F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0037/CFA pubblicata il 7 Ottobre 2024 (motivazioni) – Omissis/PFI

Decisione/0037/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0026/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Francesca Morelli - Componente

Carlo Saltelli – Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0026/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. omissis in data 02.09.2024; per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale Toscana n. 5 del 02.08.2024; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 26.09.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi l’Avv. Socrate Toselli per il reclamante e l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale;

 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. A conclusione della rituale attività di indagine, il Procuratore federale interregionale, con atto 806 pfi 2324 del 26 giugno 2024, ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale della Toscana:

- il sig. omissis, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. S. Lorenzo Campi Giovani e persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società Affrico A.S.D. e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere nel mese di luglio 2021 - allorché collaborava come volontario nell’ambito del centro estivo multidisciplinare organizzato dalla società Affrico A.S.D. - accompagnato nello spogliatoio il calciatore sig. omissis, all’epoca dei fatti minore di anni sette, e dopo aver visto l’organo genitale dello stesso, per aver detto al giovane calciatore che era piccolo ma che da grande sarebbe diventato grande come lo aveva lui, mostrando al minore in tale frangente il proprio organo genitale;

- la società Affrico A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. omissis, soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società Affrico A.S.D. e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, come descritti nei capi di imputazione.

2. Il Tribunale federale territoriale della Toscana, con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura federale (per il sig. omissis inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC; per la società Affrico A.S.D. l’ammenda di €. 1.000), ha ritenuto il deferito responsabile del fatto addebitatogli e per l’effetto ha inflitto al sig. omissis l’inibizione per anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC e alla società Affrico A.S.D. l’ammenda di €. 1.000.

In particolare il Tribunale ha:

a) respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del deferito, non potendo dubitarsi, sulla base del tenore letterale dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, che il ruolo svolto dal sig. omissis nella vicenda de qua rientrasse nell’ambito di applicazione della predetta norma;

b) rilevato, quanto alla prova del fatto, che dagli atti di indagine emergevano indizi gravi, precisi e concordanti della colpevolezza del deferito, essendo a tal fine emblematici alcuni passaggi della sua stessa dichiarazione  che non aveva smentito la circostanza di aver accompagnato il minore all’interno del bagno e che era rimasta possibilista sul fatto di aver potuto pronunciare frasi o battute dal contenuto stravagante; del resto, secondo il Tribunale, anche ad ammettere l’esistenza di una direttiva di accompagnare i partecipanti al centro estivo fino al bagno, non era comunque comprensibile il motivo – se non quello di rivolgere le proprie attenzioni al minore - per il quale l’incolpato avesse inteso di dover entrare all’interno del bagno insieme al minore, che in ragione della sua età era del tutto autonomo per le esigenze del caso;

c) considerata sussistente di conseguenza anche la responsabilità oggettiva della società Affrico A.S.D.

3. Con atto in data 27 agosto 2024, notificato via pec il 2 settembre 2024 e depositato in pari data, il sig. omissis ha proposto reclamo (numero 0026/CFA/2024-2025) avverso la predetta decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e, per l’effetto, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva, anche previa concessione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 7, del Codice di giustizia sportiva.

Il reclamo è stato affidato a quattro sostanziali motivi di censura.

Con il primo, rubricato "Violazione dell’art. 51, comma I CGS in riferimento alla responsabilità del sig. omissis per il fatto contestato”, il reclamante ha contrastato la decisione del Tribunale per aver ritenuto, quanto alla prova del fatto, che dagli atti di indagine emergessero indizi gravi, precisi e concordanti della sua colpevolezza per quanto riguardava in particolare il fatto che egli avesse affermato di non poter escludere di aver pronunciato eventuali battute scherzose.  

Al riguardo ha denunciato che il Tribunale non avrebbe correttamente apprezzato la circostanza che l’aver accompagnato il minore - di sei anni di età e non di otto anni - al bagno, non era stato frutto di una sua iniziativa autonoma e personale, connotata da intenti illeciti (per rivolgere attenzioni al minore), ma si atteggiava a comportamento necessitato sia delle prescrizioni imposte dalle società ai responsabili del centro estivo, sia di quelle di cui agli art. 2048 cod. civ. e 40 del cod. pen., incombendo notoriamente sui precettori l’obbligo di prevenire ogni fatto che possa ledere o mettere in pericolo l’incolumità dei minori loro affidati.

Peraltro, sempre secondo il reclamante, i testi escussi nel corso del procedimento avevano escluso che egli avesse tenuto ulteriori comportamenti inappropriati nei confronti dei minori delle varie società in cui aveva prestato la propria attività nel 2013; sotto altro profilo poi, sempre ad avviso del reclamante, nel valutare la sua dichiarazione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’affermazione da lui resa di “non ricordo”, che avrebbe dovuto condurre ragionevolmente ad escludere il raggiungimento della prova del fatto addebitatogli.

Con il secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 12 e 51 CGS in relazione al principio di proporzionalità della sanzione. Difetto di motivazione”, il reclamante ha lamentato, in sintesi, che la sanzione inflittagli in considerazione dell’età ancora infantile del minore sarebbe stata sproporzionata e violativa dell’art. 12 del Codice di giustizia sportiva, in quanto fondata solo in ragione della battuta rivolta al minore, senza tener conto della successiva condotta da lui tenuta ed in particolare in assenza di altri fatti, venendo così meno l’effetto dissuasivo e preventivo della pena stessa; ciò senza contare che la pena concretamente inflitta sarebbe anche in contrasto con i principi enunciati dal Collegio di garanzia dello sport in casi analoghi, la rescissione del vincolo associativo dovendo essere riservata ai soli casi di assoluto e totale distacco dai valori dello sport, ipotesi non rinvenibile nel caso di specie.

Con il terzo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 13, comma VII, e 51 CGS. Difetto di motivazione”, il reclamante ha lamentato, in sostanza, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare ai fini della irrogazione della giusta pena alcuni fatti rilevanti come circostanze attenuanti atipiche, quali la circostanza che nessun nocumento sarebbe derivato al minore dal fatto addebitatogli; l’aver svolto l’incarico di arbitro dal 1991 al 2014 e l’aver svolto attività di dirigente e allenatore per ulteriori dieci anni presso numerose società del settore giovanile, in totale assenza di contestazioni sul piano disciplinare.

Con un quarto ordine di censure, non espressamente rubricato, ma asseritamente dedotto “nell’ottica di non incorrere in decadenza e preclusioni”, il reclamante ha inteso evidenziare che la specifica contestazione mossagli di “aver mostrato i genitali al minore” non avrebbe trovato alcuna conferma probatoria in quanto: le dichiarazioni della madre del minore, non comparsa innanzi al delegato della Procura federale, avrebbero smentito quanto dichiarato dai dirigenti della società Affrico A.S.D.; il fatto storico addebitatogli sarebbe stato solo narrato dai dirigenti della società Affrico A.S.D. che lo avrebbero appreso solo de relato dalla madre del minore; non sarebbe stata proposta alcuna denuncia/querela in sede penale, né alcuna domanda risarcitoria in sede civile in conseguenza del fatto addebitatogli; nessuna conseguenza sulla vita del minore avrebbe avuto il fatto di cui di discute.

4. All'udienza tenutasi in videoconferenza il 26 settembre 2024, è comparso il difensore del reclamante che ha illustrato brevemente le proprie tesi difensive, riportandosi all’atto di reclamo ed insistendo nelle conclusioni ivi rese, ed il rappresentante della Procura federale, che ha dedotto l’infondatezza del reclamo, chiedendone il rigetto.

5. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il reclamo è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono, il che consente di prescindere dalla tardività del reclamo, proposto ben oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione impugnata ai sensi dell’art. 101, comma 2, C.G.S., non trovando applicazione nel processo sportivo la sospensione dei termini feriali, ex art. 52, comma 5, C.G.S..

7. In via preliminare va rilevato che è da considerarsi rituale la costituzione in giudizio della Procura federale avvenuta direttamente all’udienza di discussione mediante esposizione orale delle difese al fine del rigetto del reclamo.

Come recentemente ribadito dalla Sezione (CFA, Sez. I, n.18/2024-2025), in ragione del principio di informalità cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 CGS) - la disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (così anche CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 63/20212022).

8. Passando all’esame dei singoli motivi di reclamo si osserva quanto segue.

8.1. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il quarto motivo di reclamo, sopra indicati, con cui il sig. omissis sostiene, in sintesi, che - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - non sarebbe stata raggiunta la prova dell’effettiva verificazione del fatto addebitatigli, come concretamente delineato nell’atto di deferimento, così che erroneamente sarebbe stata dichiarata la sua colpevolezza.

L’assunto non è meritevole di accoglimento.

8.1.1. Sotto un primo profilo occorre osservare che, com’è pacifico, lo scabroso episodio di cui si discute, descritto nell’atto di deferimento, risulta essere stato segnalato agli organi di giustizia sportiva dalla Presidente della Polisportiva Affrico per averne avuto conoscenza dalla madre del minore: la circostanza che né quest’ultima, né il minore, successivamente individuati, non si siano dichiarati disponibili a rendere al riguardo ulteriori dichiarazioni o precisioni al collaboratore della Procura è del tutto irrilevante ai fini della prova del fatto e della sua imputabilità al reclamante, trattandosi tra l’altro di soggetti non tesserati.

Né alcun rilievo può assumere la circostanza, cui pure ha fatto cenno il reclamante, che per il fatto di cui si discute non sia stata presentata alcuna denuncia o querela all’autorità giudiziaria ordinaria, né siano state avanzate dalla parte lesa istanze risarcitorie, giacché tali mancanze intuitivamente non escludono che il fatto contestato sia effettivamente avvenuto, non spettando esclusivamente all’autorità giudiziaria ordinaria la prova dei fatti storici.

8.1.2. Sotto altro profilo deve considerarsi altrettanto pacifica - in quanto neppure contestata dal reclamante - la circostanza che questi abbia effettivamente accompagnato il minore al bagno, tant’è che egli deduce che tale comportamento, lungi dall’essere inappropriato, avrebbe costituito adempimento dell’obbligo, anche normativamente imposto dagli artt. 2048 cod. civ. e 40 cod. pen., di sorveglianza sui minori.

Sennonché, diversamente da quanto viene strumentalmente prospettato, ciò che è stato contestato al reclamante non è l’aver accompagnato al bagno il minore, quanto piuttosto l’essere stato presente al compimento da parte di quest’ultimo di un suo atto fisiologico in occasione del quale avrebbe visto l’organo genitale del minore e che lo avrebbe rassicurato del fatto che crescendo sarebbe diventato come il suo, mostrandoglielo.

Non vi può essere dubbio che tali ulteriori modalità dell’accompagnamento al bagno del minore, sono del tutto ingiustificate ed evidentemente inappropriate, dal momento che non può in alcun modo ritenersi che l’obbligo di sorveglianza, anche normativamente sancito, possa estendersi fino a ricomprendere la necessaria materiale presenza del maestro o precettore anche nel momento in cui il minore compie i suoi atti fisiologici, che devono essere considerati del tutto intimi e riservati.

Il reclamante non ha fornito alcun elemento probatorio, neppure indiziario, volto a smentire che i fatti si siano effettivamente svolti nel modo descritto nell’atto di deferimento, la sua stessa testimonianza – che poteva rappresentare l’elemento decisivo a sua discolpa – essendo stata possibilista circa le frasi pronunciate (sulla situazione e all’indirizzo del minore), pur qualificandole come mere batture, da considerare a dir poco inappropriate, e del tutto reticente in ordine allo svolgimento dei fatti in relazione ai quali si è limitata a dichiarare di non ricordare.

Del tutto ragionevolmente, quindi, il Tribunale ha considerato provati i fatti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, poiché è intuitivo che il dichiarare di non ricordare non può considerarsi idoneo a ritenere non avvenuti quei fatti; e ciò anche con riguardo alla mai effettivamente contestata segnalazione del fatto da parte della madre del minore e della Presidente della Polisportiva Affrico, e allo stesso ricordato tenore letterale delle dichiarazioni del reclamante.

Risulta pertanto raggiunto lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per affermare la responsabilità dell’incolpato, standard probatorio che è inferiore a quello, di stampo penalistico, dell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, attestandosi piuttosto a quello del “più probabile che non”: infatti è stato più volte affermato che il valore probatorio sufficiente per accertare la verificazione di un illecito si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito, ferma restando la necessità che la valutazione circa la responsabilità del fatto addebitato sia conseguita sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla consistenza della violazione contestata e non riposi invece su mere ipotesi, congetture o verosimiglianza (tra le più recenti, CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 11/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 19/2024-2025; CFA. SS.UU., n. 126/20232024).

8.2. Possono essere ugualmente esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di reclamo, anch’essi in precedenza illustrati, con i quali il reclamante ha contestato l’entità della sanzione inflitta, ritenendola, per un verso, non proporzionata rispetto al disvalore del fatto addebitato e, per altro, erronea per non aver tenuto doverosamente conto delle circostanze attenuanti atipiche.

Anche tali censure non meritano favorevole considerazione.

In tema di sanzioni questa Corte ha ripetutamente affermato che, secondo quanto previsto dall’art. 12 C.G.S. gli organi di giustizia sportiva sono tenuti a modulare l’afflittività della sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, giacché solo se l’entità della sanzione è concretamente commisurata alla gravità dell’illecito nel quadro delle circostanze di fatto, essa potrà avere una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (da ultimo: CFA, sez. I, 126/2023-2024 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali coordinate giurisprudenziali, non potendo dubitarsi della gravità del fatto, anche con riferimento alle sue concrete modalità di manifestazione anche di luogo e all’età del minore, laddove le contestazioni svolte sul punto dal reclamante sono fondate su mere valutazioni soggettive, prive di qualsiasi supporto probatorio, concretizzandosi in definitiva come mero dissenso rispetto alle ragionevoli conclusioni raggiunte dal Tribunale.

Anche la contestazione circa la pretesa mancata valutazione da parte del Tribunale delle circostanze attenuanti atipiche non merita accoglimento, giacché se è vero che esse rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al giudice per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero non solo che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi.

Nel caso di specie le circostanze indicate dal reclamante come attenuanti atipiche sono per converso mere considerazioni meramente soggettive circa la sua persona (arbitro e dirigente sportivo mai sottoposto a procedimento disciplinare) o del tutto gratuite e generiche (come l’apodittica affermazione secondo cui il minore non avrebbe subito alcuna conseguenza dal fatto de qua).

Non è pertanto meritevole di censura la decisione del Tribunale che non le ha prese in considerazione.

9. In conclusione il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con pec.

 

L’ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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