F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0056/TFN – SD del 17 Settembre 2024 (motivazioni) – Samuele Ariu – Reg. Prot. 45/TFN-SD

Decisione/0056/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0045/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Serena Callipari – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Monica Coscia – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4646/1002pf2324/GC/SA/mf del 22 agosto 2024 nei confronti del sig. Samuele Ariu, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 21 Marzo 2024, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio.

Nella segnalazione venivano allegati: 1) Reclamo società D. Pino Puglisi Nettuno II; 2) Memorie integrative reclamo società D. Pino Puglisi Nettuno II; 3) Comunicato ufficiale n° 299 Delibere C.S.A.T.del 08/03/2024; 4) Comunicato ufficiale n° 310 motivazioni C.S.A.T. del 15/03/2024.

A seguito della segnalazione, il procedimento veniva iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 18 aprile 2024 al n. 1002 pf 23-24.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito i Fogli di Censimento della società O.Pino Puglisi Nettuno II, S.S. 23 24 ed i Fogli di Censimento della società Priverno Calcio, S.S. 23 – 24.

La Procura ha, altresì, disposto l'audizione dei sigg. Savastano Carlo (dirigente accompagnatore) e Miccinilli Lino (allenatore) della società Priverno Calcio, in qualità di persone informate dei fatti. Successivamente, Tomaselli Antonio (Presidente) società D. Pino Puglisi in qualità di persona informata dei fatti; Di Lauro Gennaro (dirigente) società D. Pino Puglisi in qualità di persona sottoposta ad indagini e Puma Valerio (calciatore) società D. Pino Puglisi in qualità di persona informata dei fatti; in ultimo, veniva escusso Samuele Ariu, Arbitro, in qualità di persona sottoposta ad indagini.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 5 luglio 2024 al sig. Samuele Ariu, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

L’incolpato non ha chiesto di essere ascoltato né ha presentato memoria difensiva.

Con atto del 21 agosto 2024, la Procura Federale ha deferito

- il sig. Samuele Ariu, all’epoca dei fatti, Arbitro Effettivo della sezione A.I.A. di Aprilia: violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in data 17.2.2024, al termine della gara D. Pino Puglisi Nettuno II – Priverno Calcio, valevole per il girone A del Campionato Under 16 Provinciali, proferito all’indirizzo del sig. Gennaro Di Lauro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società D. Pino Puglisi Nettuno II, le seguenti testuali espressioni: “Ma che cazzo te ridi. Me vuoi menà vieni vieni tanto la Federazione me dà ragione a me. Ti faccio prendere 4 o 5 giornate; tanto è accaduto a seguito di un precedente comportamento minaccioso posto in essere nei confronti del predetto direttore di gara da parte dello stesso dirigente della D. Pino Puglisi Nettuno II, sig. Gennaro Di Lauro, già oggetto di provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina – Attività di Settore Giovanile Scolastico, pubblicato con il Comunicato Ufficiale N. 98 del 21.2.2024 e confermato con delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio di cui al Comunicato Ufficiale N. 299 dell’8.3.2024.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza dell’11 settembre 2024, non è pervenuta memoria dal deferito.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Luca Zennaro il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 3 di sospensione

Si sono collegati la sig.ra Loretta Leone madre del deferito, ed il sig. Samuele Ariu.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. L'art. 42 del regolamento AIA (rubricato "Doveri degli arbitri") precisa, in particolare al comma 3, lett. c), testualmente, che gli arbitri, oltre ai doveri di cui al comma 1, "sono altresì obbligati ...... ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale". Inoltre il regolamento etico e di comportamento della stessa AIA precisa: "È valore irrinunciabile ed imprescindibile di tale attività, la correttezza e la lealtà nella vita sportiva come in quella sociale. Il collante tra questi due principi, che allo stesso tempo ne costituisce il fondamento, è la cultura del “fair play”, valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita, attraverso il rifiuto dell’inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi e/o profitti non parimenti raggiungibili con le sole proprie capacità (art. 3, comma 2) ...."Il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà. I comportamenti, oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtù del ben operare (art. 6.1)". Ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, opera richiamo altresì l'art. 4, comma 1, CGS, al cui rispetto lo stesso citato art 42 del Regolamento richiama la classe arbitrale tutta. La lettura di tali disposizioni chiarisce l'ambito di applicazione delle regole stesse, indicando come gli arbitri siano destinatari - come e più degli altri soggetti indicati dall'art. 2 CGS - dell'obbligo del rispetto dei principi basilari dell'ordinamento sportivo, anche in comportamenti assunti fuori dall'attività sportiva in senso stretto (per come precisato da Regolamento e codice etico). E' in sostanza un richiamo specifico al comportamento di chi è chiamato ad assumere la veste di giudice, sia pure nell'ambito sportivo, che, come tale, deve improntare a correttezza, rettitudine e morale comune ogni sua condotta, non solo per la sua onorabilità in ragione del ruolo assunto, ma anche per la difesa dell'immagine e della credibilità tutta della categoria cui ha chiesto di appartenere. Il destinatario di tali indicazioni deve apparire, oltre che essere, persona retta e dignitosa in ogni suo fare, mantenendo una condotta costantemente improntata al rispetto della legalità nel rifiuto di ogni azione finalizzata al perseguimento di vantaggi personali non totalmente leciti. Quel richiamo all'apparire evoca le caratteristiche del giudice in quanto tale, che non solo dev'essere indipendente, imparziale e scevro da ogni tipo di coinvolgimento 'opaco', ma deve anche apparire tale all'esterno. Neppure la percezione esteriore del suo fare può rimanere mai soggetta a dubbi sull'eticità della sua condotta. Il codice etico AIA (art. 3) impone i valori di correttezza e lealtà nella vita sportiva come in quella sociale, prescrivendone il rispetto costante. E ciò anche a difesa della stessa categoria arbitrale, che da tali comportamenti non può non rimanere danneggiata nella sua immagine. Quando il legislatore richiama questi obblighi nel ricordare i principi dell'ordinamento sportivo, lo fa per creare affidamento e delineare il contesto normativo entro il quale tutta la comunità che ne è destinataria si riconosce ed andrà ad operare (in tal senso, CFA, n. 118 2022-2023).

Fatta tale premessa, nella fattispecie de qua, risulta provato che al termine della gara D. Pino Puglisi Nettuno II – Priverno Calcio, valevole per il girone A del Campionato Under 16 Provinciali del 17.2.2024, il sig. Samuele Ariu, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Aprilia, ha proferito all’indirizzo del sig. Gennaro Di Lauro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società D. Pino Puglisi Nettuno II, le seguenti testuali espressioni: “Ma che cazzo te ridi. Me vuoi menà vieni vieni tanto la Federazione me dà ragione a me. Ti faccio prendere 4 o 5 giornate”.

I fatti sopra descritti hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Samuele Ariu, il quale, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 29.5.2024, chiamato a fornire riscontro in merito alle frasi proferite nei confronti del dirigente della società d. Pino Puglisi, sig. Gennaro Di Lauro, ha dichiarato quanto segue sul punto: “Sì, confermo. Mi trovavo in una condizione psicologica di forte turbamento tutti contro di me erano presenti numerose persone e riuscivo ad entrare nel mio spogliatoio con l'aiuto del signor Savastano Carlo dirigente del Priverno. I dirigenti del D. Pino Puglisi si sono disinteressati. Si confermo di essere stato convocato in Commissariato confermando il contenuto del referto di gara in merito ai fatti accaduti.

Confermando altresì, il contatto fisico tra il Di Lauro e me medesimo, ossia fronte contro fronte”.

In relazione al quantum della sanzione da irrogare, occorre evidenziare che le suindicate espressioni sono state proferite dal sig. Samuele Ariu a seguito di un precedente comportamento minaccioso tenuto dal dirigente della società D. Pino Puglisi Nettuno nei confronti dello stesso direttore di gara, già oggetto di provvedimento disciplinare pubblicato con Comunicato Ufficiale N. 98 del 21.2.2024 del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina.

Peraltro, nel corso dell’audizione e delle dichiarazioni rese al Tribunale Federale durante l’udienza dell’11 settembre 2024, il sig. Samuele Ariu ha riconosciuto la propria responsabilità scusandosi per l’accaduto.

Tali circostanze, unitamente alla minore età del deferito, giustificano una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura; risulta, di conseguenza, maggiormente aderente al quadro istruttorio la condanna del sig. Samuele Ariu a 2 (due) mesi di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Samuele Ariu la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                   Pierpaolo Grasso

Depositato in data 17 settembre 2024.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

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