F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0030/CFA pubblicata il 9 Settembre 2024 (motivazioni) – PFI/Sig. Andrea Pucci-S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919

Decisione/0030/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0017/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Manfredo Atzeni - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0017/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 05/08/2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del giorno 01/08/2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, in data 28 agosto 2024, il Pres. Ida Raiola e uditi, per la Procura federale interregionale, l’avv. Enrico Liberati e per la S.S. D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919, l’avv. Paolo Rodella e la Sig.ra Patrizia Diodati, legale rappresentante della stessa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 31029/729pfi 23-24/PM/ps del 13/06/2024, il Procuratore federale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio il sig. Andrea Pucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919 e la società S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919 per rispondere: il primo, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per essersi lo stesso, al termine della gara Villalba Ocres Moca 1952 – Tivoli Calcio 1919 del 21 gennaio 2024 valevole per il girone B del campionato regionale Under 18 del Comitato regionale Lazio, mentre si trovava all’esterno dell’impianto sportivo nel quale si era disputato l’incontro, scagliato fisicamente contro l’arbitro dell’incontro appena citato che stava fotografando la targa dell’autovettura Audi A4 di colore grigio che per due volte aveva tentato di investirlo e dalla quale lo stesso sig. Andrea Pucci era sceso poco prima, non dal posto di guida; la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Pucci, così come descritti nell’appena riferito capo di incolpazione.

1.2. Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del giorno 01/08/2024, irrogava al predetto signor Andrea Pucci quattro giornate di squalifica e dichiarava il non luogo a provvedere nei confronti della S.S.D.A.R.L. e ciò in applicazione del principio del ne bis in idem, ritenendo l’attinenza del procedimento a fatti e circostanze per i quali la anzidetta società sportiva era già stata in precedenza condannata.

1.3. Avverso questa decisione proponeva reclamo, con atto del giorno 05/08/2024, la Procura federale interregionale, prospettando quali motivi di doglianza la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, 35, comma 1, 44, 65 e 79 del Codice di giustizia sportiva (d’ora in poi, CGS) nonché la violazione e la falsa applicazione del principio generale di diritto del ne bis in idem, inadeguatezza e non corretta afflittività della sanzione irrogata al sig. Andrea Pucci, e concludendo nel senso che, in accoglimento del gravame, fosse irrogata, in danno del predetto sig. Andrea Pucci, la sanzione della squalifica per 15 gare da scontarsi nel campionato di competenza e, in danno della S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919, la sanzione dell’ammenda di .1.000,00#.

1.4. All’udienza del giorno 28 agosto 2024, tenutasi con la modalità della videoconferenza, il rappresentante della Procura federale interregionale, avv. Enrico Liberati, insisteva per l’accoglimento del reclamo, mentre, per la società reclamata, l’avv. Paolo Rodella chiedeva la conferma della decisione impugnata.

1.5. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

2.1. La decisione impugnata merita di essere riformata nella parte in cui ha determinato la misura della sanzione irrogata al sig. Andrea Pucci, non risultando quella applicata dal giudice di primo grado (squalifica per 4 gare) assistita dal carattere di effettività e afflittività prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, ove si consideri la gravità della condotta tenuta dal medesimo.

Tale condotta, infatti, seppure non estrisencantesi in modalità dirette a procurare una lesione al direttore di gara, è stata, però, funzionale (nell’impedire al direttore di gara di fotografare la targa dell’autoveicolo) al contesto di violenza e grave minaccia all’incolumità di quest’ultimo, perché finalizzata ad assicurare l’impunità del soggetto (allo stato degli atti da individuare nel padre del predetto Pucci), il quale, secondo le concordi dichiarazioni rese dai presenti escussi in sede istruttoria (v. atti del primo grado), alla guida di un’autovettura Audi A4 di colore grigio, per due volte, aveva tentato di investire il direttore di gara.

2.1.1. Correttamente, pertanto, la Procura federale interregionale ha ricondotto, seppure in via subordinata, il comportamento appena descritto – la cui deprecabilità, ad avviso di questa Corte, non può essere messa in discussione ed è tanto più grave in quanto posta in essere da un soggetto tenuto al rispetto dei doveri di lealtà e probità che connotano l’ordinamento sportivo (art.4, comma 1, CGS; v. la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla pregnanza e l’intensità di tali doveri nel caso dei soggetti dell’ordinamento sportivo) – all’art. 36, comma 1, lett. b), CGS qualificandolo come “gravemente irriguardoso”. Esso, infatti, come innanzi evidenziato, lungi dall’essere diretto a mitigare la gravità dei fatti che si stavano svolgendo, è stato funzionale – e, quindi, coerente - al contesto di violenza e grave minaccia nei confronti del direttore di gara, ragione per cui la sanzione da irrogare al sig. Andrea Pucci va adeguatamente aggravata, commisurandola nella squalifica per n.10 gare da scontare nel campionato di competenza.

2.2. Non merita, invece, accoglimento il reclamo della Procura federale interregionale nella parte in cui è diretto ad ottenere, in riforma della decisione impugnata, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda (nella misura di .1.000,00#) in danno della società sportiva S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919 a titolo di responsabilità oggettiva (art. 6 CGS), atteso che, diversamente da quanto opinato dalla reclamante Procura, la decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio di cui al Comunicato n. 391 del 10/05/2024 - avendo giudicato sui fatti occorsi dopo la fine dell’incontro sportivo disputato in data 21/01/2024 tra la Villalba Ocres Moca 1952 e la S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919, valevole per il Campionato regionale Under 18, Girone B - ha riguardato proprio i medesimi fatti, rispetto ai quali, in quella sede, da un lato, si intervenne sulla già irrogata sanzione in danno della società, riducendo l’importo dell’ammenda (e mantenendo ferma la già applicata squalifica del campo) e, dall’altro, si restituirono gli atti alla Procura federale per il compimento di ulteriore attività istruttoria con particolare riguardo alla “configurazione di eventuali infrazioni in capo al tesserato Andrea Pucci”.

2.2.1. Nella motivazione della appena richiamata decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lazio, può leggersi, infatti, lo specifico riferimento alla circostanza qui in esame e per la quale si controverte in relazione alla responsabilità del sig. Andrea Pucci e alla misura della sanzione da irrogarsi in suo danno: “In particolare il padre del calciatore della reclamante Andrea Pucci aggrediva verbalmente l’arbitro e poi, alla guida della propria autovettura Audi tentava di investirlo due volte. A tali eventi assisteva il sig. Andrea Pucci che non solo non impediva al genitore di insultare, minacciare, e tentare di investire l’arbitro, ma si scagliava contro di esso per impedire che fotografasse il numero della targa dell’autovettura del padre. I fatti come accertati dalla Procura federale risultano estremamente gravi e pertanto la sanzione dell’ammenda deve essere confermata […].

2.2.2. La responsabilità oggettiva della società sportiva, ai sensi dell’art.6 CGS, è già stata affermata e quest’ultima è già stata sanzionata, quindi, in relazione ai medesimi fatti e anche con riguardo alla specifica condotta del tesserato Andrea Pucci, di tal che va confermata la gravata decisione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto di pronunciare il non luogo a provvedere nei confronti della società sportiva dilettantistica a r.l. Tivoli Calcio 1919, in ossequio al principio del ne bis in idem.

Tale principio, difatti, rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo (CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024).

2.3. Il reclamo va, dunque, parzialmente accolto nei termini e nei limiti innanzi esposti, mentre va respinto nel resto.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Andrea Pucci la sanzione della squalifica di 10 (dieci) gare da scontarsi nel campionato di competenza. Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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