F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0040/TFN – SD del 7 Agosto 2024 (motivazioni) – Christian Diego Pastina, Francesco Forte, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola – Reg. Prot. 244/TFN-SD

Decisione/0040/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0244/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente (Relatore)

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Valentina Ramella - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29654 /461pf2324/GC/blp del 28 maggio 2024 nei confronti dei sigg.ri Christian Diego Pastina, Francesco Forte, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 28 maggio 2024, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il Sig. Christian Diego PASTINA, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 - scommesse – direttamente (a far data dal 21/07/2022 attraverso conti gioco a lui direttamente intestati anche su gare di Serie C) o per interposta persona, per il tramite del Sig. C.P.P., “soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo”, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri;

2. il Sig. Francesco FORTE, calciatore tesserato per la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. e dall’1 settembre 2023 trasferito in prestito c/o il Cosenza Calcio S.r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 - scommesse - direttamente (a far data dal 12/05/2022 attraverso conti gioco a lui direttamente intestati anche su gare di Serie A e B) o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri;

3. il Sig. Gaetano LETIZIA, calciatore tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l. e dal 1 settembre 2023 trasferito in prestito c/o la società Feralpisalò S.r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 - scommesse - direttamente o per interposta persona, per il tramite del Sig. C.P.P., “soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo”, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri;

4. il Sig. Enrico BRIGNOLA, calciatore tesserato per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 - scommesse - direttamente o per interposta persona, per il tramite del Sig. C.P.P., “soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo”, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri.

La fase istruttoria

In data 1.12.2023 la Procura Federale, a seguito di nota in pari data della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, cui era allegata un’informativa di PG e un decreto di perquisizione relativi a un procedimento penale instaurato dalla ridetta Procura della Repubblica nei confronti di alcuni calciatori professionisti per lo più tesserati, all’epoca dei fatti, per il BENEVENTO CALCIO S.R.L., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 461pf23-24 avente ad oggetto  “Trasmissione atti, da parte della Procura della Repubblica di Benevento, relativi a procedimento penale per scommesse illecite nei confronti di tesserati FIGC”.

Lo stesso giorno perveniva alla Procura Federale altra nota, da parte del BENEVENTO CALCIO S.R.L., a firma dell’Avv. Oreste Vigorito, con al quale la ridetta Società comunicava che “ … a seguito di alcune voci diffuse ieri in Città , circa verifiche della Guardia di Finanza a carico del calciatore tesserato PASTINA Christian … in data odierna sono stati pubblicati dal Quotidiano Il Mattino articoli di stampa facenti riferimento ad indagini di calcioscommesse riguardanti il calciatore oggi tesserato Pastina Christian e gli ex tesserati con il Benevento Calcio S.r.l. Gaetano Letizia, Francesco Forte e Massimo Coda … “.

L’Ufficio inquirente acquisiva la posizione di tesseramento dei soggetti oggetto delle indagini e formulava richiesta per l’ottenimento di ulteriori atti d’indagine tanto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento quanto al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Ricevute le integrazioni di documentazione richieste, ottenute dalla Procura Generale dello Sport del CONI le due proroghe dei termini di indagine previste dall’art. 119 del CGS, la Procura Federale, ritenendo di aver raccolto elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, in data 15.04.2024 notificava ai Sigg.ri Christian Diego PASTINA, Francesco FORTE, Gaetano LETIZIA ed Enrico BRIGNOLA la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni delle norme indicate.

L’avvisato Francesco FORTE, previa acquisizione di copia degli atti, per il tramite del proprio difensore di fiducia depositava memoria evidenziando la propria estraneità ai fatti, la tenuità delle scommesse, il breve arco temporale delle stesse e, comunque, la loro liceità secondo un’interpretazione approfondita dell’art. 24 del CGS. Otteneva, poi, di essere audito dalla Procura Federale e in data 13 maggio 2024 rilasciava dichiarazioni a propria discolpa e produceva varia documentazione. Nei giorni successivi depositava due distinte proposte di accordo ex art. 126 del CGS e, successivamente, dopo aver interloquito con l’Organo inquirente, una terza proposta che tuttavia non trovava il favore della Procura Generale dello Sport del CONI che richiedeva modifiche. Veniva quindi inoltrata una ulteriore proposta secondo le indicazioni suggerite della PGS CONI ma questa volta era la Presidenza Federale a non ritenerla congrua in quanto contenente la commutazione della squalifica in prescrizioni alternative non condivisibili.

Anche l’avvisato Enrico BRIGNOLA acquisiva copia degli atti e, per il tramite dei propri difensori, chiedeva di essere audito. Convocato per l’audizione ed impossibilitato a comparire nella data indicata, esercitava la facoltà alternativa depositando memoria con la quale evidenziava l’assenza di prove dirette nei suoi confronti, la presenza di soli elementi indiziari, giustificava l’accesso e l’utilizzo dell’account Sisal formalmente intestato a Pasquale Covino con la sua attività di giocatore di roulette e di slot machine e di altri giochi d’azzardo quali Aviator, ribadiva di non aver mai effettuato scommesso su gare di calcio e forniva una sua interpretazione sulla causale dei bonifici intercorsi con il Covino e delle conversazioni chat. Produceva, infine, documenti, chiedeva l’archiviazione della sua posizione e, in subordine, l’applicazione di una sanzione su richiesta ex art. 126 del CGS. I difensori del Sig. Christian Diego PASTINA, acquisita la copia degli atti, chiedevano che il proprio rappresentato fosse audito dalla Procura Federale che fissava l’incombente per il giorno 9.05.2024. In tale sede l’avvisato ammetteva di aver fatto quattro scommesse sul gioco del calcio tramite il conto Vincitù, chiariva i suoi rapporti con il Sig. Gaetano LETIZIA, capitano del Benevento e suo compagno di squadra, nonché la sua conoscenza con il Sig. Pasquale Covino, presentatogli da Enrico BRIGNOLA, affermava di non aver mai parlato di scommesse con il compagno di squadra Francesco FORTE fornendo giustificazione per un bonifico di 11.000,00 euro allo stesso effettuato. Depositava, infine, varia documentazione fra la quale un certificato medico, datato 7.05.2024 attestante la propria ludopatia. Il successivo 27.05.2024 i difensori dell’avvisato depositavano proposta di accordo ex art. 126 CGS sulla quale, però, la Procura Federale non prestava il consenso.

Il Sig. Gaetano LETIZIA, acquisita, a sua volta, copia degli atti per il tramite del proprio difensore, chiedeva di essere audito e in tale sede dichiarava semplicemente di riservarsi il deposito di memoria confermando le dichiarazioni già rilasciate innanzi al PM di Benevento. Depositava quindi memoria con la quale evidenziava di essere afflitto da ludopatia, di non aver mai fatto scommesse sportive di alcun genere, di essere dunque un accanito giocatore d’azzardo dedito esclusivamente al gioco on line Aviator e di aver utilizzato account intestati ad altri perché nel tentativo di vincere la ludopatia aveva volontariamente chiuso il proprio. Depositava diversi documenti, fra i quali certificazione medica attestante la sua affezione ludopatica, e concludeva chiedendo l’archiviazione della sua posizione.

La Procura Federale, ritenendo sussisterne le condizioni in considerazione della circostanza che le argomentazioni difensive degli avvisati non risultavano idonee ad escluderne in alcun modo la responsabilità, con atto del 28.05.2024 si determinava a deferire Sigg.ri Christian Diego PASTINA, Francesco FORTE, Gaetano LETIZIA ed Enrico BRIGNOLA innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 20.06.2024 da tenersi in modalità videoconferenza come da decreto dell’1.07.2023 dello stesso Presidente.

Tutti i deferiti, per il tramite dei rispettivi difensori fiducia, depositavano distinte memorie difensive con allegati documenti.

Le posizioni dei deferiti possono così essere sinteticamente riassunte:

- il Sig. Francesco FORTE ribadiva sostanzialmente il contenuto della precedente memoria insistendo sulla circostanza che le cinque scommesse contestate, effettuate per importi modesti e in soli due giorni, erano da ascrivere al fratello, non tesserato, cui, durante un soggiorno a Roma a seguito di un infortunio, aveva prestato il telefonino. Secondo, comunque, un’interpretazione certamente più logica dell’art. 24 del CGS le scommesse in questione non integrerebbero la violazione della norma indicata per mancanza di previsione di un dolo specifico (conseguimento di una qualche utilità), in diversa ipotesi la norma sarebbe illegittima per violazione di una molteplicità di principi con conseguente obbligo di disapplicazione. Infine, il bonifico di circa 11.000,00 euro ricevuto dal PASTINA era relativo al rimborso per l’acquisto di un orologio Rolex comprato presso una gioielleria di Venezia (con regolare scontrino allegato) per conto di Gaetano LETIZIA. Produceva diversi documenti, concludeva per il proscioglimento, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione tenue manifestando la disponibilità a un accordo sanzionatorio ex art. 141 del CGS e chiedendo comunque la trattazione del procedimento “in presenza”;

- il Sig. Gaetano LETIZIA reclamava l’assoluta assenza di riscontri probatori circa l’effettuazione di scommesse sportive e offriva un’ampia disamina delle risultanze istruttorie evidenziando come non vi fosse alcuna prova circa le stesse ma solo di una quantità assai grande di giocate on line, tutte riferentesi al gioco d’azzardo Aviator che, peraltro, non facevano che confermare la ludopatia dalla quale egli era affetto da tempo e lo stato di compromissione emotiva e gestionale incompatibile con la capacità di intendere e volere. Concludeva per il proprio proscioglimento e, in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sui capitoli articolati indicando i testi. Produceva numerosi documenti fra i quali i tabulati relativi alle scommesse dallo stesso eseguite per il tramite di numerosi prestanome;

- il Sig. Christian Diego PASTINA, offerta una breve ricostruzione della fase predibattimentale, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità e/o nullità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 126 CGS e dei doveri di lealtà istituzionale, correttezza e del principio generale del c.d. clare loqui da parte della Procura Federale con violazione del diritto di difesa, del giusto processo e disparità di trattamento fondando tale eccezione sul presupposto che allo stesso sarebbe stata dapprima prospettata la possibilità di un accordo sanzionatorio con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 del CGS, accordo poi non raggiunto a causa del negato consenso da parte della Procura stessa. Chiedeva comunque di essere ammesso a benefici paritetici a quelli negati dall’Ufficio inquirente e, nel merito, con una lunga analisi, evidenziava come non sussistessero prove circa scommesse sportive da lui effettuate, direttamente o per interposta persona, se non limitatamente a quanto spontaneamente confessato circa quelle effettuate tramite il sito Vincitù. Dopo aver evidenziato di essere anch’egli affetto da ludopatia, concludeva per la declaratoria di inammissibilità del deferimento, nel merito per il proscioglimento dalle altre incolpazioni e per l’irrogazione di una sanzione tenue, con applicazione di pene alternative e concessione delle attenuanti, ove si ritenesse di doverlo sanzionare per quanto ammesso.

Depositava anch’egli molti documenti;

- il Sig. Enrico BRIGNOLA eccepiva, in via preliminare, la nullità del deferimento per genericità e indeterminatezza dell’imputazione in violazione del disposto dell’art. 125 del CGS in quanto, in detto atto, non è dato individuare quali siano gli incontri sui quali il deferito avrebbe scommesso né quali delle giocate effettuate sugli account intestati formalmente al Sig. Pasquale Covino sia effettivamente ascrivibili al BRIGNOLA. Nel merito rilevava: i) non esiste alcuna prova, o anche solo indizio di scommesse calcistiche da lui effettuate: nessun account a lui intestato su cui siano state effettuate scommesse su partite di calcio, nessuna dichiarazione (sua o di altri) in merito a sue giocate su eventi calcistici; ii) non esiste alcun elemento – testimoniale o documentale – dal quale inferire che abbia mai scommesso, neppure indirettamente, su siti non autorizzati; iii) non esiste una sola intercettazione, chat, dichiarazione testimoniale che attesti anche solo un interesse per le scommesse calcistiche; iiii) non risulta che sia o sia stato indagato in un procedimento penale avente ad oggetto scommesse illecite e/o match fixing. Ribadiva poi che l’accesso e l’utilizzo dell’account Sisal formalmente intestato a Pasquale Covino si giustificava con il suo interesse a giocare alla roulette e alla slot machine e di altri giochi d’azzardo istantanei quali Aviator, contestava l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal Covino stesso, giustificava lo scambio di bonifici con quest’ultimo  e, prodotti alcuni documenti, concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità del deferimento, nel merito per il suo proscioglimento e in subordine per l’ordina alla Procura Federale di acquisire il file allegato all’interrogatorio del Covino del 5.02.2024.

Il Presidente del Tribunale, vista l’stanza di trattazione del procedimento “in presenza” formulata dalla difesa del Sig. Francesco FORTE nella memoria predibattimentale, accoglieva l’istanza e, visto il calendario delle udienze, con decreto del 17 Giugno 2024 differiva l’udienza già fissata per il 20 giugno 2024 al 17.07.2024. La difesa del Sig. FORTE in pari data depositava ulteriore istanza rinunciando all’udienza “in presenza” e chiedendo la conferma dell’udienza del 20 giugno o lo stralcio della posizione del proprio rappresentato. Con mail del 17 giugno 2024, il difensore del Sig. Gaetano LETIZIA formulava anch’egli istanza di discussione “in presenza”.  Il successivo 18 Giugno la difesa del Sig. Christian Diego PASTINA depositava altra istanza con la quale chiedeva che fosse mantenuta la modalità di udienza in presenza con anticipazione della stessa rispetto alla data del 17 luglio 2024.

Il Presidente del Tribunale pronunciava quindi, in data 19.06.2024, il seguente decreto: “… rilevato che, a seguito di istanza del difensore del sig. Francesco FORTE depositata in data 14 giugno 2024 all’interno della memoria difensiva, con riferimento al procedimento n. 244/TFN-SD fissato per l'udienza di discussione al giorno 20 giugno 2024, questo Presidente, con decreto n. 12/TFN-SD 2023/2024 datato 17 giugno 2024, ha rinviato l’udienza di trattazione al giorno 17 luglio 2024, ore 10:00, per consentirne la modalità “in presenza”, con salvezza dei diritti di prima udienza; rilevato che, a seguito di detto decreto, il difensore del sig. FORTE, precisato, con istanza in data 17 giugno 2024, di non aver chiesto alcun rinvio dell’udienza del 20 giugno ma solo che si svolgesse “in presenza”, ha depositato istanza per il ripristino della data di tale udienza con rinuncia alla richiesta di modalità “in presenza”; ritenuto che il decreto presidenziale succitato non contiene, per assenza di corrispondente richiesta, alcun accenno ad un rinvio a seguito di istanza della difesa del sig. Francesco FORTE, ma si limita ad accogliere, consideratala “meritevole di favorevole valutazione”, la domanda di svolgimento dell’udienza “in presenza”, ovviamente differendo, per evidenti problemi organizzativi e di presenza a Roma dei componenti del già designato Collegio decidente, il giorno dell’udienza, anche alla luce del già determinato calendario delle udienze del Tribunale e delle diponibilità, per ragioni lavorative o precedenti impegni non differibili, di detti componenti; rilevato che, con istanza in data 18 giugno 2024, il difensore del sig. Christian Diego PASTINA si è parzialmente associato alla precedente richiesta di cui sopra, chiedendo il differimento dell’udienza del 20 giugno, per sopravvenuti (anche se non documentati) impegni professionali, ma entro il termine di trenta giorni dal deposito del deferimento ai sensi dell’art. 85 CGS FIGC; considerato che questo Presidente ha fissato, in ossequio alla norma invocata dal difensore del sig. Christian Diego PASTINA, l’udienza di discussione alla data del 20 giugno 2024, che è stata poi, per le ragioni di cui sopra, differita a seguito dell’istanza del difensore del sig. Francesco FORTE; ritenuto, quindi, che l’udienza di discussione del procedimento è stata fissata nel rispetto del termine di cui alla citata disposizione, ma che l’udienza di rinvio, originata come suddetto, non può essere fissata a data imminente, per ragioni organizzative e di presenza dei componenti il già designato Collegio decidente; osservato, comunque, che per pacifica giurisprudenza federale, il termine di trenta giorni ex art. 85 CGS citato non ha natura perentoria; rilevato che, con istanza del 18 giugno 2024, il difensore del sig. Francesco FORTE ha ribadito la rinuncia alla modalità in presenza e richiesto fissarsi, quanto prima possibile, nuova udienza con “modalità telematica”, anche stralciando la posizione del sig. FORTE; ritenuto che l’ipotizzato provvedimento di stralcio è di esclusiva competenza del Collegio e, quindi, la relativa ipotesi non può essere qui valutata e tantomeno decisa; rilevato che, con mail del 17 giugno 2024, il difensore del sig. Gaetano Letizia ha formulato istanza di discussione “in presenza”; considerato tutto quanto suddetto e ritenuto di accogliere, nei limiti del possibile, le istanze delle difese; preso atto che la prima udienza utile a garantire la presenza (foss’anche in modalità telematica) dei componenti del già individuato Collegio decidente risulta fissata per il giorno 11 luglio 2024, ancorché sia già gravata della trattazione di sei procedimenti disciplinari; DECRETA l’udienza di discussione del procedimento RG n. 244/TFNSD, già fissata per il giorno 20 giugno 2024 e poi per il giorno 17 luglio 2024, è anticipata al giorno 11 luglio 2024, ore 11:30, in modalità “in presenza”, con salvezza dei diritti di prima udienza”.

Prima dell’udienza dell’11 Luglio 2024 depositava una seconda memoria il deferito BRIGNOLA rimarcando, ancora, l’assoluta assenza di prove a suo carico circa l’effettuazione di scommesse su gare di calcio o su siti illegali e l’assoluta inconsistenza dei labili indizi cui la Procura Federale aveva fatto riferimento nell’atto di deferimento.

Anche il deferito PASTINA depositava una memoria integrativa corredata dal deposito di numerosi documenti dai quali, a sua detta, si sarebbe dovuto comprendere che lo stesso non aveva mai effettuato scommesse sul conto gioco “HILL SIDE PLC”. A conforto di tale tesi depositava un’annotazione di P.G. del 3.07.2024, con allegata una serie di tabulati, dalla cui interpretazione si sarebbe potuto evincere che l’unico conti di gioco a lui riferibile, del circuito Vincitù, era in uso a Gaetano LETIZIA, a Massimo CODA e a molti altri compagni e conoscenti del PASTINA stesso. Evidenziava ancora che delle quattro giocate su gare di calcio a lui imputate, risalenti al periodo 12.07.2022 – 26.07.2022, solo due erano state effettuate da Cascia, località dove il calciatore si trovava in ritiro con la squadra di appartenenza, mentre le altre erano state eseguite in provincia di Roma e dell’Aquila. Inoltre le giocate erano state eseguite in un periodo nel quale nessuna ricarica del conto gioco risultava eseguita dal PASTINA con la conseguenza che nessuna delle quattro giocate era allo stesso imputabile. Insisteva poi nell’eccezione di inammissibilità e/o nullità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 126 CGS.

L’udienza dell’11.07.2024

All’udienza dell11.07.2024, tenutasi in modalità “in presenza”, erano presenti: per la Procura Federale il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi, per il Sig. Francesco FORTE, presente personalmente, l’Avv. Enrico Lubrano, per il Sig. Enrico BRIGNOLA, assente, gli Avv.ti Federico Venturi Ferriolo e Paolo Erik Liedholm, per il Sig. Christian Diego PASTINA, anch’egli presente personalmente, gli Avv.ti Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata e per il Sig. Gaetano LETIZIA, presente, gli Avv.ti Flavia Tortorella e Angelo Puzo.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentate della Procura Federale il quale, ripercorso l’iter processuale che aveva condotto al deferimento, richiamato il suo contenuto e replicato alle memorie depositate prima dell’udienza dai deferiti, concludeva motivando le proprie richieste diversamente modulate per ciascun deferito: per il Sig. Francesco FORTE, un anno di squalifica, di cui 6 mesi effettivi e 6 mesi commutabili in sanzioni alternative oltre a euro 9.000,00 di ammenda; per il Sig. Enrico BRIGNOLA, anni tre di squalifica ed euro 25.000,00 di ammenda; per il Sig. Christian Diego PASTINA, anni due di squalifica ed euro 15.000,00 di ammenda; per il Sig. Gaetano LETIZIA, anni tre e mesi sei di squalifica ed euro 27.000,00 di ammenda.

Il Presidente dava quindi la parola al difensore del Sig. FORTE e, a seguire, ai difensori del Sig. BRIGNOLA, del Sig. PASTINA e del Sig. LETIZIA. Tutti illustravano le proprie posizioni processuali e richiamavano, illustrandolo, il contenuto delle memorie in atti. I Sigg.ri FORTE, PASTINA e LETIZIA rilasciavano brevi dichiarazioni spontanee.

All’esito del dibattimento il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio e pronunciava ordinanza del seguente letterale tenore: “ Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, ritenuto opportuno acquisire la dichiarazione testimoniale del sig. Pasquale Pio Covino sui fatti oggetto del procedimento con riguardo ai suoi rapporti con i sigg.ri Christian Diego Pastina, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola; ritenuto altresì opportuno mantenere l'unitarietà del procedimento; dispone che la Procura Federale o comunque la parte più diligente provveda a comunicare, con i mezzi ritenuti opportuni, la presente ordinanza ovvero il suo contenuto al sig. Pasquale Pio Covino affinché lo stesso presenzi e renda la dichiarazione testimoniale di cui sopra; rinvia il presente procedimento all'udienza del 29 luglio 2024, ore 10:30, in presenza”.

Poche ore dopo il deposito della predetta ordinanza, la difesa del Sig. Francesco FORTE depositava istanza con richiesta di stralcio della posizione del predetto, ritenuta processualmente autonoma, e di “emanazione del relativo dispositivo”.

L’udienza del 29.07.2024

Prima dell’udienza del 29.07.2024 la Procura Federale provvedeva a notificare l’ordinanza del Tribunale al Sig. COVINO sia tramite raccomandata a.r. che con pec all’indirizzo del suo difensore di fiducia nel procedimento penale pendente. Anche la Segreteria del TFN provvedeva a comunicare l’invito a comparire al Sig. COVINO tramite pec all’indirizzo del suo difensore di fiducia nel procedimento penale.

La difesa del deferito Enrico BRIGNOLA, a sua volta, depositava agli atti del processo comunicazioni, inviate sia raccomandata a.r. che con pec all’indirizzo del suo difensore di fiducia, recanti l’invito al Sig. COVINO a comparire all’udienza del 29.07.2024 per rendere testimonianza.

La difesa del Sig. PASTINA depositava, anch’essa, una comunicazione, inviata al Sig. COVINO tramite raccomandata 1, con la medesima motivazione.

Altrettanto faceva la difesa del Sig. Gaetano LETIZIA con lo stesso mezzo di trasmissione.

Il Sig. Pasquale Pio COVINO, tramite il proprio difensore di fiducia nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Benevento, replicava alla convocazione chiedendo di poter deporre da remoto e ponendo, comunque, la condizione che il “… sig. Covino risponderà alle sole domande sui temi che hanno formato oggetto delle investigazioni difensive svolte dalla difesa del sig. Enrico Brignola, riservandosi la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò significa che il sottoscritto difensore, presente all’atto, si riserva la possibilità di consigliare al proprio assistito di non rispondere a domande potenzialmente lesive per la sua posizione processuale dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, poiché – a parere del sottoscritto difensore – l’unica sede deputata all’esercizio della giurisdizione è quella penale ordinaria … “. Chiedeva quindi che il Tribunale Federale Nazionale accettasse tali condizioni pena la mancata comparizione.

Il TFN riteneva di non poter comunicare la propria adesione a tali improponibili condizioni e quindi, all’udienza del 29.07.2024, tenutasi in modalità “in presenza”, il Sig. COVINO risultava assente. Erano invece presenti: per la Procura Federale il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi, per il Sig. Francesco FORTE, presente personalmente, l’Avv. Enrico Lubrano, per il Sig. Enrico BRIGNOLA, assente, gli Avv.ti Federico Venturi Ferriolo e Paolo Erik Liedholm, per il Sig. Christian Diego PASTINA, anch’egli presente personalmente, gli Avv.ti Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata e per il Sig. Gaetano LETIZIA, presente, gli Avv.ti Flavia Tortorella e Angelo Puzo.

Il Presidente rappresentava ai predetti la motivazione dell’assenza del Sig. COVINO e, verificata l’assenza di novità sul piano fattuale rispetto all’udienza dell’11 luglio 2024, comunicava alle parti che il procedimento sarebbe stato deciso sulla base di quanto già in atti.

La decisione

Il Collegio, avanti di passare alla valutazione, nel merito, delle posizioni dei singoli soggetti attinti dal presente procedimento disciplinare ritiene di dover evidenziare come il corposo quadro documentale offerto dalla Procura Federale a comprova delle proprie asserzioni accusatorie è connotato da numerosissime segnalazioni di movimentazioni bancarie e di indicazioni relativi a reciproci rapporti finanziari fra giocatori (anche non coinvolti nel presente procedimento) e soggetti estranei al mondo federale, volti a delineare un quadro altresì preoccupante del  mondo che ruota intorno alle attività ludiche on line ed alle eventuali conseguenze patologiche che l’abuso di tali attività può comportare.

In tale contesto, come appare dalle ipotesi della Procura Federale, si inseriscono anche le contestate attività di scommesse su partite di calcio che, come è noto, l’ordinamento vieta a tutti i tesserati in via tassativa.

Tuttavia il deferimento che ha dato avvio al presente procedimento, fondato esclusivamente su alcuni degli atti del processo penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento nei confronti di una serie di calciatori professionisti, non risultando ancora esaurita la fase di indagini condotte dalla ridetta Procura, appare parzialmente carente sotto alcuni profili e, in particolare, sotto quello dell’individuazione degli addebiti contestati ad alcuni dei deferiti e, più precisamente, dell’accertamento delle singole partite di calcio sulle quali costoro avrebbero scommesso in violazione del disposto dell’art. 24, commi 1 e 2, del CGS.

Discrimine fondamentale, quindi, è verificare, in concreto, e alla luce delle risultanze investigative in atti, se sia possibile, mediante anche un ragionevole grado di probabilità, tipico della natura del processo sportivo, che gli odierni deferiti possano essere ritenuti responsabili di attività di scommessa su partite di calcio e in quale misura, anche al fine di effettuare una valutazione dosimetrica della sanzione eventualmente da irrogare.

A tal proposito, rammenta, il Tribunale, che nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti  (tra le più recenti CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021)” (CFA, SS.UU: n. 008/2024-2025).

Orbene, dall’esame degli atti acquisiti al procedimento in oggetto, ritiene il Collegio di poter affermare che riguardo alla posizione dei Sigg.ri Gaetano LETIZIA ed Enrico BRIGNOLA non possa essere raggiunta “una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” in quanto non risultano ricorrere quegli “indizi gravi, precisi e concordanti” richiesti dalla giurisprudenza  endofederale ed esofederale (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 55/2021) per raggiungere lo “standard” probatorio minimo, proprio del processo sportivo.

Passando, quindi, a scrutinare, la posizione del Sig. Gaetano LETIZIA, soggetto afflitto da una gravissima forma di ludopatia certificata dalla ASL di Salerno con nota del 17.05.2024 e dallo stesso ammessa in sede di interrogatorio reso il 20.02.2024 al P.M. della Procura della Repubblica di Benevento laddove ha dichiarato di aver perso oltre 1.400.000 euro in vari giochi d’azzardo, dall’esame di quanto in atti il Collegio ritiene di non poter raggiungere alcuna ragionevole certezza che possa portare ad affermare, sia pure seguendo gli “standard” probatori minimi di cui si è detto, che il deferito abbia scommesso anche su gare di calcio direttamente o per interposta persona.

Premesso che con annotazione del 29.01.2024 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, rispondendo a precisa richiesta formulata dalla Procura Federale, testualmente riferisce: “In relazione a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento, si rappresenta che, allo stato, non vi è evidenza di scommesse effettuate direttamente dal LETIZIA Gaetano, il cui nominativo è stato erroneamente riportato …”, dichiarazione di non poco momento, gli addebiti mossi dalla Procura Federale al LETIZIA dovrebbero trovare fondamento nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Christian Diego PASTINA in sede di audizione innanzi all’Ufficio inquirente in data 9.05.2024, dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, e in quelle rilasciate dal Sig. Pasquale Pio Covino innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024.

In merito il Collegio rileva che né il PASTINA né, tantomeno, il COVINO dichiarano esplicitamente che il LETIZIA ha effettuato, direttamente o loro tramite, scommesse su gare di calcio ma si limitano solamente a sostenere che quest’ultimo usava i conti gioco a loro intestati, che ricaricava periodicamente tramite vari metodi di pagamento, per la propria attività di scommettitore mai negata dallo stesso che anzi ha evidenziato come fosse solito effettuare scommesse su giochi ad esito istantaneo, i cosiddetti “quick

games”, usufruendo di numerosi conti gioco intestati a persone di comodo sia al fine di aggirare la normativa sui limiti di plafond, ricaricando carte di debito di diversi soggetti compiacenti, sia i controlli dei suoi familiari.

Peraltro il PASTINA, che avrebbe avuto tutto l’interesse ad accusare esplicitamente qualcun altro per le numerose scommesse calcistiche rinvenute sui conti gioco a lui intestati (in tal senso si veda l’annotazione del 22.11.2023 nonché l’annotazione del 12.01.2024 entrambe del NSPV della GdF), nelle dichiarazioni del 9.05.2024 rilasciate alla Procura Federale, mai accusa esplicitamente il LETIZIA ma si limita a insinuare un dubbio sui suoi comportamenti, dapprima dichiarando che in virtù di un rapporto molto stretto fra i due questi aveva tutte le credenziali e i documenti per poter aprire un conto gioco a nome del primo e poi, in merito alla contestazione di aver scommesso su 141 gare di calcio, affermando che le stesse non potevano essere state da lui effettuate perché le date delle giocate, risalenti al 10 e 11 dicembre 2022, combaciavano con la sua convocazione per la disputa della gara Benevento – Cittadella, gara alla quale il LETIZIA aveva assistito dalla tribuna in quanto non convocato, aggiungendo che in tale occasione “… mi veniva riferito dai miei parenti e amici, che Letizia invece di guardare la gara, era impegnato a usare il telefonino … il giorno dopo ho saputo che Letizia durante la gara giocava non so quale piattaforma e su cosa giocava … imprecava sul gioco che stava facendo”. Aggiunge poi il dichiarante “Non sono in grado di dire se Letizia, … e altri, scommettevano sul calcio”.

Comunque, in disparte la compatibilità degli orari delle 141 scommesse con la disputa della gara di calcio, di cui si dirà in seguito, quanto dichiarato dal PASTINA non fa che confermare che il LETIZIA era affetto dal vizio del gioco evidenziando, peraltro, quanto da quest’ultimo sempre sostenuto e cioè che era solito cimentarsi in giochi d’azzardo ad esito istantaneo e non in scommesse su gare calcistiche posto che “imprecava sul gioco che stava facendo” e quindi aveva la percezione immediata dell’esito della scommessa, evidentemente negativo, e quindi incompatibile con le scommesse calcistiche che non consentono un riscontro immediato dell’esito.

Né a diversa conclusione può giungersi dall’esame delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Pasquale Pio COVINO innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento in data 5.02.2024. Questi, dopo aver ricostruito temporalmente i suoi contatti dapprima con il LETIZIA, poi anche con il PASTINA e il BRIGNOLA, ai quali, fra l’altro, prestava la carta Postepay e quella Revolut per poter ricaricare i conti gioco, o anche apriva conti gioco con le proprie credenziali al fine di consentire una maggiore mole di scommesse, riferisce di aver completamente perso il controllo dei propri conti gioco e dei vari account che erano stati ceduti anche ad altri soggetti, che non indica. Dopo aver spiegato che rimetteva le somme relative alle vincite ai vari scommettitori tramite bonifici bancari disposti di volta in volta a favore del beneficiario indicato dal vincitore, in proposito alle numerosissime scommesse su gare di calcio rilevate dalla Guardia di Finanza sui suoi conti, dichiara che quelle di importo minimo erano certamente state fatte da lui stesso mentre quelle di importo più cospicuo non erano a lui addebitabili testualmente riferendo “Io non so direttamente se loro hanno giocato con le mie credenziali sul calcio, dovete controllare l’importo delle giocate, quelle grosse non le ho fatte io”. In tale contesto il COVINO afferma anche “… ho visto che le giocate riguardavano giochi virtuali d’azzardo”, certamente cosa diversa dalle scommesse su gare di calcio che costituiscono eventi reali e non virtuali, e, infine, a precisa domanda, risponde “io non ho certezze di chi fra di loro tre faceva le singole giocate; peraltro accedevano anche contemporaneamente al medesimo account”.

Orbene, anche a voler dare pieno credito alle dichiarazioni del COVINO, non esiste, allo stato degli atti, alcun elemento che possa consentire di affermare che le scommesso sugli eventi calcistici che compaiono sui conti gioco intestati allo stesso, di importo cospicuo, siano state fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due su tre.

Si consideri, ancora, a proposito della posizione del LETIZIA, ma il ragionamento è valido anche per il BRIGNOLA, che la Procura Federale, pur avendo la possibilità di individuare e di indicare le partite di calcio sulle quali risultano aver scommesso il Sig. Francesco FORTE e il Sig. Christian Diego PASTINA, non avendo la possibilità di fare altrettanto per il LETIZIA e il BRIGNOLA, la cui posizione appare certamente più debole sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità disciplinare, ha optato per contestare a tutti e quattro lo stesso identico capo di incolpazione, assolutamente generico, senza indicazione delle gare sulle quali il singolo avrebbe scommesso, differenziando le posizioni solo per periodi temporali e campionati oggetto di puntate. Ciò perché nei confronti del LETIZIA e del BRIGNOLA non è dato individuare neanche una gara calcistica sulla quale hanno scommesso.

Infine, in questo contesto, occorre considerare che la difesa del LETIZIA ha prodotto, unitamente alla memoria depositata prima dell’udienza dell’11.07.2024, le varie movimentazioni sui conti gioco dallo stesso utilizzati per il gioco d’azzardo, intestati a lui medesimo e ai Sigg.ri Davide Dell’Annunziata, Stefano Ferrara, Alessio Letizia e Cosimo Barbato. Analizzando le giocate che compaiono sui singoli tabulati, i cui dati non risultano essere stati contestati dalla Procura Federale, si può riscontrare che tutta l’attività ludopatica del LETIZIA era esercitata sul “quick game” denominato “Aviator” e su qualche altro gioco istantaneo quale “Spaceman”, o “Black Mamba”, o altro.

Conclusivamente, su oltre 22.000 puntate o scommesse, non è dato ravvisarne una sola che abbia ad oggetto una gara calcistica con la conseguenza che risulta per nulla credibile l’ipotesi che egli abbia scommesso sul calcio solo e esclusivamente sui conti gioco intestati al COVINO che, sotto il profilo della “schermatura” riguardo alla violazione dell’art. 24 del CGS offriva pari garanzia, se non inferiore, a quella degli altri soggetti, alcuni dei quali familiari.

Il Sig. Gaetano LETIZIA va dunque prosciolto dagli addebiti contestatigli.

Ad analoga conclusione si deve giungere per il Sig. Enrico BRIGNOLA.

Gli elementi che la Procura Federale individua a suo carico sono davvero labili e forse neanche indiziari. Essi possono riassumersi in alcuni riferimenti fatti dal COVINO nel suo già citato interrogatorio reso il 5.02.2024 innanzi alla Procura della Repubblica di Benevento e in una chat di cui riferisce un’annotazione del NSPV della Guardia di Finanza del 5.1.2024 nella quale si evidenzia che nel telefono in uso al COVINO è stata rinvenuta una chat tra questi e il BRIGNOLA nella quale il primo “… viene “invitato” a non parlare di alcune questioni. Nello specifico, i due soggetti fanno (sotteso, ndr) riferimento al divieto in vigore per i calciatori professionisti di effettuare scommesse (di tipo calcistico, ndr). Si riportano di seguito i messaggi di testo di maggior rilievo investigativo: - Covino Pasquale Pio: “Scusa enri non lo sapevo che sul gruppo potevo scrive la” - Enrico Brignola: “tranquillo frate” - Enrico Brignola: “non dire quelle robe” - Enrico Brignola: “che io non posso fa nulla” - Covino Pasquale Pio: “I calciatori tipo non posso gioca” - Covino Pasquale Pio: “Da quello che ho capito” - Enrico Brignola: “si esatto” - Enrico Brignola: “si non si puo”.

Premesso che il Sig. Enrico BRIGNOLA, per quanto in atti, non risulta indagato nel procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il che potrebbe costituire già un primo incidente indizio di carenza di materiale probatorio a suo danno, valgano per la sua posizione le medesime considerazioni già fatte per il LETIZIA in ordine alle dichiarazioni del COVINO, circa l’assoluta incertezza su chi avrebbe fatto le scommesse sulle partite di calcio, se effettivamente fatte dal LETIZIA, o dal PASTINA, o dal BRIGNOLA, o da tutti e tre, o da due dei tre, nonché quelle relative alla assoluta genericità del capo di incolpazione formulato dalla Procura Federale che non ha avuto la possibilità di individuare le gare sulle quali il BRIGNOLA avrebbe scommesso. Risulta, peraltro, accertato che lo stesso fosse anch’egli un giocatore accanito e, in particolare da una chat con la fidanzata prodotta dalla sua difesa, anch’essa non contestata dalla Procura Federale, risulta che anche lui fosse dedito a giocare ai “quick games” quali “Aviator” e “slot machines” tant’è che la fidanzata gli scrive testualmente: “Ti svegli conl’aereo in mano e ti addormenti con le corse dei cani”, senza mai fare alcun riferimento a scommesse sul calcio. Di qui i vari movimenti di denaro con gli altri soggetti e con il COVINO che prestava le sue carte per le ricariche e i suoi conti gioco per le puntate.

A tal ultimo proposito è bene evidenziare che i cospicui movimenti di denaro fra i vari calciatori coinvolti nel procedimento e fra questi e il COVINO, che, di fatto, hanno dato origine alle indagini disposte dalla Procura di Benevento, sono definiti dalla stessa Procura Federale, nella relazione d’indagine del 29.03.2024, come non implicanti, necessariamente, scommesse su eventi calcistici.

In tale contesto la chat intrattenuta con il COVINO, di cui alla citata annotazione del NSPV della Guardia di Finanza, appare assolutamente priva di valore probatorio, anche solo indiziario, considerato, ancora, che non risulta riportato, nell’annotazione in questione, né altrove, neanche la frase (del COVINO? del BRIGNOLA?) che avrebbe dato origine allo scambio di messaggi oggetto d’esame. Inoltre è d’uopo osservare che nel capo di incolpazione del BRIGNOLA, di cui al deferimento, si legge testualmente “… aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse …” e quindi il periodo oggetto di contestazione è quello che va dall’1.07.2021 al 30.07.2023 nel mentre la chat di cui riferisce la Guardia di Finanza risale al 28.04.2021 e dunque a periodo antecedente a quello di cui al capo di incolpazione.

Ne consegue il proscioglimento anche del Sig. Enrico BRIGNOLA.

Al contrario, alla luce degli atti in giudizio, ritiene questo Tribunale che il Sig. Francesco FORTE ed il Sig. Christian Diego PASTINA debbano essere ritenuti responsabili degli addebiti loro ascritti.

Questioni sistematiche impongono di trattare singolarmente le diverse posizioni oggetto di deferimento.

1. Con riferimento al Sig. FORTE, dalla complessiva lettura dell’atto di deferimento, si evince che al predetto viene contestata l’effettuazione di n. 7 scommesse calcistiche su un conto gioco a lui intestato. Il dato in questione appare di palmare evidenza e non viene posto in dubbio neanche dall’odierno deferito il quale, tuttavia, sotto il profilo sostanziale, ha sostenuto che le scommesse, relative a sole 4 partite, siano state episodicamente effettuate dal fratello, all’epoca dei fatti minorenne e a favore del quale il FORTE avrebbe proceduto ad aprire un conto gioco, al fine di eludere il divieto normativo di partecipazione ai giochi on line per i minorenni, per consentirgli di poter effettuare scommesse solo sul tennis. Ha aggiunto, poi, che nei giorni di effettuazione delle scommesse, non aveva la disponibilità del proprio telefono, in quanto lasciato in possesso del medesimo fratello minorenne ad evitare che la moglie potesse controllare la sua posizione territoriale.

Ha, poi, posto l’accento sul carattere meramente episodico del fatto contestato e sull’irrisorietà della somma scommessa, in un periodo di tempo estremamente circoscritto.

Sul punto ritiene questo Tribunale che appare sufficientemente provata la responsabilità del deferito essendo pacifica la circostanza che, sul proprio conto gioco e, quindi, direttamente imputabile alla sua persona ed al suo account, sono state effettuate le scommesse sportive incriminate, inequivocabilmente riferibili a partite di calcio, in violazione del divieto regolamentare.

Appare, quindi, evidente che il deferito avrebbe dovuto fornire ampie, argomentate ed approfondite argomentazioni contrarie, al fine di superare l’indiscutibile dato sopra esposto.

Al riguardo, a parere di questo Tribunale, risulta non verosimile quanto asserito dal FORTE in ordine all’utilizzo del conto gioco da parte del fratello minorenne e della contestuale indisponibilità del telefono cellulare.

Non ha infatti credibilità la dichiarazione apocrifa del fratello depositata in atti dal deferito, peraltro non assistita da alcuna pur possibile forma di assunzione di responsabilità.

Mentre, confortano sul piano indiziario (al limite della prova certa) le circostanze che il conto de quo è stato aperto il giorno 12 maggio 2022, nel quale dalla fine della mattina alle 21.05 di sera sono state effettuate quattro scommesse su una medesima partita di importi (euro 200,00; 800,00; 500,00; 500,00) sicuramente indisponibili per un minorenne tantopiù (secondo la tesi difensiva) al primo approccio con scommesse su partite di calcio.

Così come la scommessa plurima (tre partite) del 14 maggio risulta decisamente poco ascrivibile ad un minore amante del tennis e scommettitore (con il fratello) su partite di tale sport.

Invero anche la supposta indisponibilità volontaria del telefonino – non assistita da alcun riscontro diverso dall’affermazione apodittica del fatto - non avrebbe comunque impedito l’accesso del FORTE al proprio conto gioco mediante altri strumenti informatici, mentre non vi è evidenza di un espresso e manifesto dissenso alle operazioni poste in essere delle quali il FORTE ha affermato di essersi accorto solo dopo la notifica della vincita.

Occorre, poi brevemente argomentare in ordine all’eccezione della difesa relativa alla supposta violazione dei principi di proporzionalità e di concorrenza, di matrice comunitaria, nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art.3 e 97 della Costituzione.

Secondo la prospettazione della difesa, la ratio della norma, letta conformemente ai principi sopra elencati, dovrebbe portare ad una interpretazione della stessa volta a sanzionare il divieto di scommesse solo qualora l’associato possa trarre una qualche utilità, ritenendo sussistente il cd. “dolo specifico”. Più in specifico dovrebbe comportare un dolo da illecito sportivo.

Ma il tenore letterale della disposizione depone esattamente nel senso contrario prospettato dalla difesa del FORTE, né tale disposizione, evidentemente posta a tutela dei principi di etica e morale stabiliti a fondamento dell’ordinamento sportivo, appare orientata ad eliminare, in radice, ogni possibilità di conflitto – anche meramente potenziale – fra i predetti valori ed il mondo sportivo.

Si badi, fra l’altro, che il divieto è rivolto non solo ai calciatori del settore professionistico ma a tutti i soggetti facenti parte dell’ordinamento federale appartenenti a tale settore; quindi non si comprende quale possa essere la paventata lesione dei principi di uguaglianza, in ragione della particolare natura dell’attività prestata.

La tenuità del divieto di cui al secondo comma dell’art. 24, nel senso di ritenere sanzionabile esclusivamente le scommesse presso soggetti non autorizzati, trova la sua ratio nella sostanziale differenza della platea soggettiva destinataria del precetto, vale a dire i soggetti facenti parte del settore dilettantistico.

Ritenere censurabile il divieto in questione solo in ragione dell’eventuale utilità conseguita, vale a dire qualora il fine (implicito) sia quello di alterare il regolare svolgimento dei campionati ovvero di trarre vantaggi dalla conoscenza di alcuni risultati alterati, cosi come sostenuto dalla difesa del deferito (pag.13 della memoria difensiva), varrebbe a sussumere la disposizione in questione nella più generale violazione caratterizzante un vero e proprio illecito sportivo, rendendo, de facto, del tutto pleonastica l’esistenza stessa del precetto in questione.

Anche le doglianze in ordine alla sanzione minima pari a 36 mesi prevista dall’ordinamento sportivo non può trovare accoglimento in quanto, come è evidente, l’ordinamento sportivo dispone degli strumenti necessari per consentire – come di vedrà nel caso di specie – un’equa valutazione dosimetrica nell’irrogazione della sanzione stessa. Del tutto irrilevanti, poi, appaiono le comparazioni effettuate con gli altri ordinamenti sportivi, in ragione dell’assenza in materia di una direttiva generale volta ad orientare il legislatore nazionale ed essendo demandata alla piena ed insindacabile autonomia degli ordinamenti federali, l’ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi in capo agli associati e l’entità delle sanzioni da irrogare.

Concludendo in merito alla posizione del Sig. FORTE, risultato anche estraneo a qualsiasi rapporto con il Covino e con altri “canalizzatori” di scommesse peraltro sfumatisi nel corso del procedimento disciplinare, e venendo alla sanzione da irrogare, ritiene il Tribunale che la circostanza che il Forte abbia chiuso il conto utilizzato per le sette scommesse in tempo molto ridotto rispetto alla sua apertura costituisce attenuante ex art. 13, comma 1 lett. c), CGS, cui può aggiungersi la concessione delle attenuanti generiche per la sporadicità della violazione e l’entità delle somme scommesse, certamente non rilevanti per un calciatore professionista. Come se il Forte abbia momentaneamente ceduto ad uno stimolo da scommettitore (peraltro, di regola, su gare di tennis) con una scivolata certamente vietata ma non particolarmente pericolosa.

Sanzione equa, si ritiene, quindi, la squalifica per mesi 9 (nove) e l’ammenda di euro 6.000,00 (seimila) considerato che non possono trovare applicazione le richieste sanzionatorie della Procura Federale, relativamente alla commutazione della squalifica in prescrizioni alternative, ai sensi del disposto dell’art. 128 CGS, posto che manca il requisito dell'ammissione di responsabilità da parte del tesserato.

2. Con riferimento alla posizione del Sig. PASTINA, assumono rilievo le risultanze delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e le conseguenti ammissioni effettuate dal PASTINA anche in sede di audizione personale innanzi alla Procura della FIGC. La difesa del PASTINA contesta, da un lato, l’avvenuta apertura - e l’esistenza - del conto Hill Side intestato a suo nome e, da ultimo, con la memoria difensiva integrativa, anche l’effettuazione delle quattro scommesse in precedenza esplicitamente ammesse, eccependo al riguardo l’utilizzo dell’account a lui intestato da parte di diversi soggetti. La tesi sostenuta non appare, tuttavia, convincente. Con riferimento alle scommesse effettuate e risultanti sul conto Hill Side, di cui dà ampia contezza la Guardia di Finanza, non appaiono apprezzabili le considerazioni effettuate dal PASTINA che, invero, si è limitato a sostenere di non aver aperto alcun conto presso la cennata piattaforma, ma ha anche aggiunto di non voler sporgere denuncia per la grave violazione che sarebbe avvenuta - qualora il conto fosse stato aperto a sua insaputa ed a suo nome – da soggetti a lui sconosciuti, anche per le gravi conseguenze che tale circostanza può potenzialmente comportare. A tal proposito, poi, come già osservato con riferimento alla posizione del LETIZIA, il deferito in questione si limita ad insinuare un dubbio sui comportamenti di quest’ultimo nel senso che lamenta l’impossessamento di fatto del suo account e la disponibilità di tutte le credenziali necessarie per aprire anche uno o più conti a suo nome, senza tuttavia addebitargli alcun comportamento specifico. Né il Pastina, oltre che lamentare l’intrusione di terzi sui propri conti e la conseguente non imputabilità ad alcuno (ad eccezione delle quattro scommesse dal medesimo ammesse) degli intrusi, ha affermato e neppure dedotto circa la sua estraneità alla effettuazione di scommesse sul calcio. In merito, poi, alla sostenuta inesistenza del conto “Hill Side”, asserzione che la difesa ritiene possa trovare fondamento nelle considerazioni formulate nell’ultima memoria difensiva, questo Tribunale osserva che, invero, la risposta formulata dalla Procura della Repubblica a seguito della richiesta dei tabulati di dettaglio dei conti, si limita a dare contezza dell’invio del solo conto Vincitù ma non esclude l’esistenza dell’altro conto che, come ha fatto correttamente osservare il rappresentante della Procura Federale, è gestito da società avente sede fuori dal territorio italiano.

Nel contesto delle circostanze sopra esposte, il Pastina, in particolare, ha negato di aver effettuato le 141 scommesse su partite di calcio risultanti sul suo conto gioco di cui in particolare quelle nei giorni 10 e 11 dicembre 2022, insinuando che le stesse potessero essere state fatte dal Letizia presente in Tribuna durante la partita del 12 dicembre notato (da parenti e amici non indicati nominativamente) “smanettare”, imprecando, sul proprio telefonino. Al riguardo, già si è detto, esaminando la posizione del LETIZIA, che il suo comportamento (giocare imprecando) comporta l’effettuazione di giochi e scommesse “quick games”, consentendo di conoscere immediatamente l’esito della scommessa (laddove per i risultati delle partite di calcio occorre evidentemente attenderne l’esito temporalmente differito). Inoltre, i tempi delle scommesse in esame risultano assolutamente compatibili con le attività sportive del Pastina, risultando compatibili anche gli orari del pranzo e della cena e la mezz’ora successiva all’arrivo allo stadio; laddove assai significativamente l’ultima delle scommesse è delle 14,01; un’ora prima dell’inizio della gara. Circostanza, quest’ultima, inconfutabile e prova certa che quelle scommesse non sono state effettuate dal Letizia (che smanettava e imprecava in tribuna, durante la partita; cioè, dopo le ore 15:00).

Venuta così meno l’insinuazione (per vero significativa) in danno del Letizia e in assenza di altra diversa tesi difensiva (che non sia quella generica, come tale insignificante, del “tutti giocavano su tutto”) specifica rispetto a tali scommesse, conclusione da indizi precisi, plurimi e concordanti è che queste scommesse vanno addebitate al Pastina.

Ne deriva la piena responsabilità degli illeciti a lui ascritti, non rilevando, in questa sede, fra l’altro, la mancata volontà della Procura Federale di procedere all’accordo ex art.126 CGS FIGC in ragione anche di quanto sostenuto da autorevole indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “Se si è ritenuto che sussista un obbligo deontologico della Procura federale di dare riscontro a una proposta di accordo per la riduzione della sanzione (obbligo la cui mancata osservanza, peraltro, non comporta nullità del deferimento), l’art. 126 C.G.S. non costringe in alcun modo l’Organo requirente ad accettare, formulare una controproposta o respingere motivatamente la proposta di accordo (Corte fed. app., Sez. I, n. 71/2021-2022). Viene in gioco, invece, una valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, con il solo limite ostativo del comma 7 dell’art. 126; apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale” (Corte Federale app., sez. I, 28 giugno 2024, n.134).

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di condividere le richieste della Procura Federale, riconoscendo al deferito l’attenuante conseguente al suo conclamato stato patologico da ludopatia con sanzione finale che si ritiene equa nella misura di anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila) di ammenda. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Gaetano Letizia ed Enrico Brignola.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Christian Diego Pastina, anni 2 (due) di squalifica ed euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;

- per il sig. Francesco Forte, mesi 9 (nove) di squalifica ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 luglio 2024.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                           Carlo Sica

Giammaria Camici 

 

Depositato in data 7 agosto 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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