F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0044/CFA pubblicata il 31 Ottobre 2024 (motivazioni) – PFI-Sig. Gabriele Cecchini-Sig. Daniele Rocchetti-Sig. Loris Mezzolani-Sig. Valentino Santi-A.S.D. Gallo Football
Decisione/0044/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0042/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti – Componente
Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0042/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 08.10.2024, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche n. 51 del 26.09.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 28.10.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e udito l’Avv. Andrea Dellavalle per la reclamante; nessuno è comparso per i Sig.ri Gabriele Cecchini, Daniele Rocchetti, Loris Mezzolani e Valentino Santi, nonché per la società A.S.D. Gallo Football;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I fatti accertati dalla Procura federale, oggetto del deferimento, sono comprovati documentalmente, non sono stati contestati e possono ritenersi pacifici. Nonostante il calciatore Valentino Santi non fosse stato regolarmente tesserato presso la A.S.D. Gallo Football, è stato schierato nelle fila della medesima associazione per sei gare valevoli per il campionato di Terza categoria: Pol. Bottega –del 20.1.2024, Gallo Football - Piobbico 90 del 27.1.2024, Gallo Football - Pole Calcio del 3.2.2024, Pieve di Cagna Gallo Football del 10.2.2024, - Pol. Serra Sant’Abbondio del 17.2.2024 e Furlo - Gallo Football del 24.2.2024.
In quattro di queste gare il dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la A.S.D. Gallo Football, firmatario della distinta, risultava essere il Sig. Daniele Rocchetti; nelle altre due il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la nonché firmatario della distinta era riferibile al Sig. Loris Mezzolani.
Per tutto il periodo in cui si disputavano le predette gare il ruolo di Presidente della A.S.D. Gallo Football, munito di poteri rappresentativi, era ricoperto dal Sig. Gabriele Cecchini.
Conseguentemente la Procura federale territoriale ha deferito:
1) il sig. Gabriele Cecchini per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, chiedendone l’inibizione per mesi otto;
2) il sig. Daniele Rocchetti per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., chiedendone l’inibizione per mesi sei;
3) il sig. Loris Mezzolani per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., chiedendone l’inibizione per mesi quattro;
4) il sig. Valentino Santi (in quanto autore di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva) per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., chiedendone la squalifica per otto giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
5) la società A.S.D. Gallo Football a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gabriele Cecchini, Daniele Rocchetti, Loris Mezzolani e Valentino Santi, chiedendone la condanna a un’ammenda di seicento euro nonché la sanzione di (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza.
Il Tribunale federale territoriale ha riconosciuto la fondatezza di tutti i capi d’accusa riportati ma si è discostato dalle correlate richieste di sanzione, disponendo per il Sig. Gabriele Cecchini mesi 2 (due) di inibizione, per il sig. Daniele Rocchetti mesi 1 (uno) di inibizione, per il sig. Loris Mezzolani 15 (quindici) giorni di inibizione, per il sig. Valentino Santi 3 (tre) giornate di squalifica e per la società A.S.D. Gallo Football euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione.
Nel procedere alla suindicata determinazione delle sanzioni, il Tribunale federale territoriale ha dichiarato di essersi rifatto ai criteri fissati dalla decisione a Sezioni Unite di questa Corte n. 67/CFA/2022-23, tenendo al contempo presente il contesto dilettantistico di un campionato di terza categoria, l’ammissione di responsabilità da parte di tutti i deferiti e la parziale buona fede del calciatore che risulterebbe dalla circostanza che questi aveva prodotto un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico redatto all’inizio della relativa stagione; fatti, questi ultimi due (ammissione di responsabilità da parte di tutti e buona fede del calciatore risultante dall’esibizione del certificato medico) cui il Tribunale ha assegnato la valenza di circostanze attenuanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del CGS.
La Procura federale ha impugnato tale statuizione denunciandone l’incongruità in ragione, in particolare, della sostanziale disapplicazione dei criteri indicati nella richiamata decisione a Sezioni Unite della CFA (n. 67/CFA/2022-23) e dell’inconsistenza degli argomenti a sostegno della buona fede e delle altre supposte circostanze attenuanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Al di là della misura delle sanzioni richieste dalla Procura federale, le deduzioni a sostegno dell’incongruità della decisione di primo grado sono in larga parte condivisibili e il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Nonostante la partecipazione alle competizioni sportive in mancanza del prescritto tesserino sia da reputarsi un’infrazione disciplinare tipica, vuoi per il calciatore che partecipi alla gara vuoi per il presidente-rappresentante pro tempore vuoi per i dirigenti accompagnatori (segnatamente, art. 32, comma 2 del Codice di giustizia sportiva e art. 7, comma 1 dello Statuto federale in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 e ss. nonché dall’art. 61 delle NOIF), non risultano puntualmente apprestate dagli ordinamenti federali né dal Codice di giustizia sportiva le relative sanzioni, eccezion fatta per la sanzione della perdita della gara prescritta dall’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. (questione, quest’ultima, estranea al presente giudizio di appello).
Per il resto, le sanzioni sono rimesse al giudice sportivo procedente che è chiamato a dosarle bilanciando il principio di afflittività ed efficienza, da un lato, con il senso di giustizia sostanziale, dall’altro, ferma restando la gravità di un illecito che altera il regolare svolgimento dei tornei e sottrae il calciatore alle indispensabili tutele mediche e assicurative.
Al fine di decidere nello specifico una serie di complesse vicende previamente riunite e di offrire in via di principio criteri uniformi e affidabili, questa Corte ha pronunciato una decisione a Sezioni Unite (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023) nella quale sono state affrontate le pertinenti questioni di principio e sono stati adottati criteri di commisurazione della sanzione sicuri e oggettivi.
Sotto il primo profilo, per quel che qui rileva, si è esclusa la configurabilità di una “continuazione” nell’illecito che conduca a una riduzione delle sanzioni in caso di violazione reiterata e si è piuttosto adottato un criterio di temperamento delle sanzioni nel caso in cui le violazioni siano superiori a cinque soltanto a partire dalla sesta sanzione (con riduzioni decimali che - in un caso come il nostro in cui le gare disputate dal calciatore privo di regolare tesseramento sono proprio sei - non avrebbe senso invocare).
Sotto il secondo profilo, questa Corte ha stabilito il criterio per cui «la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro».
Con riferimento alla figura dei Presidenti-rappresentanti, poi, ha sancito che essi sono responsabili con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore, mentre per gli altri esponenti della società (dirigenti accompagnatori ufficiali) occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata effettivamente perpetrata con la sottoscrizione/presentazione, ad esempio (come nel caso qui da decidere), della distinta di gara. La sanzione è stata individuata in un mese di inibizione per ciascuna gara.
Infine, per quanto concerne i calciatori, la decisione più volte richiamata ha escluso che la rispettiva responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di trattamento con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Rispetto ai calciatori, dunque, è parso congruo stabilire la misura della sanzione «nella squalifica di una giornata per ciascuna violazione accertata».
Orbene, il Collegio intende prestare piena adesione ai richiamati principi e criteri affermati nella decisione a SS. UU. n. 67/20222023, che già si collocavano nella migliore elaborazione della giustizia sportiva (v. ad esempio CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023) e sono stati poi costantemente rispettati (CFA, Sez. I n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 96/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 106/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 107/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 7/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 3/2024-2025).
Va quindi riformata la decisione del Tribunale federale territoriale che si è discostata dai principi sopra richiamati ricostruendone erroneamente la logica con riguardo al calcio svolto a livello dilettantistico e ravvisando incongruamente ragioni di attenuazione della gravità delle condotte accertate.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, pare qui da condividere quanto dedotto dalla Procura appellante e cioè che ritenere applicabile l’attenuante della fattiva collaborazione nel caso di una postuma ammissione di fatti già pienamente acquisiti e irrevocabilmente acclarati priverebbe di senso l’attenuante in discorso.
Quanto poi al possesso da parte del calciatore di certificato medico di idoneità all’attività agonistica, non pare possa automaticamente desumersene la buona fede con riferimento alla regolarità del tesseramento, che sussisterebbe soltanto se il calciatore avesse addotto concreti ed obiettivi indizi utili a presumere che avesse avuto ragione di ritenere che il tesseramento fosse stato regolarmente inoltrato (e non soltanto le visite mediche che hanno natura prodromica).
Per quanto concerne la particolare attenzione che il precedente più volte richiamato riserva al calcio dilettantistico, è vero che per il caso di condotte reiterate per un numero di volte molto alto si è posto il problema di individuare criteri di ridimensionamento delle pene che altrimenti risulterebbero abnormi e preclusive dell’attività stessa, ma ciò non può valere per il caso in cui le gare “irregolari” accertate sono sei, tenuto anche conto che la medesima decisione ha al contempo precisato che «il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli» (CFA, SS. UU., n. 67/2022-2023).
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Gabriele Cecchini: l’inibizione per mesi 6 (sei);
- al sig. Daniele Rocchetti: l’inibizione per mesi 4 (quattro);
- al sig. Loris Mezzolani: l’inibizione per mesi 2 (due);
- al sig. Valentino Santi: la squalifica per 6 (sei) giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- alla società A.S.D. Gallo Football: l’ammenda di € 600,00 (seicento/00) e penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Mauceri Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
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