F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0035/TFN – SD del 2 Agosto 2024 (motivazioni) – Lorenzo Bertelli, Francesco Zanrosso, ASD Union River – Reg. Prot. 23/TFN-SD
Decisione/0035/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0023/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Angelo Venturini – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° agosto 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1898/734pf2324/GC/ep del 19 luglio 2024, depositato il 24 luglio 2024, nei confronti dei signori Lorenzo Bertelli, Francesco Zanrosso, nonché nei confronti della società ASD Union River, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato il 24.7.2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:
“1. il sig. Lorenzo Bertelli, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Union River: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 17.12.2023 ed in occasione dell’espulsione nel corso della gara Montagnana - Union River, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D, colpito con un calcio la panchina occupata dalla propria squadra, danneggiandola;
2. il sig. Francesco Zanrosso, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Schio: violazione dell’art. 42, comma 1, e 42, comma 3, lett. i) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso in data 17.12.2023 ed in occasione della gara Montagnana - Union River, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone D, omesso di scrivere nel referto di gara che il sig. Lorenzo Bertelli, calciatore tesserato per la società Union River, a seguito dell’espulsione colpiva con un calcio la panchina occupata dalla propria squadra, danneggiandola;
3. la società Union River a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Claudio Bertelli così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.
La fase predibattimentale
Le indagini traggono origine da una segnalazione inoltrata alla Procura Federale in data 23 gennaio 2024 dalla segreteria del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto in merito ai danni arrecati alla panchina della società ospitata, Union River, da un calciatore della predetta società, in occasione della gara Montagnana- Union River del 17 dicembre 2023. Più precisamente il Giudice Sportivo nella delibera pubblicata sul C.U. n 67 del 17.01.2024 precisava: “La società Montagnana lamenta, con comunicazione del 21.12.023, di non aver rilevato dai provvedimenti del GS, il riconoscimento del danno arrecato alla panchina della società ospitata ai fini del ristoro del danno.
Con supplemento di referto del 2 gennaio 2024 l’Arbitro, Francesco Zanrosso, riferisce che, in occasione dell’espulsione, il calciatore Bertelli Lorenzo della società Union River sferrava un calcio alla panchina Union River, ospite; che a fine partita il dirigente addetto agli ufficiali di gara gli chiedeva di inserire il fatto nel referto; che in occasione della sottoscrizione del modulo ammoniti/espulsi il dirigente della società Montagnana, Maron Nicola, gli chiedeva di cancellare l’appunto sul danneggiamento della panchina e di non farne menzione nel referto, essendo intenzionata la società a non procedere alla richiesta di risarcimento; che nessuna annotazione da parte dell’”A”. é rilevabile dal referto.
Tanto premesso, rilevando il GS la commissione di alcuni illeciti nel comportamento delle persone interessate, dispone l’invio di copia degli atti al Procurato Federale per quanto di competenza”.
Per quanto d’interesse in sede di audizione l’arbitro deferito, sig. Francesco Zanrosso, ammetteva i fatti rappresentati con la segnalazione: “non ho personalmente visto il ragazzo colpire la panchina ma ricordo di aver sentito un colpo.
Dopo di che l’addetto agli arbitri mi ha chiesto di verificare quanto accaduto ed effettivamente ho constatato che c’erano degli strisci abbastanza evidenti riconducibili probabilmente ai tacchetti, in ogni caso non ricordo che la panchina riportasse rotture […] non l’ho indicato nel referto perché nel momento in cui viene chiesto ai dirigenti delle società di firmare il report, il dirigente accompagnatore della società Montagnana mi chiedeva di non scrivere nulla circa il danneggiamento in quanto non avevano intenzione di chiedere il risarcimento dei danni […]. A quel punto dal mio taccuino personale ho cancellato la voce relativa al danno alla presenza dei due dirigenti”.
Il sig. Francesco Puliafito, dirigente tesserato per la società AC Montagnana, in sede di propria audizione dichiarava alla Procura Federale quanto segue: “si ero presente, in qualità di dirigente addetto all’arbitro mi trovavo tra le due panchine […] confermo di aver chiesto all’arbitro di attestare a referto il danno e il comportamento tenuto dal ragazzo […] sono venuto a conoscenza solo dopo l’uscita del comunicato nel quale era specificato che la richiesta danni non era stata avanzata in quanto il nostro dirigente sig.
Maron aveva richiesto all’arbitro di omettere e di non inserirla a referto”.
Lo stesso calciatore della società Union River, sig. Lorenzo Bertelli, in sede di audizione dinanzi la Procura Federale ammetteva di aver sferrato un calcio alla panchina: “Non nego di averlo fatto. Preciso che la panchina è molto vecchia, in lamiera (molto fine e di
scarsa qualità) e interrata. Diciamo che il calcio sferrato ha certo un grande rumore ma nessun danno, altrimenti me ne sarei di certo accorto. Preciso altresì che un dirigente della squadra avversaria in presenza di un dirigente della Union River e di alcuni miei compagni di squadra ha verificato personalmente che non erano presenti danni. Inoltre, al momento della firma del report arbitrale il sig. Maron, vicepresidente della società Montagnana, insieme al DS Gregnanin (Union River) hanno confermato insieme all’arbitro che non erano presenti danni alla panchina. Posso pensare che, in seguito, la società Montagnana abbia riscontrato danni alla panchina e abbia voluto imputarli al mio gesto per avere il ristoro dei danni”.
In data 11.6.2024 la Procura Federale notificava ai sig.ri Nicola Maron, Lorenzo Bertelli e Francesco Zanrosso, nonché alla A.C.D. Montagnana e alla A.S.D. Union River la comunicazione di conclusione delle indagini. All’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il sig. Nicola Maron, Dirigente tesserato per la società A.C.D. Montagnana e la società A.C.D. Montagnana hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva condivisa dalla Procura Generale dello Sport.
Stante l’assenza di attività defensionale da parte degli altri deferiti in data 24.7.2024 la Procura Federale notificava ai deferiti e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.
Il dibattimento
In sede di discussione era presente l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, la quale, riportandosi integralmente ai contenuti e alle conclusioni dell’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Lorenzo Bertelli, giornate 2 (due) di squalifica;
- nei confronti del sig. Francesco Zanrosso, mesi 2 (due) di sospensione;
- nei confronti società ASD Union River, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
La decisione
Preliminarmente ritiene il Collegio inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Lorenzo Bertelli e, conseguentemente, della società A.S.D. Union River, in quanto la condotta del calciatore, alla luce dei fatti esposti rientrava nella sfera di competenza del Giudice Sportivo secondo il riparto di competenze fissato dal Codice di Giustizia sportivo.
Al fine di inquadrare sistematicamente il sistema di ripartizione di competenza fra Giudice Sportivo e questo Tribunale appare opportuno evidenziare che l’art.61 Cgs. Figc prevede che “….I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale…”
Fra i mezzi di prova indicati all’ art.61, comma 1 CGS Figc, relativo specificatamente alle infrazioni connesse allo svolgimento della gara vi sono i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi.
L’art.79 CGS FIGC prevede che “Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali”.
Dal combinato disposto di tali norme e dalle risultanze in atti ritiene questo Tribunale che la questione di cui si discute in tale sede – relativamente alla posizione del calciatore – sia già stata oggetto di valutazione innanzi al Giudice sportivo, che ha ritenuto utile acquisire il supplemento di referto, di cui ha dato ampia contezza in un comunicato ufficiale, evidentemente non ritenendo esaurita la sua potestas iudicandi.
Quindi, è di tutta evidenza che la competenza a giudicare su fatti “di gara” segnalati dall’Arbitro, seppur con supplemento di referto, nell’ambito dei procedimenti attivabili d’ufficio, spetta ai Giudici sportivi.
Né appare ammissibile che, a seguito del mancato giudizio da parte del Giudice sportivo in ordine a fatti commessi nel corso di una gara di campionato indicati in un rapporto ufficiale di gara seppur soltanto successivamente integrato, la Procura federale possa incardinare la competenza di questo Tribunale Federale Nazionale sulla base della competenza residuale che il citato art. 79 prevede.
Come è stato già statuito da questo Tribunale ciò significherebbe trascurare un’omissione e attribuire, in assenza di un’espressa previsione, alla Procura Federale il potere di trasferire la competenza ad altro Organo del sistema della giustizia sportiva.
È vero che il Tribunale “è attributario di una competenza c.d. residuale che riguarda “fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”. Ma siffatta mancata instaurazione o pendenza non può che derivare da cause oggettive. Altrimenti si darebbe anche modo, a titolo di esempio, al “soggetto interessato” ex art. 66, comma 1 lett. b), CGS, al quale sia sfuggito il rispetto dei rigorosi termini prescritti dall’art. 67 CGS, di rivolgersi al Tribunale federale, con violazione (anche in questo caso, oltreché dei termini dettati) del riparto delle competenze tra i due Organi di giustizia interessati” (TFN, n. 108, 2021/2022).
Nel caso di specie, quindi, la condotta contestata è stata percepita dall’ufficiale di gara, è stata espressamente segnalata nel supplemento di referto (evidentemente richiesto dal Giudice sportivo) ed è stata espressamente presa in considerazione dal Giudice Sportivo.
Elementi che, secondo questo Tribunale, sono utili a radicare la competenza del già citato Giudice Sprotivo e le cui valutazioni, anche in ordine alla mancata irrogazione di ulteriore sanzione - ritenendo, evidentemente, il complessivo comportamento tenuto già adeguatamente sanzionato - non possono determinare un diverso riparto di competenze rispetto a quello previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.
Non può essere rimesso alla singola decisione del Giudice Sportivo di declinare la propria competenza in favore di un altro organo della giustizia sportiva.
Tale interpretazione appare conforme agli orientamenti consolidati della CFA secondo i quali “ la natura eccezionale di tale disposizione (ndr: l’art. 79) ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia” (CFA, n. 119/2020/2021).
Per quanto concerne invece la posizione dell’arbitro sig. Francesco Zanrosso il deferimento appare fondato, anche alla luce di quanto espressamente ammesso dal deferito nel corso dell’audizione e del supplemento di referto, in ordine all’omessa verbalizzazione della condotta del calciatore Lorenzo Bertelli a seguito della richiesta del dirigente dell’A.C.D. Montagnana. L’art. 42, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri al primo comma stabilisce che “ gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”. Più specificatamente alla lettera i) del terzo comma della prefata disposizione è espressamente indicato tra i doveri degli arbitri quello di “assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”.
Tuttavia, il Collegio non ritiene proporzionata la sanzione richiesta dalla Procura Federale alla luce della condotta assunta dall’Arbitro che ha immediatamente cercato di attenuare le conseguenze dell’omissione trasmettendo un supplemento di referto e ha ammesso fin da subito la responsabilità.
Alla luce della condotta del sig. Francesco Zanrosso il Collegio ritiene proporzionata l’irrogazione di una sanzione di 1 (uno) mese di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Lorenzo Bertelli e della società ASD Union River.
Irroga nei confronti del sig. Francesco Zanrosso la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Pierpaolo Grasso
Depositato in data 2 agosto 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai