CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 99 del 28/11/2023 – F.C.D. Cologno / Comitato Regionale Lombardia (FIGC) / A.S.D. Cassina Calcio

Decisione n. 99

Anno 2023

IL   COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Giuseppe Musacchio - Relatore Marcello de Luca Tamajo

Piero Floreani Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2023, presentato, in data 23 maggio 2023, dalla F.C.D. Cologno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ferretti e Valeria Amarossi,

contro

il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitosi in giudizio,

e

la A.S.D. Cassina Calcio, non costituitasi in giudizio,

avverso e per l’annullamento

della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Lombardia FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 66 del 27 aprile 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Cassina Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel

C.U. n. 62 del 6 aprile 2023, che aveva omologato il risultato, come conseguito sul campo, della gara disputata in data 26 marzo 2023 contro il F.C.D. Cologno, è stata irrogata, a carico della F.C.D. Cologno, la perdita dell’incontro A.S.D. Cassina Calcio – F.C.D. Cologno con il risultato di 3-0.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte costituita;

uditi, nell’udienza del 4 luglio 2023, il difensore della parte ricorrente - F.C.D. Cologno - avv. Daniela Ferretti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 23 maggio 2023, la società FCD Cologno (d’ora in poi anche solo Cologno) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport domandando l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC – LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 66 del 27 aprile 2023, con la quale è stato accolto il reclamo proposto dalla A.S.D. Cassina Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 26 marzo 2023, tra le predette società, valevole per il Campionato di Prima Categoria, gir. L, e terminata con il risultato di 0 a 1 per il Cologno.

In particolare, il Cassina proponeva reclamo adducendo la posizione irregolare del calciatore del Cologno, Zuddas Alexander, nato il 23 aprile 2005, in quanto squalificato per n. 2 gare nell’ambito del Campionato Juniores Regionale A.

1.1       Il Giudice Sportivo Territoriale rigettava il reclamo ed omologava il risultato conseguito sul campo,  motivando  nei  seguenti  termini:  «Con  deliberazione  pubblicata  sul  C.U.  n.  59  del

30.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Cassina Calcio. Dato atto che con nota pec in data 31-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Cassina Calcio sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Zuddas Alexander nato il 23-4-2005, in posizione irregolare in quanto squalificato per due gare per espulsione riportata nella gara Juniores A Juvenilia Sc - Cologno del 18-3-2023, come da CU del CRL nº 56 del 23-3-2023. A tal proposito fa riferimento alla comunicazione "Esecuzione sanzioni" pubblicata in data 2-3-2023 nella sezione News del sito del CRL, chiede l'applicazione a carico della controparte della sanzione della perdita della gara. La società Cologno non ha fatto pervenire controdeduzioni. Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Cologno ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 6 partecipando attivamente alla gara. Come su detto il calciatore Zuddas Alexander nato il 23-4-2005 risulta squalificato per due giornate per espulsione riportata nella gara riportata nella gara Juniores A Juvenilia Sc - Cologno del 18-3-2023 come da CU 56 del 23-3- 2023. Richiamate qui, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le motivazioni e la normativa citata nella propria deliberazione pubblicata sul precedente comunicato del CRL nº 55 del 16-3-2023 in ordine alla gara di 1^ categoria Union Team SCB - ADS Porto 2005. Pur nel rispetto del principio di omogeneità, dato tuttavia atto che il tenore della norma, al momento, non consente quindi di aderire alla tesi prospettata dalla ricorrente».

1.2       Avverso detto provvedimento, proponeva gravame la società A.S.D. Cassina Calcio, ripresentando le medesime argomentazioni già sostenute in primo grado, ovvero che nella fattispecie si sarebbe dovuta applicare la disposizione speciale di cui al comma 7 dell’art. 21 CGS FIGC, anziché la norma di carattere generale contenuta nel secondo comma dello stesso articolo.

1.3       La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con la decisione quivi impugnata, accoglieva il reclamo proposto dal Cassina, comminando la sconfitta a tavolino per 3 a 0 a carico del Cologno e l’ulteriore sanzione della squalifica per una giornata ai danni del predetto calciatore.

Nello specifico, la Corte osservava che «Ai sensi dell’art. 21, comma 2 CGS “II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.” Ai sensi del successivo comma 7 poi, “fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del Campionato

Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 ……”. E’ proprio la esplicita “deroga” al comma 2 della norma in esame, contenuta nel successivo comma 7, a non consentire di condividere l’interpretazione fatta propria dal Giudice Sportivo: nelle gare del Settore per l’attività giovanile e scolastica - o, come nel caso di specie, per una squalifica riportata in una gara del predetto Settore - l’utilizzo del calciatore squalificato non è consentito neppure nel caso in cui ciò avvenga in una categoria differente da quella in cui occorse la causa che diede luogo al provvedimento di squalifica. Benché l’interpretazione letterale della normativa non lasci spazio a dubbi, la conclusione cui si perviene è confortata da autorevoli precedenti. Il Collegio di Garanzia dello Sport nelle due decisioni n. 20 e n. 21 del 24.03.2020, evidenzia che, in tema di esecuzione delle sanzioni, è necessario operare il corretto bilanciamento tra due principi: il principio di effettività della sanzione e il principio dell’omogeneità delle competizioni. Sul punto, infatti, i Giudici del Collegio di Garanzia statuiscono che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (Decisione n. 21 del 24.03.2020). Sempre in virtù del principio di effettività della sanzione si richiama la decisione della Corte Sportiva d’Appello, Sez. Unite, C.U. n. 90/CSA, 12.02.2018, ai sensi della quale risulta, altresì, fondamentale non solo che la sanzione sia scontata, ma anche che la stessa non sia affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Afferma, infatti, la Corte Sportiva d’Appello, che la “ratio sottesa” ai commi 2 e 6 dell’art. 21 CGS, “si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione”. Il principio desumibile dalle decisioni n. 20 e 21/2020 del Collegio di Garanzia appare quindi essere quello secondo cui il calciatore che, anche nel corso della stagione sportiva, cambia società - o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile Scolastico, Primavera, Trofeo Berretti o Juniores - è tenuto a scontare la squalifica, per le residue giornate, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società o della nuova categoria. In tal caso infatti, secondo la decisione del Collegio di Garanzia 24.3.2020 n. 20, “nella fattispecie il principio di omogeneità, di cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e pertanto il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra. Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all’art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore […] è stato

schierato indebitamente nella gara de qua”. Orbene, anche alla luce di tali principi risultano evidenti le intenzioni del Legislatore federale nel disciplinare casi come quello che ci occupa, vale a dire non vanificare l’effetto dei provvedimenti di squalifica comminati. Il Collegio di Garanzia dello Sport, in virtù della propria funzione nomofilattica, assicura di fatto tale principio, all’evidenza dovendosi individuare il concetto di “prima squadra” enunciato dal comma 7 dell’art. 21 CGS come corrispondente alla “prima squadra” della “nuova categoria”. È parere di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, infatti, che l’art. 21 CGS debba essere inteso e interpretato nel senso più rigoroso possibile, nel rispetto dei provvedimenti sanzionatori comminati e pertanto ritiene di dovere confermare il proprio orientamento così come espresso nel comunicato ufficiale n. 51 del 23.02.2023, nel quale veniva accolto il reclamo proposto dalla ADC Mario Rigamonti contro la ASD Sirmione Calcio Ravizza. Pertanto il calciatore Alexander ZUDDAS non poteva essere schierato nel corso della gara del 26.03.2023. Diversamente opinando, si arriverebbe all’effetto paradossale per cui il calciatore, espulso in questo caso in una gara di Categoria Juniores e sanzionato con una squalifica di due giornate, potrebbe scontare la relativa squalifica giocando regolarmente nelle giornate successive nella categoria superiore di Prima Categoria, quasi fosse un premio, dove potenzialmente potrebbe poi incorrere in altri provvedimenti sanzionatori che, esasperandosi così il principio di omogeneità, potrebbe scontare non partecipando poi alle gare della prima categoria ma vedendosi impiegato di nuovo in quella inferiore, la Juniores. E così via, potenzialmente all’infinito, con inaccettabile compromissione del principio di effettività, e di afflittività della sanzione».

2.         Avverso detta decisione, ha proposto ricorso la F.C.D. Cologno Calcio, chiedendo l’annullamento della citata decisione, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo, e affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

I.          “Mancata valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio sul principio di omogeneità e di continuità della norma federale”.

A giudizio della società ricorrente, la Corte Sportiva avrebbe erroneamente valutato non prevalente il principio di omogeneità sul principio di effettività, ritenendo illegittimamente applicabile l’art. 21, c. 7, CGS FIGC rispetto al comma 2 della medesima norma.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la citata giurisprudenza del Collegio di Garanzia (decisioni nn. 20 e 21/2020) conduce a conclusioni differenti rispetto a quelle fatte proprie dalla Corte: l’art. 21, comma 7, CGS costituisce una eccezione rispetto alla regola contenuta nel comma 2, che è chiaro nello stabilire che " il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”.

Pertanto, la corretta applicazione del sopra citato dato normativo avrebbe dovuto portare la Corte Federale a ritenere l'utilizzo del calciatore Zuddas Alexander, nella gara della Prima Squadra della FCD Cologno, del tutto legittimo. Infatti, avendo lo stesso subito il provvedimento di squalifica nell'ambito del Campionato Juniores Regionale nel quale militava, avrebbe dovuto scontare la sanzione nelle gare ufficiali di detto Campionato (come è avvenuto), stante il principio di omogeneità sopra richiamato, ben potendo, invece, essere impiegato in gare diverse. Il diverso principio della pura effettività (eccezione), utilizzato impropriamente dalla CSA, dovrebbe essere preso in considerazione solo quando non sia possibile applicare quello della omogeneità (regola) che automaticamente comporta effettività della sanzione.

II.        “Sul vizio motivazionale ex art. 54 C.G.S. in seno alla decisione impugnata relativamente alla erronea e\o mancata applicazione di norma di diritto circa un punto decisivo della controversia”.

III.       “Insufficiente e contraddittoria motivazione in seno alla decisione impugnata su un punto decisivo della controversia”.

La Corte, pur richiamando le decisioni del Collegio di Garanzia in termini, le avrebbe tuttavia interpretate e applicate erroneamente. Invero, il calciatore in parola non ha cambiato né squadra né categoria, dovendosi applicare, pertanto, alla fattispecie il comma 2 dell’art. 21 CGS FIGC; sul punto, la Corte non avrebbe adeguatamente motivato, anche a fronte del precedente della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale, SS.UU, n. 90 del 12 febbraio 2018.

Nella contumacia sia del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) sia della A.S.D. Cassina Calcio, all’udienza del 4 luglio 2023 la ricorrente ha insisto per l’accoglimento delle richieste e conclusioni rassegnate nel ricorso e la Procura Generale dello Sport, intervenuta in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Costituisce, infatti, regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, più volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020), quella del principio di omogeneità rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art.

21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l’applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC).

Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (decisione n. 21/2020).

Nella specie, non essendosi verificate le condizioni per l’applicazione della disciplina derogatoria, non vi erano elementi ostativi alla corretta applicazione della menzionata regola generale.

Tale principio, come detto, si desume anche dalle decisioni impropriamente richiamate dalla Corte Sportiva a fondamento della sua decisione.

Questa stessa Sezione, sempre in merito al regime sanzionatorio che ci occupa, ha puntualizzato che «il principio di “distinzione” costituisce … una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui» (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018).

Da aggiungersi, per completezza, che a tali principi si è, altresì, attesa la stessa Corte Federale della FIGC, la quale, sebbene con una pronuncia non recentissima, ha avuto modo di ribadire che: “La sanzione della squalifica per una o più giornate non può, in omaggio al principio di separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli

effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della squalifica debba estraniarsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l’ipostasi tra il termine “squadra” adoperato dalla norma ed il diverso termine “società” che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial-imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di continenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita” (Corte Federale, C.U. n. 13/Cf del 23 maggio 2003).

Quindi, in conclusione, nel caso in cui, come nella fattispecie, il calciatore non cambia né società né categoria di appartenenza e, comunque, non ricorrono le condizioni di deroga di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 21 CGS FIGC, in virtù del principio di “omogeneità” di cui al comma 2 dell’art. 21 del CGS FIGC, deve scontare la squalifica nella competizione nella quale ha subito il provvedimento e, quindi, nel caso che ci occupa, nell’ambito del Campionato Juniores Regionale A.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, omologa il risultato maturato sul campo, onerando la Federazione di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al Campionato.

Nulle per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 luglio 2023.

Il Presidente                                                                                      Il Relatore

F.to Vito Branca                                                                   F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 28 novembre 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it