F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0051/TFN – SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – Angelo Ivan Boscolo Bisto – Reg. Prot. 44/TFN-SD

Decisione/0051/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0044/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Serena Callipari – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4272/1046pf23-24/GC/SA/fm del 21 agosto 2024 nei confronti del sig. Angelo Ivan Boscolo Bisto, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 21 agosto 2024, la Procura federale deferiva dinnanzi l’intestato Tribunale il sig. Angelo Ivan Boscolo Bisto, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Chioggia, per rispondere:

- della violazione dell’art. 42, comma 1, e comma 3 lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere lo stesso, successivamente all’avvenuta direzione della gara Union Clodiense Chioggia Sottomarina – A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia, disputata in data 17 marzo 2024 e valevole per il Campionato Under 17 Provinciali girone C, contattato dal proprio profilo social Instagram il calciatore minore M. M., partecipante alla gara in qualità di tesserato per la società A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia nel corso della quale veniva espulso, sia il giorno successivo alla gara (18 marzo 2024), sia il giorno della pubblicazione del C.U. n. 50 della Delegazione Provinciale di Venezia (20 marzo 2024) in cui venivano rese note le sanzioni disciplinari deliberate dal Giudice Sportivo nei confronti del predetto calciatore.

La fase istruttoria

L’indagine è scaturita dalla segnalazione della società U.S.D. Sporting Scorzè Peseggia del 22 marzo 2024, trasmessa dalla Sezione A.I.A. di Chioggia con nota del 3 aprile 2024, con cui si denunciavano condotte antiregolamentari tenute dall’arbitro Angelo Ivan Boscolo Bisto.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento de quo sono stati acquisiti, tra gli atti e documenti che appaiono per la Procura assumere particolare valenza dimostrativa, la segnalazione della Sezione A.I.A. di Chioggia del 27.3.2024 trasmessa con nota del 3.4.2024, con allegati nota di trasmissione della Delegazione Provinciale di Venezia del 22.3.2024;  la segnalazione della società U.S.D. Sporting Scorzè Peseggia; n. 7 screenshot di conversazioni tramite social network Instagram; estratto del C.U. n. 50 del 20.3.2024 della Delegazione Provinciale di Venezia; integrazione segnalazione della Sezione A.I.A. di Chioggia del 17.5.2024; verbale di audizione del sig. Riccardo Biancato, direttore generale della società A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia, del 18.5.2024; verbale  di audizione del sig. Angelo Ivan Boscolo Bisto.

All’esito dell’attività di indagine, la Procura Federale ha considerato la condotta del giovane arbitro contraria al regolamento dell’associazione di appartenenza, in quanto lo stesso ha  conversato con il calciatore espulso, in due occasioni successive alla gara, commentando sul proprio account instagram gli episodi accaduti durante la gara, compiacendosi della ritenuta “bontà” e  “generosità” del proprio operato, sia durante la gara che nelle successive operazioni di refertazione, con preciso riferimento alla sanzione poi irrogata al predetto calciatore.

In particolare, alla segnalazione venivano allegati gli screenshot delle riferite conversazioni, come confermate in occasione dell’audizione di Riccardo Biancato, direttore generale della società A.S.D. Sporting Scorzè Peseggia.

Non solo, in sede di audizione del deferito Angelo Ivan Boscolo Bisto, dinnanzi alla Procura Federale del 22.5.2024, questi ha confermato i contatti e le conversazioni intrattenute con il giovane calciatore, seppur affermando di non aver avuto immediata consapevolezza della contrarietà delle condotte tenute al suo status di arbitro.

In data 21 agosto 2024, è stata esercitata l’azione disciplinare e notificato alla parte interessata, presso il genitore, il deferimento. Il deferito non ha presentato memoria né ha richiesto l’audizione.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 settembre 2024 è comparso l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito Angelo Ivan Boscolo Bisto e per l’irrogazione della sanzione pari a quattro (4) mesi di sospensione dall’attività.

La decisione

Nel caso in esame, le risultanze istruttorie acquisite, per lo più documentali, consentono al Collegio così riunito di affermare la responsabilità del deferito per le violazioni come ascritte dalla Procura Federale.

Difatti, la ricostruzione dei fatti della Procura appare esaustiva in considerazione di n. 7 screenshot di conversazioni depositati agli atti, i quali testualmente espongono: “Ciao Massimiliano come stai…..hai capito chi sono.. bene dai mi fa piacere che mi hai riconosciuto… Non ci si comporta così dai…La mia ragazza c’è stata molto male…….Immagino che siete arrabbiati con me??  Sì sì immagino guarda che il giallo era giusto quindi non ce niente da dire.. Ti ho detto questo visto che il vostro pubblico mi ha insultato…Mi hanno detto che li conosco ma sai che un arbitro bravo deve conoscere tutti i calciatori….Spero di essere stato bravo per voi!!! Lo dice anche mio papà che sono stato bravo non perché è mio papà perché mio papà quando faccio schifo me lo dice 1 turno di squalifica per te.. Eeh ringraziami…Lo avevi ricevuto la comunicazione? Vuoi la foto? Tu non rispondi ma quello che hai fatto era gravissimo……Non ho mai fatto così tanti sconti”

E’ pur vero che il giovane arbitro, anche lui minore, in sede di audizione in fase di indagini ha ammesso il fatto e ha riconosciuto l’errore commesso, dimostrando di averne compreso il disvalore e di essersi pentito di quanto commesso.

Pertanto, il Tribunale deve considerare, nell’applicazione della misura della sanzione, l’età del deferito e la ridotta esperienza nel settore che ha determinato una leggerezza tipicamente giovanile nell’utilizzo dei social e pertanto concedere le circostanze attenuanti e la diminuente relativa all’età.

Per quanto premesso, il Tribunale Federale ritiene concludere nei sensi di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Angelo Ivan Boscolo Bisto la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                                   Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 16 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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