F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0046/CFA pubblicata il 4 Novembre 2024 (motivazioni) – PFI-A.S.D. Sca Asti- Sig. Lorenzo Ambrogio

Decisione/0046/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0040/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Fabrizio D'Alessandri - Componente

Marco La Greca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0040/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 03.10.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta n. 27 del 28.09.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 24.10.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco La Greca e uditi l’Avv. Maurizio Gentile per la reclamante e l’Avv. Corrado Buscemi per la società A.S.D. Sca Asti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento del 16 luglio 2024, la Procura federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta, i signori Gianluca Castrignano, Paolo Speretta e Lorenzo Ambrogio, nonché la società A.S.D. Sca Asti, in relazione all’impiego del sig. Lorenzo Ambrogini, non tesserato e privo di idoneità alla pratica sportiva agonistica, in occasione di due incontri valevoli per il campionato regionale under 17, quale atleta (il 13 gennaio 2024 contro la A.S.D. Albese Calcio), e quale collaboratore dell’arbitro (il 7 febbraio 2024, contro la A.S.D. Dertona calcio giovanile).

Il deferimento era disposto:

- quanto al Sig. Gianluca Castrignano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sca Asti, per la “violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma ed anche in relazione a

quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sca Asti, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Ambrogio, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione” ai due incontri e nei ruoli sopra citati, “nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa”;

- quanto al sig. Paolo Speretta, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sca Asti, per “ la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione” degli incontri succitati, “sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sca Asti nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Ambrogio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso”;

- quanto al sig. Lorenzo Ambrogio, per la “violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione aquanto disposto dagli artt. 39, comma 1, 43, comma 1, e 63, comma 2, delle N.O.I.F”, avendo preso parte ai due incontri, nei ruoli già indicati, “senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva”;

- la società A.S.D. Sca Asti “ a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dai sigg.ri Gianluca Castrignano e Paolo Speretta, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Lorenzo Ambrogio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione”.

Avanti al Tribunale federale si costituiva la società, che svolgeva difese nel sostanziale interesse anche degli altri soggetti deferiti, in buona sostanza affermando - quanto al contestato, mancato tesseramento - di avere in realtà proceduto al tesseramento dell’atleta nella sezione calcio a 5, per essere incorsa in un errore, a suo dire “scusabile” nella compilazione del modulo online; quanto, invece, al contestato utilizzo dell’atleta privo di certificazione di idoneità per la pratica sportiva agonistica, produceva documentazione attestante tale idoneità nel periodo riguardante i fatti oggetto di deferimento.

La Procura, per parte sua, all’udienza di discussione, esposte le ragioni a sostegno del deferimento, concludeva chiedendo comminarsi le seguenti sanzioni: 4 mesi di inibizione nei confronti dei signori Castrignano e Speretta, 4 giornate di squalifica nei confronti del signor Lorenzo Ambrogio, 2 punti di penalizzazione e ammenda di 350 euro nei confronti della società.

Il Tribunale federale, ritenuta provata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, valutava, altresì, doversi ridurre la sanzione nei confronti dell’atleta, “tenuto conto della minore età del medesimo”, che doveva essersi “limitato ad attenersi alle indicazioni fornite e alle decisioni assunte dai rappresentanti della società in occasione delle gare citate, non esistendo la prova della consapevolezza di quest’ultimo quanto all'inadempimento da parte dei diretti responsabili; oltre ad emergere dagli atti di indagine che il giocatore ha già scontato una giornata di squalifica per la medesima violazione oggi contestata”; lo stesso Tribunale valutava, altresì, doversi ridurre anche “la richiesta formulata dalla Procura Federale nei confronti della società alla luce del successivo tesseramento del calciatore, che porta ad escludere un elevato grado di malizia nelle condotte ascritte ai propri tesserati, considerato in particolare il titolo di responsabilità per il quale la società è chiamata a rispondere”.

Per l’effetto, mentre ai signori Castrigano e Speretta venivano comminate le sanzioni secondo le richieste dalla Procura (4 mesi di inibizione), nei confronti del sig. Ambrogio veniva comminata la sanzione di una giornata di squalifica e, nei confronti della società, l’ammenda di euro 200,00, senza punti di penalizzazione,

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura federale, con riferimento alla disposta riduzione delle sanzioni inflitte al calciatore e alla società (a questa sia con riferimento al minore importo dell’ammenda, sia con riferimento alla mancata inflizione di punti di squalifica).

In particolare, quanto alla posizione del sig. Ambrogio, rileva la Procura che le motivazioni addotte dal Tribunale federale, in ordine alla minore età dell’atleta (tale per cui dovrebbe essere mitigata la sua responsabilità), siano censurabili, dal momento che il calciatore “non poteva non essere a conoscenza” del suo irregolare utilizzo “ed in ogni caso doveva essere consapevole, con l’utilizzo degli ordinari criteri di diligenza riferibili anche alla sua età (17 anni) che non è consentito partecipare a gare nell’ambito di una squadra senza essere tesserato”.

La decisione viene altresì censurata “nella parte in cui afferma che la sanzione correttamente applicabile sarebbe quella di una giornata di squalifica perché il calciatore avrebbe già scontato un’altra giornata di squalifica per la medesima violazione contestata”, dal momento che il calciatore aveva in effetti già scontato un’altra giornata di squalifica ma in relazione alla irregolare partecipazione a una distinta violazione (l’incontro del 4 febbraio 2024, contro la Acqui F.C).

“La <mitigazione> della sanzione irrogata per aver già scontato altra sanzione”, conclude sul punto la Procura, “è evidentemente frutto di un’erronea lettura degli atti del procedimento; se correttamente valutata, infatti, la partecipazione ad un’ulteriore gara in posizione irregolare avrebbe potuto al limite portare il Giudicante a valutare con maggior rigore la posizione del deferito”.

Per quanto concerne, poi, la posizione della Società, osserva la Procura che il successivo tesseramento del calciatore - siccome avvenuto, per l’appunto, dopo la contestazione - non è, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un elemento idoneo a far ritenere di minore gravità la responsabilità della società. Non trovano quindi giustificazione, ad avviso della reclamante, né la mancata irrogazione di alcuna penalizzazione di punti, né la riduzione della sanzione economica rispetto alla richiesta della Procura.

A sostegno di tali assunti, la Procura ha riportato ampi stralci della giurisprudenza di questa Corte Federale.

La società resiste al reclamo con memoria reiterativa delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado e, per l’effetto, chiede la conferma della decisione impugnata.

All’udienza del 24 ottobre 2024, presenti i difensori delle parti, come in epigrafe esposto, che hanno ribadito le rispettive tesi difensive, la causa è stata assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo proposto dalla Procura è orientato a un riesame delle sanzioni inflitte, al calciatore e alla Società, dal Tribunale federale che ha effettivamente operato, nei confronti dei predetti soggetti, una riduzione rispetto alle originarie richieste della Procura, qui reiterate.

Va preliminarmente osservato che, sebbene nel corso del giudizio non ne sia stato formalmente dato atto, è venuto meno il profilo di contestazione relativo alla non titolarità della idoneità alla pratica sportiva agonistica da parte dell’atleta.

Già avanti al Tribunale federale, invero, la società aveva prodotto tale documentazione. E’ del resto significativo che la Procura, in sede di reclamo, nel contestare i criteri esposti dal Tribunale per la mitigazione delle sanzioni inflitte, nulla abbia osservato al riguardo, nell’assunto, evidentemente, che tale profilo di deferimento non debba essere più considerato.

Venendo, dunque, all’esame dei motivi di reclamo svolti dalla Procura, va osservato, quanto alla posizione del calciatore, che le motivazioni addotte dal Tribunale federale per ridurre la sanzione a una giornata di squalifica non sembrano al Collegio meritevoli di conferma.

Ed invero, quanto alla supposta inconsapevolezza della violazione inerente il mancato tesseramento, va considerato che, in effetti, l’età del ragazzo, prossimo alla maggiore età, impone l’adozione di una avvedutezza appropriata all’importanza che il tesseramento riveste ai fini di una valida pratica agonistica; non sono ammesse trascuratezze o superficialità, né ci si può nascondere dietro al fatto che si tratta di attività a carico della società, dal momento che sempre è richiesta la collaborazione dell’atleta, consistente nella sottoscrizione da parte sua (oltre che dei genitori) del modulo di tesseramento; mancando tale sottoscrizione, l’atleta sa di non essere tesserato e dunque il suo scendere in campo o il suo collaborare con l’arbitro integra gli estremi di una consapevole violazione delle norme federali.

Al riguardo, circa la gravità della violazione, è stato, del resto, chiaramente precisato che “ La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative” (CFA, Sezioni Unite, decisione n. 67/CFA/2022-2023).

Circa, poi, lo specifico profilo di responsabilità del calciatore, è stato, altresì, osservato che “ In caso di partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione […] va escluso che la” responsabilità dello stesso calciatore “sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano” (ancora CFA, Sezioni Unite, decisione n. 67/2022-2023, che richiama, sul punto, le precedenti C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023, e C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022)”.

Va dunque rivista in aumento la sanzione inflitta al calciatore, sebbene non nella misura, nuovamente richiesta dalla Procura, di 4 giornate, non trovando tale quantificazione riscontro nella stessa giurisprudenza endofederale ampiamente citata dalla parte reclamante e dianzi riportata, secondo la quale “appare congruo stabilire la misura della sanzione della squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata”, restando poi “irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso”, come nel caso di specie, “in una stagione sportiva ormai decorsa” (ancora CFA, Sezioni Unite, decisione n. 67/2022-2023; per un’applicazione successiva di tali principi, si veda, ex multis, CFA, sez. I, n. 3/2023-2024).

Sulla base degli esposti principi e criteri, la sanzione applicata al calciatore deve dunque essere rideterminata in due giornate di squalifica.

Per quanto concerne, poi, la posizione della Società, parimenti sono da accogliere le considerazioni della Procura circa il fatto che il tesseramento avvenuto dopo la contestazione non valga a mitigare la responsabilità della compagine. Si tratta, invero, di un comportamento doveroso, di ripristino della legalità federale, che se fosse mancato avrebbe semmai costituito un elemento aggravante.

Sulla scorta della medesima giurisprudenza federale sin qui ampiamente citata, ritiene il Collegio che vadano comminati i richiesti due punti di penalizzazione, corrispondenti al consolidato criterio secondo cui va applicato un punto di squalifica per ogni giornata di indebito utilizzo, con elevazione anche della sanzione pecuniaria nella misura, richiesta dalla Procura e che il Collegio ritiene congrua, di 350,00.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Lorenzo Ambrogio: squalifica di 2 (due) giornate di gara;

- alla società A.S.D. Sca Asti: ammenda di 350,00 (trecentocinquanta/00) e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco La Greca                                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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