F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0045/CFA pubblicata il 31 Ottobre 2024 (motivazioni) – U.S. Cremonese S.p.A.-FIGC-LNPB)

Decisione/0045/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0037/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

Roberto Caponigro – Componente

Domenico Giordano - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0037/CFA/2024-2025 proposto dalla società U.S. U.S. Cremonese S.p.a. S.p.A. in data 26.09.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Tesseramenti n. 2 del 19 settembre 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 25.10.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Paolo Rodella per la reclamante, l’Avv. Giancarlo Gentile per la F.I.G.C. e l’Avv. Stefano Bosio per il sig. Tommaso Avitabile.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 13 agosto 2024 la Società U.S. Cremonese S.p.a.  S.p.a. proponeva ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS avverso e/o per la revoca e/o per l'annullamento della comunicazione notificata, in data 31 luglio 2024, dall'Ufficio tesseramento della Lega nazionale professionisti Serie B alla predetta società, relativamente alla posizione di tesseramento del calciatore Tommaso Avitabile (matr.2192622).

La ricorrente società sosteneva che nel corso della "finestra trasferimenti" invernale della stagione sportiva 2022/2023 - e, segnatamente, in data 26 gennaio 2023 - la Società U.S. Cremonese S.p.a.  acquisiva (dal Club U.S. U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l.), formalmente, il diritto alle prestazioni sportive (a titolo temporaneo e con diritto di opzione/riscatto per l'acquisizione definitiva) del calciatore Tommaso Avitabile, nato a Napoli il 21 settembre 2006. A sostegno della loro tesi era l'esatta, puntuale e compiuta definizione del suddetto trasferimento comprovata per tabulas dai seguenti documenti e, più precisamente: a) dal modulo "Variazione di Tesseramento per Calciatori Giovani di Serie" che il calciatore Tommaso Avitabile, unitamente ai suoi genitori (esercenti la potestà genitoriale in quanto minorenne), alla Società cedente (U.S. Fiorenzuola 1922) ed alla Società cessionaria (U.S. Cremonese S.p.a.), avevano sottoscritto in data 26/01/2023; b) dalla "Comunicazione Prot. n. 0007962360/22" del 26/01/2023 (relativa al calciatore Tommaso Avitabile) con la quale la Lega nazionale professionisti Serie A, disponeva autorizzazione al tesseramento del calciatore Avitabile Tommaso con decorrenza dal 26/01/2023"… (Trasferimento temporaneo).

Secondo la difesa della U.S. Cremonese S.p.a. il suddetto trasferimento del giovane Tommaso Avitabile prevedeva, in favore  della predetta società un "diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore" a fronte del pagamento - al Club U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. - di una somma complessiva di 20.000,00 oltre Iva, in aggiunta ad una serie di "Premi" e/o "Indennizzi" (sempre in favore del Club cedente U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l.), legati al raggiungimento di obbiettivi sportivi individuali del calciatore (prima presenza del calciatore con la 1° Squadra di U.S. Cremonese S.p.a.) e alla rivendita dello stesso ad un Club terzo ad opera della esponente Società (cosiddetta "sell on fee").

A dire della odierna reclamante le intese intervenute fra le due Società trovavano puntuale riscontro documentale sia nell'Accordo in "Bollo" n. 0007962360/22, che nel Modulo ad esso allegato denominato "Premi e/o Indennizzi" (recante medesimo protocollo n. 0007962360/22), tra loro stesse sottoscritte in pari data, stando questo a significare che trattavasi di un’unica operazione con cui le due Società avevano voluto disciplinare fin da subito le future condizioni economiche del trasferimento del giovane Tommaso Avitabile.

Secondo tale prospettazione, la Società U.S. Cremonese S.p.a.  - in data 14 giugno 2023 - esercitando il richiamato diritto di opzione/riscatto e conseguentemente, in ossequio ed applicazione degli accordi intervenuti 5 mesi prima, cioè in data 26 gennaio 2023, acquisiva, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Avitabile mediante adempimento delle relative obbligazioni economiche nei termini pattuiti. Pertanto, in virtù di quanto affermato, quindi, e senza soluzione di continuità del relativo tesseramento il giovane Tommaso Avitabile, sino al termine della scorsa stagione sportiva 2023/2024 (sino al 30 giugno 2024), è stato tesserato per la US U.S. Cremonese S.p.a.  ed ha acquisito la titolarità a titolo definitivo del diritto alle sue prestazioni sportive.

Tuttavia all’inizio della stagione sportiva 2024-2025, il calciatore Avitabile non veniva inserito nel Tabulato Societario e pertanto in data 16 luglio 2024, la U.S. Cremonese S.p.a.  si attivava per chiedere chiarimenti inoltrando comunicazione all'Ufficio tesseramento della LNPB.

Alla richiesta missiva, non seguiva alcun riscontro cosicché, in data 24 luglio 2024, la predetta società inoltrava una seconda missiva diretta ad ottenere delucidazioni sulle motivazioni per le quali il calciatore Tommaso Avitabile, nella corrente stagione sportiva 2024-2025, fosse stato estromesso dal Tabulato Societario della U.S. Cremonese S.p.a.. Alla data del 31 luglio 2024, l'Ufficio tesseramenti LNPB riscontrava le richieste con apposita comunicazione.

All'esito del ricevimento della comunicazione, non condividendo le decisioni contenute, la Società U.S. Cremonese S.p.a. adiva il Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti onde richiedere un provvedimento che autorizzasse il ripristino del tesseramento del giovane calciatore Tommaso Avitabile nella U.S. Cremonese S.p.a., fondando il ricorso sulle seguenti argomentazioni in punto di diritto: la ricorrente riteneva che la U.S. Cremonese S.p.a.  e la U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. con la sottoscrizione del loro accordo davano vita allo schema negoziale attraverso il quale il giovane Tommaso Avitabile sarebbe divenuto un calciatore tesserato a titolo definitivo con la U.S. Cremonese S.p.A.. Infatti, i due Club pattuivano un "trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione" ex art. 103, commi II e III, NOIF assimilabile, a dire della ricorrente in tutto e per tutto ad un trasferimento definitivo della proprietà del calciatore sottoposto a condizione sospensiva, laddove la condizione sospensiva dovesse essere individuata nell’evento, futuro ed incerto, rappresentato dall'esercizio del diritto di opzione/riscatto da parte della società U.S. Cremonese S.p.a.. Secondo le interpretazioni della U.S. Cremonese S.p.a., tutto quanto su descritto portava a ritenere che l'accordo sottoscritto inter partes in data 26 gennaio 2023 (sebbene denominato "trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione/riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo") potesse essere considerato alla stregua di un contratto di cessione definitiva del calciatore Tommaso Avitabile sospensivamente condizionato all’avveramento di un evento, futuro ed incerto, rappresentato dall'esercizio del diritto di riscatto/opzione da parte della predetta Società. In definitiva, la U.S. Cremonese S.p.a.  riteneva che il tesseramento del giovane Tommaso Avitabile dovesse essere a tutti gli effetti considerato come un'ipotesi di "tesseramento in continuità”. Al suddetto calciatore, pertanto, si sarebbe dovuta applicare la recente normativa emanata con il D. L. n. 89 del 29 giugno 2024 (che ha modificato il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021), con il quale è stato prorogato di un anno - e quindi sino al 1° luglio 2025 - il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti in continuità sottoscritti prima del 1° luglio 2023.

La U.S. Cremonese S.p.a. concludeva chiedendo al Tribunale federale nazionale, Sez. tesseramenti: a) “in via preliminare/cautelare ex art. 97 CGS ovvero, in subordine, ex art. 96 CGS - sospendere temporaneamente la posizione di tesseramento del calciatore Tommaso Avitabile onde evitare che questi, nelle more del giudizio, possa tesserarsi presso altri Club calcistici causando, all’evidenza, un grave ed irreparabile pregiudizio alle ragioni dell'esponente Società; b) in via principale, nel merito, disporre la revoca e/o la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia della Comunicazione notificata all'esponente Società in data 31 luglio 2024 dall'Ufficio Tesseramento della Lega nazionale Professionisti Serie B e, per l’effetto, ripristinare il tesseramento a titolo definitivo del calciatore Tommaso Avitabile con la Società U.S. Cremonese S.p.a.  Spa; c) in via istruttoria si chiede l’audizione personale del legale rapp.te di U.S. Cremonese S.p.a.  S.p.a. anche con il ministero del proprio legale di fiducia”.

In data 19 agosto 2024 si costituiva la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentando che il ricorso de quo era inammissibile in quanto tardivo. Tanto anche sul presupposto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine decadenziale il “Tabulato societario” nella parte in cui – come si legge a pag. 5 dell’atto introduttivo del giudizio - “il giovane Tommaso Avitabile non veniva inserito”.

All’esito dell’udienza dello scorso 9 settembre 2024, il Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti concludeva per il rigetto del reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la U.S. Cremonese S.p.a.  articolando un unico motivo di censura e concludendo per la riforma integrale della decisione impugnata.

Si costituiva in giudizio anche (i) la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale chiedeva, di contro, la conferma della decisione assunta dal Tribunale nazionale federale – Sezione tesseramenti nonché (ii) il calciatore Tommaso Avitabile, con atto meramente formale ed ai soli fini della partecipazione all’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e merita di essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

Giova premettere che il nucleo della questione oggetto del presente giudizio è evidentemente costituito, da un lato, dalla interpretazione da attribuire al disposto dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 28/02/2021, n. 36 (“Inizio modulo Fine modulo Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) recante “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica” e, dall’altro lato, dalla interpretazione della clausola del contratto sottoscritto tra la reclamante e la U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. con cui quest’ultima ha ceduto temporaneamente alla U.S. Cremonese S.p.a.  la proprietà del giovane atleta Tommaso Avitabile e, in particolare, al diritto di opzione della reclamante U.S. Cremonese S.p.a. con cui tale società si riservava la facoltà di acquistare definitivamente la titolarità del predetto calciatore.

Orbene, la citata disposizione di fonte primaria, nella sua attuale e vigente formulazione (frutto di ripetuti rimaneggiamenti finalizzati a posticiparne la piena operatività) prevede, come noto, che “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”.

La struttura precettiva della disposizione contempla, pertanto, l’eliminazione (entro una certa data, attualmente fissata al 1 luglio 2023) del vincolo sportivo limitante la libertà contrattuale dell’atleta e, al contempo, stabilisce tuttavia una proroga di validità di tale vincolo (allo stato sino al prossimo 1° luglio 2025) per i tesseramenti che costituiscano “rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”.

Ne deriva che, affinché un determinato rapporto contrattuale tra atleta e società sportiva possa continuare a contemplare un valido vincolo sportivo, esso deve porsi in rapporto di continuità, privo di soluzione, con un precedente tesseramento, di cui deve costituire mero rinnovo. Soltanto in tal caso, infatti, risulterebbe rispettata la natura di norma transitoria propria di tale previsione, evidentemente introdotta con la precipua finalità di consentire un graduale impatto dell’effetto abolitivo del vincolo sportivo sui rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della norma.

Ne consegue - venendo alla fattispecie oggetto del presente gravame - che affinché la proroga del vincolo sportivo potesse trovare rituale esplicazione, sarebbe stato necessario che alla data del 1° luglio 2023 fosse già in essere (per essere stato precedentemente sottoscritto) un contratto pluriennale tra la società calcistica U.S. Cremonese S.p.a. ed il calciatore Tommaso Avitabile, ciò costituendo il presupposto indefettibile per qualificare ogni successiva manifestazione di volontà delle parti (tesa a prolungare ulteriormente la durata di tale contratto) quale mero rinnovo del precedente ed originario vincolo, come tale sottratto alla subitanea dichiarazione legislativa di invalidità del vincolo sportivo.

Così circoscritta l’interpretazione della disposizione rilevante ai fini della soluzione del presente gravame, si rende necessario verificare se effettivamente il contratto di trasferimento temporaneo sottoscritto tra la società reclamante e la U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. in data 26 gennaio 2023 e l’esercizio del diritto di opzione ivi previsto in favore della - e poi esercitato dalla - U.S. Cremonese S.p.a.  potesse effettivamente dar vita ad una fattispecie contrattuale idonea a qualificarsi in termini di “rinnovo, senza soluzione di continuità, di un precedente tesseramento”.

Al riguardo, il proposto reclamo, con apprezzabile dovizia di argomenti, tendenzialmente perviene (anche per effetto del reiterato rinvio al precedente di queste SS.UU. della Corte federale di appello - ribadito anche in sede di udienza - costituito dalla decisione n. 4/2024-2025) alla equiparazione degli effetti prodotti sul contratto di prestazione sportiva dalla condizione sospensiva e dall’esercizio del diritto di opzione, ritenendo che in entrambi i casi sarebbe preservata la unitarietà del contratto e, conseguentemente, assicurata la continuità del contratto, come detto rilevante al fine di consentire l’operatività della proroga di validità del vincolo sportivo.

Tale tesi, per quanto suggestiva, non può essere condivisa.

La sovrapponibilità degli effetti giuridici derivanti dall’avveramento dell’evento dedotto in condizione (sospensiva) e dall’esercizio del diritto di opzione è, infatti, circoscritta esclusivamente alla perduranza del rapporto contrattuale tra le medesime parti; il che, tuttavia, è effetto ben diverso dalla continuità contrattuale di contro richiesta dalla previsione dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 36/2021 quale indefettibile presupposto per rendere operativa la proroga del vincolo sportivo.

Invero, la condizione è, come noto, elemento accidentale del contratto che volontariamente le parti appongono al regolamento contrattuale, così incidendo ab origine sullo stesso ed accettandone consapevolmente un mutamento, con effetti ex tunc, in conseguenza del verificarsi di un accadimento indipendente dalla loro volontà.

Sicché, trasponendo tali considerazioni al contratto di prestazione sportiva, l’apposizione di una condizione al verificarsi della quale il contratto di prestazione sportiva temporaneo possa novarsi in contratto pluriennale, anche in considerazione dell’efficacia retroattiva insita nell’avveramento della condizione, comporta naturaliter la emersione di un rapporto di continuità tra l’originario contratto temporaneo ed il successivo contratto pluriennale; invero, affinché si produca tale effetto (i.e. la novazione del rapporto da temporaneo a pluriennale) non è in tal caso necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà, essendo sufficiente quanto dalle parti voluto (e manifestato) all’atto della conclusione dell’accordo recante condizione sospensiva.

Di contro, è noto che, secondo la ricostruzione operata dalla migliore dottrina e dalla assolutamente prevalente giurisprudenza, il patto di opzione costituisce esso stesso autonomo negozio giuridico bilaterale (“Il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331, c.c., costituisce, a differenza della proposta irrevocabile, un negozio giuridico bilaterale, la cui causa consiste nell'assunzione dell'obbligo per una delle parti di mantenere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra parte del diritto di decidere circa la conclusione del contratto entro quel medesimo tempo. Per tale ragione, esso deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto finale, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto dell'adesione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni, profilandosi in caso contrario l'ipotesi di un mero "accordo preparatorio" destinato ad inserirsi nell'iter formativo del nuovo contratto. In sostanza, il patto di opzione si risolve in un contratto "strumentale", gratuito od oneroso, destinato a realizzare e ad esaurire la sua funzione con il perfezionamento del contratto finale, finalità perseguita con l'attribuzione al promissario di un potere di scelta in ordine alla stipula o meno del medesimo entro un tempo determinato, potere a fronte del quale il promittente è posto in una situazione di mera soggezione. In quanto dotato di propria funzione e di propri effetti, il patto di opzione conserva dunque un suo grado di autonomia strutturale e funzionale, nel senso che, mentre resta pur sempre vincolato o collegato al contratto finale, rispetto al quale svolge la funzione di negozio preparatorio, non è tuttavia assorbito dal contratto stesso” (Tribunale Bari sez. II, 30/06/2009, n.2218; in termini anche, ex multis, Cassazione civile sez. I, 10/10/2003, n.15142; Cassazione civile sez. III, 12/12/2002, n.17737).

Ne deriva che l’effettiva operatività dell’opzione e la conseguente produzione degli effetti che le parti avevano pattuito che si producano per effetto dell’esercizio di essa da parte dell’opzionario, presuppone un’autonoma, ulteriore e diversa manifestazione di volontà (del solo opzionario), da cui consegue la formazione di un nuovo ed ulteriore vincolo contrattuale, avente oggetto ben diverso e, soprattutto, efficace (solo) dal momento dell’esercizio dell’opzione stessa.

Pertanto, anche in tal caso, trasponendo gli appena enunciati principi alla fattispecie per cui è causa alla vicenda contrattuale tra la reclamante e la U.S. Fiorenzuola 1922 s.r.l., queste SS.UU. ritengono che (i) il vincolo pluriennale sia venuto in essere esclusivamente in data 14 giugno 2023 (i.e. alla data di esercizio da parte della reclamante società calcistica del diritto di opzione); (ii) in considerazione della natura temporanea del contratto di trasferimento sino a quel momento in essere tra le parti, non è possibile qualificare il contratto di trasferimento definitivo venuto ad esistenza per effetto dell’esercizio del diritto di opzione quale mero rinnovo di un precedente vincolo pluriennale (invero a quella data inesistente).

Di qui la conseguente inapplicabilità alla vicenda oggetto del presente gravame della fattispecie transitoria dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 36/2021 e, dunque, l’infondatezza del proposto reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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