F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0032/TFN – SD del 31 Luglio 2024 (motivazioni) – Giampiero Turano – Reg. Prot. 11/TFN-SD
Decisione/0032/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0011/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1200/737pf2324/GC/SA/fm del 16 luglio 2024 nei confronti del sig. Giampiero Turano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 16 luglio 2024, prot. n. 1200/737pf23-24/CG/SA/fm del 12 luglio 2024, ha deferito a questo Tribunale il sig. Giampiero Turano, all’epoca dei fatti arbitro effettivo CAN5, per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 1 e 3, lettere b e c, del Regolamento AIA, in quanto il 27 gennaio 2024, al termine della gara Elite Leonardo – Fenice Mestre, valida per il campionato nazionale di Serie A2, dallo stesso arbitrata, in sede di colloquio del dopo gara con l’Organo tecnico, aveva tenuto, alla presenza dei colleghi, un comportamento irriguardoso in danno del predetto OT sig. Antonio Gallo, consistito in risposte non rispettose del ruolo istituzionale ricoperto dallo stesso sig. Gallo e di plateale non condivisione dei rilievi tecnici comunicati, in particolare al momento dell’oggettivazione della prestazione.
Siffatto deferimento aveva tratto le mosse da una segnalazione del Gallo rivolta al Commissario CAN5 Francesco Salvo, datata 29 gennaio 2024, con la quale si evidenziava che, nella circostanza riportata nel deferimento, il Turano, con un atteggiamento strafottente ed un linguaggio scurrile, gli aveva detto che non gli importava dei suoi rilievi e suggerimenti tecnici, perché era il suo ultimo anno di arbitraggio e che si era rotto di essere stato designato ad arbitrare in Sardegna per la gara di cui si trattava,
Precisava lo scrivente che il fatto era avvenuto alla presenza degli altri due arbitri della gara, Domenico Di Donato e Antonella Manca e che aveva tentato di calmarlo, ma inutilmente, perché il Turano non si mostrava collaborativo, perseverando nel suo atteggiamento stizzoso e di totale chiusura, nonostante il giudizio sul suo arbitraggio fosse stato positivo.
Detta segnalazione veniva in pari data girata dal Commissario CAN5 alla Procura Federale, che apriva il fascicolo ed esperiva le conseguenti indagini.
La fase predibattimentale
Il Turano, notificato dalla Comunicazione di conclusione delle indagini del 5 giugno 2024, non chiedeva di essere sentito, né faceva pervenire all’Organo inquirente scritti difensivi, sicché la Procura Federale procedeva con il deferimento in atti.
Il dibattimento
All'udienza del 30 luglio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale, richiamati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con la sanzione a carico del deferito della sospensione dall’attività di mesi 3 (tre).
Si è altresì collegato il Turano, che, confermato ciò che aveva dichiarato in sede di indagini della Procura Federale, di cui si dirà in seguito, ha contestato la veridicità delle affermazioni dell’OT, che, peraltro, non avrebbero avuto senso, in quanto il giudizio dell’OT sul suo arbitraggio era stato positivo (punteggio 8.50). Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
La Procura Federale nel corso dell’attività di indagine ha raccolto le dichiarazioni del Gallo e del Turano, nonché dei due arbitri Antonio Di Donato ed Antonella Manca.
Nel mentre il Gallo ha ribadito quanto aveva denunciato con la segnalazione sopra richiamata, il Di Donato e la Manca hanno solo parzialmente confermato l’assunto dell’OT.
Più in particolare, il Di Donato, arbitro effettivo CAN 5 e n. 2 della gara, ha ricordato che i toni tra il Turano ed il Gallo si erano alzati, in quanto il Turano non era d’accordo con i rilievi formulati dall’OT in relazione alla sua prestazione; ha aggiunto di non ricordare se il Turano avesse usato contro il Gallo espressioni scurrili; ha evidenziato di aver tentato di calmare il Turano, ma di non esserci riuscito.
La Manca, che nella gara di cui trattasi aveva svolto le funzioni di cronometrista, ha dichiarato di ricordare che effettivamente l’atteggiamento del Turano non era stato quello che bisognava avere con l’organo tecnico e che qualche parola scurrile venne pronunciata dal Turano verso il Gallo.
L’arbitro Turano ha dichiarato di aver detto al Gallo che non era d’accordo su alcuni rilievi di natura tecnica che gli erano stati mossi da quest’ultimo, ma che lo aveva fatto in modo educato e garbato; ha negato di aver detto al Gallo che nulla gli interessava delle sue valutazioni e di non averlo salutato al termine del colloquio all’uscita dello spogliatoio; ha confermato di aver detto all’OT che era al decimo anno di permanenza nei ranghi della CAN5 e che gli stava passando la voglia di arbitrare e che sarebbe stato meglio che il Gallo lo avesse ringraziato per tutto il suo operato, anziché elargire consigli sul suo modo di arbitrare, che riteneva inappropriati.
Alla luce di tali acquisizioni probatorie, il quadro accusatorio in danno del Turano appare ridimensionato.
Invero, tanto il Di Donato quanto la Manca, entrambi presenti negli spogliatoi e quindi testimoni oculari del fatto, non hanno confermato che il Turano avesse dichiarato al Gallo che se ne “fregava” della visionatura, dei suggerimenti e dei rilievi tecnici formulati da quest’ultimo e che si era “rotto” della designazione ad arbitrare gare che si svolgevano in Sardegna e né che i due arbitri sarebbero rimasti sgomenti e senza parole di fronte al comportamento del Turano, circostanza questa peraltro smentita proprio dal Di Donato che ha confermato che i tre arbitri e l’OT erano usciti tutti e quattro insieme dagli spogliatoi e che la Manca li aveva accompagnati all’aeroporto di Cagliari per il loro ritorno nelle rispettive sedi.
Tuttavia, non può non evidenziarsi che il comportamento del Turano nei confronti dell’OT, seppur sensibilmente ridotto rispetto al tenore della iniziale denuncia del Gallo, non era stato comunque appropriato, come può evincersi dalle dichiarazioni rese dalla Manca, dalle quali non è possibile discostarsi; tale comportamento, pertanto, costituisce pur sempre una parziale violazione da parte del Turano dell’art. 42 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, il cui comma 3/b impone agli affiliati di mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari improntati ai principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti.
A detto principio il Turano non si è attenuto.
Per tutte le considerazioni che scaturiscono dagli accertamenti, appare equo sanzionare il Turano in maniera ridotta rispetto alla misura richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Giampiero Turano la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 31 luglio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai