F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFNT del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società Casarano Calcio Srl e del sig. Joao Gabriel Fernandes Cardoso – Reg. Prot. 1/TFN-ST
Decisione/0001/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0001/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Componente
Angelo Pasquale Perta - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 settembre 2024, sul ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a), CGS proposto dalla società Casarano Calcio Srl (936113) e dal calciatore Joao Gabriel Fernandes Cardoso (1085149) contro la società ASD Città Sassi Matera (947904), nonché nei confronti del Comitato Regionale Basilicata – LND, per la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della ASD Città dei Sassi Matera del 4 luglio 2024, nonché per l’annullamento del provvedimento di diniego di tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della Casarano Calcio Srl del 10 luglio 2024 e, di conseguenza, per la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della Casarano Calcio Srl a far data dal 4 luglio 2024, la seguente
DECISIONE
Il ricorso
Con ricorso del 25 luglio 2024, la Casarano Calcio s.r.l., in persona del suo Amministratore Unico, e legale rappresentante p.t., sig. Vito De Bellis, ed il calciatore, sig. Joao Gabriel Fernandes Cardoso, hanno proposto dinanzi alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale un ricorso ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. a), CGS, per la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della ASD Città dei Sassi Matera del 4 luglio 2024, nonché per l’annullamento del provvedimento di diniego di tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della Casarano Calcio Srl del 10 luglio 2024 e, di conseguenza, per la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel in favore della Casarano Calcio Srl a far data dal 4 luglio 2024.
A sostegno della propria domanda, la società ricorrente, attualmente militante in serie D, rappresentava:
- di aver depositato, in data 4/7/2024, presso il competente Ufficio federale aggiornamento di posizione di tesseramento del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel, di ruolo portiere, per la stagione sportiva 2024 – 2025;
- che, in data 10/7/2024, è stata caricata sul portale condizione ostativa al tesseramento in quanto il calciatore “risulta essere tesserato per altra società”, nella specie la ASD Città dei Sassi Matera che, ad insaputa del predetto, ne aveva richiesto il tesseramento in data 4/7/2024;
- che, a seguito di richieste del 18/7/2024 e del 22/7/2024, rispettivamente presentate dalla Società e dal calciatore, il Comitato Regionale Basilicata, con pec del 23/7/2024, ha fornito il modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento N. DL13949878, per l’appunto in favore della predetta ASD Città dei Sassi Matera, unitamente ad “autocertificazione di residenza” e “accordo economico”, sui quali sarebbero presenti firme apocrife che il sig. Joao Gabriel Fernendes Cardoso, sin da subito e ad ogni effetto di legge, disconoscerebbe formalmente perché allo stesso non appartenenti e frutto di imitazione, negando espressamente di averle mai apposte su detti documenti, dei quali sarebbe venuto a conoscenza per la prima volta a seguito dell’invio effettuato dal predetto Comitato Regionale;
- che il ricorrente confermerebbe quindi che, per la stagione sportiva 2024/2025, il 4/7/2024, avrebbe raggiunto un accordo esclusivamente con la Casarano Calcio S.r.l., unica società con la quale conferma di volersi tesserare proprio come risultante dal modulo con la stessa sottoscritto;
- che tale situazione, avrebbe impedito alla Società di avvalersi delle prestazioni sportive del calciatore e di favorirne l’inserimento in squadra, motivo per cui il presente ricorso avrebbe assunto il carattere dell’urgenza, atteso che i termini ordinari di decisione, laddove favorevole, impedirebbero la preparazione e l’inserimento in squadra di un calciatore il cui tesseramento è finalizzato a coprire il ruolo di portiere titolare.
Con memoria depositata in data 29 luglio 2024, si costituiva la società ASD Città dei Sassi Matera, al fine di impugnare e contestare quanto dedotto e richiesto dai ricorrenti, chiedendo alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale di voler integralmente ed incondizionatamente respingere il ricorso in oggetto, perché radicalmente pretestuoso, infondato e persino temerario, con vittoria di spese, competenze ed accessori di causa, poichè “...A differenza di quanto avventurosamente ed inaccettabilmente paventato dalla Casarano Calcio s.r.l. e dal Sig. Joao Gabriel Fernandes Cardoso nel loro libello introduttivo, tutti gli atti ed i documenti afferenti alla pratica di tesseramento del prefato calciatore con la A.S.D. Città dei Sassi Matera per la
stagione sportiva 2024/2025 sono assolutamente autentici e sono stati sottoscritti personalmente dal giocatore....” La società resistente evidenziava anche a sostegno delle proprie difese che:
- il sig. Fernandes Cardoso veniva tesserato, in data 26 Agosto 2023, dal club materano, e successivamente trasferito alla A.N.R. Team Altamura SSDARL, con cui disputava un brillantissimo Campionato di Serie D;
- il 4 luglio 2024, lo stesso calciatore si tesserava nuovamente, per la ASD Città dei Sassi Matera, con la quale stipulava anche un contratto di lavoro sportivo fino al 30 giugno 2027, oltre a rilasciare una doverosa ed obbligatoria “Autocertificazione di Residenza”;
- prima della pratica di tesseramento con la società lucana per la stagione 2024/2025, il sig. Fernandes Cardoso aveva sottoscritto altri tesseramenti/trasferimenti nella pregressa annata 2023/2024 (quello, innanzi citato, con la stessa ASD Città dei Sassi Matera del 26 agosto 2023 e quello, successivo, con l’A.N.R. Team Altamura SSDAR in Serie D) e le firme apposte dal sig. Fernandes Cardoso erano (e sono) pacificamente autentiche, non essendo mai state da lui rinnegate ed avendo, anzi, lo stesso, grazie a detta documentazione, disputato un intero Campionato Nazionale Dilettanti, e le sottoscrizioni ivi presenti sarebbero sostanzialmente identiche a quelle apposte sull’Aggiornamento Posizione di Tesseramento, sulla “Autocertificazione di Residenza” e sul contratto sportivo, stipulati dal citato giocatore con la società materana il 4 luglio 2024, mentre, viceversa, si differenzino nettamente e strumentalmente dalle firme collocate sugli atti di tesseramento depositati dal Casarano Calcio S.r.l. e sullo stesso ricorso; - la firma apposta dal sig. Fernandes Cardoso sul suo passaporto, sarebbe perfettamente rispondente a quelle rintracciabili sui moduli dell'ASD Città dei Sassi Matera. mentre, a contrario, sarebbe distonica a quelle attinenti alla pratica del Casarano Calcio S.r.l.
La vertenza è stata discussa alle udienze del 31/07/2024 e del 09/09/2024 e decisa all’udienza del 09/09/2024.
L'udienza del 31 luglio 2024
All'udienza del 31/07/2024, in sede di discussione, sono comparsi, in rappresentanza del sig. Joao Gabriel Fernandes Cardoso e della Casarano Calcio Srl, l’Avv. Arturo Perugini, il calciatore stesso ed il Segretario Generale della società sig. Antonio Salvatore Obbiettivo e, in rappresentanza della società ASD Città Sassi Matera, l’Avv. Flavia Tortorella, mentre nessuno è comparso per le restanti controparti.
L’Avv. Perugini si è riportato ai contenuti del proprio atto introduttivo ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando come il calciatore abbia disconosciuto e continui a disconoscere le firme apposte sulla documentazione, relativa alla stagione sportiva 2024-2025, prodotta dalla ASD Città dei Sassi Matera (“modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento N. DL13949878”, “autocertificazione di residenza” e “accordo economico”) e chiedendo al riguardo di accertare quando e dove il calciatore avrebbe sottoscritto detta modulistica.
L’Avv. Tortorella, presa la parola, si è riportata integralmente ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, sottolineando come il calciatore, una volta disconosciute le firme, avesse onere di proporre querela di falso, cosa che non ha fatto, ed ha insistito per il confronto tra le firme disconosciute e quelle di comparazione prodotte in atti, al fine di dimostrare l’assenza di qualsivoglia apocrifia.
Durante la stessa udienza, su domanda del Collegio, il sig. Cardoso ha nuovamente disconosciuto la firma apposta sul modulo di tesseramento 2024-2025 ed ha aggiunto di non aver mai firmato per la ASD Città Sassi Matera in detta stagione sportiva.
Su ulteriore domanda del Collegio, il sig. Cardoso ha riconosciuto la firma sul proprio documento di riconoscimento, prodotto in atti, ed ha riconosciuto la firma apposta sull’accordo economico siglato con la Casarano Calcio Srl in data 4/7/2024. Riguardo alla differenza tra queste due ultime firme, il calciatore ha dichiarato che la stessa sarebbe dovuta al fatto che la firma apposta sul documento di riconoscimento era quella utilizzata quando era bambino.
L’Avv. Perugini concludeva infine affermando che il sig. Cardoso era in Brasile nel periodo compreso tra il 17/5/2024 ed il 26/7/2024 ed aggiungendo che il calciatore non contestava comunque le firme apposte sulla modulistica 2023-2024 relativa alla società A.N.R. Team Altamura SSDAR, facendo altresì presente che la firma su tale modulistica e quella apposta sul documento di riconoscimento reca un accento circonflesso che non è presente sulla firma, pur apparentemente simile, relativa al tesseramento per la ASD Città Sassi Matera s.s. 24-25.
Entrambe le parti formulavano le loro richieste istruttorie ed all'esito dell'udienza il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, non definitivamente pronunciando, riteneva assolutamente necessario ai fini del decidere acquisire, in originale, tutta la documentazione, già in atti in copia, relativa ai tesseramenti del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel per le società Città dei Sassi Matera, con riferimento alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e Casarano Calcio Srl, per tale ultima stagione sportiva, e procedere, su comune richiesta delle parti, al conferimento di un incarico di consulenza tecnica in merito all'autenticità delle firme del calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel sulla documentazione ritenuta rilevante, rigettando la richiesta di adozione di misure urgenti cautelari formulata dai ricorrenti, non sussistendo i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti.
L'udienza del 9 settembre 2024
All'udienza del 09/09/2024, in sede di discussione sono comparsi l'Avv. Arturo Perugini per la società Casarano Calcio Srl e per il sig. Joao Gabriel Fernandes Cardoso e l'Avv. Flavia Tortorella per la società ASD Città Sassi Matera. Mentre nessuno è comparso per il Comitato Regionale Basilicata.
Le parti presenti, ciascuna per proprio conto, hanno dichiarato di rinunciare alle domande reciprocamente formulate nel giudizio ed hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere
Motivi della decisione
Nel caso in questione, la presa d'atto da parte del Tribunale della dichiarazione delle parti costituite di rinunciare alle domande reciprocamente formulate nel giudizio con richiesta congiunta di dichiarare la cessazione della materia del contendere determina la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e la preclusione di ogni valutazione del merito della vicenda.
Peraltro, viste le contestazioni risultanti dal ricorso circa l'autenticità delle firme apposte sulla documentazione, relativa alla stagione sportiva 2024-2025, prodotta dalla ASD Città dei Sassi Matera (“modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento N. DL13949878”, “autocertificazione di residenza” e “accordo economico”), confermate in udienza dal calciatore Fernandes Cardoso Joao Gabriel, si trasmettono gli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS per gli accertamenti di competenza, in ordine alla contestata autenticità delle firme apposte sulla documentazione, relativa alla stagione sportiva 20242025, prodotta dalla ASD Città dei Sassi Matera (“modulo di aggiornamento di posizione di tesseramento N. DL13949878”, “autocertificazione di residenza” e “accordo economico”).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 89, comma 7, CGS, per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Depositato in data 16 settembre 2024
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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