F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0051/CFA pubblicata il 18 Novembre 2024 (motivazioni) – Sig. Federico Laiso/Procura Federale Interregionale
Decisione/0051/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0046/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Paola Palmieri – Componente
Daniele Maffeis - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0046/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Federico Laiso in data 17.10.2024,
contro
Procura Federale Interregionale; per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 25 del 10.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza dell’08.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’Avv. Fabio Galli per il reclamante e l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura Federale Interregionale; è presente altresì il sig. Federico Laiso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il calciatore Marco Mario Maffia era tesserato per la A.S.D. Pontelambrese in via pluriennale e ha prestato regolare attività sportiva per le stagioni agonistiche 2021/2022 e 2022/2023.
In data 9 giugno 2023, durante un incontro in sede con il calciatore e il padre Alberto, e alla presenza del direttore sportivo, il Sig. Federico Laiso, in qualità di Presidente dell’A.S.D. Pontelambrese, ha preso atto della richiesta del calciatore di ottenere lo svincolo.
La richiesta era motivata dal fatto che il calciatore non aveva concluso un previo accordo che gli attribuisse il diritto convenzionale a svincolarsi ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F.
È seguito un nuovo incontro in data 3 agosto 2023 tra il Sig. Laiso, Alberto Maffia e Marco Mario Maffia.
È provato, e comunque pacifico perché oggetto delle dichiarazioni precise e circostanziate sia di Alberto Maffia che del Sig. Laiso, che:
- in data 3 agosto 2023 Alberto Maffia ha effettuato un bonifico di Euro 3.000,00 in favore della A.S.D. Pontelambrese recante la dicitura “donazione”;
- è seguito un assegno bancario n. 0126822717-18 intestato alla A.S.D. Pontelambrese, incassato a gennaio 2024, recante la dicitura “erogazione liberale”;
- immediatamente Marco Mario Maffia è stato svincolato da parte della A.S.D. Pontelambrese.
È altresì pacifico che, indipendentemente dalla natura giuridica, e dalla rispettiva causale, il motivo dei pagamenti era la prestazione del consenso da parte della A.S.D. Pontelambrese allo svincolo al quale il calciatore non aveva diritto.
Il Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lombardia, con la decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lombardia, sezione disciplinare, n. 20/tfnsd-2024-2025 in data 10 ottobre 2024, notificata in data 11 ottobre 2024, ha preso atto che i fatti – i due pagamenti, lo svincolo, il motivo dei pagamenti – sono pacifici e provati e, escluso che si sia trattato di una liberalità, e ritenuto che si sia trattato di corrispettivo per lo svincolo, ha condannato il Sig. Laiso alla sanzione dell’inibizione per 12 mesi e la A.S.D. Pontelambrese alla sanzione dell’ammenda nella misura di Euro 3.000,00, sul presupposto che la condotta del Sig. Laiso integra violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. – e così la violazione dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” – e comporta la responsabilità della A.S.D. Pontelambrese ai sensi dell’art. 6, comma 1 C.G.S. – a mente del quale “la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta” -.
Con reclamo in data 17 ottobre 2024 il Sig. Laiso ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’inibizione per 12 mesi e dell’ammenda di Euro 3.000,00.
Il reclamante ha esposto che il Tribunale Federale Territoriale avrebbe errato nella valutazione e interpretazione degli elementi posti a fondamento della propria decisione di condanna. In particolare, secondo il Sig. Laiso, la motivazione della decisione sarebbe carente rispetto alla restituzione del percorso logico-giuridico idoneo a sostenere il riconoscimento di colpevolezza in capo allo stesso Sig. Laiso e alla A.S.D. Pontelambrese.
Le registrazioni audio in atti riporterebbero un confronto tra il Presidente Laiso e il padre del calciatore Marco Alberto Maffia che, in totale libertà e autodeterminazione, avrebbero esplorato la possibilità di svincolare il calciatore, senza che lo stesso avesse mai richiesto lo svincolo ai sensi dell’art. 108 NOIF.
Riferisce il Sig. Laiso che la A.S.D. Pontelambrese contava di poter fare affidamento sulle prestazioni sportive del sig. Maffia, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, e non aveva intenzione di privarsi delle prestazioni sportive del calciatore Marco Alberto Maffia, anche perché il trasferimento avrebbe comportato un danno per la A.S.D. Pontelambrese, atteso che essa avrebbe dovuto trovare in breve tempo un sostituto.
Puntualizza il Sig. Laiso che, grazie al suo personale interessamento del Presidente Laiso, il calciatore aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che lo stesso calciatore beneficiava di un rimborso mensile di Euro 180,00 per il primo anno e di Euro 380,00 per il secondo anno (percepiti anche durante il periodo di infortunio).
La difesa del Sig. Laiso è che la somma pacificamente versata dal calciatore e dalla sua famiglia alla A.S.D. Pontelambrese sarebbe stata il risultato di un’erogazione liberale in favore della A.S.D. Pontelambrese.
In via subordinata il Sig. Laiso sostiene che la pena applicata dal Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lombardia sarebbe incongrua e sproporzionata, con particolare riferimento alla condanna a dodici mesi di inibizione per Laiso Federico, che non è mai incorso in alcuna violazione di norme disciplinari ed anzi si è sempre fatto promotore dei valori di lealtà e probità sportiva nel corso della sua carriera dirigenziale.
Il Sig. Laiso invoca, senza indicarle, decisioni della giurisprudenza disciplinare che evidenzierebbero il carattere sproporzionato della sanzione, con particolare riferimento all’inibizione per una sola parte della stagione sportiva, non nella sua interezza.
In conclusione, il Sig. Laiso ha chiesto di riformare la decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Lombardia assolvendo egli stesso e la ASD Pontelambrese dai fatti oggetto dei capi di incolpazione loro ascritti e in subordine di ridurre le pene irrogate al limite minimo edittale.
2.- La Procura Federale Interregionale non ha depositato memoria.
3. In data 8 novembre 2024 si è tenuta l’udienza dinanzi alla prima sezione alla quale sono stati uditi l’Avv. Fabio Galli per il reclamante e l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura Federale Interregionale ed è stato sentito il Sig. Federico Laiso.
All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. L’art. 108 NOIF, rubricato “Decadenza dal tesseramento per accordo”, dispone che “1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione. 2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo”.
In assenza di “accordi”, lo scambio tra il consenso allo svincolo e il pagamento di denaro – provato, e comunque pacifico – è, per un tesserato, un comportamento non corretto, perché rende inutile il procedimento delineato dall’art. 108 NOIF e caratterizzato dalla conclusione del previo accordo e dal suo deposito nei termini, a pena di nullità.
Il comportamento è anche grave, perché il pagamento non spontaneo di denaro può rappresentare una indebita pressione sul calciatore.
Nel caso di specie, fermo che la causale letterale del bonifico e dell’assegno è completamente irrilevante ai fini della qualificazione, la natura di erogazione liberale o di donazione non è concepibile, in assenza – come si è detto, pacifica, provata e dichiarata dalle parti – del carattere della spontaneità dei due pagamenti.
Peraltro, se i pagamenti fossero due donazioni, la conclusione sarebbe identica, perché il motivo resterebbe il conseguimento del risultato dello svincolo, in assenza di accordo ai sensi dell’art. 108 NOIF, e la scorrettezza e la gravità della condotta di averli richiesti, e poi accettati, resterebbero intatti. Le precisazioni del Sig. Laiso, secondo cui egli si è impegnato per trovare un lavoro al calciatore e la ASD Pontelambrese gli garantiva rimborsi in denaro, non escludono, ma illuminano oltremodo, il motivo dei pagamenti, che era quello di compensare la prestazione del consenso allo svincolo.
Le decisioni che evidenzierebbero la sproporzione delle sanzioni non sono indicate dal reclamante, e le sanzioni appaiono congrue.
Ne discende l’infondatezza del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Maffeis Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce