F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0058/TFN – SD del 18 Settembre 2024 (motivazioni) – Luigi Rega – Reg. Prot. 15/TFN-SD

Decisione/0058/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0015/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona - Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

 Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1354/907pf2324/GC/SA/fm del 18 luglio 2024 nei confronti del sig. Luigi Rega, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 15 luglio 2024, la Procura Federale ha deferito il sig. Luigi Rega, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di far svolgere un allenamento al calciatore D. A. in data 16/10/2023 con il FOOTBALL CLUB MATESE presso il campo sportivo di Sepicciano, Comune di Piedimonte Matese (CE), pur non essendo tesserato per la società da lui presieduta.

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 907 pf 23- 24, avente ad oggetto “Presunta condotta antiregolamentare della società SSDARL Football Matese in ordine alla partecipazione agli allenamenti di un portiere minorenne in assenza di tesseramento”.

La Procura ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui:1) segnalazione da parte del Comitato Regionale Campania del 6/03/2024; 2) foglio censimento della società FOOTBALL CLUB MATESE per la stagione sportiva 2023-2024; 3) posizione di tesseramento sig. D. A., nato a Caserta il 13/12/2006; 4) scheda del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese (CE) del 16/10/2023 in relazione a D. A..

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato.

Successivamente, la società FOOTBALL CLUB Matese ha fatto pervenire proposta di applicazione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, trasmessa alla Procura Generale dello Sport in data 12.7.2024.

Il sig. Luigi Rega non ha presentato memorie né ha fatto richiesta di audizione;

In data 18 luglio 2024, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 30 luglio 2024, successivamente rinviata al giorno 10 settembre 2024 al fine di consentire il perfezionamento della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.

La fase predibattimentale

Il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.

Il dibattimento

All’udienza del 10 settembre 2024, è comparso l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza della parte deferita.

L’Avv. Giua si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione a carico del sig. Rega.

La decisione

Con riferimento al merito del deferimento, si deve ritenere che l’istruttoria condotta abbia confermato la responsabilità del sig. Rega per l’illecito contestato.

In dettaglio, il presente procedimento ha tratto origine da una segnalazione inviata dalla Delegazione di Caserta della LND, avente ad oggetto “irregolarità delle condotte adottate dalla SSDARL Football Matese presso gli organi preposti in ordine all'infortunio patito dal minore A.D.”. Nello specifico, l'Avv. Antonio Landino, per conto del minore A.D., ha lamentato che in data 16/10/2023, nel corso di un allenamento presso la citata società, il minore pativa un infortunio che ne determinava il ricovero in ospedale, dopo l'intervento del 118. Tanto è vero che risulta in atti referto sanitario in cui si formula diagnosi di “Trauma con lussazione scapolo omerale anteriore spalla destra”.

Nell’esposto è stato segnalato, inoltre, come il minore, pur non tesserato per la società Matese, si allenasse con la stessa fin dal mese di agosto.

Dall'indagine svolta dalla Procura è risultato effettivamente che il tesseramento del minore è avvenuto solo in data 3/11/2023 con lo status di calciatore “dilettante” per la società S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE che nella stagione sportiva 2023-2024 ha disputato il Campionato Nazionale di Serie D.

Ne consegue, pertanto, che dagli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria risulta provata la responsabilità del sig. Luigi Rega, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE, per aver consentito di far svolgere, in data 16/10/2023, un allenamento al calciatore D.A., all’epoca dei fatti non tesserato per la società.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Luigi Rega la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Così deciso  nella Camera di consiglio del 10 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 18 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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