F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0036/CFA pubblicata il 4 Ottobre 2024 (motivazioni) – A.S. Jesina s.r.l/Alma Juventus Fano 1906 s.r.l)

Decisione/0036/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025

Registro procedimenti n. 0035/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Diego Sabatino – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0034/CFA/2024-2025 proposto dalla società A.S. Jesina s.r.l., già A.S.D Jesi, in data 17 settembre 2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche n. 1/TFT/2024-2025 depositata il 13 settembre 2024, nonché sul reclamo n. 0035/CFA/2024-2025 proposto dalla medesima società in data 24 settembre 2024

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche n. 4/TFT/2024-2025 depositata il 19 settembre 2024;

i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti delle cause;

relatore all’udienza del 4 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Fabrizio Duca per la reclamante, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Alessandro Gammieri per la società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., nonché gli Avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per il Comitato Regionale Marche - L.N.D.; sono presenti altresì i Sig.ri Giancarlo Chiarotti e Salvatore Guida.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO       

1. Con il C.U. n. 4 del 4 luglio 2024, il Comitato regionale Marche - Lega nazionale dilettanti ha dettato le linee guida per l’iscrizione ai campionati 2024/2025 e indicato i nominativi delle società aventi diritto di iscrizione nei vari campionati di competenza.

Il C.U. ricordava che, ai sensi dell’art. 28 (recte: art. 31, comma 2) del regolamento della Lega nazionale dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati regionali e provinciali:

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 ( recte: 34) del regolamento stesso;

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di enti federali, società e tesserati;

c) il versamento di determinate somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.

Con il successivo C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, il Comitato regionale ha, tra l’altro, definito l’organico del Campionato regionale di Eccellenza, immettendo la società A.S.D. Atletico Centobuchi.

2. Con ricorso del 12 agosto 2024 la società A.S. Jesina s.r.l. (d’ora in poi: Jesina) - inserita fra le compagini partecipanti al campionato di Promozione nella stagione sportiva 2024-2025 (C.U. n. 12 del 1° agosto 2024) e, dopo l’avvenuta ammissione dell’Atletico Centobuchi, avente titolo al subentro nel campionato di livello superiore in ipotesi di eventuale integrazione (ai sensi dei C.U. n. 7 del 18 luglio, n. 9 del 25 luglio e n. 11 del 31 luglio 2024), ha chiesto:

(i) in via cautelare, la sospensione del C.U. n. 11/2024, nella parte in cui ha inserito la società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. (d’ora in poi: Fano) nell’organico del Campionato regionale di Eccellenza, come pure la sospensione delle gare dei campionati di Eccellenza e Promozione del Comitato regionale Marche o comunque di quelle del Fano e della Jesina;

(ii) in via principale, l’annullamento del citato C.U. n. 11/2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell’organico del campionato di Eccellenza 2024/2025, ordinando al Comitato regionale l’integrazione del medesimo organico con la Jesina e, in ogni caso, il proprio inserimento in sovrannumero al campionato di Eccellenza 2024/2025.

La Jesina ha sostenuto che la domanda di ammissione del Fano al campionato di Eccellenza fosse priva dei requisiti previsti dal regolamento della L.N.D., dai comunicati ufficiali e dalle N.O.I.F. della F.I.G.C., in quanto:

- il Fano non avrebbe allegato alla domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza alcuna istanza in deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, delle N.O.I.F., limitandosi a indicare lo stadio di un altro Comune (Osimo) quale struttura ove svolgere le manifestazioni ufficiali del Club;

- il 23 luglio 2024, il Comitato regionale avrebbe concesso al Fano un termine ritenuto inammissibile, non previsto e illegittimo per indicare un campo di gioco nel proprio Comune di Fano ovvero per presentare una istanza in deroga;

- a quel punto il Fano avrebbe inoltrato una istanza di deroga, asseritamente priva dei requisiti della eccezionalità e dei fondati motivi richiesti dalla norma di riferimento;

- successivamente allo spirare del termine concesso dal Comitato regionale, il Fano avrebbe comunicato che <<l’impianto ove verranno disputate le partite casalinghe sarà lo “Stadio Comunale di Fermignano>> e, sempre tardivamente rispetto al predetto termine, avrebbe allegato documentazione che non avrebbe dimostrato l’effettiva disponibilità del campo;

- inoltre, rispetto alle questioni economiche (in particolare: mancata regolarizzazione della posizione dei calciatori, secondo quanto riportato da notizia di stampa), sarebbe possibile dimostrare (per quanto possibile, anche in considerazione del rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalla Jesina e del principio di vicinanza alla prova, disatteso da parte del Comitato regionale) che il Fano non avrebbe saldato tutte le pendenze relative alla stagione 2023/2024.

Tanto premesso e ritenuta la competenza del Tribunale federale territoriale a norma dell’art. 32, comma 4, del regolamento della L.N.D. [punto (i) del ricorso], la Jesina ha censurato:

(ii) la violazione del C.U. del Comitato regionale Marche n. 4 del 4 luglio 2024, dell’art. 3, comma 1, dello statuto del CONI e dell’art. 19 delle N.O.I.F. in materia di disponibilità del campo di giuoco. Il Fano non avrebbe allegato alla domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza alcuna istanza in deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, delle N.O.I.F., limitandosi a indicare lo stadio di un altro Comune (Osimo) quale struttura ove svolgere le manifestazioni ufficiali del Club, e, in un momento successivo, quello del Comune di Fermignano. E ciò, pur essendo il Comune di Fano dotato di un impianto idoneo, di cui l’Amministrazione comunale non consentirebbe l’uso alla società a causa di una perdurante situazione debitoria;

(iii) l’invalidità, per carenza di motivazione, della delibera del Consiglio direttivo del Comitato regionale in merito alla ammissione del Fano nel Campionato di Eccellenza; una istanza di accesso agli atti, indirizzata al Comitato regionale per valutare il percorso logico-giuridico seguito nell’adottare la decisione impugnata, avrebbe avuto solo una risposta lacunosa ed errata;

(iv) la violazione del C.U. n. 4/2024 per la mancata regolarizzazione delle pendenze del Fano nei confronti dei propri tesserati;

(v) la violazione del C.U. n. 4/2024 sotto ulteriori profili, perché al Fano sarebbe stato accordato un termine per sanare una irregolarità di natura non economica; il termine, comunque, non sarebbe stato in concreto sfruttato, in quanto l’individuazione dell’impianto di Fermignano non regolarizzerebbe alcunché; non sarebbero state comunque regolarizzate le posizioni di carattere economico.

La Jesina ha anche formulato istanza di acquisizione documentale e chiesto misure cautelari provvisorie.

Il Fano e il Comitato regionale Marche si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

3. Con la decisione n.1/2024-2025, il Tribunale territoriale:

(i) ha dichiarato tardiva e comunque ha respinto una eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, formulata dal Fano nella memoria conclusionale;

(ii) ha respinto le richieste istruttorie del Fano, ritenendo sufficiente la documentazione in atti;

(iii) ha respinto il ricorso nel merito ritenendolo infondato, in quanto la documentazione prodotta dimostrerebbe che il Comitato regionale avrebbe agito con osservanza delle norme in materia.

4. Con reclamo del 17 settembre scorso, la Jesina ha impugnato la decisione di primo grado, formulando istanza di misure cautelari provvisorie, monocratiche o collegiali e, nel merito, chiedendo l’esclusione del Fano dal campionato di Eccellenza 2024/2025 e la propria inclusione, anche in soprannumero, nel relativo organico.

La società reclamante ha svolto sette motivi di reclamo.

(i) l’omessa decisione circa un fatto decisivo per la controversia; l’omessa pronuncia; la violazione del disposto di cui al C.U. n. 4/2024 quanto alla “possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico”;

(ii) ancora, l’omessa decisione circa un ulteriore fatto decisivo per la controversia; l’omessa pronuncia; la perentorietà dei termini;

(iii) la violazione e la falsa applicazione, tra gli altri, del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del regolamento della L.N.D.;

(iv) ancora, la violazione e la falsa applicazione, tra gli altri, del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del regolamento della L.N.D.;

(v) le pendenze del Fano al momento della presentazione della domanda;

(vi) l’omessa motivazione;

vii) l’illegittimità del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel ricorso; la violazione del principio di vicinanza della prova; la contraddittorietà della decisione.

5. Con decreto monocratico n. 1/2024-2025, il Presidente della Corte federale d’appello ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie e fissato l’udienza di discussione, anche per il merito, con abbreviazione dei termini di cui all’art. 103, comma 2, C.G.S.

6. Con memorie del 26 e del 27 settembre 2024 si sono costituiti in giudizio il Comitato regionale e il Fano per sostenere l’infondatezza del reclamo e chiederne la reiezione. Il Fano ha anche sostenuto l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata impugnazione del C.U. n. 4/2024, non potendo valere a tal fine la generica impugnazione di ogni atto presupposto.

La Jesina ha depositato note e ulteriore documentazione.

7. Con la decisione n. 4/2024-2025, il Tribunale territoriale, ritenendo che l’istanza cautelare proposta dalla Jesina avverso il C.U. n. 15 del 13 agosto 2024, relativa al calendario di coppa Italia Eccellenza e Promozione, costituisse un autonomo ricorso, lo ha respinto.

Con reclamo del 24 settembre 2024, la Jesina ha impugnato anche questa decisione.

8. Con decreto monocratico n. 4/2024-2025, il Presidente della Corte federale d’appello ha nuovamente disposto l’abbreviazione dei termini e fissato l’udienza di discussione della causa.

9. Con memorie del 30 settembre 2024 si sono costituiti in giudizio il Comitato regionale e il Fano per chiedere sostenere l’infondatezza del reclamo.

Anche in questa vicenda il Fano ha sostenuto l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata impugnazione del C.U. n. 4/2024.

E’ stata depositata ulteriore documentazione.

10. All’udienza del 2 ottobre 2024, svoltasi in videoconferenza, le parti hanno discusso, dopo di che i reclami sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

11. In via preliminare, il Collegio:

- dispone la riunione dei reclami in titolo ai sensi dell’art. 103, comma 3, C.G.S.;

- osserva che, per testuale dichiarazione della Jesina in relazione al reclamo n. 35, i motivi della decisione impugnata e i motivi di reclamo sono identici a quelli del reclamo n. 34; pertanto i rilievi che seguono valgono per entrambi i giudizi. La coincidenza dei motivi rende superfluo l’esame delle eccezioni procedurali formulate dalle parti contrapposte con riguardo al reclamo n. 35 (inammissibilità del reclamo della Jesina per avere il ricorso introduttivo contenuto solo cautelare; tardività della costituzione del Fano);

- ritiene di non doversi pronunciare sulle istanze di misure cautelari e di poter decidere direttamente sul merito dei reclami;

- respinge l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi reiterata dal Fano in questa sede di appello. L’eccezione è infondata perché la Jesina non contesta le linee guida stabilite nel C.U. n. 4, ma la concreta applicazione che il Comitato regionale ne ha fatto con il provvedimento gravato. Non è in termini il precedente richiamato dalla reclamante (Coll. gar. sport, Sez. I, n. 91/2017): in questa decisione non veniva in questione la mancata impugnazione del C.U. recante i criteri e le modalità di iscrizione al campionato di Eccellenza, ma un successivo C.U. di contenuto modificativo, del quale il provvedimento oggetto dei ricorsi sarebbero stati meramente confermativi. L’infondatezza della questione assorbe l’eccezione di inammissibilità dell’eccezione medesima in quanto asseritamente vertente su un capo della decisione non impugnato (l’omessa decisione sul punto da parte del Tribunale territoriale) e quindi coperto dal giudicato interno.

12. Con il primo motivo del reclamo la Jesina deduce la violazione del C.U. n. 4/2024 nella parte relativa alla regolarizzazione delle domande di ammissione ai campionati della stagione sportiva 2024-2025.

Il C.U. stabilisce che “[l]e Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato stesso circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico entro il termine indicato dal Comitato stesso”.

La reclamante sostiene che, diversamente da quanto ha ritenuto la decisione impugnata, la possibilità di regolarizzazione riguarderebbe solo le posizioni di carattere economico e non anche la disponibilità di un campo di gioco ubicato nel Comune di Fano, in conformità alla normativa di settore e, in particolare, all’art. 19, comma 1, delle N.O.I.F.

Il motivo è infondato.

Il C.U. n. 4/2024, alla previsione sopra riportata, prevede una forma particolarmente incisiva di soccorso istruttorio, la cui portata va determinata alla luce della finalità della disposizione.

A disegnare il quadro normativo di insieme, occorre tener conto che:

- l’art. 19, comma 4, delle N.O.I.F. consente che le società possono essere autorizzate a svolgere la loro attività in impianti diversi da quelli del Comune in cui hanno sede;

- i termini fissati dal C.U. per l’iscrizione ai campionati regionali e provinciali hanno carattere perentorio unicamente per la presentazione della domanda e il versamento delle somme dovute in misura non inferiore al 30% del debito; sono ordinatori per quanto riguarda la presentazione della documentazione a corredo.

Ne emerge un quadro di flessibilità rispetto alla necessaria disponibilità di un impianto sportivo in loco per l’accoglimento della domanda di iscrizione.

Ciò premesso, non sarebbe giustificato limitare la regolarizzazione alla sola posizione economica, espressamente menzionata dal C.U., e non considerare questa come l’emersione di una regola più ampia.

Già appare singolare la scissione, che in tal modo si verrebbe a configurare, tra informativa del Comitato regionale (concernente tutte le inadempienze riscontrate) e regolarizzabilità (che atterrebbe invece alla sola posizione economica).

Piuttosto, sembra verosimile che l’espressa previsione della regolarizzazione della posizione economica abbia avuto presente l’id quod plerumque accidit, cosicché sarebbe irragionevole restringerne lo spettro applicativo a quello derivante dal mero dato testuale del C.U., indubbiamente non perspicuo, con la conseguente esclusione della possibilità di regolarizzare inadempienze obiettivamente non più gravi di quelle economiche.

A ben vedere, la disposizione appare orientata a tutelare il merito sportivo privilegiando, nei limiti del consentito, il risultato conseguito sul campo, di modo che a ciascun campionato partecipino le squadre delle società che ne abbiano conseguito il relativo titolo. In linea di massima, l’esito dei campionati, e ancor prima l’ammissione ai campionati stessi, <<dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”>> (Coll. gar. sport, Sez. I, n. 85/2023, ivi indicazione di precedenti ulteriori). E condivisibilmente si è osservato che il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica, è compreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo e assurge a rango di fonte sovranazionale a cui far riferimento, tanto da poter assumere la valenza di criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose o poco chiare, come si dà appunto nel caso di specie (Corte fed. app., SS.UU., n. 34/2018-2019, sulla scia di Colle. gar. sport, Sez. I, n. 34/2018).

Di conseguenza il primo motivo del reclamo deve essere respinto.

13. Con il secondo motivo la società Jesina rileva la perentorietà dei termini della procedura ammissiva, che il Comitato regionale non avrebbe osservato.

A sostegno della fondatezza della censura viene richiamato un precedente del Collegio di garanzia dello sport, peraltro non indicato nei suoi estremi, secondo cui non vi sarebbe disposizione che contempli il principio della regolarizzazione della documentazione e i termini stabiliti per l'espletamento degli adempimenti prescritti per l'iscrizione delle società sportive ai campionati di calcio sarebbero sempre perentori: la natura perentoria dei limiti temporali fissati a tal fine, pur se non attestata dal dato testuale delle disposizioni federali vigenti all’epoca, sarebbe ricavabile dalla natura e dalla finalità dei termini medesimi.

Il motivo non ha pregio.

Come già rammentato, il C.U. n. 4/2024 prevede espressamente la possibilità di una regolarizzazione ex post e distingue fra termini perentori e termini ordinatori. La società reclamante avrebbe semmai dovuto impugnarlo in parte qua per contrasto con i principi sanciti dalla decisione ricordata; cosa che invece non è avvenuta.

Per altro verso, il termine per l’integrazione richiesta circa l’indicazione dell’impianto sportivo è espressamente definito come perentorio dalla nota del Comitato regionale in data 23 luglio 2024 e, come si dirà subito appresso, è stato in concreto rispettato.

14. Con il terzo motivo di reclamo, la Jesina denuncia la violazione e falsa applicazione del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del regolamento della L.N.D., argomentando sotto quattro diversi profili:

- nella domanda di iscrizione il Fano non avrebbe richiesto la deroga necessaria per poter disputare le gare nell’impianto sportivo di un Comune di appartenenza, limitandosi a indicare l’impianto di Osimo; la relativa istanza sarebbe stata formulata solo con P.E.C. del 24 luglio 2024; sarebbe illegittima la successiva indicazione del campo di Fermignano in luogo di quello originariamente indicato (appunto, Osimo);

- illegittimamente il Comitato regionale avrebbe fissato un nuovo termine perentorio per indicare un impianto idoneo nel comune di Fano o chiedere la deroga ex art. 19, comma 4, delle N.O.I.F.;

- prima della scadenza del termine, il Fano avrebbe indicato non uno, ma due impianti sportivi e non avrebbe depositato il modulo comprovante l’effettiva disponibilità del campo. Solo a termine decorso avrebbe comunicato di voler optare per l’impianto di Fermignano e ha inviato il nulla osta del gestore (indirizzato al Fano) e del sindaco (indirizzato al Fermignano) alla disponibilità del campo di gioco;

- non sussisterebbero l’eccezionalità della situazione e i fondati motivi previsti dall’art. 19 delle N.O.I.F., perché l’impianto di Fano sarebbe perfettamente agibile e adeguato ai criteri stabiliti dalla normativa federale.

Orbene, l’art. 19, comma 1, delle N.O.I.F., stabilisce:

“Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”.

Aggiunge tuttavia il comma 4:

“In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e i Dipartimenti, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi (omissis)”.

Risulta dagli atti che:

- nella domanda di iscrizione al campionato, depositata in data 15 luglio 2024, il Fano ha indicato come terreno di gioco l’impianto sportivo “Diana” di Osimo e ha allegato il nulla-osta alla disponibilità del terreno di gioco;

- successivamente alla scadenza del 22 luglio, con P.E.C. del 23 luglio 2024, il Comitato regionale ha invitato la società a indicare un impianto idoneo alla disputa del campionato di competenza nel Comune di appartenenza o a formulare istanza in deroga ai sensi del citato art. 19, comma 4, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione e fissando il termine perentorio delle ore 13:00 del 29 luglio;

- con P.E.C. del successivo 24 luglio 2024, il Fano ha formalizzato l’istanza di deroga motivandone le ragioni (infondatezza del diniego opposto alla concessione dello stadio locale da parte del Comune per la presunta sussistenza di debiti scaduti, tenuto conto dell’intervenuta sospensione della cartella di pagamento e della rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione) e chiedendo di poter disputare gli incontri casalinghi nello stadio di Osimo;

- con P.E.C. del 26 luglio 2024, il Fano ha integrato la precedente istanza comunicando di aver ottenuto la disponibilità anche dello stadio comunale di Fermignano, posto nella medesima provincia e nelle immediate vicinanze del Comune di Fano, e allegando l’accordo raggiunto con la società A.S.D. U.S. Fermignanese, concessionaria dell’utilizzo dell’impianto di gioco;

- prima che il Comitato regionale assumesse la propria decisione sulla domanda di iscrizione del Fano al campionato di Eccellenza e sulla relativa istanza di deroga, con distinte P.E.C. delle ore 20:05 e 23:46 del 29 luglio, il Fano ha comunicato al Comitato regionale che avrebbe disputato le gare casalinghe del campionato nell’impianto di Fermignano e ha inviato il nulla osta del “proprietario (privato) gestore” alla disponibilità di tale campo di giuoco assieme al nulla-osta rilasciato dal Sindaco in accoglimento della richiesta della Fermignanese;

- con verbale n. 3 del 31 luglio 2024, il Consiglio direttivo del Comitato regionale ha accolto l’istanza deroga ex art. 19, comma 4, delle N.O.I.F., e ha accettato la domanda di iscrizione del Fano al campionato di Eccellenza;

- con P.E.C. del 31 luglio 2024, il Presidente del Comitato regionale ha comunicato al Fano l’accoglimento dell’istanza in deroga in via eccezionale, alla luce delle ragioni addotte, e l’autorizzazione alla disputa delle gare casalinghe del campionato di Eccellenza presso l’impianto sportivo comunale di Fermignano.

Alla luce di questa scansione della vicenda, il Collegio ritiene che il Tribunale territoriale abbia correttamente proceduto, rilevando che il Fano non sarebbe incorso in alcuna osservanza di termini perentori per avere tempestivamente inoltrato una motivata istanza di deroga (peraltro già implicitamente avanzata nella domanda di iscrizione con l’indicazione di uno stadio sito in un diverso Comune) con l’indicazione dell’impianto di Fermignano. Le due P.E.C. del 29 luglio 2024 successive alle ore 12:00 non sono sufficienti a far ritenere violato il termine posto dal Comitato regionale, dal momento che esse hanno carattere puramente integrativo di una documentazione già comunicata nella sua sostanza.

15. Il quarto motivo di reclamo censura ancora la violazione e falsa applicazione del C.U. n. 4/2024, dell’art. 3, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., dell’art. 19 delle N.O.I.F., dell’art. 31 del regolamento della L.N.D. La convenzione fra il Comune di Fermignano e la società Fermignanese non consentirebbe la libera concedibilità dell’impianto a terzi, subordinandola invece alla autorizzazione del Comune.

Anche questo motivo è infondato.

Il Fano ha documentato di avere raggiunto un accordo con la Fermignanese per l’utilizzo del campo di gioco di questa società; risulta inoltre che l’impianto era stato concesso alla Fermignanese dal Comune con attestazione della prescritta idoneità. Se poi la convenzione tra Comune e Fermignanese non consentisse alla società di accordare liberamente ad altre compagini, estranee al territorio comunale, l’uso del terreno - come attesterebbe la diffida comunale depositata in atti lo scorso 27 settembre, cui peraltro la società ha replicato - è res inter alios acta, che rimane estranea al perimetro della presente controversia. Questa, in particolare, non può essere decisa sulla base di documenti formatisi in un momento successivo a quello dell’introduzione del giudizio e recanti affermazioni di cui non è possibile verificare la fondatezza.

D’altronde, la circostanza che la Fermignanese si sia resa inadempiente alle clausole della convenzione con il Comune (questione che le parti hanno ampiamente dibattuto sia negli scritti che in udienza e di cui sono ignoti e non prevedibili gli sviluppi ulteriori) potrà essere semmai fonte di responsabilità e di altre conseguenze per quella società nei rapporti con l’Amministrazione locale, ma non incide sul fatto che, al momento dell’iscrizione al campionato di Eccellenza, il Fano disponeva di un campo di gioco conforme alle prescrizioni del regolamento della L.N.D., richiamate dal C.U. n. 4/2024.

16. Con il quinto motivo di reclamo, la Jesina deduce la sussistenza di pendenze debitorie del Fano al momento della presentazione della domanda di iscrizione al campionato. Il Fano non avrebbe attestato l’integrale saldo di tutte le pendenze relative alla stagione sportiva 2023/2024; al contrario, l’esistenza di questa sarebbe certa sia in relazione agli emolumenti dei tesserati per alcuni mesi della stagione 2023/2024, sia in relazione al pagamento degli stipendi di alcuni addetti alla manutenzione dello stadio per la medesima stagione sportiva. Erroneamente la decisione di primo grado avrebbe seguito il Comitato regionale là dove questo, senza dimostrazione, ha affermato di avere effettuato gli accertamenti del caso con esito negativo, ma anche ha ritenuto decisivo il C.U.

n. 1/2024 della L.N.D. (secondo cui andrebbe effettuato il pagamento dei soli lodi emessi alla data del 31 maggio 2024), mentre il C.U. n. 4/2024, ai fini della valutazione dell’avvenuto saldo, non distinguerebbe fra pendenze precedenti e successive a quella data.

In disparte il profilo concernente la ricostruzione della normativa di settore, il motivo è da respingere, perché la Jesina non ha indicato nomi, atti formali o titoli di debito. In definitiva, quella della società reclamante appare una censura assertiva e priva di supporto probatorio.

17. Il sesto motivo del reclamo censura l’omessa motivazione della decisione di ammissione del Fano, adottata dal Consiglio direttivo del Comitato regionale.

Il motivo è infondato.

Correttamente il primo giudice ha ritenuto che il Consiglio direttivo, nell’accogliere l’istanza di deroga avanzata dal Fano con la formula “alla luce delle ragioni addotte”, abbia considerato che le considerazioni esposte nell’istanza costituissero gli eccezionali e fondati motivi cui l’art. 19, comma 4, delle N.O.I.F. subordina il rilascio dell’autorizzazione richiesta.

Si è trattato di una valutazione ampiamente discrezionale, svolta per relationem, che potrebbe essere sindacata in questa sede solo per manifesta irragionevolezza e che risulta invece in concreto ragionevole con riguardo, appunto, a quanto dedotto dalla società istante (infondatezza del diniego opposto alla concessione dello stadio locale da parte del Comune per la presunta sussistenza di debiti scaduti, tenuto conto dell’intervenuta sospensione della cartella di pagamento e della rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione).

Resta ovviamente irrilevante l’ulteriore determinazione del Comune di Fano in data 2 agosto 2024, che ha attribuito ad altra società la disponibilità dello stadio, in quanto successiva a quella dell’adozione dell’atto impugnato.

18. Con il settimo motivo di reclamo, la Jesina critica la decisione di prime cure per non avere accolto l’istanza istruttoria volta a dimostrare, attraverso l’ordine di esibizione documentale rivolto a tesserati del Fano nella stagione sportiva 2023-2024, la persistenza di pendenze economiche relative a quella stagione sportiva.

Anche questo motivo è infondato.

Non può essere invocato a sostegno dell’istanza il principio di vicinanza della prova. Come è giurisprudenza consolidata, questo non deroga alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti. In tal caso, il principio funge da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. Il principio di vicinanza della prova nulla può quando i fatti costitutivi sono identificati in maniera inequivocabile e certamente non consente all’interprete di riscrivere la ripartizione operata dalla norma attributiva (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2022, n. 12910).

In buona sostanza il principio serve a determinare, e non a stravolgere, il riparto dell’onere della prova.

Nel caso di specie, è del tutto evidente che spetta alla società reclamante dimostrare che la società reclamata non aveva titolo all’ammissione al campionato di Eccellenza. Al contrario, a fondamento della sua domanda e della correlata istanza istruttoria essa non apporta nemmeno un principio di prova, non potendo valere come tale il richiamo di vaghe e generiche notizie di stampa, sicché l’istanza viene ad assumere una inammissibile funzione meramente esplorativa e non può essere accolta.

19. Dalle considerazioni che precedono discende che i reclami sono infondati e vanno perciò respinti, con conferma delle decisioni impugnate.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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