F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Parere n. 0001/CFA pubblicata il 9 Agosto 2024 (motivazioni) –
Parere/0001/CFA-2024-2025
CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONE CONSULTIVA
composta da Sigg.ri:
Giampiero Paolo Cirillo
Davide Ponte – Componente (relatore)
Domenico Porpora – Componente
Danilo Del Gaizo - Componente Alberto Stancanelli – Componente
ha reso il seguente
PARERE
Oggetto: Richiesta di parere interpretativo del Presidente federale in ordine all’interpretazione degli artt. 15 e art. 34, comma 17 e 18, Statuto Federale e art. 45, comma 4, CGS.
PREMESSO E CONSIDERATO
La richiesta di parere in oggetto riguarda una serie di disposizioni interessate dal prossimo rinnovo delle cariche elettive quadriennali della Lega Nazionale Dilettanti, sia in tema di candidabilità che di operazioni connesse.
A.
1. Il primo quesito riguarda l’interpretazione dell’art. 15 dello Statuto Federale (concernente “il settore per l’attività giovanile e scolastica”), laddove, al comma 6, dispone che “Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l’attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l’efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l’attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l’attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest’ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND”.
1.1 In proposito, con il quesito si chiede se sia consentita la possibilità, in capo ad un unico soggetto, di ricoprire contemporaneamente la carica elettiva di Componente il Consiglio Direttivo di un Comitato Regionale e l’incarico di Coordinatore federale regionale per l’attività giovanile e scolastica, posto che quest’ultimo partecipa – con voto consultivo – alle riunioni del Consiglio Direttivo del proprio Comitato Regionale.
2. La riposta è negativa, nel senso che non appare possibile la coincidenza, in capo al medesimo soggetto, dei due distinti ruoli indicati.
2.1 In proposito, assume rilievo dirimente la circostanza che la prospettata possibile coincidenza soggettiva escluderebbe in radice l’apporto plurimo ed esterno, garantito dal coordinatore di origine federale, il quale – per la provenienza – garantisce una visione ed un approccio diverso e più ampio, in grado di accrescere e completare, in piena coerenza al previsto ruolo consultivo, la valutazione che il consiglio direttivo è chiamato a svolgere.
2.2 Inoltre, anche sotto un profilo formale la coincidenza non è coerente al dato normativo, che prevede una plurisoggettività formale e sostanziale, sia di ruolo sia di funzioni e sia della relativa natura (consultiva e deliberativa).
2.3 Infine, anche la relativa nomina delle due cariche proviene da soggetti diversi quindi è logico che siano parimenti due soggetti diversi chiamati a ricoprire il diverso ruolo consultivo e di partecipazione alla deliberazione collegiale.
B.
Con un secondo ed articolato ordine di quesiti, la Lega Nazionale Dilettanti sottopone la delicata questione inerente la possibile candidabilità ed eleggibilità, in sede di rinnovo delle proprie cariche elettive quadriennali, dei componenti di un Organo di Giustizia Sportiva.
In particolare, da un canto, si chiede se sussista l’incompatibilità fra lo svolgimento delle due diverse funzioni e, da un altro e conseguente canto si chiede se, in caso di affermata incompatibilità, vada esclusa anche la mera candidabilità, in termini di esercizio del diritto di elettorato passivo.
1. Al riguardo, in primo luogo, si chiede “a) se sussiste incompatibilità fra la carica di componente di un Organo di Giustizia Sportiva e una carica elettiva nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti”.
1.1 La risposta è positiva, nel senso della sussistente incompatibilità, alla luce del chiaro principio, coerente alle regole di fondo dell’ordinamento anche in termini di separazione dei poteri, dettato dall’art. 29 comma 2 dello Statuto Federale, laddove statuisce quanto segue: "La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all’art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all’art. 4, comma 3, e all’art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC".
1.2 Al fine di garantire l’operatività di tale chiara ed espressa incompatibilità la stessa norma di principio prevede un meccanismo procedurale, noto anche all’ordinamento generale, secondo l’iter dettato dal successivo comma 4: “La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all’interessato, diffidandolo a esercitare l’opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell’interessato e accertato l’esercizio o il mancato esercizio dell’opzione, in caso di persistenza dell’incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l’interessato dall’ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l’interessato può sempre esercitare l’opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell’eliminazione della causa di incompatibilità, l’interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all’ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili”.
1.3 Pertanto, chiarita la sussistenza dell’incompatibilità, il percorso dettato dalla norma appena richiamata è quello voluto dall’ordinamento interno al fine della rilevanza e delle conseguenze della contemporanea presenza nella stessa persona delle due cariche, fra loro incompatibili, nei chiariti termini di cui all’appena richiamato comma 4.
2. In secondo luogo, la Lega Nazionale Dilettanti chiede “b) se la titolarità di una posizione nell’ambito di Organi di giustizia sportiva o dell’ufficio del Procuratore presso la F.I.G.C. o presso altre Federazioni Sportive Nazionali – in essi compresi i collaboratori della Procura Federale – costituisce comunque causa di “incandidabilità” ad una carica elettiva della Lega Nazionale Dilettanti o di una propria articolazione, precludendo quindi la possibilità ad un soggetto di poter esercitare un diritto di elettorato passivo”.
2.1 La risposta è negativa, nel senso della insussistenza della astratta incandidabilità, seppure accompagnata da alcune precisazioni.
2.2 In via di principio le cause di ineleggibilità, poiché derogano alla generalità del principio costituzionale del diritto all'elettorato passivo - in eccezione quindi al generale e fondamentale principio del libero accesso comprimendo la possibilità che la Costituzione offre al cittadino di concorrere al processo democratico - hanno il carattere della specificità e determinatezza.Pertanto, le ipotesi tipiche di ineleggibilità ed incompatibilità non sono suscettibili di interpretazione analogica (cfr. ad es. Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5060).
2.3 Posto quindi che le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono tassative, con la conseguenza che esse non possono essere estese a fattispecie non contemplate, nel caso di specie, de jure condito, in assenza di una specifica disciplina di ineleggibilità ed incandidabilità, cioè di esclusione della stessa ammissibilità della candidatura, la predetta incompatibilità non esclude in radice la stessa possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo.
2.4 Tuttavia, pur a fronte della accertata candidabilità, è in sede di esercizio dell’ordinaria attività giudiziaria che assumono rilievo le norme, tra cui anche quelle richiamate dalla stessa richiesta di parere, previste dall’ordinamento in termini logicamente rigorose, a tutela del rispetto dei fondamentali principi di cui all’art. 33, comma 1, dello Statuto della federazione, secondo cui, innanzitutto, “Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza (...)”.
2.5 A propria volta, ed in termini applicativi conseguenti all’espressione dei principi predetti, il successivo art. 34, comma 17, dello Statuto Federale, dispone che “Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa”. A propria volta il successivo comma 18 dispone che “ I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico (...)”.
2.6 Il quesito prosegue richiamando altresì la ulteriore norma di incompatibilità di cui all’art. 45, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui “La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1”.
2.7 Tali previsioni, oltre a dettare le specifiche ipotesi di incompatibilità, nei termini predetti, pur non potendo estendersi in via di stretta tipicità sino ad escludere l’esercizio del diritto all’elettorato passivo, evidenziano i rilevanti ed incisivi limiti che, in caso di candidatura, il singolo incontra nell’esercizio della propria attività ordinaria di componente degli organi di giustizia sportiva.
2.8 Quindi, se in termini di principio la cornice predetta appare chiara, nel senso dell’inammissibilità di qualsiasi legame con tesserati o società, in termini tali da elidere in radice la stessa possibilità di svolgere una qualsiasi attività di campagna elettorale, in sede di concreto esercizio dell’attività giudiziaria assumono ulteriore rilievo preminente il diretto riferimento del Codice di giustizia sportiva della FIGC alla disciplina dei “casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI” (art. 33, comma 1, secondo periodo, dello stesso Statuto Federale).
2.9 Quanto sin qui evidenziato costituisce applicazione delle norme vigenti, alla luce dei principi generali dell’ordinamento, vanno comunque fatte salve le ulteriori eventuali più rigorose disposizioni dettate dai regolamenti elettorali (cfr. in termini art. 29, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto).
2.10 Inoltre, de jure condendo, proprio in considerazione delle evidenti ripercussioni che anche una mera candidatura può avere sul rispetto dei principi dettati a garanzia del corretto esercizio dell’attività degli organi di giustizia sportiva, va espresso l’auspicio dell’introduzione di meccanismi di incompatibilità estesi – in termini di ineleggibilità od incandidabilità - alla stessa possibilità di presentare una candidatura in costanza di incarico di giustizia sportiva.
2.11 Peraltro, anche nel diritto vigente va garantita la verifica degli elementi di valutazione delle incompatibilità, previste a garanzia del sistema della giustizia sportiva, anche alla luce dei potenziali conflitti di interessi derivanti dalla stessa proposta candidatura, in termini tali che già allo stato attuale del contesto normativo attuale, pongono rilevanti limiti alla funzionalità degli organi.
3. In terzo luogo, il quesito chiede se “c) in caso di incompatibilità di cui al punto a), se detta preclusione vada rimossa nel momento in cui un soggetto titolare di una posizione in uno degli Organi/Uffici indicati al precedente punto b) risultasse eletto ad una carica elettiva della Lega Nazionale Dilettanti o di una propria articolazione o se, diversamente, la stessa preclusione vada rimossa preventivamente alla presentazione della propria candidatura ad una carica elettiva”.
3.1 Al riguardo la risposta è già contenuta nelle considerazioni che precedono, in specie con il riferimento al meccanismo procedurale di cui all’art. 29, comma 4, dello Statuto.
4. In quarto luogo, il quesito prosegue chiedendo se “d) in relazione al quesito di cui al precedente punto c), se trova applicazione alle attività di propaganda elettorale il divieto, in capo ai componenti degli Organi di Giustizia Sportiva aspiranti a ricoprire una carica elettiva nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, “di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione”.
4.1 Anche in ordine a tale sub quesito la risposta è già desumibile dalle considerazioni che precedono, nel senso che, se in linea generale non è espressamente prevista una ipotesi di incandidabilità – in coerenza con il principio generale predetto di diritto all’esercizio del diritto di elettorato passivo -, in sede di conseguente attività ordinaria, e pur in presenza di presentazione della candidatura, trova piena applicazione la fondamentale regola generale richiamata, del divieto di avere qualsiasi rapporto (ex art. 34, comma 18, dello Statuto), con conseguente inammissibilità delle attività di campagna elettorale.
4.2 In proposito, va altresì evidenziata la piena operatività delle attività della Commissione federale di garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 commi 2 e 3 dello Statuto.
5. In quinto luogo, il quesito prosegue chiedendo se “e) se l’impedimento relativo alla permanenza per un anno del divieto, in capo a componenti degli organi di giustizia sportiva che abbiano cessato il proprio incarico, di avere rapporti di qualsiasi natura con società e tesserati trova applicazione anche nell’ambito delle procedure elettorali della L.N.D.”.
5.1 La risposta, in coerenza e diretta applicazione dei principi predetti, è all’evidenza positiva, riguardando l’esercizio dell’attività giudiziaria ed i relativi effetti, così come disciplinati dalle norme vigenti. C.
1. Con un ultimo quesito, la Lega Nazionale Dilettanti chiede il parere sulla candidabilità a cariche elettive nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e delle proprie articolazioni in capo a soggetti che, nel periodo di svolgimento del percorso elettorale, si trovino in costanza di inibizione.
1.1 La richiesta origina da un caso specifico riguardante un Consigliere di un Comitato della L.N.D. eletto che, già eletto per il corrente quadriennio 2021/2024, aspira alla ricandidatura a detta carica. Tale Consigliere deve scontare una sanzione sportiva di tre mesi di inibizione. Detta interdizione scadrà il 21 Settembre 2024, pertanto abbraccerà l’intero periodo di svolgimento del percorso elettorale dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, le cui Assemblee Elettive – in quanto propedeutiche all’Assemblea Nazionale della Lega in programma il 23 Settembre 2024 - dovranno tenersi entro e non oltre il 16 Settembre 2024. Nel periodo di inibizione, dunque, il Consigliere di che trattasi dovrebbe compiere tutte le attività necessarie alla presentazione della propria candidatura, compresa la raccolta delle designazioni, previste dal Regolamento Elettorale di Lega, presso le Società sportive del proprio Comitato di appartenenza. Tanto premesso, si richiede il parere circa l’ammissibilità della candidatura ad una carica elettiva e degli adempimenti ad essa propedeutici, in coincidenza con l’arco temporale della inibizione in capo al soggetto interessato.
2. La risposta è negativa nel senso della incandidabilità a cariche elettive, nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e delle proprie articolazioni, in capo a soggetti che, nel periodo di svolgimento del percorso elettorale, si trovano in costanza di inibizione.
2.1 Se per un verso l’effetto della sanzione è insito nella stessa natura giuridica e denominazione della medesima, per un altro e coerente verso assume rilievo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale “in pendenza di inibizione comminata dalla reclamata decisione, in quanto al presidente è fatto divieto di svolgere ogni attività in ambito federale, inclusa quella di Presidente della società." (cfr. Decisione Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 31, ss 2023-2024).
2.2 La sanzione della inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC comporta l’impossibilità di esercitare, per il periodo di tempo stabilito, i poteri conferiti in ambito associativo, nonché il divieto di rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; è consentita solo, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’art. 24 Cost. ed al fatto che trattasi di attività privata e non federale, alla persona sanzionata di esperire i necessari mezzi di impugnazione presso i competenti organi di giustizia sportiva (cfr. Decisione Corte Federale d'Appello, Sez. I n. 62, ss. 2019-2020).
2.3 Inoltre, nel caso di specie l’inibizione scadrà in epoca successiva allo svolgimento delle elezioni, quindi il divieto di qualsiasi attività riguarda sia la fase della candidatura e la relativa attività, sia la fase successiva al voto.
D.
Alla luce delle considerazioni che precedono il parere è reso nei predetti sensi.
P.Q.M
Nei predetti sensi è il parere richiesto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Ponte Giampiero Paolo Cirillo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce