F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0022/CFA pubblicata il 4 Settembre 2024 (motivazioni) – PF/Sig. Francesco Pietramale

Decisione/0022/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0020/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Daniele Maffeis – Componente

Diego Sabatino - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0020/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 06.08.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 0031/TFNSD-2024-2025 del 31.07.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 02.09.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Diego Sabatino e uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale e l’Avv. Beniamino Iacovo per il Sig. Francesco Pietramale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 06/08/2024, iscritto al n. 0020/CFA/2024-2025, la Procura federale, in persona del Procuratore federale e del Procuratore federale aggiunto, ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, n. 0031/TFNSD-2024-2025 del 31/07/2024, con la quale il sig. Francesco Pietramale è stato prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3, lett b) e c) Regolamento A.I.A. a seguito del deferimento n. 825/916pf23- 24/GC/SA/mg del 09/07/2024 della stessa Procura.

2. Il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare ha così riassunto i fatti di causa:

“Il deferimento.

Con atto depositato e notificato in data 11 luglio 2024, la Procura federale deferiva dinnanzi l’intestato Tribunale il sig. Francesco Pietramale, all’epoca dei fatti A.E. della Sezione A.I.A. di Paola per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3 lett b) e c) Regolamento A.I.A. in quanto, “… in violazione degli obblighi di correttezza e probità nei rapporti con colleghi posti a presidio della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale, in data 03.03.2024 al termine dell’arbitraggio della gara Rende Brancaleone, valevole per il campionato di Eccellenza CR Calabria, aveva utilizzato il proprio telefono cellulare in modalità registrazione audio presso il locale spogliatoio ove erano presenti gli AA Alessandro Petrosino e Daniele Milone all’insaputa di costoro; nonché per aver provveduto dopo aver fatto la doccia alla riaccensione di detto telefono in modalità registrazione anche dopo l'avvenuto spegnimento da parte degli AA Alessandro Petrosino e Daniele Milone nel frattempo accortisi del telefonino in funzione, registrazione che rimaneva attiva anche durante il colloquio dei Colleghi con l’organo tecnico Longo e con l’osservatore Bassetti.”

“La fase istruttoria

L’indagine è scaturita dalla segnalazione del Presidente del CRA – AIA Calabria del 7.03.2024, pervenuta al Procuratore federale, riguardante la condotta assunta dall’AE-Assistente Francesco Pietramale al termine dell’arbitraggio della gara Rende - Brancaleone del 03.03.2024, valevole per il campionato di Eccellenza CR Calabria.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento de quo sono stati acquisiti, tra gli atti e documenti, che appaiono per la Procura assumere particolare valenza dimostrativa, anche il verbale di audizione dell’arbitro Alessandro Petrosino del 12.04.2024 ed il verbale di audizione dell’assistente Daniele Milone del 12.04.2024.

La Procura federale ha rappresentato come, all’esito dell’attività istruttoria ed in particolare a seguito delle audizioni sopra indicate, sarebbe emerso che in data 03.03.2024, al termine della gara Rende-Brancaleone, valevole per il campionato di Eccellenza C.R. Calabria, il sig. Francesco Pietramale, A.A. della Sezione A.I.A. di Paola, nell'accingersi a fare la doccia, abbia utilizzato il proprio telefono cellulare in modalità registrazione audio presso il locale spogliatoio, ove era contemporaneamente tutta la terna arbitrale.

I sigg.ri Petrosino e Milone, non appena notata la circostanza hanno provveduto all'interruzione della registrazione. Una volta terminata la doccia, il Pietramale avrebbe nuovamente riavviato la registrazione audio.

Di contro, il sig. Francesco Pietramale durante l’audizione innanzi alla Procura federale ha negato l’addebito e successivamente mediante il deposito di memoria per il tramite del difensore avv. Beniamino Iacovo, reiterando la propria tesi, ha richiesto l’archiviazione del procedimento.

All’esito dell’attività di indagine, la Procura federale ha considerato la condotta del Pietramale posta in essere in violazione degli obblighi di correttezza e probità nei rapporti con colleghi posti a presidio della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale anche in ragione del fatto che, secondo quanto esposto dai sigg.ri Petrosino e Milone, la registrazione sarebbe rimasta attiva anche durante il colloquio dei Colleghi con l’organo tecnico e con l’osservatore.

In data 11 luglio 2024, è stata esercitata l’azione disciplinare e notificato alla parte interessata, presso l’avv. Beniamino Iacovo, il deferimento.

Il deferito non ha presentato memoria.”

“Il dibattimento

All’udienza del 26 luglio 2024 è comparso l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura federale, il quale, ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della seguente sanzione:

- per il sig. Francesco Pietramale, tre (3) mesi di sospensione dall’attività.

Il difensore del deferito, l’avv. Carmela Pepe Grosso in sostituzione dell’avv. Beniamino Iacovo, richiamati i contenuti esposti nella memoria difensiva depositata a seguito di comunicazione di conclusioni indagini, anche in replica a quanto dedotto dal rappresentante della Procura federale, ha concluso chiedendo il proscioglimento del deferito.”

3. Il Tribunale, con decisione n. 0031/TFNSD-2024-2025 del 31/07/2024, oggetto del presente reclamo, ha prosciolto il sig. Francesco Pietramale dall’accusa di violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3, lett b) e c) Regolamento A.I.A..

Nel dettaglio, il Tribunale ha ritenuto che le risultanze istruttorie delle parti, tra loro discordanti, determinassero un giudizio quantomeno dubitativo in ordine all’accertamento della responsabilità del sig. Pietramale, in assenza di ulteriori riscontri probatori neanche a livello meramente indiziario e che, quindi, non vi fossero elementi oggettivi per dare maggior rilievo alla versione avallata dalla Procura federale, sottolineando anche elementi che potevano assumere valenza invalidante della ricostruzione oggetto del deferimento, quali “la non immediata contestazione del fatto e la normalità dei rapporti intercorsi anche dopo l’asserita scoperta del fatto contestato” nonché la “singolare [la] circostanza che sia l’arbitro che l’assistente arbitrale avrebbero lasciato che il Pietramale riattivasse la registrazione anche durante i colloqui con l’Osservatore arbitrale e l’organo tecnico senza segnalare loro alcunchè”. Sulla scorta di tali osservazioni e richiamata la giurisprudenza in tema di principi regolanti la valutazione della prova indiziaria, il Tribunale perveniva alla dichiarazione di proscioglimento del deferito.

4. Con il reclamo qui in esame, la Procura federale impugna la decisione adottata, sulla scorta di un unico motivo di diritto, rubricato “contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento”, dove si argomenta che:

a) premesso che il procedimento disciplinare svoltosi a carico del sig. Pietramale non ha avuto la natura di procedimento indiziario, in quanto il fatto contestato risulta accertato sulla base delle dichiarazioni acquisite agli atti,

b) andava ritenuto che le dichiarazioni acquisite fossero sufficienti per l’accertamento della responsabilità, sia in fatto, in quanto tali dichiarazioni risultano concordanti nell’accertare la responsabilità del Pietramale,

c) sia in diritto, in quanto va seguito l’orientamento giurisprudenziale per cui il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920), potendo queste dichiarazioni, se ritenute fondate ed attendibili, anche da sole, essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento. (cfr. Cass. pen. Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461).

5. All’udienza del 02/09/2024, tenuta in via telematica, sentiti per le parti gli avv. Beniamino Iacovo per l’appellato Pietramare e l’avv. Andrea Dellavalle per la Procura, la causa è stata assunta in decisione.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di quanto di seguito precisato.

7. Va sicuramente condivisa la precisazione contenuta in reclamo, dove si afferma che il deferimento non fosse basato su elementi indiziari. È infatti pacifico, secondo una ricostruzione concettuale consolidata, che la prova testimoniale - quando, come nel caso in esame, dà evidenza diretta del fatto oggetto di contestazione – vada qualificata come prova rappresentativa e quindi non identificabile con la prova indiretta, fondata sugli indizi.

Tuttavia, il chiarimento del profilo definitorio non incide sul punto centrale della vicenda che riguarda la valutazione dell’attendibilità della testimonianza stessa, tema su cui si è soffermato correttamente il giudice di prime cure, anche se con considerazioni che questa Corte ritiene di non condividere.

8. Occorre subito ricordare come sia consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, mutuato dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione, per cui “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto” (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023–2024; CFA, SS.UU. n. 114/2020–2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023).

Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (stanti i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (così da ultimo, CFA, Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/2023-2024).

La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che questa giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, da ultimo Sez. Unite, decisione n. 0126/CFA/20232024) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di accertamento del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio.

Confermata la validità dell’assunto e quindi del criterio di valutazione della prova, può passarsi alla disamina del fatto de qua.

9. Gli elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria, come evidenziati nel reclamo, sono così riassumibili:

- concorde dichiarazione di due diversi testimoni del fatto (“due diversi soggetti rappresentano la stessa versione dei fatti ed hanno avuto la stessa percezione in merito alla condotta del sig. Pietramale sussistendo riscontri sia fattuali che logici” - pag. 5 del reclamo);

- segnalazione del fatto all’autorità (“l’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’arbitro Alessandro Petrosino e dall’assistente arbitrale n. 1 Milone si evincono anche dalla condotta che gli stessi hanno avuto nel segnalare la condotta del Pietramale al sig. Longo Francesco, Presidente del C.R.A. Calabria e Organo Tecnico in occasione dei fatti contestati, il giorno successivo alla disputa della gara” - pag. 6);

- contestazione del fatto al soggetto deferito (“il Petrosino aveva contattato la sera del 3.3.2024 telefonicamente il Pietramale contestandogli di avere registrato le conversazioni con il proprio cellulare, circostanza che veniva negata da quest’ultimo” - pag. 6);

- assenza di ragioni diverse tra le parti (“è illogico dubitare sulla buona fede e sulla sincerità dei dichiaranti che hanno provveduto a segnalare la condotta del Pietramale e non avevano alcun motivo di natura personale per rappresentare fatti diversi dalla realtà” pag. 6).

Dalla lettura della decisione impugnata, emerge invece che il Tribunale abbia dato rilievo ai seguenti elementi:

- significativo affidamento del deferito nella correttezza degli altri colleghi (“lasciare incustodito il proprio cellulare può risolversi nell’addebito di qualsivoglia circostanza, semmai facendo al contempo affidamento alla pubblica fede nel consentirne la disponibilità ai terzi, o meglio ai Colleghi”);

- assenza di contestualità nella contestazione del fatto (“destando, invece, perplessità anche la non immediata contestazione del fatto”);

- prosieguo ordinario dei rapporti tra le parti (“… e la normalità dei rapporti intercorsi anche dopo l’asserita scoperta del fatto contestato”);

- incongruità dello svolgimento della vicenda (“appare, poi, anche singolare la circostanza che sia l’arbitro che l’assistente arbitrale avrebbero lasciato che il Pietramale riattivasse la registrazione anche durante i colloqui con l’Osservatore arbitrale e l’organo tecnico senza segnalare loro alcunchè”).

10. Il contrasto tra le due ricostruzioni va sanato, ad avviso di questa Corte, nel senso di privilegiare la ricostruzione dei due denuncianti, come fatta propria dalla Procura federale.

In particolare, occorre notare, argomentando in relazione ai singoli elementi evidenziati dal Tribunale federale, che:

- il supposto affidamento del deferito, dato dal lasciare incustodito il proprio cellulare, appare elemento contestuale all’attività di ascolto della conversazione tra terzi, che non avrebbe potuto svolgersi se non lasciando in sede diversa l’apparato. Non è quindi elemento scriminante ma momento costitutivo del comportamento censurato;

- l’assenza di contestualità nella contestazione del fatto come pure il prosieguo ordinario dei rapporti tra le parti appaiono coerenti con una successiva rimeditazione sul disvalore del fatto, la cui lesività è stata percepita dalle parti non immediatamente ma nel successivo confronto prima tra i due denuncianti e poi tra questi e il Presidente del C.R.A. Calabria, che sicuramente ne ha colto con maggiore immediatezza il senso disciplinare;

- del pari, l’incongruità dello svolgimento della vicenda, data dalla successiva riattivazione della registrazione anche durante i colloqui con l’osservatore arbitrale e l’organo tecnico senza alcun ostacolo da parte dei denuncianti, appare il segno di una minore percezione della lesività e rilevanza disciplinare del comportamento, coerente con la sua mancata percezione.

Conclusivamente, sulla base degli elementi fattuali evidenziati e nel rispetto del criterio di valutazione consolidato, deve darsi seguito al principio sopra segnalato sui criteri di valutazione della dichiarazione della persona offesa, trattandosi in questo caso di una denuncia connotata dalla attendibilità soggettiva dei segnalanti e della intrinseca coerenza della ricostruzione proposta.

11. Acclarata l’evidenza dei fatti, vanno affrontati i due successivi e diversi temi della riconducibilità della fattispecie alle disposizioni regolamentari individuate dall’atto di deferimento e, infine, della quantificazione della sanzione.

La regola violata, secondo l’impostazione della Procura federale, è quella dell’art. 42 del Regolamento AIA, recante “Doveri degli Arbitri”, che recita:

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

(…)

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale.”

Non pare dubbio che il comportamento tenuto dal deferito abbia effettivamente violato gli obblighi derivanti dai principi indicati dalla norma, quanto meno nella considerazione della gravità del fatto, che si connota per la sua diretta interferenza nelle comunicazioni private (come viene qualificato dall’ordinamento generale) intercorse tra terzi appartenenti alla stessa associazione.

Per altro verso, non emergono agli atti elementi che potrebbero far ritenere legittimo o quanto meno giustificabile il comportamento stesso (si pensi, ad esempio, ad un maldestro tentativo di acquisire elementi per adempiere all’obbligo di cui alla successiva lettera ‘o’ dello stesso articolo che pone in capo all’arbitro l’obbligo di “segnalare immediatamente al proprio Organo

tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato”), che pertanto deve considerarsi interamente sussumibile nel perimetro della disposizione individuata dalla Procura federale.

In merito poi al profilo sanzionatorio, le sanzioni applicabili alla fattispecie sono così individuate dall’art. 63 Reg. AIA:

“a. il rimprovero;

b. la censura;

c. la sospensione sino ad un massimo di due anni;

d. esclusione dall’AIA.”

Ritiene la Corte che la sanzione sia correttamente individuata nel contesto della succitata lett. c), attesa la sua valenza impattante sullo svolgimento dei rapporti di colleganza tra gli arbitri. Tuttavia, rispetto alla quantificazione immaginata dalla Procura federale, va rimarcato come il disvalore del comportamento sia stato apprezzato con ritardo anche dalle stesse parti lese, consentendo comunque il prosieguo delle relazioni tra le parti, svoltesi normalmente almeno fino al momento della telefonata di contestazione del fatto.

Tale vicenda, che dimostra il minor grado di lesività percepita, consente una mitigazione delle conseguenze disciplinari, che può essere concretizzata rideterminando la sanzione applicabile in quella di mesi 2 (due) di sospensione.

12. In conclusione, va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. Francesco Pietramale come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Francesco Pietramale la sanzione della sospensione di mesi 2 (due).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Diego Sabatino                                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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