F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0041/TFN – SD del 7 Agosto 2024 (motivazioni) – Ricorso della società S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. – Reg. Prot. 16/TFN-SD

Decisione/0041/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0016/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Paolo Clarizia - Componente

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° agosto 2024, sul ricorso proposto dalla S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. , ai sensi degli artt. 25, comma 1, 27, comma 1, lett. b), e 30 C.G.S. C.O.N.I. in relazione agli artt. 47, 49, 79, 80 e 87 C.G.S. F.I.G.C., nei confronti della Divisione Calcio A Cinque, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore Giovanile e Scolastico - F.I.G.C., del Coordinatore Federale Regionale per il Veneto - S.G.S., del Comitato Regionale Veneto – L.N.D. e della A.S.D. Mestrefenice Calcio a Cinque a r.l. (già A.S.D. Fenice Veneziamestre), avente ad oggetto l'impugnativa, ad opera della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., della classifica, stilata dalla Divisione Calcio a Cinque e pubblicata sul relativo Comunicato Ufficiale n. 1135 del 19 giugno 2024, delle quattro Società di Serie A2Elite, risultanti aggiudicatarie del "Premio Giovani Calciatori", regolamentato, per la stagione sportiva 2023/2024, dal Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 860 dell'11 Aprile 2024, limitatamente alla parte in cui risulta inserita, al quarto posto, la A.S.D. Mestrefenice Calcio a Cinque a r.l. in luogo della odierna ricorrente, essendo stato attribuito al Sodalizio mestrino un punteggio erroneo, per eccesso, in conseguenza dell'indebito ed illegittimo riconoscimento allo stesso, ad opera del competente Coordinatore Federale Regionale per il Veneto del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., della qualifica di "Club Giovanile di 20 Livello" per il Calcio a Cinque, come si evince dall'allegato al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 120 del 26 giugno 2024, anch'esso espressamente e previamente contestato ed impugnato, unitamente a tutte le delibere e agli atti in qualunque modo presupposti e/o connessi, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento

Con ricorso depositato in data 19.7.2024, la S.S.D. PETRARCA CALCIO A CINQUE S.r.l., società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella stagione sportiva 2023/2024, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Prof. Paolo MORLINO - rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all’atto introduttivo, dall'Avv. Michele Cozzone (jusportmichelecozzone@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata in Isernia, Via S. Spirito n. 6, presso lo studio legale del difensore - ha impugnato davanti al Tribunale Federale la classifica, stilata dalla Divisione Calcio a Cinque e pubblicata sul relativo Comunicato Ufficiale n. 1135 del 19 giugno 2024, delle quattro società di Serie A2 Elite, risultanti aggiudicatarie del "Premio Giovani Calciatori", regolamentato, per la stagione sportiva 2023/2024, dal Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 860 dell'11 Aprile 2024, limitatamente alla parte in cui è risultata inserita, al quarto posto, la A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE CS A R.L.) in luogo della società ricorrente. Dopo aver riferito che il posizionamento al quarto posto in classifica della A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE CS A R.L.) sarebbe dipeso dall’attribuzione di un punteggio erroneo, per eccesso, in conseguenza dell'asserito indebito ed illegittimo riconoscimento alla stessa, ad opera del Coordinatore Federale Regionale per il Veneto del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., della qualifica di "Club Giovanile di 2° Livello" per il Calcio a Cinque - come riportato dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.-Lega Nazionale Dilettanti n. 120 del 26 giugno 2024 – la società ricorrente ha esposto quanto segue.

1) La S.S.D. PETRARCA CALCIO A CINQUE S.r.l., nella stagione sportiva 2023/2024, avrebbe partecipato, con la prima squadra, al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite di Calcio a Cinque Maschile, vincendo il Girone A ed ottenendo la promozione alla Serie A 2024/2025.

2) La società sportiva si sarebbe sempre impegnata nella cura e nello sviluppo dell'attività giovanile, attraverso una Scuola Calcio molto frequentata dai bambini e dai ragazzi ed avrebbe ottenuto, già nella stagione 2022/2023, il riconoscimento di "Club Giovanile di 3° Livello".

3) Con il Comunicato Ufficiale n. 860 dell'11.4.2024, la Divisione Calcio a Cinque prevedeva e regolamentava, per la stagione sportiva 2023/2024, in continuità con le stagioni sportive precedenti, un progetto di valorizzazione dei giovani giocatori nei Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, consistente nella erogazione di un premio in denaro a favore di quelle società distintesi per aver inserito, negli elenchi delle gare ufficiali delle rispettive competizioni, il maggior numero di atleti "giovani", rientranti in determinate fasce di età.

4) La regolamentazione della procedura concorsuale prevedeva in particolare che il premio sarebbe stato riconosciuto in favore delle prime 4 (quattro) Società classificate tra i due Gironi di Serie A2 Elite Maschile che avessero inserito nella distinta gara un numero maggiore di cd. "giovani" (giocatori nati dall’1.1.2005). L'importo del premio per ciascuna delle prime quattro classificate tra i due gironi di Serie A2 Elite veniva stabilito nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

5) I criteri e i parametri per la formazione della graduatoria venivano precisati ed individuati in un apposito regolamento (che veniva riportato nel testo del ricorso) e che prevedeva in particolare l’attribuzione di un “bonus” in favore delle società sportive in ragione del livello di merito raggiunto e riconosciuto tra i Club Giovanili dal Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Veneto. Per le società sportive di Livello II veniva previsto un aumento pari al 5% del punteggio ottenuto. Per le società sportive di Livello III e IV veniva previsto un aumento pari al 10% del punteggio ottenuto.

6) Con il Comunicato Ufficiale n. 1135 del 19.6.2024, la Divisione Calcio a Cinque pubblicava le classifiche delle società aggiudicatarie del "Premio Giovani Calciatori". Per la Serie A2 Elite, la graduatoria risultava la seguente:

- 1° Classificata: A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB punti 68,75;

- 2° Classificata: SSDARL CITTA' DI MESTRE punti 67,20;

- 3° Classificata: G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO punti 67,00;

- 4° Classificata A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE punti 63,75".

La S.S.D. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.1. si collocava al quinto posto, con il punteggio complessivo di 63,70.

Secondo la società ricorrente, la graduatoria risulterebbe tuttavia viziata dall’erroneo punteggio attribuito alla società A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE, atteso che il punteggio di base ottenuto sarebbe stato indebitamente incrementato del 5% per essere stata la medesima A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE inquadrata, per la stagione sportiva 2023/2024, tra i “Club Giovanili di Livello II”. Secondo la S.S.D. PETRARCA CALCIO A CINQUE S.r.1., infatti, tale riconoscimento non sarebbe spettato alla società sportiva, con la conseguenza che in assenza del bonus del 5% sul punteggio ottenuto, il quarto posto in classifica sarebbe spettato alla società ricorrente.

A sostegno dell’assunto veniva evidenziato quanto segue.

1) Con il Comunicato Ufficiale n. 9 del 9 agosto 2023, il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nell’ambito della previsione di un "Sistema di Qualità dei Club Giovanili", articolato in quattro livelli, dal più elevato (il quarto) al più basso (il primo), fissava, per il rispettivo conseguimento, determinati presupposti e requisiti. Con riferimento, in particolare, al Livello II, i criteri medesimi venivano enucleati al paragrafo 3, lettera c). Il punto 4) dei requisiti prevedeva la "Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini, già "Sei Bravo a ... Scuola di Calcio", Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già "FunFootball", ecc.)".

2) Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. avrebbe definito esattamente quali fossero le attività e le manifestazioni obbligatorie ai fini del rilascio dei vari attestati di qualità. Per il Veneto, si sarebbe tenuta, in data 19 settembre 2023, una "Riunione Attività di Base Calcio a 5", in occasione della quale sarebbero state espressamente indicate, anche attraverso apposite "slides" illustrative, le manifestazioni nazionali e regionali S.G.S. indispensabili ed irrinunciabili per il mantenimento della qualifica di "Club Giovanile di 2° Livello": segnatamente, il "FUTSALDAY" e la "FESTA FINALE ESORDIENTI, PULCINI, PRIMI CALCI e PICCOLI AMICI".

3) Nel corso della riunione sarebbe stato puntualizzato il carattere obbligatorio ed inderogabile degli eventi sportivi e i contenuti della riunione sarebbero stati pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.-L.N.D. n. 20 C5 del 20.9.2023.

4) la A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.), nella stagione 2023/2024, sarebbe invero rimasta assente a gran parte di tali manifestazioni: sia al "FUTSALDAY2024", tenutosi a Padova il 5 maggio 2024, sia alla "FESTA FINALE PULCINI 2024", svoltasi a Cornedo Vicentino (VI) il 26 maggio 2024, sia alla Festa Finale della categoria "Piccoli Amici", denominata "FUTSAL JUNIOR 2024", in programma nei giorni 11 - 19 maggio 2024 a Marcon (VE).

5) La società sportiva non avrebbe quindi ottemperato ad uno dei requisiti obbligatori previsti dal Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 9 del 9.8.2023, con la conseguenza che il suo inserimento nell'elenco definitivo dei "Club Giovanili di Livello II" per la s.s. 2023/2024, allegato al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.-Lega Nazionale Dilettanti n. 120 del 26 giugno 2024, risulterebbe frutto di un evidente errore e, come tale, radicalmente illegittimo, meritando la più ferma ed intransigente declaratoria di nullità.

In ragione della domandata declaratoria di nullità, con effetto ex tunc, della qualifica di "Club Giovanile di Livello II" in capo alla A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.), occorrerebbe necessariamente decurtare, dal punteggio conseguito nella classifica del "Premio Giovani Calciatori" per la stagione sportiva 2023/2024, il bonus del 5% sul totale. In termini numerici, l'originario (ed indebito) punteggio di 63,75 dovrebbe essere fissato in quello inferiore di 61,20. Con la conseguenza che la S.SD. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.1., con 63,70 punti, scavalcherebbe la società mestrina al quarto posto, risultando quindi assegnataria di uno dei quattro Premi da euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la Serie A2 Elite.

In conclusione, la società ricorrente domandava quanto segue.

1) Previamente, dichiarare la nullità, con effetti ex tunc, del riconoscimento, ad opera del competente Coordinatore Federale Regionale per il Veneto del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. in favore della A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora

A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.), della qualifica di "Club Giovanile di Livello II" nel Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2024/2025, come risultante dall'elenco definitivo allegato al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.Lega Nazionale Dilettanti n. 120 del 26 giugno 2024.

2) Provvedere, quindi, a riformare la classifica del "Premio Giovani Calciatori" per il Campionato di Serie A2 Elite. s.s. 2023/2024, così come pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1135 del 19 giugno 2024, decurtando dal punteggio conseguito dalla A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) il bonus del 5% del totale, riservato ai "Club Giovanili di 2° Livello", e collocando al quarto posto della suddetta graduatoria la S.S.D. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.l., con 63,70 punti, superiori ai 61,20 punti realmente spettanti al sodalizio mestrino.

3) Annullare e/o riformare, altresì, ogni ulteriore atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) a quelli dianzi citati ed espressamente impugnati, ove risultassero in qualche modo lesivi e pregiudizievoli della posizione della società ricorrente;

4) Con vittoria di spese, competenze ed accessori di causa.

Con provvedimento del 23.7.2024, la discussione del ricorso veniva fissata per l’udienza del 1°.8.2024.

Con memoria di costituzione e di replica, depositata il 29.7.2024, si è costituita in giudizio la Divisione Calcio a 5, in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Luca Bergamini, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria di difesa, dagli Avv.ti Enrico Lubrano (avv.enrico.lubrano@pec.it) e Prof. Filippo Lubrano (avv.filippo.lubrano@pec.it), con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia n. 79, presso lo studio legale dei difensori e con domicilio telematico eletto all’indirizzo p.e.c. avv.enrico.lubrano@pec.it.

Dopo aver analiticamente riepilogato i termini sostanziali della controversia, gli svolgimenti processuali e le contestazioni formulate nel merito dalla S.S.D. PETRARCA CALCIO A CINQUE S.r.l. avverso i provvedimenti impugnati, la difesa della Divisione Calcio a 5 prendeva posizione avverso i motivi del ricorso ed evidenziava, in sintesi, quanto segue.

1) In linea generale la valutazione delle attività poste in essere dalla A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) nell’ambito della procedura finalizzata al conferimento dei Livelli di merito dei Club giovanili sarebbe stata effettuata dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nell’esercizio di poteri discrezionali tecnici sindacabili soltanto in caso di manifesta irragionevolezza. La Divisione Calcio a 5 si sarebbe limitata a prendere atto dell’intervenuta attribuzione del Livello II e ne avrebbe tenuto conto all’atto della redazione della classifica finalizzata all’attribuzione del "Premio Giovani Calciatori".

2) L’inclusione dalla A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) tra le società sportive di Livello II sarebbe intervenuta da parte del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nel pieno rispetto dei parametri di riferimento indicati nel Comunicato Ufficiale n. 9 del 9.8.2023. Premesso che la valutazione effettuata nell’esercizio di poteri discrezionali di natura tecnica, come quelli rilevanti nel caso di specie, precluderebbe un sindacato di legittimità esorbitante il rilievo di vizi manifesti di illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto, risolvendosi altrimenti il sindacato in una inammissibile ingerenza sostitutiva nella competenza esclusiva dell’amministrazione (principio ritenuto pacifico, come da giurisprudenza del Giudice Amministrativo, puntualmente richiamata), l’analisi sostanziale della vicenda controversa dovrebbe indurre a ritenere che nessun vizio possa essere rilevato. La contestazione della società ricorrente – che si sarebbe invero limitata ad un solo requisito di valutazione rispetto ai numerosi altri previsti dal Comunicato Ufficiale n. 9 del 9.8.2023 – si sarebbe infatti basata sulla circostanza che la A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) non avrebbe partecipato, nel corso della stagione sportiva, ad alcune specifiche manifestazioni. La previsione regolamentare non avrebbe previsto tuttavia tale obbligatorietà, essendosi limitata ad una elencazione a titolo esemplificativo ed avendo invece previsto in generale l’obbligo di partecipazione ad eventi sportivi nell’ambito giovanile.

3) L’intervenuto rispetto del requisito della partecipazione ad eventi sportivi sarebbe stato pienamente rispettato. La A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) avrebbe infatti partecipato alla “Festa Finale Esordienti” per l’anno 2024, collaborando fattivamente alla realizzazione dell’evento (veniva allegato il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n.93 del 12.6.2024).

4) Dalla piena legittimità dell’intervenuta attribuzione del Livello II del merito sportivo nell’ambito del Settore Giovanile, deriverebbe quindi la piena legittimità della classifica del "Premio Giovani Calciatori".

Dopo aver rimarcato che il ricorso non avrebbe fornito la prova della mancanza dei requisiti necessari per ottenere il Livello II di merito sportivo nell’ambito giovanile in favore della A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) e, quale conseguenza diretta, del “Premio Giovani Calciatori”, la Divisione Calcio a % concludeva domandando il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il 29.7.2024 si è costituita personalmente in giudizio la A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L., depositando una memoria di controdeduzioni al ricorso con la quale ha evidenziato che l’intervenuto riconoscimento della qualifica di Club Giovanile di Livello II sarebbe stato pienamente legittimo, siccome fondato sul corretto vaglio dei requisiti previsti dalle norme federali. Con riguardo alla controversa questione in ordine alla partecipazione obbligatoria alle manifestazioni sportive della stagione sportiva 2023/2024, dopo aver evidenziato di aver partecipato a tutte le attività di base, in particolare ai campionati e raduni autunnali e primaverili, richiamava il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 93 del 12.6.2024 che avrebbe dato conto dell’impegno della società nell’organizzazione di una manifestazione sportiva (segnatamente la “Festa Finale Esordienti” per l’anno 2024).

La società sportiva ha quindi concluso domandando il rigetto del ricorso.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 1° agosto 2024 sono comparsi, in rappresentanza della S.SD. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.l., l’Avv. Michele Cozzone e il Prof. Paolo Morlino, per il Settore Giovanile Scolastico il Sig. Massimo Tell, per il Comitato Regionale Veneto il Presidente Sig. Giuseppe Ruzza. E’ altresì comparso il Coordinatore del Comitato Regionale Veneto – SGS, Sig. Valter Bedin. L’Avv. Enrico Lubrano è comparso in rappresentanza della Divisione Calcio a Cinque. E’ infine comparso il sig. Amedeo Zago, in rappresentanza della società A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.

In via preliminare, la difesa della S.SD. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.l. ha eccepito la regolarità della partecipazione all’udienza dei soggetti non costituiti in giudizio (segnatamente il Settore Giovanile Scolastico, il Comitato Regionale Veneto e il Coordinatore del Comitato Regionale Veneto – SGS).

Dopo una breve camera di Consiglio il Collegio ha disposto il rigetto dell’eccezione preliminare formulata dalla parte ricorrente. Le parti costituite hanno diffusamente argomentato in merito ai motivi di ricorso, alle eccezioni e alle deduzioni avanzate nel corso del procedimento ed hanno concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.

Le parti non costituite ma presenti all’udienza di discussione non hanno svolto attività difensiva orale.

Motivi della decisione

1) In via preliminare deve essere dato conto dell’intervenuto rigetto, in sede dibattimentale, dell’eccezione, formulata dalla difesa della S.SD. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.l, secondo la quale le parti presenti non costituite non avrebbero potuto partecipare all’udienza di discussione.

L’eccezione formulata dalla parte ricorrente è infondata.

Premesso che non può in alcun modo essere posto in discussione il principio superiore in ragione del quale tutti hanno diritto di svolgere le attività difensive della propria sfera giuridica in tutte le sedi giudiziarie e che pertanto la limitazione del diritto di poter far valere le proprie ragioni in ambito processuale deve essere prevista espressamente dalle norme della procedura, il Collegio osserva che la possibilità per le parti evocate in giudizio di partecipare  all’udienza di discussione è espressamente ammessa, nel processo sportivo, dall’art. 35, comma 1 Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., a mente del quale “L’udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite”. La norma è riprodotta in termini identici, nel Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., dall’art.82, comma 1.

Il Tribunale osserva infine che l’eccezione formulata dalla difesa della S.SD. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.1. ha sostanzialmente perso rilevanza, atteso che le parti non costituite presenti in udienza non hanno partecipato al dibattimento e non hanno quindi svolto attività difensiva.

2) In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia. Il ricorso proposto dalla S.SD. PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.1 non può trovare accoglimento.

La questione controversa riguarda la legittimità dell’intervenuta attribuzione, in favore della A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.), del Livello II di Qualità del Club Giovanile (Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n.120 del 26.6.2024), atteso che per il successivo contestato posizionamento utile nella classifica per il “Premio Giovani Calciatori”, disposto dalla Divisione Calcio a 5 con l’impugnato Comunicato Ufficiale n.1135 del 19.6.2024, è risultato determinante il bonus del 5% sul punteggio di base, derivante proprio dall’intervenuta attribuzione del Livello II di Qualità del Club Giovanile.

Secondo la società sportiva ricorrente, tale attribuzione avrebbe violato i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n.9 del 9.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in particolare il punto n.4, a mente del quale le società sportive giovanili avrebbero dovuto assicurare la  “Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini, già "Sei Bravo a Scuola di Calcio", Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già "FunFootball", ecc.)”.

La circostanza che la FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) non abbia partecipato a tali manifestazioni avrebbe comportato il mancato raggiungimento di tale requisito e, di conseguenza, l’illegittimità dell’attribuzione del Livello II di merito. L’obbligatorietà della partecipazione a tali manifestazioni sarebbe stata ribadita nell’ambito di una riunione del Comitato Regionale Veneto, tenutasi in data 19.9.2023, i cui risultati sarebbero stati riportati nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.-L.N.D. n. 20 C5 del 20 settembre 2023.

In realtà, ad avviso del Collegio, l’obbligatorietà della partecipazione agli eventi sportivi “Manifestazione Pulcini, già "Sei Bravo a Scuola di Calcio",Manifestazione Piccoli Amicie Primi Calci, già"FunFootball” non risultava obbligatoria, atteso che le regole per l’attribuzione del Livello II prevedevano come obbligatoria esclusivamente la partecipazione ai principali eventi sportivi giovanili - da intendere in senso generico e non già specifico - e di cui veniva fornita, a titolo semplicemente esemplificativo e non vincolante, una elencazione di massima.

Il Collegio osserva inoltre che dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente, segnatamente il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto della F.I.G.C.-L.N.D. n. 20 C5 del 20.9.2023 e relativi allegati, non emerge che la regola fissata dal Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. sia stata irrigidita a seguito della riunione del 19.9.2023 (“Riunione Attività di Base Calcio a 5”), non potendo desumersi dalla semplice indicazione “mantenimento qualifica per Club Giovanile 2° Livello” apposta a fianco alla previsione degli eventi sportivi “Futsal Day” e “Festa Finale Esordienti Pulcini Primi Calci e Piccoli Amici” possa derivare la connotazione di obbligatorietà partecipativa ai fini dell’acquisizione del requisito, atteso che tale indicazione ha semplicemente ribadito il contenuto del requisito previsto a monte dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 9 del 9.8.2023. Il Collegio rileva che sulla base di una interpretazione fondata sulla ragionevolezza del quadro dei numerosi requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 9 del 9.8.2023 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., la partecipazione alle manifestazioni sportive della stagione risultava sicuramente obbligatoria, ma non doveva necessariamente riguardare gli specifici eventi indicati a titolo meramente esemplificativo.

La difesa della Divisione Calcio a 5 ha dato conto dell’intervenuto espletamento dell’attività sportiva nell’ambito sportivo giovanile da parte della FENICE VENEZIAMESTRE (ora A.S.D. MESTREFENICE C5 A R.L.) nella stagione sportiva 2023/2024 e in particolare della partecipazione ad un importante evento, segnatamente la “Festa Finale Esordienti” per l’anno 2024 (richiamato dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 93 del 12.6.2024). Con la conseguenza che il requisito richiesto per l’attribuzione del Livello II di merito risulta essere stato rispettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2024.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                           Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 7 agosto 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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