CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85 del 04/10/2023 – Aggressive Team Italia S.r.l / Automobile Club d’Italia / Federazione Nazionale per lo Sport Automobilistico

Decisione n. 85

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Angelo Maietta - Relatore Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2023, presentato, in data 24 luglio 2023, dalla Aggressive Team Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pier Antonio Rossetti,

nei confronti

di  ACI  -  Automobile  Club  d’Italia  -  F.N.A.  -  Federazione  Nazionale  per  lo  Sport Automobilistico, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Capo,

avverso

la decisione n. 6/2023 (Proc. CS7/23) della Corte Sportiva d'Appello ACI Sport, pubblicata il 10 luglio 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione dei Commissari di Gara n. 8 del 7 maggio 2023, che ha applicato, nei confronti del Concorrente n. 64, la penalità della retrocessione di n. 2 posizioni in griglia, da scontare alla prima successiva partecipazione del medesimo campionato, in quanto il Conduttore Losonczy Levente “urtava la vettura n. 41 in T3-T8, facendole perdere posizioni”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 14 settembre 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, il difensore della parte ricorrente - Aggressive Team Italia S.r.l. - avv. Pier Antonio Rossetti; l’avv. Vincenzo Capo, per la resistente ACI FNA, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Premesso in fatto

1. Con un primo ricorso del 28 giugno 2023 (di cui al R.G. ricorsi n. 57/2023), la Aggressive Team Italia - scuderia affiliata all’ACI Sport - ha adito il Collegio di Garanzia avverso il dispositivo della decisione n. 6/2023 della Corte Sportiva di Appello dell’ACI, con cui è stato respinto l’appello sulla decisione dei Commissari di Gara n. 8 del 7 maggio 2023, nell’ambito del Campionato TCR Italy del 7 maggio 2023, che ha applicato, nei confronti del Concorrente n. 64, la penalità della retrocessione di n. 2 posizioni in griglia, da scontare alla prima successiva partecipazione del medesimo campionato, in quanto il Conduttore Losonczy Levente “urtava la vettura n. 41 in T3- T8, facendole perdere posizioni”.

1.1 Depositate medio tempore le motivazioni da parte della CSA, la ricorrente ha depositato, in data 24 luglio 2023, un secondo ricorso (di cui al R.G. ricorsi n. 64/2023).

2. Vale preliminarmente precisare che la vicenda per cui è causa origina dalla sanzione “della retrocessione di 2 posizioni in griglia da scontare alla prima successiva partecipazione del medesimo campionato”, irrogata dai Commissari di Gara in quanto il conduttore della ricorrente “urtava la vettura” di un avversario “facendole perdere posizioni”, ritenendo, dunque, violato l’art.  4.3 del RDS Velocità in circuito.

È d’uopo, altresì, precisare, in quanto oggetto di doglianza anche dinnanzi a questo Collegio, che, in occasione della predetta competizione, nell’imminenza della predetta violazione, veniva pubblicata, nell’Albo Ufficiale di Gara, dal Direttore di Gara dapprima una penalizzazione di 25’’ (e dunque una penalità in tempo, alle ore 11.05), e, successivamente, i Commissari di Gara, alle 13.03, emanavano la predetta decisione contenente la “retrocessione”.

2.1 Decidendo sul reclamo interposto, basato anche su tale, in tesi, illegittima cadenza temporale di eventi, la CSA, con la decisione impugnata in questa sede, lo respingeva, ritenendo le censure proposte infondate sulla base di quanto segue.

«L’appello è infondato. Precisato che non si verte in tema di ammonizioni ma di sanzioni sportive afflittive, il principio del divieto del “bis in idem” ha una valenza limitata alla ipotesi di due sanzioni effettivamente emesse per il medesimo fatto (fattispecie pur in qualche caso presente nell’ordinamento), che nella specie però non sussiste. Va anzitutto osservato che nessuna norma del RSN, vieta che un’infrazione rilevata dalla direzione nel corso della gara possa originare una proposta della stessa, che resta però destinata ad essere esaminata dal Collegio dei Commissari alla fine della competizione; questo può confermare la misura proposta oppure adottare una decisione di contenuto assolutamente o relativamente differente. La distinzione temporale dei due momenti, nella specie, è documentata in atti nei quali si legge che la proposta di sanzione del fatto è stata resa nota in gara al concorrente interessato alle ore 11,05 e la (diversa) sanzione decisa invece dal Collegio dei commissari (retrocessione in griglia nella gara successiva) pubblicata alle ore 13,03. Dunque una sola sanzione (retrocessione in griglia nella competizione successiva per una sola infrazione […]. Non assumo poi rilievo alcuno le osservazioni sugli orari che parte ricorrente formula a sostegno del ricorso. ln particolare nessuna valenza ha rilevare che Ia comunicazione in corso di gara, che il ricorrente indica come “prima penalizzazione”, sia successiva di un minuto rispetto all'orario del fatto. Anomalo sarebbe stato certamente il contrario. Quanto alla penalizzazione recata dalla decisione del collegio impugnata (n. 8/23), non ha parimenti rilievo che, essendo la competizione terminata alle 11,33 (come ricorda il ricorrente) la decisione dei commissari sia stata emessa solo alle 13,03. Pare al Collegio ragionevole che terminata la competizione si lasci ai Commissari il tempo di esaminare gli atti e prendere le decisioni ritenute necessarie. Infine, anche ove si sostenesse che il preavviso-proposta  di sanzione di punteggio in corso di gara abbia eventualmente potuto indurre il concorrente ad abbandonare  la  stessa  e  possa  quindi  avere  un  qualche  rilievo  contro  il  comportamento sanzionatorio dei commissari di gara, si tratterebbe di una tesi aberrante, poiché, conosciuto l'intento penalizzante, sarebbe facile utilizzare l'uscita dalla gara e la conseguente assegnazione di alcun punteggio (“zero”), per aggirare del potere sanzionatorio dei commissari che intendessero confermare quel tipo di sanzione a gara terminata».

Con il ricorso del 24 luglio, la ricorrente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:

I. “La mancata comprensione della prima sanzione inflitta: “25 punti” anziché “25 secondi”; manifesta insufficienza e illogicità della motivazione”.

La CSA, lungi dall’esser riconducibile ad un mero errore materiale, avrebbe travisato la vicenda facendo riferimento in più occasioni alla sanzione di “25 punti” anziché “25 secondi”.

II. “La degradazione dell’albo ufficiale di gara a mero “preavviso proposta” di sanzione del direttore di gara: manifesta insufficienza e illogicità della motivazione; palese violazione delle norme di diritto, in particolare dell’art. 8.1 del Regolamento di Settore”.

Sostiene  la  ricorrente  che  le  motivazioni  della  decisione  impugnata  sarebbero  del  tutto insufficienti, illogiche e contrarie alle norme federali, ove la CSA ha qualificato la citata esposizione della penalità in tempo nell’Albo Ufficiale di Gara come una “proposta del Direttore di Gara”. Secondo la prospettazione della Aggressive Team, invero, quando il Direttore di Gara vuole avanzare una proposta deve farlo in modo formale, tant’è che l’art. 8.1 del Regolamento di Settore dispone che “Sono considerate ufficiali, subordinatamente all’omologazione da parte dell’ACI SPORT, le classifiche sottoscritte dal Direttore di Gara ed esposte nell’Albo Ufficiale di Gara”. Così ragionando, dunque, le classifiche sottoscritte dai Direttori di Gara sono delle vere e proprie decisioni ufficiali e non delle mere proposte, con l’ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, sarebbero state irrogate illegittimamente due sanzioni.

III. “La mancata considerazione della successiva esposizione alle 15.55 della classifica ufficiale con la penalità in tempo: insufficiente e illogica motivazione e violazione dell’art. 8.1 delle Norme Generali del Regolamento di Settore Velocità in Circuito”.

L’illegittimità della decisione impugnata, in uno con l’evidenza dell’irrogazione illegittima di una doppia sanzione, sarebbe altresì palese considerato che la CSA non ha motivato, in tesi, sulla addotta circostanza che, anche successivamente alla emanazione della decisione dei Commissari di Gara alle ore 13,20, la Classifica ufficiale esposta riportava, alle 15,55, non di meno la penalità in tempo di 25 secondi.

IV. “Poteri del collegio dei commissari e possibilità di cumulo delle sanzioni; cumulo effettuato fuori dai casi previsti dal regolamento: palese violazione delle norme di diritto”.

Ragionando intorno agli artt. 23 del Regolamento Sportivo TCR Italy e 216 bis del Regolamento Sportivo Nazionale ACI, la ricorrente deduce l’illegittimità del cumulo delle sanzioni (in tempo e di retrocessione) operata, in tesi, nel caso di specie.

V. “Mancata  applicazione  delle  linee  guida  richiamate  dalle  norme  generali  del regolamento di settore per garantire l’uniformità delle sanzioni”.

Si deduce un ulteriore profilo di illegittimità della decisione impugnata consistente nel non aver rispettato i principi dettati dall’art. 16 delle Norme Generali del Regolamento di Settore, il quale rimanda, per l’uniformazione dei giudizi, all’osservanza delle “linee guida punti di penalizzazione”. Secondo la prospettazione del ricorrente, nel caso in cui si sia provocato un incidente involontariamente (come nella specie), la sanzione deve essere quella della “penalità in tempo”, essendo la sanzione della “retrocessione in griglia di due posizioni” prevista solo per gravissime violazioni, quali il mancato rispetto della bandiera a scacchi o il parcheggio della vettura in pista in posizione pericolosa.

Sarebbe, dunque, evidente l’errore della decisione dei Commissari sportivi, che hanno applicato la retrocessione in griglia in un’ipotesi non contemplata dai regolamenti.

3. Si è costituita in giudizio l’ACI, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 14 settembre 2023, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità, nonché per l’infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

I. Il tenore delle censure contenute nel quinto motivo di ricorso, relativo alla addotta violazione dell’art. 16 delle Norme Generali del Regolamento di Settore, assumono, ad avviso del Collegio, veste di questioni pregiudiziali verso cui è necessario immediatamente soffermarsi siccome idonee ad assorbire le ulteriori doglianze proposte dalla ricorrente e, dunque, costituenti, per il principio della ragione più liquida, il percorso di un più rapido scrutinio per giungere all’accoglimento del ricorso stesso (in argomento, tra le molte, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 62/2023).

II. L’art. 16 della Regolamentazione di Settore Velocità In Circuito - Edizione 2023 (analogamente all’art. 216 bis del Regolamento Sportivo Nazionale) prevede che siano inflitte le seguenti sanzioni per la violazione delle norme sportive di comportamento in gara: “a) Penalità in tempo e giri … b) Stop and Go … c) Drive Through … d) Retrocessione In Griglia…”. L’ACI Sport, correttamente,  ha, inoltre, previsto che “Al fine di uniformare i giudizi sugli illeciti sportivi e le irregolarità tecniche viene pubblicata, in coda al presente RDS, l’allegato A1 riportante le “linee guida punti di penalizzazione”.

È evidente, dunque, che tali modalità di applicazione delle richiamate sanzioni siano vincolanti per i giudici federali, in quanto costituiscono parte integrante del predetto Regolamento, garantendo l’effettività del principio di legalità formale mediante la tensione all’uniformità dei giudizi endofederali in punto di individuazione della corretta sanzione (si legge, invero, che “la presente tabella costituisce indicazione elaborata dalla Federazione per individuare fattispecie specifiche di illecito per la velocità in circuito che si aggiungono a quelle più generali così da facilitare nell’ambito di tutto il campionato/serie/trofeo una miglior uniformità di giudizio sugli illeciti sportivi e le irregolarità tecniche”).

È d’uopo ricordare, in tal senso, come il Collegio di Garanzia e, con maggiore vigore, Questa Sezione (vedasi decisioni n. 15/2017, 23/2021, 19/2022 e 34/2022) ha più volte affermato che le sanzioni previste dai codici di giustizia sportiva o dai regolamenti delle singole Federazioni forniscono, come nel caso che ci occupa, mediante l’istituto della tipizzazione, sanzione precisa a condotta precisa ed individuata: «Il solco tracciato dalle norme regolamentari sopra richiamate e lette in combinato disposto secondo una opera di cucitura sistematica non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”; ed ecco il perché, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo, in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale), in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”».

III. Orbene, la decisione dei Commissari sportivi, confermata in toto dalla decisione della CSA quivi impugnata, ha sanzionato la ricorrente con la “penalità della retrocessione di 2 posizioni in griglia da scontare alla prima successiva partecipazione, del medesimo campionato”, ritenendo violato l’art. 4.3 (Comportamento dei Conduttori) del RDS Velocità in Circuito (art. 89 RSN), per aver, il conduttore della ricorrente, urtato altra vettura facendole perdere posizioni.

Tuttavia, le predette Linee Guida prevedono per condotte, in Gara, quali quelle contestate nell’odierna vicenda, rientranti nell’alveo del “Provocare un incidente involontariamente, ai sensi proprio degli artt. 89 RSN e 4.3 RDS, una “Penalità in tempo” e non anche la retrocessione in griglia.

È, pertanto, evidente l’erroneità delle decisioni dei giudici di merito, che hanno applicato la retrocessione in griglia in un’ipotesi non contemplata dai regolamenti; non si tratta di una decisione discrezionale (che sarebbe una mera valutazione di merito), bensì di un’errata applicazione della norma di diritto, irrogando la sanzione non prevista per quel tipo di violazione.

Tale incedere conduce all’accoglimento del ricorso sul punto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata e, pertanto, della sanzione irrogata della retrocessione in griglia.

Le spese seguono la soccombenza trattandosi di principi cristallizzati da tempo nell’ordinamento e nella giurisprudenza sportiva.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sanzione irrogata della retrocessione in griglia.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente Aggressive Team Italia S.r.l.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 settembre 2023.

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                           F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 4 ottobre 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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