimo campionato, in quanto il Conduttore Losonczy Levente “urtava la vettura n. 41 in T3- T8, facendole perdere posizioni”.

Vale precisare che la vicenda per cui è causa origina dalla sanzione “della retrocessione di 2 posizioni in griglia da scontare alla prima successiva partecipazione del medesimo campionato”, irrogata dai Commissari di Gara, in quanto il conduttore della ricorrente “urtava la vettura” di un avversario “facendole perdere posizioni”, ritenendo, dunque, violato l’art. 4.3 del RDS Velocità in circuito.

2. Il predetto ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. “Indeterminatezza dell’esito del ricorso: contraddittorietà dello stesso dispositivo della decisione”;

II. “Mancato rispetto del termine di deposito delle motivazioni e lesione del diritto di difesa”;

III. “Errata applicazione delle norme”.

La ricorrente, da ultimo, ha formulato espressa riserva di integrazione dei motivi all’esito della pubblicazione delle motivazioni da parte della CSA.

3. Si è costituita in giudizio l’ACI, chiedendo che il ricorso venga dichiarato improponibile in rito e infondato nel merito; la Procura Generale dello Sport, intervenuta all’udienza del 14 settembre 2023, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è improcedibile.

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, «il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione» della decisione di secondo grado.

Il divieto di ricorso “al buio” innanzi al Collegio di Garanzia è ormai principio consolidato. Pertanto, là dove la Corte d’Appello ritardi la pubblicazione della decisione completa delle motivazioni, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia decorrerà soltanto da tale data. Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di esplicitare, a suo tempo, che «con il termine di “decisione” si ritiene doversi evocare il compendio della motivazione insieme con il dispositivo… Tutt’altra questione è, infatti, quella esaminata dalle Sezioni Unite e decisa con sentenza n. 1/2015 (Malagò/FIN), che, in effetti, si occupava di considerare altra possibilità di attuare il dispositivo procedurale previsto per la proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia (come del resto scrutinato anche da questa Sezione con decisione n. 6/2014), vale a dire se, nel caso in cui fosse stato impugnato il solo dispositivo, l’impugnazione proposta potesse essere integrata con motivi “aggiunti”, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione della motivazione e, perciò, con tale integrazione si potesse ritenere rispettato sia il termine per la proposizione del ricorso quanto ai suoi contenuti, sia superata la comminatoria di improponibilità di cui al già richiamato art. 37, comma 7, CGS CONI» (decisione 6 luglio 2016, n. 27).

Non è, pertanto, possibile impugnare il dispositivo con riserva di proporre motivi aggiunti in seguito al deposito della motivazione della decisione. Ciò, del resto, è coerente con la previsione di cui all’art. 54, comma 1, CGS CONI, che limita l’impugnabilità dinanzi al Collegio per vizi di legittimità e della motivazione, sicché è ovvio che una motivazione debba esservi perché i vizi siano deducibili (si veda sul punto, inoltre, decisioni 23 settembre 2015, nn. 46/2015, 47/2015, 48/2015 e 49/2015, a Sezioni Unite).

Le spese seguono la soccombenza, trattandosi di questioni di agevole inquadramento sistematico e, come tali, da ritenersi quale jus receptum. Esse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara improcedibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ACI FNA.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 settembre 2023.

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                           F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 4 ottobre 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it