F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0053/TFN – SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società Associazione Tivoli Calcio 1919 SSD aRL – Reg. Prot. 38-39-40-41/TFN-SD

Decisione/0053/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0039/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0040/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0041/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2024, sui ricorsi ex art. 79 CGS FIGC, preliminarmente riuniti, proposti dalla società Associazione Tivoli Calcio 1919 SSD aRL contro la Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale, la Co.Vi.So.D., la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti delle società ASD Albenga Unione Sportiva, SSD Avezzano Calcio aRL e SS Chieti FC 1922 Srl per l'annullamento del provvedimento emanato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 76 del 30 luglio 2024, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto e per la declaratoria del titolo/diritto della Tivoli Calcio 1919 SSD aRL ad essere ammessa al Campionato di Serie D 2024/2025, in luogo delle società chiamate nel procedimento ovvero per l'iscrizione in sovrannumero, la seguente

DECISIONE

Con atto depositato il 12.8.2024, l’Associazione Tivoli Calcio 1919 S.S.D. a R.L., in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig.ra Patrizia Deodati, col ministero degli avv.ti Daniele Grimaldi e prof. Enrico Lubrano,  ha proposto ricorso ex art. 79 CGS-CONI contro la Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo della medesima Lega, il Dipartimento Interregionale presso la ridetta Lega e la COVISOD presso la FIGC, oltre che contro la Federazione Italia Giuoco Calcio e nei confronti delle controinteressate ASD Albenga Unione Sportiva, SSD Avezzano Calcio a R.L. e SS Chieti F.C. 1922 SRL, per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento emanato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato con C.U. 30 luglio 2024 n. 76 e di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il parere favorevole espresso dalla COVISOD in ordine all’accoglimento dei ricorsi proposti dalle controinteressate società Avezzano, Chieti e Albenga, nonché avverso i “Calendari della Serie D 2024-2025 laddove prevedono la partecipazione delle società contro interessate”.

Con ulteriori tre distinti ricorsi ex art. 79 CGS-FIGC in pari data, la ricorrente ha specificamente impugnato il medesimo provvedimento nei confronti di ognuna delle tre società controinteressate sopra individuate.

Il provvedimento impugnato

Con il provvedimento impugnato, il C.D. della LND:“Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 143 e n. 144 del 23 Maggio 2024, nonché nei Comunicati Ufficiali n. 154 e n. 155 del 28 Giugno 2024, pubblicati dal Dipartimento Interregionale, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025; Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2024; Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D.” in ordine alla mancata iscrizione di n.3 società aventi diritto e alla rinuncia di n.1 società avente diritto al “Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025 e preso atto,altresì, della documentazione prodotta dal Dipartimento Interregionale inerente l’espressa rinuncia alla partecipazione ovvero la mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte di Società aventi diritto, al Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025; Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. sulle domande di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2024/2025 e sui ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell’istruttoria relativa alle domande di ammissione al Campionato, ha deliberato, quanto […] alle ammissioni al Campionato Nazionale di Serie D, relative alla Stagione Sportiva 2024/2025,”  l’accoglimento del ricorso presentato da n. 10 società aventi diritto (tra cui le tre società controinteressate al presente procedimento: nds), “previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.”, disponendone la conseguente ammissione al citato Campionato e, visti i CC.UU. n.227/2023, n.1/2024 e n. 63 del/2023, tenuto conto delle vacanze di organico (4: nds), ne ha deliberato l’integrazione con le prime quattro società presenti nella graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti dai citati CC.UU. (SSADARL Zenith Prato, A.C. Crema 1908 SSDARL, Pol. Ciliverghe Mazzano e SSDARL Cjarlins Muzane), disponendone il ripescaggio.

I ricorsi

Con il primo ricorso cumulativo, rubricato sub n. 38/TFN-2024, la società Tivoli ha impugnato il provvedimento nella parte in cui sono stati accolti i ricorsi proposti dalle

società Albenga, Avezzano e Chieti, asseritamente prive dei requisiti previsti per l’ammissione al Campionato di Serie D, e per l’implicito diniego alla ammissione-ripescaggio di essa ricorrente.

In punto di fatto la  ricorrente ha premesso:

- di essersi originariamente classificata al sesto posto della graduatoria ripescaggi per il Campionato Serie D 2024/2025, circostanza che ne avrebbe determinato il ripescaggio ove si fossero verificate sei vacanze nell’organico in luogo delle quattro verificatesi;

- che il ripescaggio delle tre società controinteressate ne avrebbe precluso il proprio, venutasi ora a trovare al secondo posto nella graduatoria-ripescaggi finale dopo la società Giulianova;

- di avere conoscenza diretta della mancanza dei requisiti richiesti dal C.U. del Dipartimento Interregionale n. 144 del 23.5.2024 in capo alle tre controinteressate e di avere per tale motivo inutilmente instato per l’accesso alla documentazione dalle stesse prodotta in sede di ammissione e ai relativi pareri della Co.Vi.So.D., onde il conseguente ricorso basato su elementi a sé noti, con contestuale richiesta di pronuncia di ordine di esibizione di detta documentazione;

- Unsupported image type.che l’accoglimento del ricorso contro l’ammissione di almeno due delle tre società controinteressate, comporterebbe l’acquisizione del suo titolo/diritto all’ammissione del Campionato di Serie D 2024-2025.

In punto di diritto, premesso, che gli adempimenti richiesti dal C.U. n. 144 del  23.5.2024 avrebbero dovuto essere osservati

“quantomeno prima del termine (perentorio ed inderogabile) di scadenza per la proposizione dell’eventuale ricorso innanzi alla COVISOD (22 luglio 2024, ore 14,00)”, la ricorrente ha quindi evidenziato i presunti  motivi di illegittimità inerenti l’ammissione di ognuna delle tre controinteressate.

Quanto al Chieti, si sostiene che non avrebbe depositato in termini la documentazione, come prevista ai punti da 1 a 12 del C.U. 144 del 23.5.2024, dell’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

In particolare:

- il preparatore atletico Marco Di Marzio sarebbe stato pagato solo il 24.7.2024, come da comunicazione in atti da questi pervenuta e da copia della ricevuta dell’eseguito  bonifico;

- l’allenatore Gennaro Iezzo non avrebbe ricevuto quanto riconosciutogli da un lodo arbitrale;

- il pagamento di quanto spettante all’allenatore in seconda, Pasquale D’Aniello, sarebbe stato eseguito solo il 23.7.2024;

- le posizioni debitorie del Chieti sarebbero state estinte dal sig. Nicola di Matteo “con un’operazione molto poco chiara” (ovvero acquisendo il 70 % delle quote sociali del Chieti soltanto in data 19.7.2024 (ovvero a tre giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione della documentazione in questione ) e rivendendo le stesse soltanto dieci giorni dopo (ovvero in data 29 luglio 2024), come risulta pacificamente riportato dalle cronache”, onde non sarebbe “dato sapere” a che titolo avrebbe “ripianato” i debiti.

Con riferimento all’ammissione dell’Albenga, si sostiene, “per quanto è dato sapere”, che non avrebbe depositato in termini la documentazione, come prevista ai punti da 1 a 12 del C.U. 144 del 23.5.2024, dell’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati.

In particolare:

- il pagamento spettante all’allenatore Antonio Aiello non sarebbe stato disposto, tanto che questi avrebbe presentato un esposto alla Procura Federale volto a disconoscere “la propria sottoscrizione che dovesse risultare apposta nell’ambito di una

liberatoria, dallo stesso mai rilasciata”, come da comunicazione del suo agente risultante da uno screenshot di conversazione sulla piattaforma WhatsApp versato in atti;

- il pagamento in favore del preparatore atletico Armando Amicone non sarebbe stato eseguito, come da dichiarazione di questi in data 26.7.2024, asseritamente desunta dallo screenshot di una conversazione sulla piattaforma WhatsApp intervenuta tra il preparatore ed il suo agente.

Quanto all’Avezzano, si sostiene che non avrebbe depositato in termini la documentazione, come prevista ai punti da 1 a 12 del C.U. 144 del 23.5.2024, dell’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati e, “in ogni caso si rileva che – anche laddove dovesse essere accertato l’effettivo pagamento di tutte le posizioni debitorie con i tesserati  tale pagamento è stato posto in essere con il denaro proveniente da una truffa, per la quale è stato arrestato il Presidente della Società, il quale avrebbe riversato nelle casse della stessa circa un milione di euro (poi utilizzato per pagare i tesserati) ricevuto nell’ambito di una truffa nel settore alimentare, come rilevato dalla stampa”.

Il ricorso prosegue con le richieste di: emanazione di un ordine di esibizione della documentazione inerente le posizioni delle società controinteressate; ammissione delle prove orali richieste a supporto delle deduzioni in fatto; annullamento degli atti impugnati;  “declaratoria del titolo/diritto della ricorrente ad essere ammessa al campionato di Serie D 2024-2025 al posto delle società contro interessate, ovvero Albenga, Avezzano e Chieti (o anche di solo due di esse) oppure anche in sovrannumero.” I ricorsi rubricati sub nn. 39-40-41/TFN 2024-2025, rispettivamente limitati alle posizioni delle società Chieti, Albenga e Avezzano, ripropongono pedissequamente quanto dedotto, allegato e richiesto con il ricorso cumulativo rubricato sub n. 38/TFN/2024-2025, da cui si differenziano unicamente nella parte espositiva dei profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella specie limitati alla singola società nei cui confronti sono stati proposti.

Le memoria difensive della Lega Nazionale Dilettanti

Anticipata al 2.9.2024, su istanza della ricorrente, l’udienza di comparizione già fissata per il 9.9.2024, la L.N.D., con memoria depositata nell’ambito del procedimento sub n. 38/TFN/2024-2025 con il ministero degli avv.ti Giancarlo Gentile, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, sostenutane l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. In punto di diritto ha dedotto che solo i calciatori e gli allenatori rientrano nel novero dei tesserati in relazione ai quali le aspiranti all’ammissione al campionato devono comprovare l’avvenuto pagamento degli emolumenti (CU n. 144 del 23.5.2024 pag.3, punto 9; CU n. 155 del 29.6.2024), circostanza che rende irrilevanti le posizioni dei preparatori atletici Marco Di Marzio, tesserato per la SS Chieti, e di Armando Amicone, tesserato per la Società Albenga.

Quanto all’allenatore Gennaro Iezzo, tesserato con il Chieti, la parte ha dedotto la rilevanza della liberatoria – accompagnata dal documento di identità - sottoscritta in data 5 luglio 2024, con esclusione in radice di un possibile problema in sede di iscrizione, tenuto conto che la stessa ricorrente riporta, quale fonte delle proprie doglianze, “indicazioni informali, ma attendibili” […], senza neanche citare la fonte, dando così prova trattarsi di mere illazioni.”

Anche per l’allenatore Pasquale D’Aniello, altro tesserato Chieti, secondo la LND assume rilevanza “la liberatoria, corredata dal documento di identità, sottoscritta dall’interessato il 21 luglio 2024 e, dunque, tempestivamente rispetto al termine del 22.7.2024, fissato nel CU n. 144”, documentazione non contestabile con dichiarazioni postume, in quanto verificata, la posizione della società, al momento dei controlli finalizzati alla sua ammissione.

Quanto all’allenatore Antonio Aiello, infine, tesserato Albenga, si ascrive alla mancata comunicazione delle coordinate bancarie richieste dalla società il non “potere comprovare l’avvenuto pagamento”.

Del pari inammissibili ed infondati, ancora secondo la L.N.D., i generici rilievi  rivolti  nei confronti dell’Avezzano e del Chieti con riferimento al denaro utilizzato per l’estinzione dei debiti, in quanto attinenti, le propedeutiche verifiche per l’ammissione al campionato, “all’avvenuto pagamento dei debiti nei confronti di calciatori ed allenatori”, piuttosto che, in assenza di “poteri di indagine sostitutivi o sovrapponibili a quelli della Procura federale o, peggio ancora, a quelli della Procura della Repubblica”, alla provenienza del denaro (Avezzano), ovvero alle motivazioni per le quali il sig. Nicola Di Matteo avrebbe proceduto all’estinzione dei debiti del Chieti.

Da ultimo, la LND ha evidenziato che l’eventuale irregolarità di una sola delle posizioni contestate renderebbe il ricorso inammissibile per “carenza di interesse, non potendo la ricorrente ritrarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento per mancato superamento della prova di resistenza.”

Contestualmente alla memoria, la LND, in adesione alla richiesta di ostensione degli atti, ha depositato   “ 5. documentazione CHIETI accesso atti - 6. documentazione Albenga accesso atti - 7 documentazione AVEZZANO CALCIO accesso atti - 8. liberatoria 5.7.2024 Gennaro Iezzo e doc identità - 9. dichiarazione liberatoria 21.7.24 Pasquale D'Aniello e doc. identità - 10. screen shot presidente Albenga allenatore Aiello”.

Costituitasi anche nell’ambito degli ulteriori procedimenti nn. 39-40-41/TFN/2024-2025 con il ministero dei medesimi difensori, ribadita l’inammissibilità di ogni singolo ricorso autonomamente considerato per carenza di interesse, in ragione del fatto che, quand’anche accolto, non supererebbe la prova di resistenza, la LND ha riproposto quanto già esposto con la memoria depositata nel procedimento sub n.38/TFN/2024-2025.

La memoria difensiva della SSD Avezzano Calcio a R.L.

Con la medesima memoria depositata nell’ambito dei procedimenti sub nn. 38 e 41/TFN/2024-2025, la società Avezzano, con il ministero dell’avv. Gabriele Boni, ha contestato la fondatezza dei due ricorsi, privi di supporto probatorio in ordine al presunto utilizzo di fondi la cui illecita provenienza non risulta da alcun giudicato, avendo comunque la Co.Vi.So.D. verificato l’estinzione delle posizioni debitorie e tenuto conto che, a differenza di quanto esposto nei confronti delle società Chieti e Albenga, non risulta dedotta nemmeno  una posizione debitoria ancora pendente.

Udienza del 2.9.2024 – Costituzione ASD Giulianova Calcio 1924 – Istanza 3.9.2024 – Nota LND 7.9.2024

All’esito dell’udienza del 2 settembre 2024, con ordinanze in pari data e dell’identico tenore, rese nell’ambito dei quattro procedimenti, il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società ASD Giulianova Calcio 1924, onerando di provvedervi parte ricorrente, con rinvio della trattazione all’udienza del 24 settembre 2024.

Adempiuto nei suoi confronti l’ordine di integrazione, la società ASD Giulianova Calcio 1924, con memoria in data 3 settembre 2024 a ministero dei procuratori della ricorrente Tivoli, ha sostenuto la fondatezza dei ricorsi.

La società Tivoli, a sua volta, dato atto dell’adempimento dell’onere a suo carico, ha chiesto anticiparsi l’udienza del 24 settembre 2024 a data antecedente l’inizio dei campionati e, in subordine, emettersi provvedimento cautelare di sospensione della gare di campionato riguardanti essa ricorrente e le sole controinteressate Società Albenga e Chieti.

Anticipata al 10 settembre 2024, in parziale adesione alle richieste della ricorrente, la trattazione dei procedimenti, con nota difensiva del 7.9.2024 la LND ha dato atto del rinvio operato dal CR Lazio (con CU n. 39 del 5.9.2024), ancora su richiesta del Tivoli, della gara che questa avrebbe dovuto disputare nella I° giornata del Campionato di Eccellenza.

Con la  medesima nota la LND ha altresì precisato e documentato, “ sulla scorta della comunicazione inviata agli scriventi difensori da parte del Dipartimento Interregionale, che la società da ultimo evocata in giudizio (Giulianova: nds) non precede la ricorrente nella graduatoria dei ripescaggi (come, invece, indicato nel libello introduttivo), ma la segue. Il Giulianova, infatti, occupa il IV posto della graduatoria delle società provenienti dalla Eccellenza, mentre al III posto è collocato il Bisceglie (cfr. nota del 6 settembre 2024). Ne deriva che, in ragione della alternanza fra società retrocesse e società provenienti dall’eccellenza, il Tivoli risulta sopravanzato nella graduatoria generale dei ripescaggi in serie D dal Bisceglie e non dal Giulianova (si allegano i CU relativi ai criteri di formazione delle graduatorie e le note, rimaste inoppugnate, con le quali è stato comunicato alle società interessate il punteggio attribuito).”

La riunione del 10 settembre 2024

Alla riunione del 10 settembre 2024 sono comparsi, per la società ricorrente e per l’ASD Giulianova Calcio 1924, gli avv.ti Grimaldi e Lubrano.

Per la resistente LND sono comparsi gli avv.ti G. Gentile, L. Medugno e L. Mazzarelli.

Per la SSD Avezzano Calcio a R.L., l’avv. G. Boni.

Preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti sub nn. 39 – 40 e 41/TFN /2024-2025 al procedimento sub n. 38/TFN/20242025 per le evidenti connessioni di natura oggettiva e soggettiva, sono seguiti gli interventi delle parti.

L'avv. Lubrano, preliminarmente evidenziato che la soc. Tivoli rimane seconda nella graduatoria ripescaggio, a nulla rilevando che la prima società avente diritto sia il Giulianova o il Bisceglie, nel merito si è riportato a quanto esposto in ricorso con riferimento alle sole posizioni del Chieti e dell’Albenga. Ha quindi insistito per una pronuncia nel merito anche nel caso di accoglimento del ricorso limitatamente ad una sola delle posizioni per il manifestato interesse, anche solo morale, all’accertamento dei fatti.

L’avv. Boni si è riportato alla memoria in atti.

L’avv. Mazzarelli ha insistito nel mancato superamento della prova di resistenza, tenuto conto che il ricorso avrebbe ragione di essere solo ove le posizioni da coprire fossero due.

L’avv. Gentile ha contestato la tesi della non trasparenza prospettata dalla ricorrente con la memoria del 4.9.2024, avendo la LND messo a disposizione la documentazione riferita alla posizione del Bisceglie nel momento in cui le è stata trasmessa.

Nel merito, ha ribadito che la società Albenga ha tempestivamente messo a disposizione del tesserato la somma dovutagli,  non corrispostagli solo per la documentata indisponibilità di questi. Quanto al Chieti, ha ribadito la rilevanza del documento datato 21.7.2024 attestante che il tesserato Pasquale D’Aniello ha percepito quanto dovutogli.

L'avv. Lubrano, in replica alla difesa della LND, ha chiesto darsi atto della mancata pubblicazione e/o comunicazione della graduatoria finale. Nel merito, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi, tenuto conto che il mancato e/o non tempestivo pagamento di una esposizione debitoria prescinde dalla sua entità sicché, quanto all’Albenga, in disparte le disponibilità economiche della stessa, il tesserato non era tenuto ad essere dotato di IBAN personale, mentre per il Chieti sussisterebbero dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta.

All’esito della discussione, il tribunale ha riservato la decisione.

I motivi della decisione

1. I ricorsi riuniti, così come proposti, si caratterizzano per la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio a supporto delle tesi ivi sostenute, sì da determinarne il rigetto per manifesta infondatezza.

2. Il C.U. n. 144 del 23.5.2024 descrive analiticamente gli adempimenti richiesti per l’ammissione al campionato di serie D 20242025, comprensivi dell’invio della documentazione richiesta, tra cui, “Per tutte le Società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2023/2024, le dichiarazioni liberatorie […] e copia documento d’identità, attestante il pagamento a tutto il 31 maggio 2024 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati, nonché l’avvenuto rimborso delle spese, sempre al 31 maggio 2024, in favore dei calciatori ed allenatori volontari. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (di seguito per brevità “documentazione equipollente”).

Per le Società provenienti dai Campionati di Eccellenza, la comunicazione del Comitato Regionale di provenienza di avvenuto deposito delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2024 in favore di calciatori ed allenatori di quanto previsto dai contratti depositati, nonché l’avvenuto rimborso delle spese, sempre al 31 maggio 2024, in favore dei calciatori ed allenatori volontari. In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito, presso il Comitato Regionale di provenienza, di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori (di seguito per brevità “documentazione equipollente”).”

In tale comunicato è altresì esplicitato, in punto ricorsi, che “ La Co.Vi.So.D, entro il 16 luglio 2024, esaminata la documentazione prodotta dalle Società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, comunica alle Società l’esito dell’attività di controllo compiuta, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al Dipartimento Interregionale. In caso di esito positivo dell’attività di controllo compiuta da parte della Co.Vi.So.D, la domanda di ammissione si intende accolta. Le Società che dovessero risultare non in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al Campionato di Serie D 2024/2025 ai fini della partecipazione al campionato di competenza possono presentare Ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D. .

[…] entro il termine perentorio del 22 luglio 2024 ore 14.00, potranno essere integrati tutti gli adempimenti indicati […], eccezion fatta per la richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025. […]. La documentazione allegata successivamente al termine perentorio del 22 luglio 2024 ore 14.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D né dalla L.N.D. nell’esame degli eventuali ricorsi. La Co.Vi.So.D esprime, entro il 25 luglio 2024, parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti. La decisione finale sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D.”.

3. All’esito dei ricorsi presentati dalle società aspiranti all’ammissione al campionato, acquisito il parere positivo della Co.Vi.So.D, il CD della LND ha ammesso al campionato dieci società tra cui, per l’appunto le società Avezzano, Albenga e Chieti.

Per effetto, poi, delle 4 (quattro) carenze di organico dovute a rinuncia o a mancata iscrizione, con il medesimo CU n. 144/2024 si è proceduto alla relativa integrazione, a tal fine attingendo dall’apposita graduatoria delle società aventi diritto al ripescaggio, stilata secondo i criteri previsti dai CU n. 63 del 15/12/23 del Dipartimento Interregionale e n. 227 del 15.12.2023 della LND, con conseguente ripescaggio, secondo il criterio dell’alternanza tra società retrocesse dalla Serie D e vincenti degli spareggi di Eccellenza, di quattro società avverso le cui ammissioni non sono stati lamentati motivi di censura.

Ed invero, la ricorrente rivolge le proprie censure principalmente avverso l’ammissione, a seguito di ricorso alla Co.Vi.So.D., delle società Chieti e Albenga ed in tali termini ha insistito in sede di trattazione, essendosi espressamente e volutamente astenuta, nella medesima sede, dal replicare  alla memoria difensiva dell’Avezzano di cui, peraltro, con la nota del 4.9.2024 non ha nemmeno richiesto la sospensione cautelare delle gare in programma, a differenza di quanto richiesto per le gare del Chieti e dell’Albenga. È anche vero, però, che i ricorsi risultano essere stati ammessi successivamente alla verifica della documentazione inoltrata dalle società di poi ripescate al momento della domanda di iscrizione e in sede di ricorso avverso il diniego, ovvero entro il 22.7.2024,  la cui veridicità non può contestarsi con l’apporto di mere dichiarazioni testimoniali.

Ciò detto in linea di principio, in disparte i profili di inammissibilità dei singoli ricorsi, nessuno dei quali idoneo a superare la prova di resistenza, dal momento che la sesta posizione occupata dalla ricorrente nella graduatoria ripescaggi finale, come correttamente evidenziato dalle difese della LND, renderebbe superfluo l’accoglimento di uno solo degli stessi, mette subito conto evidenziare la genericità degli stessi che, per espressa affermazione di parte, sono stati proposti sulla base di quanto risultante da “indicazioni

informali, ma attendibili”, ovvero perché non comprese le logiche sottese al ripianamento della debitoria (il riferimento è al Chieti: nds) o, ancora, perché di asserita provenienza illecita le somme utilizzate per il ripianamento stesso (il riferimento è all’Avezzano: nds).

4. Nello specifico, quanto alla posizione del Chieti, deve confermarsi che i preparatori atletici non rientrano nella categoria dei tesserati per i quali le società devono comprovare il pagamento degli emolumenti ai fini dell’iscrizione in Serie D. Il principio è chiaramente stabilito nel C.U. n. 144 del 23 maggio 2024, il cui punto 9) specifica che l’obbligo di depositare le quietanze liberatorie o, in caso di impossibilità, di dimostrare il pagamento, riguarda esclusivamente calciatori e allenatori, non includendo quindi i preparatori atletici, come confermato anche nel C.U. n. 155 del 29 giugno 2024 del Dipartimento Interregionale presso la LND..

Tanto, esclude la rilevanza della posizione del preparatore atletico Marco Di Marzio.

Quanto al tecnico Gennaro Iezzo, il cui mancato pagamento si sostiene sulla base di “ indicazioni informali, ma attendibili”, è in atti la dichiarazione liberatoria, corredata di copia del documento di identità, così allegata al ricorso – pure in atti - tempestivamente inoltrato il 22.7.2024 alla Co.Vi.So.D. all’esito del primo diniego.

Di tale documento non è stata nemmeno messa in dubbio la veridicità, circostanza che rende viepiù inammissibile la richiesta di prova articolata sul punto.

Quanto al tecnico D’Aniello, si sostiene, sempre sulla base di “indicazioni informali, ma attendibili”, che il pagamento sarebbe stato disposto solo in data 23.7.2024.

Pur tuttavia è in atti la dichiarazione liberatoria a firma dello stesso, anche in questo caso corredata di copia del documento di identità, datata 21.7.2024.

A tutto voler concedere, in quanto in data antecedente il termine ultimo del 22.7.2024, tale documento soddisfa quanto richiesto sul punto dai CU n. 144 del 23.5.2024 e n. 155 del 28.6.2024 che richiedono unicamente il deposito della quietanza liberatoria e, solo “ In casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni liberatorie o di possesso di dichiarazioni liberatorie parziali, l’assolvimento di detti debiti andrà dimostrato con il deposito di documentazione che provi l’avvenuto ricevimento delle somme da parte dei calciatori e degli allenatori[…]” onde, anche in questo caso, va affermata la inammissibilità, oltre che l’irrilevanza, della prova orale richiesta.

Prive di pregio e frutto di mere illazioni sono da ritenere, alfine, le dedotte incomprensioni sulla logica del comportamento del sig. Nicola Di Matteo che, acquisito il 70 % delle quote sociali del Chieti il 19 luglio 2024, tre giorni prima della scadenza del termine utile per provvedere al pagamento dei debiti, le avrebbe poi rivendute a distanza di pochi giorni, il 29 luglio 2024, dopo avere ripianato i debiti.

Secondo la ricorrente, pertanto, l’estinzione della debitoria sarebbe avvenuta con modalità “molto poco chiara”.

Ciò che però rilevava, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie D 2024-2025, era essere in regola con tutti gli adempimenti – compresa l’acquisizione ed il deposito delle liberatorie sottoscritte da tesserati ed allenatori - entro la data del 22 luglio 2024, e tale verifica, atteso il previo parere della Co.Vi.So.D. all’esito del ricorso avverso il primo diniego, non può che essersi conclusa con esito positivo, tanto da determinare l’ammissione della società al campionato.

5. Con riferimento alle censure contro l’ammissione della soc. Albenga in relazione al preparatore atletico Armando Amicone, valga quanto sopra ritenuto per il preparatore atletico della soc. Chieti.

Quanto al tecnico Antonio Aiello, il nominativo del ridetto non figura tra i tesserati soggetti indicati dalla Co.Vi.So.D. nella nota del 16 luglio 2024; deve allora ritenersi che la società avesse già documentato l’impossibilità di procedere al pagamento per fatto a sé non imputabile, come desumibile dalla richiesta del tesserato di eseguire il bonifico del dovuto in favore di soggetto terzo. Mette conto evidenziare, da ultimo, che “Il pagamento deve essere fatto al creditore  o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore […]. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato” (art. 1188, c.c.).

Nella vicenda in esame, invece, manca la previa indicazione di una eventuale autorizzazione ad incassare concessa al terzo o, ancora, la comunicazione di una intervenuta cessione del credito (art. 1264, co. 1, cc), onde il pagamento in favore del terzo non avrebbe avuto efficacia liberatoria se non in presenza di un atto rimesso alla mera discrezionalità del creditore.

6. Le censure avverso l’ammissione della soc. Avezzano paiono ictu oculi, per quanto possibile, ancor più generiche ed infondate di quelle avverso l’ammissione delle altre due controinteressate.

Ed invero, come visto, con la nota del 4.9.2024 la ricorrente, a differenza di quanto richiesto per le gare del Chieti e dell’Albenga non ha nemmeno richiesto la sospensione cautelare delle gare dell’Avezzano e, in sede di trattazione, nell’insistere per la declaratoria di illegittimità delle ammissioni al campionato ancora del Chieti e dell’Albenga, si è dichiaratamente astenuta dal replicare  alla memoria difensiva dell’Avezzano.

Pur tuttavia, anche a non volere ritenere che tanto abbia comportato, in parte qua, una rinuncia implicita ai ricorsi sub nn. 38 e 41/TFN/2024-2025, anche con riferimento alla posizione dell’Avezzano i ricorsi riuniti sono viepiù connotati da manifesta infondatezza.

“A quanto è dato a sapere alla Società ricorrente”, infatti, si sostiene in ricorso, “la SSD Calcio A RL non ha depositato nei termini la documentazione richiesta (ai punti da 1 a 12 del Comunicato n. 144 richiamato e, in  in particolare quella relativa al pagamento di tutti gli  emolumenti dovuti ai propri tesserati".

Trattasi, a ben vedere, di affermazione apodittica, priva del benché minimo riscontro, peraltro contraddetta dal parere favorevole reso dalla COVISOD all’esito della verifica della documentazione integrativa inviata dalla soc. Avezzano con pec del 19 luglio 2024 versata in atti.

Quale motivo alternativo, poi, in contraddizione con il primo, in ricorso si deduce che, in ogni caso, il pagamento degli emolumenti sarebbe avvenuto con denaro frutto di una frode nella percezione di aiuti di Stato, perpetrata da una società "che detiene le quote" dell'Avezzano e che avrebbe utilizzato 1,1 milioni di euro rivenienti da tale operazione per sostenere i costi di gestione della società di calcio.

Anche in questo caso, però, trattasi di affermazioni in alcun modo accreditate sul piano probatorio, nemmeno, a tutto voler concedere, con il deposito della copia dell'articolo del giornale "Il Centro" che le avrebbe riportate.

Tanto giustifica, di per sé, il rigetto del motivo di ricorso.

In ogni caso, si sarebbe in presenza di una indagine penale in fase iniziale, neppure giunta alla fase dell'udienza dinanzi al GUP, come tale non rilevante per dare per provati (neppure a livello probabilistico) i fatti oggetto di indagine, né tantomeno l'utilizzo delle somme "frodate" per pagare gli emolumenti ai tesserati.

7. La conclamata manifesta infondatezza dei ricorsi riuniti comporta, ex 55, co. 1, CGS-FIGC la condanna della soccombente Tivoli Calcio 1919 SSD a RL al pagamento delle spese in favore delle parti costituite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), in favore della Lega Nazionale Dilettanti, e in euro 1.000,00 (mille/00),  in favore della SSD Avezzano Calcio a RL, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge in favore di entrambe.

8. Nulla per le spese tra la ricorrente e la società ASD Giulianova Calcio 1924.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, ritenuti i ricorsi manifestamente infondati, li rigetta.

Condanna la Associazione Tivoli Calcio 1919 SSD a RL al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, in favore della Lega Nazionale Dilettanti, e in euro 1.000,00 (mille/00), oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, in favore della società SSD Avezzano Calcio a RL.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 16 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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