CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67 del 26/07/2023 – ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio / FIGC / Comitato Regionale Lombardia FIGC – LND / USOM Calcio ASD

Decisione n. 67

Anno 2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

composta da

Attilio Zimatore – Presidente

Enrico del Prato – Relatore

Renato Grillo Antonio Poli Raffaele Tuccillo – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dalla ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio, in persona del suo legale rappresentante Vice Presidente, Sig. Giuseppe Nicoletti (C.F. NCLGPP45D21G325X), nato il 21 aprile 1945 a Parabita (LE) e residente in Lodi Vecchio (LO), Via Due Giugno, n. 8, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Francesca Bonfogo del Foro di Verona, con studio sito in Verona, in Vicolo Volto San Luca, n. 25, ed elettivamente domiciliata nel suo studio secondario sito in Rovigo, Via Cesare Battisti,

n. 9;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, in via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

nonché́ contro

- il Comitato Regionale Lombardia FIGC – LND, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Pitteri, n. 95/2;

- la USOM Calcio ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Melegnano, (MI), Largo Crocetta San Carlo,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. n. 52 del 2 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia FIGCLND della Delegazione Provinciale di Lodi, pubblicata sul C.U. n. 29 del 10 febbraio 2023, che aveva deliberato di non convalidare il risultato conseguito sul campo e di comminare la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 12 luglio 2023, il difensore della parte ricorrente - ASD Polisportiva Fulgor Lodi - avv. Francesca Bonfogo; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Enrico del Prato.

FATTO

I. La vicenda trae origine dalla gara, disputata il 5 febbraio 2023, valevole per il Campionato di 2^ Categoria, Girone N - stagione sportiva 2022/2023, tra la ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio (d’ora in poi Fulgor) e la Usom Calcio ASD (d’ora in poi Usom), di cui il Direttore di gara ha disposto la sospensione al minuto 44 del 2° tempo a causa di una “rissa generale” scatenatasi al minuto 43 tra i giocatori di entrambe le squadre, gli allenatori e i rispettivi Dirigenti.

Si    legge    nel    “Supplemento    di    rapporto”    a    firma    del    Direttore    di    gara:

«Al minuto 43’ del 2° tempo, successivamente ad un fallo imprudente fischiato, cercavo di notificare il cartellino giallo al N 8 D’Angeli Carmello della Società Fulgor Lodi Vecchio. In quel mentre la notifica mi veniva impedita dalla reazione del signor De Biasio Vincenzo N 16 della Società Usom, il calciatore che aveva subito il fallo, il quale si alzava da terra con fare minaccioso nei confronti del signor D'Angeli. Nello specifico De Biasio si poneva in piedi di fronte a D’Angeli e da distanza inferiore al mezzo metro lo spintonava facendolo indietreggiare di circa mezzo metro.

Consideravo tale condotta da ammonizione ed assumevo il provvedimento di doppia ammonizione visto che era già stato ammonito al 37’ del 2° tempo, senza riuscire a notificarlo per i fatti descritti di seguito.

Infatti, al momento della tentata notifica, tutti i calciatori titolari presenti in campo di entrambe le squadre accorrevano nella parte di campo dove si stavano spintonando i due calciatori D’Angeli e De Biasio sopra menzionati, generando quindi una rissa che coinvolgeva entrambe le squadre dalla quale io mi defilavo. Voltandomi notavo che anche i componenti di entrambe le panchine stavano entrando sul terreno di gioco per poter partecipare alla rissa.

Vista la situazione venuta a crearsi mi defilavo totalmente per poter vedere meglio cosa stesse accadendo. Finché un calciatore di riserva, che non riuscivo ad identificare in quanto indossava una felpa della società Usom, dopo aver colpito altri giocatori della società  avversaria con calci e pugni di forte entità, veniva verso di me con fare minaccioso per tentare di aggredirmi.

Questo non avveniva grazie al tempestivo intervento dell’allenatore avversario signor Cosimo Fabrizio il quale lo cingeva ai fianchi con le braccia trascinandolo via da me. A questo punto il calciatore iniziava a divincolarsi finendo per buttare a terra il signor Cosimo.

A causa della situazione che si era venuta a creare e con i calciatori che si stavano ancora protraendo nella rissa, mi era impossibile ristabilire l’ordine ed il clima tranquillo necessari per la prosecuzione della gara, ne decretavo la sospensione al 44’ del 2° tempo.

Facevo rientro subito nel mio spogliatoio: successivamente si presentava all’esterno di esso il calciatore N 13 Di cristo Matteo della società Usom che mi mostrava vari tagli presenti sulla faccia e la giacca strappata».

II. Il 10 febbraio 2023, il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Lodi, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 29/2023: «DELIBERA(VA)

- di non convalidare il risultato conseguito sul campo e di comminare la sanzione della perdita della gara ad entrambe le Società;

- di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta) per responsabilità  oggettiva in ordine alla rissa scoppiata fra i propri tesserati e quindi alla mancata conclusione regolare della gara;

- di comminare alla società USOM calcio l’ulteriore ammenda di € 50,00 (euro cinquanta) per responsabilità ex art. 6 secondo comma CGS con riferimento all’abbozzata aggressione all’Arbitro, indicata in premessa e non riuscita solo grazie al determinante intervento di un altro soggetto presente;

- di comminare all’allenatore della Società Usom Calcio GRIECO RAFFAELE la sanzione della squalifica per due giornate a seguito di scomposte e clamorose proteste nei confronti del Direttore di gara poste in atto entrando sul terreno di gioco;

- di comminare ai calciatori DANGELI CARMELO DAVIDE e DE BIASIO VINCENZO la sanzione della squalifica per tre giornate avendo gli stessi, in aggiunta a scorrettezze di gioco, ingaggiato fra loro il rabbioso alterco in premessa descritto».

III.       Avverso tale decisione, la Fulgor ha proposto reclamo il 14 febbraio 2023 innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, la quale, in data 2 marzo 2023, lo ha rigettato con Comunicato Ufficiale n. 52/2023.

Vi si legge: «Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, che si rammenta essere entrambi fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che i giocatori di entrambe le squadre sono responsabili della rissa nata dopo l’alterco fra i calciatori D’Angeli Carmelo, della Fulgor Lodi Vecchio, e De Biasio Vincenzo, della Usom Calcio. Così come è da ritenersi pacifico, che la situazione descritta dal Direttore di gara non abbia permesso la ripresa del gioco. In ogni caso, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddire il contenuto del referto arbitrale, cosicchè questa Corte non può̀ che valutare il fatto secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita.

Appare, pertanto, condivisibile la decisione assunta dal Giudice Sportivo, che ha correttamente applicato l’art. 10, co. 3, CSG, che prevede “La sanzione della perdita della gara può̀ essere inflitta alle due Società̀ interessate quando la responsabilità  dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe”».

IV. In questa sede la ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso:

- Insufficiente motivazione

Si deduce che le motivazioni della CSA appaiono del tutto inidonee a spiegare come, in quali termini ed in quale grado le due Società coinvolte nei fatti siano state corresponsabili dell'evento che ha dato luogo alla sospensione della gara da parte dell'arbitro.

Dalla lettura del referto arbitrale e del supplemento di rapporto emergerebbe, invece, chiaramente che i calciatori ed i tesserati della ASD Fulgor Lodi Vecchio non solo non hanno dato inizio alla rissa, ma, al contrario, hanno avuto un atteggiamento collaborativo verso l'arbitro.

Invero, l'Arbitro, a conclusione nel supplemento di rapporto, ha dichiarato che:

«la notifica mi veniva impedita dalla reazione del Sig. De Biasio Vincenzo n. 16 della Società USOM...il quale si alzava da terra con fare minaccioso nei confronti del Sig. D'Angeli (Fulgor). Nello specifico De Biasio si poneva in piedi di fronte a d'Angeli e da una distanza inferiore al mezzo metro lo spintonava facendolo indietreggiare di circa mezzo metro (…) finché un calciatore di riserva, che non riuscivo ad identificare in quanto indossava una felpa della società USOM, dopo aver colpito altri giocatori della società avversaria con calci e pugni di forte entità, veniva verso di me con fare minaccioso per tentare di aggredirmi (…) questo non avveniva grazie al tempestivo intervento dell'allenatore avversario signor Cosimo Fabrizio (Fulgor), il quale lo cingeva ai fianchi con le braccia trascinandolo via da me. A questo punto il calciatore iniziava a divincolarsi finendo per buttare a terra il Signor Cosimo».

La Fulgor rileva, inoltre che, a sostegno di quanto riportato e annotato nel referto di gara, il 22 febbraio 2023, quindi qualche giorno dopo il deposito del reclamo alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale da parte dell'odierna ricorrente, l'ufficiale della gara, Sig. Giovanni Scardino, ha inviato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia un'integrazione in cui testualmente ribadisce che «per quanto concerne la gara in oggetto (Fulgor Lodi Vecchio

- Usom Calcio, II Categoria gir/N del 05.02.2023), confermo di aver già descritto tutto nei dettagli.

L'unica precisazione che ritengo opportuno ribadire, come già specificato nel supplemento di rapporto, è che durante la rissa il mister Cosimo Fabrizio appartenente alla società Fulgor Lodi Vecchio si è dimostrato collaborativo.

In un secondo momento, per l'esattezza al momento della firma del rapportino di fine gara e ritiro documenti, i dirigenti delle due squadre si trovavano in un clima sereno e collaborativo. In particolare il dirigente Saffiotti Domenico, appartenente alla società Fulgor Lodi Vecchio, si è offerto di accompagnare il sottoscritto dall'interno del centro sportivo fino all'esterno di esso in particolare fino all'auto».

La Fulgor censura la decisione impugnata anche là dove afferma che "è da ritenersi pacifico, che la situazione descritta dal Direttore di gara non abbia permesso la ripresa del gioco". Deduce che, ai sensi del punto 11, regola 5, Guida Pratica A.l.A., la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, deve essere considerato un atto straordinario ed estremo e scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro, e, di conseguenza, l'arbitro deve far ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata. Dal referto di gara emergerebbe che nei minuti finali, quando l'odierna ricorrente stava vincendo 2 a 0, si era creata una situazione sì caotica e nervosa, ma non incontrollabile né inidonea a porre a rischio l'incolumità dei presenti.

In conclusione, secondo tale tesi, la CSA avrebbe errato nel porre a fondamento della decisione unicamente il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, senza null'altro aggiungere ed argomentare.

Tuttavia, posto che da tali scritti molti dubbi sorgono tanto sulle responsabilità delle squadre in campo, quanto sulla reale necessità di sospendere la gara, l'Organo giudicante avrebbe dovuto tener conto di ulteriori valutazioni e/o mezzi di prova su determinate circostanze, ciò, a maggior ragione, quando la possibilità di addivenire ad una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale.

V. In ragione dei suesposti motivi, la Fulgor ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

«In via principale:

- Ritenuta, preliminarmente, l'ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, disporre l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale - CRL - LND FIGC, contenuta nel C.U. 52 del 02.03.2023 e relativa alla gara ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio - USOM Calcio del 05.02.2023, con cui ha rigettato il reclamo dell'odierna ricorrente, confermando la delibera del Giudice Sportivo Territoriale - delegazione di Lodi - contenuta nel C.U. 29 del 10.02.2023 nella parte in cui è stata comminata la perdita della gara anche alla ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio, oltre l'ammenda di € 150,00 per responsabilità  oggettiva e la squalifica per tre giornate del giocatore D'Angeli Carmelo;

In forza del predetto annullamento/revoca, si chiede che vengano rinviati gli atti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CRL -, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito attenendosi al principio di diritto dichiarato dal Collegio».

VI. Il 6 aprile 2023 si è costituita la FIGC, la quale ha eccepito anzitutto l’inammissibilità del ricorso in quanto volto a riesaminare la vicenda nel merito nonché a rideterminare la sanzione inflitta.

Il ricorso sarebbe comunque infondato, posto che il legislatore federale ha attribuito ai “rapporti degli ufficiali di gara” efficacia probatoria privilegiata; essi, pertanto, rappresentano una “prova legale” il cui valore non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge. Dalla lettura del referto emergerebbe evidente la dinamica dei fatti come accaduti e, in particolare, “che i giocatori di entrambe le squadre sono responsabili della rissa”.

Con riferimento, poi, all’entità della sanzione irrogata, la Federazione rammenta quanto previsto dall’art. 10 CGS FIGC, che recita:

«1. La società̀, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art 4, comma 1.

(...)

3. La sanzione della perdita della gara può̀ essere inflitta alle due società interessate quando la    responsabilità     dei    fatti    di    cui    al     comma     1     risulti     di     entrambe». Dalla semplice lettura di tale norma emergerebbe evidente che ogni qualvolta si verifichino “fatti o situazioni” che abbiano influito sul “regolare svolgimento della gara” o che ne “abbiano impedito la regolare effettuazione”, la società̀ ritenuta responsabile viene punita “con la perdita della gara stessa”, comunque salva la possibilità̀ di applicare “ulteriori o diverse sanzioni”. Al comma 3 del medesimo articolo, il legislatore federale ha poi puntualmente previsto il regime sanzionatorio applicabile nel caso di “responsabilità ” di entrambe le società̀: la perdita della gara per tutte e due.

Da qui la correttezza della sanzione. Infatti, il Direttore di gara, in ragione della “rissa che coinvolgeva entrambe le squadre”, era impossibilitato “a ristabilire l’ordine e il clima tranquillo necessari per la prosecuzione della gara” e, pertanto, si vedeva costretto a sospendere la stessa. Ciò emergerebbe dal più volte richiamato referto: “Infatti, al momento della tentata notifica, tutti i calciatori titolari presenti in campo entrambe le squadre accorrevano nella parte di campo dove si stavano spintonando due calciatori d’Angeli e De Biasio sopra menzionati, ingenerando quindi una rissa che coinvolgeva entrambe le squadre”.

VI. Il contraddittorio si è ulteriormente sviluppato con il deposito di una memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI, da parte della società ricorrente.

Essa ha sottolineato di non essersi mai lamentata della sanzione in sé e per sé ritenendola eccessiva o “irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto e di diritto né sia manifesta la sua irragionevolezza”, come affermato dalla Federazione, ma, al contrario, ha posto dubbi sulla sufficienza delle motivazioni che hanno indotto la Corte a respingere il reclamo e a confermare la sanzione del Giudice Sportivo, considerando che il requisito della sufficienza non può essere vagliato su un piano meramente quantitativo, non importando il numero degli argomenti portati a sostegno di una decisione, ma deve, necessariamente, apprezzarsi su un piano qualitativo, attraverso una verifica della sufficienza, intesa come congruità ed adeguatezza dello svolgimento motivazionale.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché si risolve nella mera richiesta di riesame del merito della controversia in assenza di vizi di legittimità.

Occorre, infatti, aver presente il valore probatorio privilegiato del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del CGS – FIGC, sicché, dati i fatti per come risultano dal referto, ogni apprezzamento relativo agli stessi rappresenta una doglianza di merito non sindacabile in questa sede, in assenza della deduzione del mancato esame di prove idonee a confutare le risultanze del referto, non potendosi ritenere l’integrazione fornita nella specie dall’arbitro sufficiente a lasciar presumere uno svolgimento dei fatti tale da escludere l’imputazione della responsabilità anche all’odierna ricorrente.

Univoca, in tal senso, è la giurisprudenza di questo Collegio.

«In difetto di prova idonea a confutare la ricostruzione dei fatti emergente dal referto arbitrale rimane ferma la piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale secondo quanto disposto dall’art. 35 CGS della FIGC» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 giugno 2017, n. 46).

«Dal tenore letterale della disposizione - art. 35 CGS-FIGC - si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 92/2019).

«L’arbitro è il “braccio” dell’ordinamento sportivo, quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all’interno di una gara, ma è, altresì, nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr., Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 11, CGS (oggi confluito nell’art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC), circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici» pertanto «la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021).

Non consente, nella specie, una diversa conclusione, in difetto di risultanze idonee ad inficiare il referto, la massima secondo cui «la circostanza che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del CGS FIGC, abbia una fede probatoria privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ciò a maggior ragione quando la possibilità di addivenire a una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attività istruttoria in capo alla Procura Federale, nonché quando le prove esaminate dalla Procura Federale non siano esclusivamente testimoniali ma siano anche documentali». (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 11 febbraio 2019, n. 12).

Appartiene anche al merito, e dunque è colpita di inammissibilità, la censura circa la sospensione della gara, in assenza di indici che possano configurare una violazione di legittimità da parte della decisione impugnata. In tal senso, v. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 27 giugno 2018, n. 37, secondo cui «la valutazione effettuata da un arbitro di sospendere definitivamente la gara, in applicazione dell’art. 15 del Regolamento Attività Sportiva, laddove durante una gara di rugby si verifichino gravi intralci all’ordinato svolgimento dell’incontro, è discrezionale. Ne consegue che la valutazione della sussistenza delle condizioni per il proseguimento della gara non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità ad opera del Collegio di Garanzia dello Sport a meno che non si versi in un’ipotesi di palese arbitrio esorbitante quindi il perimetro della discrezionalità».

Non risultando, dai dati confluiti nel procedimento, alcun palese arbitrio dell’arbitro, tale da esulare dalle sue facoltà, anche questo profilo risulta inammissibile.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2023.

Il Presidente                                                                                      Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                            F.to Enrico del Prato

Depositato in Roma, in data 26 luglio 2023.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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