F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0024/CFA pubblicata il 5 Settembre 2024 (motivazioni) – Sig. Antonio Artale/Procura federale

Decisione/0024/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0018/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Daniele Maffeis – Componente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0018/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Antonio Artale in data 05.08.2024, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare, n. 0022/TFNSD-2023-2024 del 29.07.2024;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 03.09.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e uditi l’Avv. Giovanni Calabrese per il Sig. Antonio Artale e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura federale; è presente, altresì, il Sig. Antonio Artale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 27 giugno 2024 la Procura federale deferiva di fronte al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, alcuni tesserati per avere svolto, nella stagione sportiva 2022 – 2023, attività di allenatore senza avere richiesto il necessario patentino.

Fra i deferiti era il signor Antonio Artale, odierno reclamante, al quale veniva contestato quanto segue: "all’epoca dei fatti iscritto all’albo del settore tecnico con la qualifica di Uefa B e attualmente tesserato per la società ASD Alcamo Academy, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF, 33, comma 1, e 37 comma 1, e 39, comma 1, lettera Ea), del Regolamento del Settore tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2022-2023, sino al mese di dicembre 2022, la funzione di Allenatore della squadra della società ASD Salemi Polisportiva militante nel campionato di prima categoria, privo di tesseramento.".

Con la decisione in epigrafe il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, gli irrogava la sanzione di mesi quattro di squalifica.

Con il reclamo ora sottoposto all’esame del collegio, il signor Antonio Artale sostiene che la predetta decisione si basa su un errore di fatto.

Il Tribunale, infatti, sulla base delle testimonianze raccolte, avrebbe ritenuto che l’attività in questione sia stata svolta nella stagione sportiva 2022–2023; il reclamante sostiene invece di avere svolto attività di allenatore presso la società ASD Salemi Polisportiva nella stagione 2021–2022; deduce, a sostegno, le dichiarazioni scritte di alcuni dei tesserati che avevano testimoniato a suo sfavore nel corso del procedimento di primo grado.

I suddetti tesserati sostengono ora di avere commesso un errore e di essere stati allenati dal signor Artale nel corso della stagione sportiva precedente (2021–2022).

Il reclamante chiede quindi l’annullamento della sanzione.

Nel corso dell’udienza di discussione è stata fatta presente al difensore del reclamante la possibile inammissibilità del gravame in quanto sottoscritto personalmente dalla parte senza l’assistenza di un avvocato, in violazione dell’art. 100, comma 2, del codice di giustizia sportiva.

Il difensore non ha fornito alcun chiarimento al riguardo.

Si è quindi svolta la discussione, al termine della quale la controversia è stata assunta in decisione dal Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il gravame è inammissibile in quanto è stato sottoscritto dalla parte personalmente senza il ministero di un difensore.

Secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello, dall’art. 100, comma 2, CGS – secondo cui nei procedimenti che si svolgono dinnanzi alla Corte federale d’appello le parti “non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”- consegue l’onere della “difesa tecnica” in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato in assenza del difensore deve ritenersi inammissibile (CFA, SS.UU., n. 2/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/20232024; CFA, Sez. IV, n. 119/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, Sez. II, n. 59/20202021; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 42/20192020; CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020).

Ciò, del resto, è confermato dal Collegio di garanzia dello sport che, con decisione n. 24/2018 – in relazione alla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di giustizia sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”.

E’ stato altresì precisato che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante del reclamo, ex tunc, alla procura rilasciata in data successiva e non è invocabile l’art. 49, comma 7, del CGS il quale recita: “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”, in quanto non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell’inesistenza giuridica dell’atto stesso nella sua rappresentazione documentale (CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020).

Nel particolare caso di specie deve anche essere rilevato come il reclamante, a giudizio già instaurato, ha depositato una procura di dubbia regolarità in quanto la sua firma non è autenticata dal difensore e l’oggetto del giudizio al quale essa si riferisce è indicato in termini generici.

In ogni caso il gravame è infondato nel merito.

Il reclamante sostiene l’erroneità della decisione di primo grado che lo ha sanzionato per lo svolgimento di attività di allenatore nell’anno sportivo 2022–2023, da settembre a dicembre 2022, senza avere richiesto il rilascio del necessario patentino.

Egli sostiene di avere svolto la predetta attività nello stesso periodo dell’anno precedente (2021).

A suo avviso le dichiarazioni a suo carico rese da alcuni tesserati, acquisite nel corso dell’istruttoria, e poste a fondamento della decisione conclusiva, sarebbero errate, tanto che alcuni dei dichiaranti, in vista del presente procedimento di appello, le hanno corrette, affermando di avere confuso le date e che il signor Artale è stato il loro allenatore nel corso dell’anno precedente (2021).

Il Collegio non ritiene di poter dare alle richiamate ritrattazioni la valenza loro attribuita dal reclamante.

Invero, appare inverosimile che diversi soggetti, dopo avere reso univoche e concordanti dichiarazioni nel corso dell’istruttoria, si accorgano della loro erroneità una volta conosciuta la loro valenza nell’ambito del procedimento disciplinare e a quel punto, di nuovo, concordemente le ritrattino.

Di fronte a tale, evidente, inverosimiglianza era onere del reclamante apportare ulteriori elementi che rafforzassero la ricostruzione dei fatti da lui proposta.

A tale riguardo l’appellante sostiene che nell’autunno del 2022 si è recato all’estero per seguire esperienze di arricchimento professionale presso realtà sportive di altissimo livello, per cui gli sarebbe stato impossibile svolgere attività di allenatore in Sicilia.

Tale argomentazione non consente di spostare le conclusioni cui perviene il Collegio in quanto priva di elementi di prova, che era onere del reclamante fornire.

In conclusione, come già anticipato, il reclamo deve essere respinto e, per l’effetto, la decisione di primo grado deve essere confermata nella parte assoggettata al reclamo in epigrafe.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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