CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92 del 06/11/2023 – Unione Sportiva Sampdoria S.p.A. / LNP Serie B

Decisione n. 92

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente Laura Santoro - Relatrice Stefano Bastianon

Mario Serio Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2023, presentato, in data 28 luglio 2023, dalla Unione Sportiva Sampdoria S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampiero Falasca e Francesco De Gennaro,

contro

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali,

per la declaratoria di illegittimità

della pretesa della LNPB al pagamento del "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B", come disciplinato dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle disposizioni contenute agli artt. 3, Capo I, e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 10 ottobre 2023, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Unione Sportiva Sampdoria S.p.A.

- avv.ti Giampiero Falasca, Francesco Martinelli, Nicola Di Iorio e Antonio Orsini; l’avv. Gabriele Nicolella, per la resistente LNPB, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof. avv. Laura Santoro.

Ritenuto in fatto

1. La U.C. Sampdoria S.p.A., a seguito della retrocessione maturata all’esito del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2022/2023, ha ottenuto l’iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024.

In qualità di società retrocessa dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B, la ricorrente, da una parte, è risultata beneficiaria del “Paracadute retrocesse”, istituito dalla LNPA con la delibera del 19 novembre 2012, successivamente modificata dalla delibera del 3 dicembre 2012; dall’altra, è risultata debitrice del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, istituito dalla LNPB con la delibera del 29 giugno 2018.

2. La ricorrente contesta la legittimità del predetto “Contributo solidaristico” articolando sei motivi di  ricorso,  dei  quali  i  primi  due  contengono  una  premessa  generale  sull’orientamento giurisprudenziale del Collegio di Garanzia dello Sport in materia e sul contesto normativo di riferimento.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del vincolo di destinazione delle somme erogate a titolo di “Paracadute retrocesse”.

La ricorrente, dopo aver richiamato la nozione di mutualità generale di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 9/2008, sull’assunto che il “Paracadute retrocesse” è stato introdotto dalla LNPA «al solo fine di finanziare e supportare i club retrocessi per consentire agli stessi di far fronte alle difficoltà economiche connesse alla retrocessione, finanziando proprio quei settori espressamente individuati dall’art. 22 della Legge Melandri», lamenta che la decisione della LNPB istitutiva del contributo solidaristico per cui è causa rappresenterebbe «una misura del tutto illegittima e iniqua poiché diretta a sviare somme che risultano invece soggette a un ben preciso vincolo di destinazione».

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’abuso del diritto e la violazione dei principi di buona fede e correttezza.

La ricorrente lamenta che la delibera istitutiva del “Contributo solidaristico” rappresenterebbe un’ipotesi di abuso del diritto e, in specie, di abuso del principio di maggioranza nella formazione della volontà assembleare nel contesto delle associazioni, quali sono la LNPB e la LNPA.

4.1.      In particolare, la ricorrente contesta il fatto che la LNPB, invece di addossare l’onere economico a tutte le proprie associate, ha invece «preferito prevedere un pesante onere a carico di pochi soggetti: per il solo fatto che gli stessi siano retrocessi dalla massima serie», con l’effetto di «generare un vantaggio ingiustificato ad alcuni soci a discapito di altri» e, dunque, un «abuso del potere della maggioranza», con conseguente violazione del «generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. applicabile per costante giurisprudenza anche ai rapporti associativi e societari».

5. La ricorrente, inoltre, lamenta che il “Contributo solidaristico” non può trovare giustificazione «nell’ottica di favorire un equilibrio competitivo del campionato», stante che «il “taglio del paracadute” non fa altro che indebolire società provenienti dalla massima serie (…) a fronte di una considerevole diminuzione delle entrate, dei costi altissimi e insostenibili con i soli proventi di Serie B, perdendo molto in termini di competitività».

6. Con il quinto motivo, la ricorrente fonda il ricorso sull’analisi economico - finanziaria dei costi conseguenti alla retrocessione dalla LNPA alla LNPB.

La ricorrente, basandosi su alcuni studi di settore, osserva che «il c.d. “danno da retrocessione” dalla LNPA alla LNPB determina per i club coinvolti effetti economico-finanziari oltremodo devastanti» riferiti agli «ingenti costi che ciascuna squadra di Serie A deve sostenere per: i) ingaggi ed ammortamenti dei calciatori; ii) adeguamento delle strutture societarie; iii) adeguamento degli impianti sportivi per renderli compatibili con le specifiche esigenze televisive della Serie A» e che «determinano passività anche per gli anni successivi, stante il protrarsi degli impegni pluriennali difficilmente risolvibili con le controparti».

7. Con l’ultimo motivo, la ricorrente fonda il ricorso sulla effettiva competitività del Campionato LNPB indipendentemente dalle somme concesse dalla LNPA a titolo di “Paracadute”.

La ricorrente, sulla base di analisi riferite alle stagioni sportive dall’anno 2005/2006 all’anno 2019/2020, rileva che «il campionato di Serie B in realtà è sempre stato altamente competitivo, e ciò indipendentemente dall’incidenza delle somme erogate ai club retrocessi a titolo di paracadute», stante che «i club che hanno beneficiato del paracadute non hanno necessariamente (e agevolmente) ottenuto la promozione in massima serie nell’anno successivo» e «contrariamente a quanto ex adverso dedotto è stato ben più frequente il c.d. doppio salto di categoria per chi arrivava dalla Lega Pro alla Serie B e poi alla Serie A».

8. La ricorrente, in conclusione, chiede che venga dichiarata: 1) l’illegittimità della pretesa della LNPB di pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3 e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNPB; 2) la nullità/annullamento/inefficacia delle disposizioni contenute nei citati Capo I, art. 3, e Capo II, art. 7, delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla stessa ricorrente, con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge.

9. Con memoria ex art. 60 CGS, si è costituita in giudizio la LNPB rilevando, in primo luogo, la vincolatività del proprio Statuto e del Codice di Autoregolamentazione, nonché di tutte le deliberazioni degli Organi della stessa Lega, «anche per le società che aderiscono alla Lega in stagioni successive a quella in cui la relativa delibera è stata adottata, a seguito dei meccanismi di promozione retrocessione previsti dai regolamenti sportivi», così come statuito dall’art. 37, co. 4, Statuto LNPB, nonché il fatto che la ricorrente, all’atto della domanda di iscrizione al Campionato di Serie B, ha attestato, con espressa dichiarazione per iscritto, «di conoscere ed accettare incondizionatamente lo Statuto e il Codice di Autoregolamentazione della LNPB».

10. In merito ai motivi di ricorso, la resistente eccepisce, in primo luogo, che, «se è vero che la ratio del Paracadute LNPA è, come affermato dalla stessa LNPA, quella di sostenere le società retrocesse in Serie B nell’impegno finanziario della gestione dei contratti di prestazione sportiva nel corso della stagione sportiva di Serie B, è altresì vero che sostenere le società nella gestione dei contratti (…) non significa (e non può significare) che la società neo-retrocessa debba assicurarsi, grazie al Paracadute LNPA, il mantenimento del medesimo organico (e quindi dei medesimi costi) sostenuti per disputare il campionato di categoria superiore», posto che altrimenti ciò rappresenterebbe un «innegabile privilegio» che «determinerebbe senza dubbio – in modo del tutto inaccettabile – un incremento rilevantissimo per la società in parola delle possibilità di assicurarsi la promozione per la stagione sportiva immediatamente successiva: con buona pace dell’equilibrio tecnico – competitivo e della regolarità delle competizioni».

11. La resistente osserva, quindi, sul punto che la finalità del contributo solidaristico è «quella di contrastare lo squilibrio economico che si viene a determinare in conseguenza dell’erogazione del Paracadute LNPA», in linea con la finalità del Decreto Melandri, diretto a «disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata» dei diritti audiovisivi, «in modo da garantire l’equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tali risorse a fini di mutualità».

12. La resistente eccepisce, in secondo luogo, come «l’evocazione della figura dell’abuso di un diritto sia assolutamente inconferente, posto che non si tratta di esercizio di un diritto, bensì di esplicazione di una potestà deliberativa in ambito associativo sulla base di prerogative e funzioni statutariamente previste», né, d’altra parte, risulterebbe applicabile all’ambito associativo il concetto di «abuso di maggioranza», posto che «tutti gli associati sono dotati del medesimo “peso specifico” ai fini dell’assunzione delle deliberazioni dell’ente». La resistente, a supporto delle sue difese, richiama l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 87/2019, concernente il ricorso promosso dalle società Chievo Verona ed Empoli avverso lo stesso “Contributo solidaristico” oggetto della presente controversia.

13. In ordine agli ultimi due motivi di ricorso, la resistente eccepisce che sono fondati su considerazioni «in parte frutto di valutazioni prognostiche in materia bilancistica e gestionale, dunque sprovviste di ogni rilievo di carattere giuridico, e in altra parte già confutate dalle argomentazioni sopra esposte».

La resistente conclude chiedendo l’integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Considerato in diritto

14. Il “Contributo solidaristico, a carico delle neo retrocesse in Serie B”, è disciplinato dall’art. 3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, il quale dispone, al comma 1, che

«Ciascuna società che, in virtù della effettiva partecipazione al Campionato di Serie B a seguito di retrocessione dal Campionato di Serie A (Retrocesse), abbia titolo per ricevere dalla LNPA il contributo per la retrocessione o altra erogazione derivante dalla retrocessione dalla Serie A alla Serie B (“Contributo Paracadute”) sarà obbligata a corrispondere alla Lega il 10% del corrispettivo totale del Contributo Paracadute (“Solidarietà Retrocesse”) da distribuire alle società della Lega che non beneficiano del “Contributo Paracadute”. Sono escluse dalla ripartizione della “Solidarietà Retrocesse” le Retrocesse che, per qualsiasi ragione, non abbiano maturato il diritto a percepire il Contributo Paracadute».

15. L’art. 7 del Capo II del citato Codice di Autoregolamentazione fissa, poi, i criteri di ripartizione del contributo di solidarietà in parola stabilendo, al riguardo, che «La Solidarietà Retrocesse sarà versata dalle Retrocesse alla Lega entro 90 (novanta) giorni dall’effettiva erogazione del Contributo Paracadute o di quota dello stesso proporzionalmente all’importo erogato», prevedendo al contempo che, in caso di omesso versamento, la Lega possa trattenere il relativo importo operando quale stanza di compensazione rispetto ad eventuali crediti della Retrocessa e, ove ciò non sia possibile, il mancato pagamento del contributo di solidarietà comporti il diniego del rilascio della Licenza Nazionale nella stagione sportiva successiva e la segnalazione del fatto alla Procura Federale per le correlate responsabilità disciplinari.

16. Il contributo di solidarietà in questione rappresenta una forma di solidarietà interna tra le associate della LNPB che, unitamente agli altri contributi solidaristici, mira ad assicurare una migliore distribuzione delle risorse tra le predette associate e, dunque, un maggiore equilibrio competitivo del Campionato di Serie B.

17. La finalità di assicurare l’equilibrio competitivo tra le squadre partecipanti ai campionati italiani rappresenta la ratio principale del D.lgs. n. 9/2008, attuativo della legge delega n. 106/2007, che, nell’abrogare la previgente disciplina contenuta nella L. n. 78/1999, ha optato per il sistema della vendita centralizzata in luogo della vendita individuale dei diritti televisivi. Alla sopra detta finalità si correla quella della ‘mutualità’, sancita dall’art. 1, comma 2, lett. h, della legge delega n. 106/2007, che, infatti, include, tra i principi dettati al Governo per l’esercizio della delega, quello della «destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema», che il legislatore delegato ha inteso perseguire incidendo sulla regolamentazione dei criteri di riparto dei proventi derivanti dalla vendita centralizzata.

18. La nozione di mutualità è impiegata dal legislatore nella duplice accezione della c.d. ‘mutualità generale’ e della ‘mutualità per le categorie inferiori’.

18.1. Quest’ultima - denominata nella prassi ‘mutualità indiretta’ per distinguerla dalla cosiddetta ‘mutualità diretta’, che è quella erogata direttamente dalla LNPA alle società che perdono il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A, mediante il c.d. paracadute – originariamente disciplinata dall’art. 24 del d.lgs. n. 9/2008 e comprendente le somme erogate dalla Lega calcio di Serie A alle Serie minori, per essere poi da queste redistribuite tra le proprie associate, è stata abrogata per effetto dell’art. 14, comma 1–bis, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella l. 1° dicembre 2016, n. 225, la cui entrata in vigore è stata postergata al 1° luglio 2017 dall’art. 11, comma 2-bis, del c.d. decreto milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito in l. 27 febbraio 2017, n. 19).

19. La mutualità generale, disciplinata dall’art. 22 del d.lgs. n. 9/2008, è stata, d’altra parte, anch’essa modificata dalla citata legge n. 225/2016 che ne ha ristretto l’ambito applicativo al solo settore del calcio rispetto alle intenzioni originarie del legislatore, dirette, invece, a beneficiare anche discipline sportive diverse da quelle calcistiche. L’intervenuta modifica dell’art. 22 è stata nel segno, infatti, da un lato, di aumentare sensibilmente la quota destinata alla mutualità generale (dalla originaria misura fissata alla quota pari ad almeno il 4% alla misura del 10%) e di restringere, dall’altro, il soggetto onerato alla sola Lega di Serie A e la platea dei beneficiari ai soli attori del mondo del calcio, secondo criteri di ripartizione che prevedono la destinazione delle somme a titolo di mutualità nella misura del 6% alla LNPB, nella misura del 2% alla Lega Pro, e nella misura dell’1% ciascuno alla LND e alla FIGC.

20. L’interrelazione tra mutualità e riparto dei proventi della negoziazione dei diritti audiovisivi è accentuata, peraltro, dalla scelta, operata dal legislatore all’art. 21 del d.lgs. n. 9/2008, e confermata nel nuovo testo dell’art. 26, come da ultimo modificato dalla L. n. 205/2017, di subordinare la ripartizione delle risorse da parte della Lega alle proprie associate alla previa deduzione delle quote da versare a titolo di mutualità.

21. Sebbene, dunque, il soggetto oggi onerato della mutualità sia la sola LNPA, ciò non priva di valore universale la nozione di mutualità nel sistema calcio, che risulta, quindi, applicabile in genere a tutte le squadre economicamente più forti, a vantaggio di quelle più deboli, al fine di assicurare l’equilibrio competitivo dei campionati.

22. Ciò premesso, le disposizioni contestate con il ricorso in esame non confliggono con la normativa di fonte statale; né, invero, può convenirsi con quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine al primo motivo di ricorso concernente la pretesa violazione del vincolo di destinazione delle somme assegnate dalla LNPA a titolo di “Paracadute retrocesse”.

23. Infatti, come puntualmente già osservato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport nel precedente richiamato dalla resistente (decisione n. 87/2019), è «vero che il c.d. “paracadute”, che hanno percepito le ricorrenti, costituisce un beneficio economico che è stato liberamente determinato nel suo ammontare dalla Lega di Serie A, utilizzando le risorse economiche di cui può disporre, ed è stato ripartito fra i soggetti partecipanti al campionato di Serie A, retrocessi nella serie inferiore, per mitigare gli effetti anche economici della retrocessione; tuttavia, una volta che le somme sono entrate nella disponibilità delle società retrocesse esse non appartengono più alla Lega di A, con la conseguenza che non può censurarsi la disposizione secondo cui, per effetto di un meccanismo perequativo, una parte (non eccessiva) delle risorse entrate nella disponibilità delle società retrocesse debbano essere poi versate alla Lega di B nel momento della loro associazione alla Lega».

24. Va incidentalmente osservato, peraltro, che l’importo del contributo di solidarietà in parola, dalla percentuale del 20% (vigente al tempo della sopra richiamata decisione) è stato da ultimo ridotto alla percentuale del 10%, che è quella applicata nel caso oggetto del presente giudizio.

25. Non risulta parimenti accoglibile il secondo motivo di ricorso concernente il preteso abuso del diritto e la violazione dei principi di buona fede e correttezza ai danni della ricorrente per le motivazioni già espresse nel citato precedente delle SS.UU., che qui vengono richiamate.

La deliberazione istitutiva del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in Serie B”, infatti, non può rappresentare esemplificazione dell’abuso di un diritto, giacché essa è espressione della volontà assembleare formatasi nel rispetto delle regole e delle procedure legislativamente e statutariamente previste e con il medesimo peso di voto in capo a ciascun associato.

26. Non possono, quindi, applicarsi al caso oggetto del presente giudizio regole proprie degli enti associativi, quali le società, in cui la formazione della volontà assembleare risente della diversa quota sociale in capo a ciascun socio, come puntualmente sottolineato dalle SS.UU. nel sopra citato precedente, allorché si è osservato che «non possono applicarsi all’Assemblea degli aderenti alla Lega di B regole proprie delle società in cui vi sono soci di maggioranza e soci di minoranza. In ogni caso la lamentata violazione può escludersi tenuto conto della evidenziata finalità perequativa della contestata disposizione, che non è stata adottata a danno di soggetti predeterminati, ma che riguarda associati solo successivamente individuabili».

27. Anche gli ultimi due motivi di ricorso non risultano accoglibili. I dati numerici ivi riportati, seppur possano rivestire interesse sotto il profilo conoscitivo, possono valere ad attestare, come rilevato dalla ricorrente, che i costi assunti in dipendenza della partecipazione al campionato di Serie A

«non potrebbero essere sopportati in assenza di un valido e funzionale supporto economico della Lega Serie A» e che «il campionato di Serie B in realtà è sempre stato altamente competitivo, e ciò indipendentemente dall’incidenza delle somme erogate ai club retrocessi a titolo di paracadute», ma non già a fondare la declaratoria di illegittimità delle disposizioni qui contestate.

28. Non spetta, quindi, a chi giudica della legittimità di una disposizione normativa valutarne l’impatto concreto in termini economici, bensì, se del caso, alla stessa autorità che l’ha posta ai fini di una sua eventuale rivisitazione.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPB.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 ottobre 2023.

Il Presidente                                                                                      La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                        F.to Laura Santoro

Depositato in Roma, in data 6 novembre 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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