F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0026/CFA pubblicata il 6 Settembre 2024 (motivazioni) – Parma Calcio 1913 srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A
Decisione/0026/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0016/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Tommaso Mauceri – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0016/CFA/2024-2025 presentato dalla società Parma Calcio 1913 srl in data 5 agosto 2024
contro
Lega nazionale professionisti Serie A, nonché nei confronti di Lega nazionale professionisti Serie B, Frosinone Calcio srl, Atalanta Bergamasca spa, Bologna FC 1909 spa, Cagliari Calcio spa, Empoli FC srl, ACF Fiorentina srl, Genoa CFC spa, Hellas Verona spa, FC Internazionale spa, Juventus FC spa, SS Lazio spa, AC Milan spa, SSC Napoli spa, AS Roma spa, US Salernitana Calcio srl, UC Sampdoria spa, US Sassuolo srl, Spezia Calcio srl, Torino FC spa, Udinese spa, Venezia FC srl, Benevento Calcio srl, Brescia Calcio spa, Spal srl, FC Crotone srl, US Lecce spa, Fallimento AC Chievo Verona srl,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 4 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l'Avv. Michele Belli per la società Parma Calcio 1913 srl; l’Avv. Stefano Artini per la società Empoli Football Club spa; l’Avv. Stefano Fanini per la società Hellas Verona FC spa; gli Avv.ti Francesco Fimmanò e Salvatore Sica per la società US Salernitana 1919 S.r.l.; l’Avv. Romano Vaccarella per la Lega nazionale professionisti Serie A; l’Avv. Francesca Fioretti, in sostituzione dell’Avv. Domenico Marzi, per la società Frosinone Calcio srl.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con delibera del 5 febbraio 2018, l’Assemblea della Lega nazionale professionisti Serie A - LNPA ha accettato la proposta formulata dalla società Mediapro Italia srl per l’assegnazione dei diritti audiovisivi, riferiti al territorio italiano, relativi al campionato di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (di seguito anche il “triennio”), a fronte del riconoscimento del corrispettivo complessivo di € 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva.
A seguito del ritenuto inadempimento della società assegnataria, la LNPA ha esercitato la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista.
Ne è seguito un contenzioso, definito tra le parti bonariamente con una transazione per l’importo di € 52.500.050,00, che l’assemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 ha deliberato di distribuire tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022 sul rilievo che tali risorse non avrebbero natura risarcitoria, ma rappresenterebbero una nuova entrata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l), dello statuto della Lega, da imputarsi secondo il principio della competenza temporale.
A seguito della diffusione di notizie relative all’accordo transattivo, in data 4 novembre 2022 la società Parma Calcio 1913 srl, associata alla LNPA nel corso del triennio e poi retrocessa in serie B, ha inoltrato alla LNPA una richiesta di informazioni e di documenti, rimasta priva di riscontro.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, depositato il 5 giugno 2024, la società, sostenendo di essere stata illegittimamente esclusa dalla ripartizione delle risorse derivanti dalla transazione e di non essere stata informata e coinvolta negli sviluppi della vicenda, nonché di aver acquisito piena conoscenza dei fatti solo a seguito della lettura del ricorso presentato il 6 maggio 2024 dal Frosinone Calcio srl, ha chiesto al Tribunale federale nazionale, previo accertamento del proprio diritto a ottenere la distribuzione pro quota delle somme derivanti dalla transazione sopra menzionata:
(i) di “condannare la LNPA a pagare a PARMA CALCIO 1913 s.r.l. la somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori, quale quota-parte dei proventi della transazione di cui sopra, aventi natura di diritti audiovisivi inerenti al Campionato Serie A, triennio 2018/2021, ai sensi ed in applicazione del Decreto Melandri”;
(ii) in subordine, di “condannare la LNPA a pagare a PARMA CALCIO 1913 s.r.l. la somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, per violazione degli obblighi contrattuali/legali di diligenza gravanti su LNPA in forza del mandato ex lege e ex Statuto LNPA conferitole ovvero a titolo extracontrattuale o ad altro titolo determinato in base ai fatti dedotti nel presente ricorso”;
(iii) in ulteriore e denegato subordine, di “condannare le società beneficiate dalla ripartizione ex delibera 11.5.2022, ex art. 2041 e seguenti c.c., a pagare pro quota a PARMA CALCIO 1913 s.r.l. quanto da esse ricevuto da LNPA in esito alla delibera di quest’ultima dell’11.5.2022, nella parte riferibile ai diritti inerenti ai Campionati Serie A, triennio 2018/2021 ed eccedente quanto le stesse avrebbero ricevuto applicando il Decreto Melandri, fino alla concorrenza della somma di € 1.706.918,86 (o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento), oltre interessi moratori”.
Si sono costituite la LNPA e alcune delle società chiamate in giudizio, tutte opponendosi al ricorso del Parma Calcio.
2. Con la decisione in titolo, il Tribunale federale nazionale ha respinto alcune eccezioni di difetto di legittimazione passiva e accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Parma Calcio per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 CGS CONI.
3. Con reclamo depositato il 5 agosto 2024, il Parma Calcio ha interposto appello avverso la decisione di primo grado la società in primo luogo rinnovando integralmente le deduzioni e le conclusioni di merito nonché le richieste istruttorie formulate in primo grado.
Ciò posto, con un articolato motivo ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata, rilevando anzitutto che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente avesse impugnato la delibera dell’11 maggio 2022: la LNPA avrebbe violato il mandato conferitole e la delibera da cui la violazione è scaturita sarebbe solo “un fatto occasionale interno alla LNPA medesima”.
Inoltre:
a) il Parma Calcio avrebbe avuto conoscenza dei fatti generativi del proprio diritto solo a seguito della comunicazione del ricorso proposto dal Frosinone Calcio, con l’allegato verbale dell’assemblea che ha adottato la delibera; anzi, il termine per impugnare decorrerebbe solo dalla completa ostensione di tutta la documentazione;
b) semmai, il termine coinciderebbe con il momento (non conosciuto) della distribuzione della somma alle associate;
c) la decadenza prevista dall’art. 30 CGS CONI non sarebbe applicabile al caso di specie;
d) il termine non sarebbe comunque perentorio;
e) diversamente, il termine sarebbe nullo ex 2965 cod. civ. per rendere “eccessivamente difficile” l’esercizio del diritto; secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, esso non potrebbe decorrere se non da quando l’interessato ha avuto conoscenza di tutti gli elementi necessari per agire in giudizio;
f) in estremo subordine, sarebbe applicabile la remissione in termini in applicazione dell’art. 9, comma 3, CGS CONI e dell’art. 50, comma 5, CGS FIGC.
4. Con memorie del 30 agosto si sono costituite in giudizio la LNPA nonché le società Hellas Verona FC spa, Empoli Football Club spa e US Salernitana 1919 srl, chiedendo il rigetto del reclamo con conferma della decisione impugnata.
In via subordinata, inoltre, alcune società hanno riproposto in questa sede di appello le eccezioni di difetto di legittimazione passiva in capo alle singole associate, di inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del c.d. termine breve ex art. 30 CGS CONI, di nullità del ricorso introduttivo e del reclamo per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e comunque la sua infondatezza nel merito.
5. All’udienza del 4 settembre 2024, svoltasi in videoconferenza, alla quale ha partecipato anche il Frosinone Calcio srl sotto riserva di valutazione di ammissibilità, le parti hanno discusso; dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la partecipazione al giudizio del Frosinone Calcio.
Questa non può che qualificarsi come intervento del terzo, che l’art. 104 CGS CONI subordina a tre condizioni: (i) la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022).
Ora, anche a prescindere dal requisito temporale, il Frosinone Calcio non ha allegato e ancor meno dimostrato la posizione giuridica e l’interesse di cui sarebbe titolare.
Nell’ordinamento endo-federale, la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela a quella attuale, è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello con la decisione n. 5/2024-2025. E la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla odierna reclamante è una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio.
7. Come detto in narrativa, il Parma Calcio sostiene anzitutto che il proprio ricorso non avesse carattere impugnatorio, in quanto la delibera dell’assemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 sarebbe totalmente ininfluente rispetto all’accoglimento delle domande proposte in giudizio.
Il rilievo è in parte infondato, in parte irrilevante.
In primo luogo, per giurisprudenza costante, sia civile che amministrativa, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass. civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648; per l’ordinamento endo-federale, Corte fed. app., SS. UU., n. 5/2024-2025).
Nel caso di specie, è proprio la delibera in questione a impedire il riconoscimento dell’affermato diritto del Parma Calcio a partecipare alla distribuzione delle somme derivanti dalla transazione; mentre poi, se la delibera fosse legittima e valida, non sussisterebbe l’inadempimento della LNPA agli obblighi del mandato, quanto alla responsabilità contrattuale, né l’antigiuridicità del fatto, quanto alla responsabilità extracontrattuale. Affermare che la delibera sia solo “un fatto occasionale interno alla LNPA medesima” è solo un espediente verbale, poiché il fatto lesivo del diritto e produttivo del danno di cui la reclamante chiede con modalità alternative il ristoro è proprio la delibera dell’11 maggio 2022. Dal che logicamente consegue che, per eliminare quel pregiudizio, non vi è altra via se non quella di cassare la delibera che si assume viziata e che dunque il ricorso proposto ha natura essenzialmente impugnatoria, restando perciò assoggettato alla relativa disciplina.
E d’altronde, anche a voler ritenere che quella proposta sia un’azione di accertamento e condanna, essa sarebbe comunque soggetta alla disciplina dell’art. 30 CGS CONI (richiamato peraltro già dalla stessa intestazione del ricorso di primo grado), che è norma applicabile anche ai ricorsi non impugnatori (Coll. gar. sport, Sez. I, n. 54/2019).
8. Quanto agli altri argomenti del reclamo, il Collegio rileva che l’art. 30 CGS CONI trova applicazione alla controversia ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC (Corte fed. app., SS.UU., n. 5/2024-2025), il quale stabilisce che “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il Codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone - come nel caso di specie - è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4).
È evidentemente infondata la tesi di una applicabilità solo parziale della norma, che non varrebbe nella parte in cui prevede dei termini di decadenza.
9. Il comma 2, primo periodo, dell’art. 30 prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”.
La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento).
Il Tribunale federale ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente.
Quanto al termine breve, a giudizio del primo giudice, una serie di circostanze indurrebbe a concludere che da tempo la società reclamante fosse nelle condizioni, secondo ordinaria diligenza, di avere conoscenza dell’accadimento ritenuto lesivo.
10. Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella vicenda analoga del Frosinone Calcio (decisione n. 5/2024-2025), la discussa questione del rispetto del termine breve è sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola “comunque” - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso.
Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva.
Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA.
11. A questo dato di fatto la società reclamante oppone svariate considerazioni, cui però le Sezioni unite hanno già replicato nella ricordata decisione n. 5, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, rilevando che:
(i) il termine ha carattere perentorio, in quanto:
- in ambito endo-federale, vige il principio della natura tendenzialmente perentoria dei termini (art. 44, comma 6, CGS FIGC);
- per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, che non può essere messa in discussione sine die;
- con riguardo all’art. 30 o alle analoghe disposizioni dei regolamenti giustiziali di singole Federazioni sportive (nella specie: Federazione italiana scherma e Federazione italiana danza sportiva), il Collegio di garanzia dello sport ha affermato la natura perentoria sia del termine breve (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 19/2020) che di entrambi i termini in questione (Coll. gar. sport., Sez. I, n. 54/2019; Coll. gar. sport, Sez. I, n. 6/2018);
- la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’esistenza di termini implicitamente perentori in ragione dello scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., Sez. trib., 20 luglio 2021, n. 20649, per l’impugnazione del provvedimento di diniego della c.d. “rottamazione ter” dinanzi alla Commissione tributaria; Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.; in generale, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 12 febbraio 2024, che la reclamante cita a proprio favore);
- nella specie, la dizione del secondo periodo dell’art. 30, comma 2, CGS CONI (“Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”) è inequivoca nell’assegnare carattere decadenziale ai termini previsti dal precedente primo periodo senza distinguere fra termine breve e termine lungo, al decorso del quale la ricordata disposizione non si applicherebbe. La partizione tra “atti o fatti”, da una parte, e “accadimento”, dall’altra, appare il frutto di una scelta stilistica dei redattori e non influisce sulla ricostruzione della portata della disposizione;
(ii) il termine non è soggetto alla disciplina dell’art. 2965 cod. civ. poiché non è di origine convenzionale (ma deriva da una norma di un testo regolamentare adottato da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico qual è il CONI - art. 1 d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - e approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e lo rendono da questo punto di vista un unicum, sicché non giova al Parma Calcio la giurisprudenza costituzionale che richiama;
(iii) il carattere perentorio, proprio del termine in questione, non appare tanto rigido da penalizzare ingiustamente le ragioni del ricorrente il quale, ricorrendone i presupposti, può sempre avvalersi della rimessione in termini.
12. E, infatti, il Parma Calcio chiede la concessione del beneficio della rimessione in termini per impugnare, poiché l’opacità e la mala fede della LNPA gli avrebbero impedito la conoscenza degli accadimenti.
A questo riguardo, il comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC consente “agli organi di giustizia sportiva rimettere [di] in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.
Si tratta di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021).
È giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). In ogni caso, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384).
Ora, nel caso di specie, risulta dagli atti - anche allegati al ricorso del Frosinone Calcio, che la reclamante ha conosciuto - che svariate assemblee di Lega, tenutesi nella stagione 2018-2019, quando cioè il Parma Calcio era associato alla LNPA, hanno discusso del contenzioso con Mediapro. In particolare, nell’assemblea del 20 dicembre 2018, si dà notizia della avvenuta notifica di un atto di citazione per il risarcimento dei danni conseguenti alla sua risoluzione per colpa di Mediapro della licenza assegnata. Nella successiva assemblea dell’11 febbraio 2019 emerge la possibilità di una definizione transattiva della controversia. Ancora si dibatte ampiamente di questi temi nelle assemblee del 25 febbraio, 9 maggio e 10 giugno 2019. In questa ultima data, l’assemblea conferisce espressamente delega all’amministratore delegato per la prosecuzione delle trattative con Mediapro e con la sua controllante Joye Media srl.
13. Vero è che, in data 4 novembre 2022, il Parma Calcio ha richiesto alla LNPA informazioni sulle modalità con cui la transazione sarebbe stata raggiunta e sulle ragioni della sua esclusione dal riparto. Alla richiesta la LNPA non dato alcun seguito.
Tuttavia, la condotta della Lega, sebbene non commendevole, non è elemento sufficiente a giustificare la remissione in termini.
Anzitutto, già il tenore della richiesta del Parma (“Abbiamo avuto notizia che il suddetto contenzioso è stato definito con la firma di un accordo transattivo… abbiamo avuto notizia del fatto che avreste deliberato la distribuzione dei proventi della suddetta transazione tra le società associate a LNPA nella stagione 2021/2022 …”) dimostra che la reclamante aveva piena consapevolezza dell’accordo transattivo e dei criteri, asseritamente pregiudizievoli, di distribuzione del ricavato.
E inoltre, a fronte dell’inerzia della Lega, la società reclamante avrebbe potuto rinnovare la richiesta, notificare una diffida, esplorare la strada dell’accesso difensivo (sulla scia di Coll. gar. sport, n. 74/2017; Corte fed. app., SS.UU., n. 97/2019-2020; Corte fed. app., SS.UU., n. 21/2023-2024), proporre ricorso avverso la delibera (la cui adozione era comunque conosciuta o conoscibile mediante la semplice consultazione del sito internet della Lega nel quale erano indicati la data e l’oggetto - “Transazione Mediapro: ripartizione risorse” - della discussa assemblea dell’11 maggio 2022) con contestuale istanza istruttoria intesa all’acquisizione dei documenti rilevanti in vista dell’integrazione con motivi aggiunti o della presentazione di autonomo ricorso.
In definitiva, quello del Parma Calcio è stato un contegno omissivo, che si situa al di sotto del livello di diligenza esigibile da parte di una società di calcio professionistica, sicché è da escludere la sussistenza di quella causa non imputabile che sola consentirebbe di accordare al reclamante l’eccezionale beneficio della remissione in termini.
Pertanto la richiesta non può essere accolta.
14. Per completezza, va aggiunto che nemmeno merita accoglimento la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ., in quanto l’azione di arricchimento senza causa, nel rispetto del principio della sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., resta preclusa quando con essa si intenda porre rimedio alla decadenza del titolo (Cass. civ., SS.UU., 5 dicembre 2023, n. 33954).
15. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo della società Parma Calcio è infondato e va perciò respinto con conferma della decisione di primo grado.
16. Quanto alla condanna della società reclamante alle spese di giudizio, chiesta alcune delle parti resistenti, il Collegio non riscontra i presupposti cui l’art. 55 CGS FIGC la collega (inammissibilità o manifesta infondatezza del reclamo o lite temeraria). In ogni caso, l’art. 55 attribuisce la valutazione circa la sua applicabilità all’organo di giustizia, che può escluderla in ragione della novità delle questioni trattate nel giudizio, cioè per una ragione che costituirebbe motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU., n. 5/2024-2025; Corte fed. app., SS.UU. n. 98/2022-2023).
Le spese di giudizio possono perciò essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce