F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0017/CFA pubblicata il 9 Agosto 2024 (motivazioni) – PF-Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi

Decisione/0017/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0006/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonio Maria Marzocco - Componente

Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0006/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 19.07.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale – Sezione disciplinare, n. 0009/TFNSD-2024-2025 del 15 luglio 2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 5 agosto 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e udito l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale reclamante mentre nessuno è comparso per il Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I fatti accertati dalla Procura federale, oggetto del deferimento, non sono stati contestati e possono ritenersi pacifici.

Giova in premessa riassumerli insieme con alcune implicazioni giuridiche altrettanto pacifiche. L’allenatore dei portieri Massimo De Blasio in forza alla “Fidelis Andria” con un regolare tesseramento per la stagione 2022-2023, presentate unilaterali «formali dimissioni» in data 25 ottobre 2022, «quantomeno dal 27 ottobre 2022» svolgeva la sua attività di allenatore dei portieri per altra compagine sportiva e cioè per il “ASD Canosa Calcio 1948” la quale, lo stesso 27 ottobre 2022, inoltrava all’ufficio tesseramenti richiesta di tesseramento di Massimo De Blasio presso il proprio club. L’ufficio tesseramenti della federazione, in considerazione del fatto che per l’anno sportivo in corso v’era già stato un tesseramento con la Fidelis Andria e che non ricorreva alcuna deroga al divieto di un nuovo tesseramento, respingeva la richiesta di tesseramento dell’allenatore dei portieri Massimo De Blasio nel Canosa Calcio, come risultava dal portale dei servizi a partire dal 26 gennaio 2023. Il tecnico dei portieri tuttavia continuava a prestare la sua attività presso la nuova compagine Canosa Calcio fino al 19 febbraio 2023 (ultima gara in cui compare la sua presenza nella relativa distinta). In data 20 novembre 2023 la Procura federale, a seguito di una nota del 24 ottobre 2023 della Segreteria del Collegio arbitrale della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 397pf23-24 avente ad oggetto “Trasmissione atti del Collegio Arbitrale LND in ordine alla presunta attività svolta dal tecnico Massimo De Blasio - UEFA B cod. 133.887 - per la società ASD Canosa Calcio 1948 in mancanza di tesseramento” e, dopo aver svolto le relative indagini e effettuato l’audizione degli interessati,  notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando: 1. al sig. Massimo De Blasio, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile”, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Canosa o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, svolto l’attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento, in quanto già tesserato con lo stesso ruolo di allenatore dei portieri nella medesima stagione sportiva per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l.; 2. al sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Massimo De Blasio, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 quale allenatore dei portieri per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento. 3. alla società A.S.D. Canosa, oggi A.S.D. Canosa Calcio 1948, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era Presidente il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Massimo De Blasio ha posto in essere i comportamenti sopra descritti, la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Massimo De Blasio e la società A.S.D. Canosa Calcio 1948 convenivano con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.

Il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi non compiva alcuna attività e la Procura federale, con atto del 20 novembre 2023, si determinava a deferire quest’ultimo innanzi al Tribunale federale nazionale che tuttavia, con decisione n. 147/TFNSD-2023-2024, declinava la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia. Impugnata quest’ultima statuizione dalla Procura federale, essa è stata rimossa dalla Corte federale che ha rinviato la causa nuovamente al Tribunale federale nazionale per la decisione nel merito.

In sede di rinvio, il Tribunale federale ha ritenuto di accogliere la richiesta della Procura federale attenuando però considerevolmente la misura della sanzione dell’inibizione da quest’ultima prospettata in considerazione della circostanza che “la responsabilità del deferito [è configurabile] limitatamente al periodo intercorrente tra il respingimento del tesseramento del sig. Massimo De Blasio da parte del Settore tecnico (26.01.2023) e l’ultima gara nella quale, nella relativa distinta, compare il nome del tecnico quale allenatore dei portieri (Unione Sportiva Mola – Canosa del 12.02.2023). Risulta, infatti, dal documento depositato dalla Procura federale, in ossequio a quanto disposto dall’ordinanza di questo Tribunale del 18.06.2024, che il tesseramento del sig. Massimo De Blasio inoltrato al Settore Tecnico il 25.10.2022, è stato preso in carico dal predetto Ufficio solo in data 26.01.2023 e che in tale data, sul relativo terminale, è stata annotata l’impossibilità del tesseramento visto il precedente tesseramento del tecnico per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., ancorché dimissionario da quest’ultima Società.”.

A tale stregua la sanzione della inibizione veniva determinata nella misura di 45 giorni.

Ha proposto appello la Procura federale adducendo che la richiamata motivazione sia erronea sotto vari profili e in particolare per la ragione che avrebbe errato il Tribunale federale nel ritenere che “non sussiste a carico delle società affiliate alcun obbligo di preventiva verifica circa la possibilità di tesseramento di un soggetto”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il deferimento riguarda la violazione di alcune puntuali regole e di prioritari principi dell’ordinamento sportivo.

L’allenatore dei portieri Massimo De Blasio andando a svolgere la propria attività con la società Canosa Calcio nella medesima stagione sportiva in cui era stato tesserato nella Fidelis Andria e aveva già prestato presso di essa la propria attività, ha violato macroscopicamente le proibizioni al riguardo esplicitamente previste dai regolamenti federali ed in particolare dall’art. 40, comma primo, del Regolamento settore tecnico e dagli art. 38, commi 1 e 4 delle NOIF, così come indicato dalla Procura federale.

E’ stato al riguardo rilevato da questa Corte federale (CFA, Sez. I, n. 110/2023-2024) che tali disposizioni pongono a carico degli allenatori e dei tecnici una espressa “preclusione” allo svolgimento di attività nella medesima stagione a favore di società diversa da quella per la quale sono stati originariamente tesserati. Tale preclusione è volta ad evitare conflitti di interesse e violazioni del vincolo di esclusività che si connette al tesseramento annuale di allenatori e tecnici da parte di una squadra e costituisce una precisa scelta del Legislatore federale il quale infatti per altre categorie di operatori che non rivestono un ruolo identitario nella gestione dell’attività agonistica (ad es. medici sociali e operatori sanitari) consente invece variazioni di tesseramento nella medesima stagione (cfr. art. 38, comma 4, NOIF).

A proposito di queste regole occorre porre in evidenza un profilo non adeguatamente tenuto in considerazione nel primo grado di giudizio e che, invece, appare centrale e dirimente rispetto al sindacato della pronuncia del Tribunale federale: entrambe le fonti richiamate tipizzano come di per sé autonomamente rilevante e sanzionano già la sola condotta consistente nello svolgere nella medesima stagione attività per conto di più di un gruppo sportivo a prescindere dall’eventuale richiesta (e, tanto meno, dal momento del diniego) di un secondo tesseramento con la nuova compagine.

Più precisamente, l’art. 40, comma 1, del Regolamento settore tecnico prevede che «I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe professionistiche e l’associazione… [corsivo qui inserito per enfatizzare il profilo dirimente della sufficienza per l’integrazione della fattispecie di responsabilità disciplinare dello svolgimento di attività in due diversi club mentre l’omissis è correlato all’indiscussa insussistenza, nel caso de quo, di ipotesi in deroga]». In modo molto simile l’art. 38, comma 4, delle NOIF stabilisce che «Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi (…) o nei protocolli d’intesa (…), non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società (corsivo nostro)».

Deve quindi ritenersi che la mancata osservanza delle NOIF e, più in generale, dell’ordinamento sportivo ascrivibile alla condotta dell’allenatore dei portieri Massimo De Blasio risiede già nel semplice fatto di aver svolto la propria attività per conto del Canosa Calcio nella medesima stagione per cui era tesserato con la Fidelis Andria mentre, invece, diventa secondaria la circostanza (incongruamente trattata in primo grado come decisiva) se abbia prestato l’attività presso il secondo club sprovvisto di cartellino. Ammesso anche che, per errore, gli venga riconosciuto un nuovo tesseramento, l’illecito permarrebbe visto che entrambe le disposizioni fanno riferimento al fatto in sé di «svolgere attività per più di una società», precisando altresì espressamente l’art. 40, comma 1, del Regolamento settore tecnico «indipendentemente dal tesseramento».

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 2 del Codice di giustizia sportiva, della riferita mancata osservanza delle NOIF e, più genericamente, del grave vulnus all’ordinamento sportivo deve essere chiamato a rispondere anche chi svolga il ruolo di dirigente con potere decisionale nella compagine sportiva ove si è verificata la condotta.

Tale regola codifica un risalente e consolidato principio di affidamento, autoresponsabilità e garanzia in assenza del quale il buon andamento del rapporto associativo e il regolare svolgimento dei campionati sarebbero esposti a intollerabili rischi. Basti pensare al rischio di indebito utilizzo di giocatori non tesserabili per ragioni di ordine pubblico o in applicazione di sanzioni disciplinari (DASPO, squalifiche, ecc.), al rischio di proselitismo e storno abusivo di calciatori di altri club con  elusione delle regole circa la richiesta di nulla osta da parte delle compagini di appartenenza prima dell’effettuazione di «raduni» e «provini» (v. ad es., la decisione n. 68/CFA/2022-2023), all’esigenza che coloro che a vario titolo partecipino all’attività agonistica e, in particolare, alle competizioni siano identificabili e, se del caso, passibili di sanzione (v., di recente, la decisione n. 15/CFA/2024-2025).

Se un Presidente di associazione/società sportiva potesse essere assolto da responsabilità adducendo di non conoscere la situazione relativa ai partecipanti alle proprie attività e ai collaboratori del proprio gruppo sportivo, molte norme e principi federali potrebbero essere violati impunemente. Piuttosto, il Presidente di un gruppo sportivo riveste per ciò solo una posizione di garanzia ed è lui che deve garantire, appunto, agli organismi di controllo la regolarità della condizione e delle condotte dei partecipanti all’associazione/società presieduta e non il contrario. Anche sotto questo profilo sembrano pertinenti i precedenti richiamati dalla Procura (Corte federale d’Appello n. 63/2021-2022 e n. 7/2022-2023) cui va aggiunta almeno la decisione a SS. UU. n. 34/CFA2022-2023.

Una volta precisato che l’infrazione disciplinare è integrata già dal solo fatto dello svolgimento dell’attività di allenatore dei portieri nel Canosa Calcio da parte di un allenatore tesserato nella medesima stagione con altra società, «indipendentemente dal tesseramento» con la nuova compagine, così come espressamente previsto dall’art. 40 del Regolamento del settore tecnico nonché ribadito in termini simili dall’art. 38, comma 4, delle NOIF, e rimarcato altresì che il Presidente della società nella quale si svolge l’attività riveste una posizione di garanzia che dovrebbe assicurare il rispetto delle regole federali, non può essere condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale secondo il quale si dovrebbe considerare attenuata la suddetta infrazione per la circostanza che sul portale dei servizi della FIGC la non tesserabilità presso il Canosa Calcio è stata pubblicizzata soltanto a partire dal gennaio 2023.

Ad abundantiam, va rilevato come codesto ragionamento risulti non condivisibile anche sotto altri profili. In esso, infatti, si postula una regola di presunzione di diligenza e buona fede la cui sussistenza verrebbe meno soltanto con la pubblicità del diniego di tesseramento nel portale servizi FIGC settore tecnico, ma non ci si interroga se un Presidente non abbia l’onere, già in forza del canone di diligenza, di conoscere la condizione di un tesserando.

In realtà, anche alla stregua del richiamato principio di garanzia, una situazione di buona fede-diligenza nonostante l’assenza di qualche requisito per il tesseramento (e comunque per lo svolgimento di attività presso il club) si potrebbe configurare soltanto dinanzi a situazioni eccezionali di obiettiva apparenza di conformità ai regolamenti federali e, quindi, ad esempio, in caso di condotte maliziose di un tesserando che provenga da altre realtà sportive e/o geografiche o della non conoscibilità del precedente tesseramento per qualche falla nel sistema di pubblicità.

In genere, invece, secondo comuni regole di esperienza si deve presumere che un Presidente è agevolmente in grado di verificare se un tecnico ovvero un atleta sia già stato tesserato, per la stagione sportiva in essere, con un altro club.

E va nuovamente ribadito che a rendere irregolare il comportamento dell’allenatore dei portieri ingaggiato dall’odierno incolpato è non già la circostanza del diniego di tesseramento presso la nuova compagine (conclamato soltanto nel gennaio ’23) bensì il fatto che il medesimo allenatore per quella stagione era stato già tesserato con altro club (la Fidelis Andria) e che, secondo l’ordinamento sportivo, non era sufficiente un atto unilaterale di formali dimissioni per rimuovere detto vincolo.

Un’altra contraddizione risiede in ciò: il Tribunale ha ritenuto attenuata la responsabilità del Presidente del Canosa Calcio per la ragione che, fino alla pubblicazione sul portale servizi FIGC del diniego del tesseramento, secondo i canoni della diligenza e della buona fede, questi non era tenuto a sapere dell’incompatibilità dell’allenatore dei portieri col proprio ruolo nella società da lui presieduta.

Al di là della ritenuta erroneità di tale supposizione, non si comprende perché, se la ragione dell’infrazione risiedesse in tale incolpevole ignoranza, una volta reso pubblico il diniego, il rapporto non si sia interrotto immediatamente.

Del resto, l’idea dell’attenuazione della responsabilità in considerazione della (incongruamente adottata) riduzione del lasso temporale in cui tale responsabilità sarebbe ascrivibile al presidente pare censurabile per la ragione che, per l’appunto, instaura arbitrariamente un nesso di correlazione biunivoca tra utilizzo indebito delle prestazioni di un allenatore tesserato presso un’altra società e tempo di tale utilizzo mentre, invece, il disvalore del comportamento sotto esame risiede nella scorrettezza nei confronti non soltanto della società titolare del tesserino nella medesima stagione, ma anche dei club sportivi concorrenti nei confronti dei quali ci si arroga una posizione di indebito privilegio con violazione, in definitiva, del principio di lealtà e correttezza e di parità nella competizione. A fronte della gravità dell’accennato giudizio di disvalore il profilo quantitativo-temporale disvelerebbe comunque un’importanza marginale.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Tommaso Mauceri                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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