F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFNT del 16 Settembre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società US Cremonese Spa – Reg. Prot. 2/TFN-ST

Decisione/0002/TFNST-2024-2025

Registro procedimenti n. 0002/TFNST/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Domenico Apicella - Componente (Relatore)

Francesco Corsi – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 settembre 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Cremonese Spa (14660) avverso e/o per la revoca e/o per l'annullamento della Comunicazione notificata, in data 31 luglio 2024, dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B alla società esponente, relativamente alla posizione di tesseramento del calciatore Tommaso Avitabile (2192622), la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

In data 13 agosto 2024 la Società U.S. Cremonese S.p.a. proponeva ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS avverso e/o per la revoca e/o per l'annullamento della Comunicazione notificata, in data 31 luglio 2024, dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B alla società esponente, relativamente alla posizione di tesseramento del calciatore Tommaso Avitabile (matr.2192622). La ricorrente società sosteneva che nel corso della "finestra trasferimenti" invernale della stagione sportiva 2022/2023 - e, segnatamente, in data 26 Gennaio 2023 - la Società U.S. Cremonese S.p.a. acquisiva (dal Club U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l.), formalmente, il diritto alle prestazioni sportive (a titolo temporaneo e con diritto di opzione/riscatto per l'acquisizione definitiva) del calciatore Tommaso Avitabile, nato a Napoli il 21 Settembre 2006.

A sostegno della loro tesi era l'esatta, puntuale e compiuta definizione del suddetto trasferimento comprovata per tabulas dai seguenti documenti e, più precisamente:

a) dal modulo "Variazione di Tesseramento per Calciatori Giovani di Serie" che il calciatore Tommaso Avitabile, unitamente ai suoi genitori (esercenti la potestà genitoriale in quanto minorenne), alla Società cedente (U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l.) ed alla Società cessionaria (S. Cremonese Spa), avevano sottoscritto in data 26/01/2023;

b) dalla "Comunicazione Prot. n. 0007962360/22" del 26/01/2023 (relativa al calciatore Tommaso Avitabile) con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A, disponeva autorizzazione al tesseramento del calciatore Avitabile Tommaso con decorrenza dal 26/01/2023"… (Trasferimento temporaneo).

Secondo la difesa del ricorrente il suddetto trasferimento del giovane Tommaso Avitabile prevedeva, in favore di US Cremonese, un "diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore" a fronte del pagamento - al Club U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. - di una somma complessiva di 20.000,00 oltre Iva, in aggiunta ad una serie di "Premi" e/o "Indennizzi" (sempre in favore del Club cedente US Fiorenzuola 1922 Srl), legati al raggiungimento di obbiettivi sportivi individuali del calciatore (prima presenza del calciatore con la 1° Squadra di US Cremonese) e alla rivendita dello stesso ad un Club terzo ad opera della esponente Società (cosiddetta "sell on fee").

A dire della ricorrente le intese intervenute fra le due Società trovavano puntuale riscontro documentale sia nell'Accordo in "Bollo" n. 0007962360/22, che nel Modulo ad esso allegato denominato "Premi e/o Indennizzi" (recante medesimo protocollo n. 0007962360/22), tra loro stesse sottoscritte in pari data, stando questo a significare che trattavasi di un’unica operazione con cui le due Società avevano voluto disciplinare fin da subito le future condizioni economiche del trasferimento del giovane Tommaso Avitabile.

Secondo tale prospettazione, la Società - in data 14 giugno 2023 -, esercitando il richiamato diritto di opzione/riscatto e conseguentemente, in ossequio ed applicazione degli accordi intervenuti 5 mesi prima, cioè in data 26 gennaio 2023, acquisiva, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Avitabile mediante adempimento delle relative obbligazioni economiche nei termini pattuiti. Pertanto, in virtù di quanto affermato, quindi, e senza soluzione di continuità del relativo tesseramento il giovane Tommaso Avitabile, sino al termine della scorsa stagione sportiva 2023/2024 (sino al 30 giugno 2024), è stato tesserato per l'esponente Società ed ha acquisito la titolarità a titolo definitivo del diritto alle sue prestazioni sportive.

Ma all’inizio della stagione sportiva 2024-2025, il calciatore Avitabile non veniva inserito nel Tabulato Societario e pertanto in data 16 luglio 2024, la Società si attivava per chiedere chiarimenti inoltrando comunicazione all'Ufficio Tesseramento della LNPB. Alla richiesta missiva, non seguiva alcun riscontro cosicché, in data 24 luglio 2024, la ricorrente inoltrava una seconda missiva diretta ad ottenere delucidazioni sulle motivazioni per le quali il calciatore Tommaso Avitabile, nella corrente stagione sportiva 2024-2025, fosse stato estromesso dal Tabulato Societario della U.S. Cremonese S.p.a.

Alla data del 31 luglio 2024, l'Ufficio Tesseramenti LNPB riscontrava le richieste con apposita comunicazione.

All'esito del ricevimento della comunicazione, non condividendo le decisioni contenute, la Società adiva il Tribunale Federale Nazionale onde richiedere un provvedimento che autorizzasse il ripristino del tesseramento del giovane calciatore Tommaso Avitabile nella U.S. Cremonese S.p.a. fondando il ricorso sulle seguenti argomentazioni in punto di diritto: la ricorrente riteneva  che la US Cremonese Spa e la U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. con la sottoscrizione del loro accordo davano vita allo schema negoziale attraverso il quale il giovane Tommaso Avitabile sarebbe divenuto un calciatore tesserato a titolo definitivo con la ricorrente Società. Infatti, i due Club pattuivano un "trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione" ex art. 103, commi II e III, NOIF assimilabile, a dire della ricorrente in tutto e per tutto ad un trasferimento definitivo della proprietà del calciatore sottoposto a condizione sospensiva, laddove la condizione sospensiva dovesse essere individuata nell’evento, futuro ed incerto, rappresentato dall'esercizio del diritto di opzione/riscatto da parte della società U.S. Cremonese S.p.a.

Secondo le interpretazioni della ricorrente, tutto quanto su descritto portava a ritenere che l'accordo sottoscritto inter partes in data 26 gennaio 2023 (sebbene denominato "trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione/riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo") potesse essere considerato alla stregua di un contratto di cessione definitiva del calciatore Tommaso Avitabile sospensivamente condizionato all’avveramento di un evento, futuro ed incerto, rappresentato dall'esercizio del diritto di riscatto/opzione da parte della esponente Società. In definitiva, la ricorrente riteneva che il tesseramento del giovane Tommaso Avitabile devesse essere a tutti gli effetti considerato come un'ipotesi di "tesseramento in continuità”. Al suddetto calciatore, pertanto, si sarebbe dovuta applicare la recente normativa emanata con il D. L. n. 89 del 29 giugno 2024 (che ha modificato il D. Lgs. n. 36 del 28 Febbraio 2021), con il quale è stato prorogato di un anno - e quindi sino al 1° luglio 2025 -, il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti in continuità sottoscritti prima del 1° luglio 2023.

La ricorrente concludeva chiedendo all’ Ecc.mo Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti: a) “ in via preliminare/cautelare ex art. 97 CGS ovvero, in subordine, ex art. 96 CGS - sospendere temporaneamente la posizione di tesseramento del calciatore Tommaso Avitabile onde evitare che questi, nelle more del giudizio, possa tesserarsi presso altri Club calcistici causando, all’evidenza, un grave ed irreparabile pregiudizio alle ragioni dell'esponente Società; b) in via principale, nel merito, disporre la revoca e/o la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia della Comunicazione notificata all'esponente Società in data 31 luglio 2024 dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B e, per l’effetto, ripristinare il tesseramento a titolo definitivo del calciatore Tommaso Avitabile con la Società U.S. Cremonese Spa; c) in via istruttoria si chiede l’audizione personale del legale rapp.te di U.S. Cremonese S.p.a. anche con il ministero del proprio legale di fiducia”.

In data 19 agosto 2024 si costituiva la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentando che il ricorso de quo era inammissibile in quanto tardivo. Tanto anche sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine decadenziale il “Tabulato societario” nella parte in cui – come si legge a pag. 5 dell’atto introduttivo del giudizio - “il giovane Tommaso Avitabile non veniva inserito”. Pur nella consapevolezza della inammissibilità del ricorso de quo, la difesa riteneva comunque opportuno rilevarne la infondatezza riservandosi di ulteriormente argomentare in sede di udienza, con richiesta di essere sentiti ex art. 89 del C.G.S. FIGC. Risultava evidente, a detta dei difensori, la circostanza che alla data del 30 giugno 2023 - come rilevato dalla LNPB nel provvedimento oggi impugnato - “non sussisteva” alcun “vincolo pluriennale tra il calciatore (Tommaso Avitabile) e la società Cremonese”. In altri termini, alla data del 30 giugno 2023 era insussistente il tesseramento pluriennale in continuità in favore della Cremonese. Inoltre, ritenevano che non potesse soccorrere in senso contrario la pronuncia della Corte Federale d’Appello FIGC richiamata dalla ricorrente giacché aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella di cui è causa. Per tali motivi si concludeva chiedendo all’Ecc.mo Tribunale Federale Nazionale di: a) accogliere la richiesta di audizione ex art. 89, comma 4 C.G.S. FIGC; b) dichiarare il ricorso inammissibile e comunque infondato con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di giudizio.

All’udienza del 9 settembre 2024, in sede di discussione sono comparsi l’Avv. Paolo Rodella per la U.S. Cremonese S.p.a., il quale si è riportato integralmente al ricorso depositato chiedendone l’accoglimento, l’Avv. Stefano Bosio in rappresentanza del calciatore Tommaso Avitabile, nonché l’Avv. Giancarlo Gentile per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il quale ha replicato a quanto dedotto dal legale della ricorrente.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiarava chiusa l’udienza. Il Collegio, pertanto, si riservava.

Motivi della decisione

Il ricorso, sebbene vada respinta l’eccezione di improcedibilità per tardività sollevata da FIGC, è comunque da ritenersi infondato per i motivi di cui infra.

Il termine per interporre il ricorso decorreva, invero, solo dalla formale comunicazione ricevuta dalla ricorrente, intervenuta in data 31.07.2024.

Precedentemente a tale data, infatti, la ricorrente non disponeva di un provvedimento o di altra comunicazione formale dalla quale potesse ricavare gli elementi e i presupposti sulla cui base era stato determinato lo svincolo del calciatore Avitabile dalla società Cremonese, evidentemente necessari al fine di garantire un pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa, sotto forma di diritto ad opporsi a tale esclusione.

Venendo al merito delle questioni poste dal ricorrente, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, non possa parlarsi di tesseramento in continuità del calciatore Avitabile per la stagione sportiva 2023-24 rispetto alla precedente 2022-2023, come asserisce la ricorrente, giacché il tesseramento pluriennale del calciatore Avitabile per la società Cremonese ha efficacia e decorrenza giuridica solo dalla data del 1° luglio 2023, quale tesseramento pluriennale a titolo definitivo. Occorre a tal proposito richiamare quanto stabilito dall’art. 31, comma 1, D. L. n. 89/2024 (Riforma dello sport) intitolato “abolizione del vincolo e premio di formazione tecnica” il quale espressamente prevede che “le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022”. Ciò ad indicare che ci si trova, in questo caso, di fronte all’abolizione del vincolo sportivo solo per i tesseramenti che costituiscono rinnovo di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità. Ciò presupporrebbe che, nel caso di specie, si trattasse di un vincolo in continuità preesistente alla data del 30 giugno 2023, mentre a tale ultima data il calciatore Tommaso Avitabile apparteneva, come tesseramento originario annuale, alla U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l., essendo stato ceduto soltanto a titolo temporaneo alla U.S. Cremonese S.p.a. per tale stagione sportiva; tanto è vero che la stessa U.S. Cremonese S.p.a. ha dovuto esercitare il suo diritto di opzione e scegliere di acquisire il calciatore Avitabile a titolo definitivo, ma a far data dal 1° luglio 2023, successivamente quindi alla data del 30 giugno 2023 indicata come limite temporale per l’applicazione della normativa che la ricorrente pretenderebbe di far valere, data ultima nella quale, invece, si ribadisce non esisteva alcun vincolo definitivo pluriennale del calciatore Avitabile per la società Cremonese, non essendo, conseguentemente, quest’ultimo in regime di “vincolo sportivo” e quindi beneficiario della proroga nella stagione 2022/2023.

Al riguardo, non può condividersi e accogliersi la tesi del ricorrente riguardante la natura di mera condizione sospensiva del diritto di “opzione” del calciatore in capo alla società Cremonese, perché l’esercizio di tale facoltà, del tutto riservato alla discrezionalità della società lombarda, non può assumere la valenza di condizione, costituendo, piuttosto, esercizio di una autonoma e distinta manifestazione di volontà della parte che, non a caso, pur essendosi formalmente palesata nel corso della stagione sportiva 20222023 (14 giugno 2023), veniva espressamente accompagnata dalla previsione della decorrenza del nuovo vincolo, di natura pluriennale, dalla stagione sportiva successiva.

La peculiarità della vicenda in esame, caratterizzata anche dal mutare del titolo delle prestazioni sportive del calciatore Avitabile per la società Cremonese nel corso delle stagioni 2022-23 e delle successive, giustifica, ad avviso di questo Tribunale, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                  Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 19 settembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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