F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0016/CFA pubblicata il 9 Agosto 2024 (motivazioni) – Presidente federale/Sig. Simone Sanfilippo-società Ri Calcio

Decisione/0016/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0007/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)

Vincenzo Barbieri – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Domenico Giordano - Componente

Sergio Della Rocca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0007/CFA/2024-2025 proposto dalla Presidente federale in data 19.07.2024,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria - Delegazione distrettuale di Chiavari, di cui al Com. Uff. n. 50 del 23.05.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 6.08.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello;

nessuno è comparso per le parti.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS il Presidente federale ha chiesto la riforma della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria - Delegazione distrettuale di Chiavari pubblicata sul C.U. n. 50 del 23.05.2024 rilevando l’incongruità della sanzione inflitta al Sig. Simone Sanfilippo e alla società Ri Calcio, in relazione alla condotta violenta dallo stesso tenuta nei confronti dell’arbitro in occasione della gara “Football Club Moconesi - Ri Calcio” del 19.05.2024.

Nel reclamo si espone quanto segue:

- in data 19.05.2024, si svolgeva la gara tra la Società Football Club Moconesi e la Società Ri Calcio, valevole per il Campionato di terza categoria, Girone A, Comitato regionale Liguria - Delegazione distrettuale di Chiavari, che terminava con il risultato di 2-2; al termine della gara, il dirigente della Società Ri Calcio il Sig. Simone Sanfilippo, si rendeva autore di una condotta violenta nei confronti del Direttore di gara. Ed infatti si legge nel referto arbitrale: “Al termine della partita il dirigente del RI Calcio Sig. Simone Sanfilippo (non indicato nella distinta ufficiale) trovandosi indebitamente nella zona spogliatoi entra sul terreno di gioco e si avvicina in modo minaccioso al sottoscritto e mi afferra il collo trascinandomi in avanti procurandomi dolore, rivolgendomi le seguenti parole: Dove pensi di andare, tu ora esci fuori e te la vedi con me. Nel contempo il giocatore n 12 Cogomo Simone sempre appartenente alla squadra ospite del Ri calcio, mi tira i parastinchi colpendomi alla schiena”;

- il giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria-Delegazione distrettuale di Chiavari, con decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 23.05.2024, comminava al tesserato Sanfilippo la “inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 20/6/2025”. Così si legge nella decisione de qua: “ 30 comma 3 del CGS A fine gara afferrava violentemente per il collo, trascinandola in avanti il Direttore di gara”;

- secondo il reclamo del Presidente federale, tale decisione è errata e va riformata in quanto la normativa da applicare, nel caso di specie, non è quella di cui all’art. 30, comma 3 del Codice di giustizia sportiva FIGC rubricato “Illecito sportivo e obbligo di denuncia” e applicato dal giudice di prime cure, quanto quella di cui al successivo art. 35, comma 3, così come novellato dal Consiglio federale nella riunione del 19 aprile 2023 con il C.U. n. 165/A del 20.04.2023. Tale disposizione, rubricata “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”, prevede infatti che: “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.(...) 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione”.

- i fatti descritti rientrano nella fattispecie disciplinata da tale disposizione. Ed infatti, come si legge nel referto arbitrale, al termine della gara il dirigente della Società Ri Calcio, Simone Sanfilippo, si trovava indebitamente nella zona degli spogliatoi, “entrava sul terreno di gioco” e, avvicinandosi minacciosamente al Direttore di gara, lo “afferra(va) fortemente per il collo trascinando(lo) in avanti procurando(gli) dolore”. La condotta tenuta dal Sig. Sanfilippo rappresenta senza alcun dubbio una “ condotta violenta” tale da provocare una “lesione personale (...) connotata da una volontaria aggressività” e, come tale, andava sanzionata ai sensi del comma 3 dell'art 35 “con la sanzione minima di 2 anni di inibizione”;

- inoltre, la corretta qualificazione dei fatti come rientranti nella fattispecie di cui all’art. 35, comma 3 CGS FIGC comporta anche l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico della società di cui al successivo comma 7. Il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Liguria - Delegazione distrettuale di Chiavari, contravveniva a quanto statuito dall’ art. 35, comma 7, CGS FIGC poiché non specificava che la sanzione inflitta al Sig. Sanfilippo andava “considerat(a) ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico” della Società Ri Calcio.

Alla luce di quanto evidenziato emerge palese la erroneità della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Al riguardo queste Sezioni unite della Corte federale di appello hanno avuto modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS, da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della giustizia sportiva interni alla Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 10/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023: CFA, SS.UU., n. 81/2021-2022 CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022).

In questa sede non può che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.

2. Nel merito il reclamo è fondato.

Il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente; le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche CSA, Sez. III, n. 7/2022-2023); tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri; già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, SS.UU., n. 10/20242025; CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-

2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023: CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/20232024; CFA, SS.UU., n. 20/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/20232024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024 CFA, SS.UU., n. 123/2023-2024).

Orbene, l’art. 35, comma 3, prevede che: “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.(...) 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione”.

Come esposto nel reclamo, al termine della gara, il dirigente della Società Ri Calcio, Simone Sanfilippo, che si trovava indebitamente nella zona degli spogliatoi, “entrava sul terreno di gioco” e, avvicinandosi minacciosamente al Direttore di gara, lo “afferra(va) fortemente per il collo trascinando(lo) in avanti procurando(gli) dolore”.

La condotta tenuta dal Sig. Sanfilippo integra una “ condotta violenta” tale da provocare una “lesione personale (...) connotata da una volontaria aggressività” e, come tale, doveva essere sanzionata ai sensi dell'art 35, comma 3, “con la sanzione minima di 2 anni di inibizione” e non fino al 20 giugno 2025, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, peraltro facendo un riferimento del tutto inconferente all’art. 30 del Codice di giustizia sportiva che concerne la fattispecie di “Illecito sportivo e obbligo di denuncia”.

E ciò senza contare che la decisione gravata deroga vistosamente a quanto statuito dall’art. 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “la decisione del giudice è motivata”, oltre che dall’art. 2, comma 4, del CGS CONI e – in via generale -  al precetto di cui all'art. 111 della Costituzione.

L’indispensabilità della motivazione è stata ribadita dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport (Sezioni Unite, n. 17/2019) che hanno evidenziato che tale obbligo – sancito dalla Costituzione all’art. 111 e riconosciuto altresì a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU – deriva dalla funzione che la motivazione tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti, nonche ́ quale strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e ̀ espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto.

3. Inoltre, l’art. 35, comma 7, CGS, prevede che le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società professionistiche e di settore giovanile, deliberata dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza (CFA, SS.UU., n. 130/20232024; CFA, SS.UU., n. 123/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/20232024; CFA, SS.UU., n. 85/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 60/2021-2022).

Ciò che la decisione impugnata non ha fatto.

4. Alla luce di quanto sopra esposto la pronuncia gravata deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Simone Sanfilippo la sanzione della inibizione di anni 2 (due) a decorrere dal 19 maggio 2024 applicando altresì le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7, del C.G.S..

 

          IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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