F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0052/TFN – SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – SSD Akragas 2018 Srl – Reg. Prot. 34/TFN-SD
Decisione/0052/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0034/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Giammaria Camici – Componente
Valeria Ciervo - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3720 /859pf2324/GC/blp dell’8 agosto 2024 nei confronti della società SSD Akragas 2018 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3720 /859pf23-24/GC/blp, dell’8 agosto 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la società AKRAGAS 2018 SRL a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe DENI, e per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:
- violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 23 del C.G.S. e all’art. 57 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver lo stesso, nel corso di una intervista post gara concessa agli organi di stampa al termine dell’incontro SANTACALDESE vs AKRAGAS, disputato in data 17/03/2024 e valevole per la 31^giornata del campionato di SERIE D, Girone I, della corrente stagione sportiva e terminato con il risultato di 3-0, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. ZANGARA della Sez. A.I.A. di Catanzaro) sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: “Sono amareggiato, ero venuto a San Cataldo per assistere a una bella sfida di calcio visti anche i buoni rapporti con la dirigenza locale. Ma ho assistito a uno scempio, non a una partita. Abbiamo le immagini, le manderemo all’ufficio inchieste perché l’arbitro era assolutamente inadeguato, che può mettere a rischio anche l’ordine pubblico. Ho visto cose assurde. Non si può annullare un autogol per fuorigioco. Una cosa incredibile. Una partita incommentabile, manderemo gli atti all’ufficio inchiesta e ci penseranno loro. Ma è un arbitro da fermare assolutamente. Secondo me gli errori sono stati così evidenti che si deve solo parlare di ufficio inchieste. Gli errori sono da ufficio inchieste. Abbiamo subito qualcosa di negativo in altre partite ma in buona fede. Ma oggi c’è qualcosa di più. Secondo noi nei primi minuti c’era anche un rigore. L’arbitro fischiava a senso unico, doveva essere una bella partita, ma l’arbitro è venuto qui con altre intenzioni. C’è dell’assurdo in questa partita. Non voglio dire altro”.
La fase istruttoria
Durante il procedimento è stata acquisita varia documentazione di particolare valenza dimostrativa:
- la copia dell’articolo di stampa dal titolo <Sancataldese-Akragas, Deni:“È tutto assurdo, manderemo immagini all’ufficio inchieste”> pubblicato in data 17.03.24 sulla testata giornalistica online “seried24.com”;
- la copia del foglio di censimento della società AKRAGAS 2018 SRL relativo alla stagione sportiva 2023/2024.
Dall’esame della documentazione sopra indicata sono emersi i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal sig. Giuseppe DENI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Dirigente della società AKRAGAS 2018 SRL: violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S. e all’art. 57, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver lo stesso nel corso di una intervista post gara concessa agli organi di stampa al termine dell’incontro SANTACALDESE vs AKRAGAS, disputato in data 17/03/2024, valevole per la 31^ giornata del campionato di SERIE D Girone I della corrente stagione sportiva e terminato con il risultato di 3-0, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ha diretto l’incontro sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <Sono amareggiato, ero venuto a San Cataldo per assistere a una bella sfida di calcio visti anche i buoni rapporti con la dirigenza locale. Ma ho assistito a uno scempio, non a una partita. Abbiamo le immagini, le manderemo all’ufficio inchieste perché l’arbitro era assolutamente inadeguato, che può mettere a rischio anche l’ordine pubblico. Ho visto cose assurde. Non si può annullare un autogol per fuorigioco. Una cosa incredibile. Una partita incommentabile, manderemo gli atti all’ufficio inchiesta e ci penseranno loro. Ma è un arbitro da fermare assolutamente. Secondo me gli errori sono stati così evidenti che si deve solo parlare di ufficio inchieste. Gli errori sono da ufficio inchieste. Abbiamo subito qualcosa di negativo in altre partite ma in buona fede. Ma oggi c’è qualcosa di più. Secondo noi nei primi minuti c’era anche un rigore. L’arbitro fischiava a senso unico, doveva essere una bella partita, ma l’arbitro è venuto qui con altre intenzioni. C’è dell’assurdo in questa partita. Non voglio dire altro”.
Pertanto, la Procura, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 23, comma 1, del C.G.S., avendo rilevato che il sig. Giuseppe DENI non aveva neanche provveduto a pubblicare rettifiche o smentite, anche in ragione del fatto che le dichiarazioni devono essere considerate “pubbliche” per essere state propalate con modalità tali (nel corso di una intervista concessa agli organi di stampa) da rendere le stesse come destinate a poter essere conosciute nell’immediatezza da più persone.
Dal comportamento ascrivibile al sig. Giuseppe DENI nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di Dirigente della società AKRAGAS 2018 SRL ha conseguito, ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S., la responsabilità oggettiva della società.
La comunicazione di conclusione delle indagini è stata notificata in data 21.03.2024.
Successivamente, il sig. Giuseppe DENI e la società AKRAGAS 2018 SRL hanno concordato con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS.
In particolare, la società AKRAGAS 2018 SRL ha raggiunto un accordo ex art. 126 CGS con la Procura Federale, reso noto ed esecutivo con il C.U. n. 444/AA del 22.04.24 (accordo che prevedeva l’applicazione della sanzione finale di € 450,00 di ammenda con previsione di una sanzione base pari ad Euro 900,00 di ammenda), non ha però versato l’ammenda di cui a detto accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio per poter adempiere al pagamento della stessa, con la conseguenza che tale accordo deve intendersi risolto, giusto C.U. N.43/AA del 24.07.2024.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 5 settembre 2024. Nessuna delle parti depositava memorie.
Il dibattimento
All’udienza del 5 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Liberati il quale si è riportato integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e, a conclusione del suo intervento, ha chiesto irrogarsi per la società SSD Akragas 2018 Srl la sanzione di euro 1.200,00 di ammenda. Nessuno è comparso per la società.
La decisione
Il Collegio, verificato il regolare contraddittorio tra le parti, esaminati gli atti, ritiene accertata la responsabilità della società deferita per non aver versato l’ammenda stabilita nell’accordo ex art. 126 CGS ed essendo inutilmente decorso il termine perentorio per poter adempiere al pagamento della stessa, ne consegue che tale accordo deve intendersi risolto.
Invero, è circostanza pacifica e non contestata che la società non abbia provveduto al pagamento dell’ammenda di cui all’accordo ex art. 126 CGS nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del C.U. Tuttavia, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sola circostanza che vi sia stato un accordo ex art. 126 CGS non rispettato non comporta alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della società deferita.
Pertanto, sono stati esaminati, valutati e ritenuti fondati gli addebiti contestati al sig. Deni.
Le parole utilizzate e in particolare le espressioni “ho assistito a uno scempio, non a una partita, … l’arbitro era assolutamente inadeguato, che può mettere a rischio anche l’ordine pubblico ... è un arbitro da fermare assolutamente. Secondo me gli errori sono stati così evidenti che si deve solo parlare di ufficio inchieste. Gli errori sono da ufficio inchieste. Abbiamo subito qualcosa di negativo in altre partite ma in buona fede. Ma oggi c’è qualcosa di più … L’arbitro fischiava a senso unico, doveva essere una bella partita, ma l’arbitro è venuto qui con altre intenzioni” non solo risultano obiettivamente sconvenienti, inopportune e offensive poiché tali da ledere direttamente l’onorabilità e il prestigio dell’arbitro a cui era stata affidata la direzione della gara ma, più in generale, della intera classe arbitrale.
E’ evidente che le parole utilizzate mirano a screditare la professionalità e lealtà sportiva del sopra citato associato AIA, con evidente nocumento per l’immagine propria, non solo, dello stesso e dell’AIA, ma anche, della FIGC che dell’intero movimento calcistico nazionale e dei suoi valori di rettitudine, probità e correttezza è custode e garante.
Il descritto comportamento appare, inoltre, aver determinato anche una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dal citato art. 4, comma 1, del C.G.S , anche alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza endo federale che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.
Dai comportamenti e dalla responsabilità del sig. Deni deriva la relativa violazione, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, della sopra citata società.
Il Tribunale ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale considerata la gravità delle affermazioni oggetto di deferimento. Del resto, come da ultimo ribadito dalla Corte Federale di Appello della FIGC: “Nel caso in cui sia intervenuto tra Procura federale e incolpato un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS ma la società abbia omesso di provvedere al pagamento dell’ammenda - con conseguente automatica risoluzione dell’accordo - e il Procuratore abbia deferito la società, il Tribunale non è vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo procedere a una autonoma valutazione di congruità.” (Sez. I, decisione del 26.10.2023, n. 0050/CFA/2023-2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società SSD Akragas 2018 Srl la sanzione di euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valeria Ciervo Carlo Sica
Depositato in data 16 settembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai