F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0050/CFA pubblicata il 18 Novembre 2024 (motivazioni) – Sig. Dario Loporchio/Procura federale interregionale

Decisione/0050/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0044/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari – Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0044/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Dario Loporchio in data 11.10.2024;

contro

Procura federale interregionale per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 71 del 05.10.2024

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 07.11.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Monica Fiorillo per il reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale Interregionale; è presente altresì il Sig.Dario Loporchio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1) Con reclamo depositato in data 11 ottobre 2024, il sig. Dario Loporchio ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Puglia depositata il 5.10.2024 e pubblicata in pari data con il Comunicato Ufficiale n. 71, nella parte in cui la stessa, in esito al deferimento n. 3537/773 pfi 23-24/PM/blp del 7 agosto 2024 a carico delle società USD Corato Calcio 1946 ASD e A.S.D. Fortis Altamura (successivamente ridenominata A.S.D. Soccer Massafra 1963), nonché dei tesserati Maldera Giuseppe, Barracchia Giuseppangelo, Loporchio Dario e Castelletti Vito, ha comminato al reclamante l’inibizione per anni 4.

La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite riguarda l’illecita alterazione del risultato della partita di calcio tra il Corato Calcio e la Fortis Altamura, disputatasi il 7 ottobre 2018, gestita dagli esponenti altamurani dell’associazione mafiosa denominata “clan Parisi” di Bari e collegata alla parimenti illecita alterazione del risultato della precedente partita tra le stesse squadre svoltasi sempre in Corato il 30 aprile 2017. In occasione di questa, il presidente del Corato Calcio Giuseppe Maldera, fortemente interessato ad ottenere la vittoria della propria squadra nello spareggio play-off e con essa l’accesso alla categoria superiore, dopo aver cercato, senza successo, di trovare un accordo illecito con i referenti mafiosi della Fortis Altamura, si era successivamente avvalso della forza intimidatrice del clan rivale Strisciuglio, nei confronti di calciatori e dirigenti della squadra altamurana costretti al risultato imposto, giungendo così a coronare il proprio progetto, ma con l’effetto di suscitare i propositi ritorsivi del clan Parisi per lo “sgarbo” subito.

Nel reclamo si sostiene che le argomentazioni del Tribunale riferite alla persona del deferito, lungi dall’ergersi a solida e granitica dimostrazione di una sua asserita condotta alterativa del risultato e dello svolgimento della gara in discorso, contengono, al contrario, concreti e validi spunti a conforto della insussistenza di qualsivoglia coinvolgimento del menzionato deferito in ipotesi fraudolente di sorta.

L’inchiesta federale è stata avviata a seguito della trasmissione da parte della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari di un’informativa con allegato lo stralcio dell’ordinanza di custodia cautelare nr. 6571/2019 R.G.G.I.P., emessa in data 7 febbraio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Bari nell’ambito del procedimento penale nr. 7094/2018 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.

Dalla documentazione trasmessa, in particolare, emergerebbe il compimento di atti fraudolenti che coinvolgevano tesserati delle società sportive Corato Calcio e Fortis Altamura volti ad alterare il risultato della gara Corato Calcio – Fortis Altamura del 30.4.2017, valevole quale finale dei play off del campionato di Promozione del Comitato regionale Pugliese, e dell’incontro Corato Calcio – Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza dello stesso Comitato.

In particolare, il capo 3 dell’ordinanza cautelare investiva, tra gli altri, la posizione dell’indagato Loporchio Dario, direttore sportivo del Corato Calcio nonché rappresentante in quota atleti dell’Associazione italiana calciatori presso il Comitato regionale Puglia della Lega nazionale dilettanti, ritenuto responsabile dei delitti p. e p. dall’art. 81, 1° comma, c.p., dagli artt. 1 e 3 L. n. 401/89 e dall’art. 416 bis c.p., perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di porre fine alle conflittualità originate in occasione del precedente incontro tra le due compagini suindicate, svoltosi il 30 aprile 2017, nonché al fine di assicurare il sostentamento economico dei membri – anche detenuti – del “clan Parisi” di Bari, sotto la cui egida operano esponenti del “clan D’Abramo-Sforza” di Altamura, con la minaccia implicita di subire conseguenze negative nel caso di mancata adesione alla volontà dei Parisi di concordare il risultato della partita di calcio di seguito indicata e con la minaccia esplicita di punire il presidente della squadra di Corato Maldera Giuseppe a causa delle condotte descritte nel precedente capo di imputazione, così avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, compiva atti fraudolenti volti ad alterare il risultato dell’incontro di calcio tra Corato Calcio e Fortis Altamura, svoltosi il 7 ottobre 2018 (a seguito della promozione nel campionato di Eccellenza anche della Fortis Altamura), generando nei soggetti partecipanti alla competizione sportiva il timore derivante dalla aderenza degli inquisiti al sodalizio criminale Parisi di Bari e pattuendo con Maldera la “combine” del risultato sportivo, ottenendo altresì per la organizzazione malavitosa una non quantificata somma di denaro.

Il contributo all’azione criminosa del Loporchio era consistito nell’attivarsi per risolvere il problema derivante dal torto subito dai Parisi in occasione della gara del 30.04.2017 e di garantire l’esito concordato dell’incontro di calcio del 7.10.2018 secondo le aspettative di Lovreglio Tommaso, di Sforza Giovanni e del clan Parisi di Bari, in virtù dei consolidati rapporti di forza sul territorio altamurano. Con l’aggravante di cui al comma 3°, in quanto il risultato della competizione influiva sullo svolgimento di scommesse regolarmente esercitate. Con l’ulteriore aggravante dell’utilizzo della metodologia mafiosa, per le ragioni suindicate e con l’aggravante della finalità di agevolare mediante tali condotte l’organizzazione mafiosa dei Parisi di Bari, garantendo mediante l’alterazione del risultato sportivo il ristabilirsi degli equilibri criminali di Altamura da sempre soggetta all’egemonia dei Parisi e la perdurante supremazia sul territorio di Altamura della predetta associazione e dell’organizzazione criminale denominata clan D’Abramo-Sforza che sotto l’egida della prima opera nello stesso territorio.

La Procura federale interregionale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare al n. 773pf23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito allo svolgimento delle gare Corato Calcio – Fortis Altamura del 30.4.2017, valevole quale finale dei play off del campionato di Promozione, e Corato Calcio – Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia”. L’attività requirente veniva delegata ai sostituti procuratori federali e a collaboratori federali i quali, previa proroga del termine per la conclusione delle indagini, in data 24 giugno 2024 trasmettevano alla Procura federale interregionale le conclusioni tratte dall’attività istruttoria.

Di seguito, con atto del 7 agosto 2024 (Prot. 29848/661pfi23-24/PM/fda), il Procuratore federale e il Procuratore federale interregionale deferivano, tra gli altri, innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia:

- il sig. Loporchio Dario, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva in vigore all’epoca dei fatti (trasfuso nell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di giustizia sportiva) all’interno e nell’interesse della U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D., nonché rappresentante in quota atleti dell’Associazione italiana calciatori presso il Comitato regionale Puglia della Lega nazionale dilettanti, per rispondere:

della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva in vigore all’epoca dei fatti (trasfuso nell’art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di giustizia sportiva) per avere lo stesso, prima dell’incontro Corato – Fortis Altamura del 7.10.2018, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato regionale Puglia della stagione sportiva 2018 - 2019, in concorso con i sigg. ri Giuseppangelo Barracchia e Vito Castelletti, nonché con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara sopra indicata in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite; il sig. Dario Loporchio, in particolare, si rivolgeva ad esponenti di clan criminali affinché intervenissero al fine di garantire l’esito concordato della gara allo scopo di rimediare al torto posto in essere dal sig. Maldera Giuseppe, presidente della società U.S. Corato, nei confronti dei calciatori e dei dirigenti della società Fortis Altamura in occasione della gara Corato – Fortis Altamura del 30.4.2017. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di giustizia sportiva in vigore all’epoca dei fatti (trasfuso nell’art. 30, comma 6, del vigente Codice di giustizia sportiva) della effettiva alterazione del risultato della gara.

L’udienza di trattazione avanti il TFT aveva luogo alla data del 5 settembre 2024. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura federale chiedeva accertarsi la responsabilità del deferito per i fatti oggetto di incolpazione e l’irrogazione della sanzione di anni quattro di inibizione per il tesserato Dario Loporchio. I difensori di questi lamentavano la complessiva insussistenza di elementi probatori nella parte relativa all’incolpato, dovendosi ritenere che le azioni da quest’ultimo poste in essere abbiano avuto finalità meramente cautelare e prudenziale, volta ad evitare possibili conseguenze eventualmente inerenti all’incolumità̀ fisica del Maldera, soggiungendo che, per tale condotta, il proprio assistito sarebbe stato minacciato da un soggetto riconducibile ad una delle consorterie criminali operanti nel territorio.

Con decisione depositata in data 5 ottobre 2024, il Tribunale federale territoriale, dopo aver diffusamente ricostruito lo scenario nel quale si iscrive la vicenda in scrutinio e valutato il materiale probatorio prodotto dalla Procura federale, giudicava la condotta imputata a Loporchio riconducibile al libello accusatorio e pienamente censurabile nella manifestazione del contributo agevolatorio alla commissione dell’illecito sportivo.

Ha osservato in particolare il primo giudice che “La figura di Loporchio Dario si colloca all’interno di quella “doppia catena causale” che, ad avviso del Tribunale, ha decisivamente determinato gli esiti illeciti, mediante alterazione fraudolenta, dell’incontro calcistico Corato Calcio-Fortis Altamura del 07.10.2018. Tanto vale a significare come, nella lettura integrata e combinata dei solidi e resistenti elementi indiziari oggetto di scrutinio, sia consentito profondersi in un giudizio di responsabilità disciplinare per entrambi i soggetti menzionati, i quali - pur non immediatamente adiacenti, a differenza degli altri, alle logiche criminogene delle consorterie operanti sul territorio barese - si sono sin dall’inizio attivamente e dinamicamente interessati, in via sinergica con Maldera Giuseppe (ma anche in parte prescindendo dalla presenza di questi), al fine di orientare il risultato della gara dell’ottobre 2018. Pur a voler astrattamente postulare che tale pregnante coinvolgimento - consistito, come ampiamente analizzato, in svariati e fruttuosi tentativi di avvicinamento dei referenti dirigenziali della Fortis Altamura - ovvero del sodalizio operante sul territorio altamurano - sia stato, anche primariamente (ma non esclusivamente), dovuto all’intento di inibire possibili conseguenze latamente pregiudizievoli, l’affermazione della responsabilità̀ disciplinare degli odierni incolpati non verrebbe affatto scalfita. Loporchio … esterna il …proposito illecito in occasione dell’Assemblea Elettiva federale tenutasi a Bari a fine settembre 2018, rivolgendosi a Barracchia con chiari intenti combinatori dell’incontro di calcio che si sarebbe svolto pochi giorni dopo, per poi portare a compimento l’intento non consentito in occasione della gara del 07.10.2018, allorquando suggella definitivamente il patto, alla cui conclusione aveva concorso a contribuire, alla presenza degli uomini del clan P.-P.

In realtà̀, ciò che si è avuto modo di dedurre razionalmente dall’esame dell’imponente mole di attività̀ d’indagine svolta, riconduce gli esiti dell’interpretazione delle condotte ad una matrice ben definita, sintetizzabile nell’aver gli incolpati operato in ossequio a logiche predeterminate e a prassi usualmente seguite, avendo gli stessi ritenuto maggiormente opportuno - pur in assenza dell’esplicazione diretta di una vis maior cui resisti non potest - agire per evitare qualsivoglia problematica, potenzialmente concretizzabile, con i rappresentanti del contesto altamurano. Ciò, proprio in virtù della nota - tanto a Loporchio, quanto a Castelletti - avvenuta alterazione dell’incontro dell’aprile 2017, i cui conseguenti strascichi sarebbero stati in grado di causare notevoli fibrillazioni all’ambiente di riferimento. Sia Loporchio sia Castelletti, infatti, risultano essere soggetti profondamente inseriti nelle dinamiche del calcio dilettantistico, come si evince plasticamente - quanto al primo - dalla conversazione intrattenuta con L.T. e S.G., alla presenza di Barracchia, pochi minuti prima dell’inizio della seconda gara oggetto di contestazione, nell’ambito della quale vengono menzionati precedenti episodi di intimidazione agita, al fine di alterare l’esito di alcune gare del campionato di Eccellenza.

In tale colloquio, peraltro, Loporchio non manca di esternare possibili “precauzioni” nell’aderire a una certa modalità̀ di gestione di incontri, non contraddistinti dal carattere dell’ordinaria regolarità̀.

Tali narrazioni avvalorano, unitamente al prestigioso ruolo istituzionale dallo stesso ricoperto nel periodo di riferimento, il giudizio di biasimo nei confronti delle condotte concretamente realizzate.

Non appaiono offrire una ricostruzione razionalmente alternativa, slegata da apodittiche ipotesi inconsistenti, le dichiarazioni rese dinanzi al Giudice per le indagini preliminari prima - e dinanzi a questo Tribunale, in sede di spontanee dichiarazioni - poi.

In particolare, Loporchio ha – sostanzialmente - formulato una dichiarazione esplicitamente eteroaccusatoria nei confronti di Maldera, riferendo che “nell’avvicinarsi della gara, che poi è stata praticamente il 7 ottobre, il presidente aveva sempre questo pallino di cercare di capire come si potesse non arrivare a quello che lui poi aveva generato in quella partita famosa del 2017”. Ciò conferma la plausibilità̀ di quanto ricostruito in precedenza, quanto al coinvolgimento di Maldera in entrambi gli illeciti sportivi oggetto di contestazione. Loporchio prosegue, poi, dichiarando che “allora sicuro che ho fatto una chiamata al Barracchia per l’amicizia che c’avevo e quindi come... chiaramente non come mafioso... per altro ho letto un po’ di carte, quindi so che forse era già̀ pregiudicato, forse. Ma non sapevo assolutamente che fosse un pregiudicato. Ma l’avrei chiamato comunque. L’avrei chiamato comunque perché́ la mia preoccupazione era quella che non accadesse esattamente quello che invece è successo nel 2017”. Non viene, dunque, smentita la sussistenza di contatti con Barracchia, attinenti al tema oggetto degli accordi illeciti. Loporchio prosegue, riferendosi all’Assemblea federale di settembre 2018, affermando: “lo incontro nel parcheggio, che quasi quasi lui lo disse, stavamo facendo un incidente. Aspetta un attimo, Giusè, in quella partita non devono succedere casini, cercate di trovare una soluzione, cercate di chiarire. Il Presidente, nel frattempo, che voleva sapere un po’ le sorti della situazione, io non riesco perché́ non ho assolutamente possibilità̀ di poter (inc.). Ho detto, cerchiamo di risolvere la cosa. E lui, nel frattempo, diceva che stava interagendo con una persona di Altamura che non conosco, per cercare comunque bonariamente di risolvere la questione”. Pur nella comprensibile e fisiologica logica difensiva - e in omaggio all’operatività̀ del nemo ad impossibilia tenetur - la versione ricostruita da Loporchio appare collimare, a livello circostanziale, con quanto emerso dalle numerose captazioni. Tale versione - che pure è giustificabile, in quanto Loporchio non può, evidentemente, controvertire un dato chiaramente dimostrato - non vale, però, a sovvertire le conclusioni in punto di prova degli addebiti contestati, in quanto emerge - anche dalla stessa difesa del Loporchio - la volontà̀ di ordire un’alterazione del risultato della gara a favore della Fortis Altamura, non potendosi alternativamente offrire una spiegazione razionale di cosa significhi l’espressione “cerchiamo di risolvere la cosa” riferita a un incontro calcistico. Di ciò si trae indiretta conferma dalla risposta di Loporchio a una domanda del Giudice interrogante, il quale gli chiede: “Quindi, se lei aveva consapevolezza che c’era un problema, un potenziale problema sull’incolumità̀ del Presidente della squadra di calcio, possibile che non le è venuto in mente di chiedersi perché́ e come poteva porsi rimedio all’incolumità dello stesso?”. Per Loporchio “il perché́ lo sapevamo, era noto a tutti. Il come, ho tentato, tramite Giuseppe Barracchia, di dire, Giusé, mettici fine a questa cosa, il Presidente ha sbagliato. Con l’altro idem, che mi aveva visto per l’officina dell’azienda. Chiudiamo questa storia, ha sbagliato, è uno che non è esperto di calcio, l’hanno consigliato male, cercate di sistemare. Poi il Presidente stava parlando con quest’altra persona, immagino che l’abbia sistemata. I modi e i metodi non lo so, le dico, se non ricordo male mi disse che gli avrebbe pagato il pranzo alla squadra il giorno della gara. È stato questo? Non è stato questo? Non lo so, questa è una cosa che io ricordo vagamente. Una sorta di forma di sdebitamento. Se non ricordo male, lui mi disse, li ho ospitati a pranzo, tutta la squadra immagino”. In primo luogo il prezzo di (s)vendita della partita, come ampiamente visto, è risultato ben superiore a un pranzo collettivo. Ma quello che più colpisce - e che contribuisce a inficiare il narrato di Loporchio - è la riferita circostanza per cui, pur essendosi - per sua stessa ammissione l’odierno incolpato attivato energicamente, prima con Barracchia e poi con L.T., per “risolvere la cosa” e, pur essendo il medesimo pienamente edotto delle ragioni che esponevano la persona di Maldera - e, dunque, tutta la società coratina, compreso Loporchio stesso - a possibili ritorsioni da parte del sodalizio altamurano, non vi sia stato alcun tipo di contributo causale, materiale ovvero morale, finalizzato ad agevolare la perfetta riuscita dell’illecito dell’ottobre 2018. Una versione, come si vede, argomentativamente fallace e carente nei suoi requisiti logici di validità”.

Le doglianze mosse nella memoria difensiva depositata nell’interesse del Loporchio, non sono apparse “atte a smuovere il convincimento del Tribunale. Le argomentazioni impiegate - oltre a concentrarsi su circostanze non pertinenti, quali l’assenza d’irregolarità rilevate dal direttore di gara o il mancato coinvolgimento, giammai oggetto di contestazione, nell’illecito relativo alla finale playoff – appaiono, viceversa, confermare perfettamente il sillogismo logico fin qui esplicitato. Ovverosia la deduzione secondo cui il movente concretamente perseguito dal Loporchio, consistito nell’evitare conseguenze pregiudizievoli alla persona di Maldera, corrobora e conferma il costrutto accusatorio impostato dalla Procura federale, potendosi di tanto tenere conto solo in tema di dosimetria sanzionatoria e non già, come vorrebbe la difesa, per escludere la responsabilità disciplinare del deferito. Inoltre, il lamentato deficit dichiarativo di dirigenti, calciatori e tesserati del Corato (argomentazione comune alle diverse linee difensive), rinviene sostenibile fondamento nella determinazione del clima omertoso e reticente perseguito (e conseguito) dall’impiego del metodo mafioso proprio di alcuni, ben individuati, protagonisti della presente vicenda.”

Il TFT ha inteso soprattutto, conferire rilievo alla “totale assenza di una credibile e attendibile, intrinsecamente ed estrinsecamente, spiegazione alternativa dei vari snodi fattuali in precedenza descritti. La successione narrativa trova razionale esplicazione, al contrario di quanto vorrebbero prospettare i patrocinatori, nella necessità avvertita da Loporchio…, in concorso con Barracchia e con altri soggetti non ricoprenti funzioni rilevanti per l’ordinamento federale (ma resisi responsabili di gravi delitti contro l’ordine pubblico), di operare al fine di riportare la situazione fattuale allo status quo ante, mediante condizionamento del regolare svolgimento della gara Corato Calcio – Fortis Altamura del 07.10.2018”.

2. Avverso la suindicata decisione il Loporchio proponeva atto di reclamo, notificato alle parti in data 11 ottobre 2024 e con estualmente depositato, con il quale censura la pronuncia per

2.1) Assoluta estraneità del Loporchio agli ambienti della criminalità organizzata operanti sul territorio barese.

Si sostiene che dalla disamina della vicenda non emerge il benché minimo collegamento, neppure in forma indiretta e/o mediata, del deferito con i clan malavitosi in parola e che la sporadica interazione, da parte dell’odierno reclamante, con il pregiudicato Tommaso Lovreglio, sfugga a qualunque logica di cointeressenze sospette ed equivoche, traendo la propria esclusiva genesi dalla comune attività lavorativa presso l’AMTAB.

2.2) Legittimità dello scopo perseguito dal Loporchio nelle proprie interlocuzioni con i Sigg. Giuseppangelo Barracchia e Tommaso Lovreglio.

Ad onta di quanto rappresentato dalla Procura federale e dal Tribunale federale territoriale, con argomentazioni ed elaborazioni apodittiche, la condotta del reclamante, lungi dal potersi ascrivere ad un asserito accordo illecito teso a favorire la vittoria della A.S.D. Fortis Altamura, a titolo di contropartita per il torto da essa sofferto nella pregressa partita del Campionato di promozione, mirava in realtà unicamente a salvaguardare l’incolumità del proprio Presidente, dell’intera squadra e della propria, scongiurando il verificarsi di possibili ritorsioni in loro danno da parte di esponenti del sodalizio criminale altamurano, in occasione e in prossimità della competizione sportiva.

2.3) Inidoneità dei contatti e dei dialoghi del Loporchio con il Barracchia a comprovare l’accordo illecito.

L’occasionale incontro con Giuseppangelo Barracchia, a margine dell’Assemblea elettiva federale tenutasi a Bari a fine settembre 2018, non comprova alcun proposito illecito, ma evidenzia come, a fronte del risentimento espresso dal Barracchia per lo sgarbo ricevuto dal presidente del Corato nella pregressa gara del 2017 e dei suoi propositi di rivalsa, il reclamante si sia adoperato per mitigare dissidi e rancori, al fine di evitare il perpetrarsi di comportamenti minacciosi o violenti, condotta questa che non comprova il concorso del reclamante alla realizzazione di un illecito sportivo, essendo arbitrario ritenere che l’unico sistema per “risolvere la cosa” fosse contribuire a combinare l’esito della contesa a vantaggio della squadra altamurana, pur in difetto di ogni supporto probatorio al riguardo.

2.4) Sugli sporadici ed occasionali incontri del Loporchio con il Lovreglio.

Gli stralci delle conversazioni ambientali del 2 e del 7 ottobre 2018 tra il reclamante e il Lovreglio abbondano di insulti e di minacce di questi all’indirizzo del primo e del Maldera, ma non contengono il benché minimo riferimento ad istanze od intese alterative integranti un illecito sportivo sulla gara qui in delibazione; da essi si trae l’ulteriore insormontabile dimostrazione della radicale insussistenza, in capo al Loporchio, di qualsivoglia colpevolezza in ordine alla gravissima inadempienza disciplinare ascrittagli.

2.5) In via subordinata e per puro tuziorismo difensivo: limitazione della responsabilità, attribuibile al sig. Dario Loporchio.

In estremo subordine, il reclamante concede che i colloqui ed i contatti intervenuti con individui di notoria estrazione criminale, sia pure al solo scopo di sottrarre se stesso, il Maldera e la squadra coratina a ritorsioni e violenze, fisiche e psicologiche, possano configurare inottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 4, comma 1, dell’attuale c.g.s. e chiede di parametrare l’eventuale affermazione della propria responsabilità per tale fattispecie ai più tenui risvolti punitivi ad essa connessi, con irrogazione di una lievissima inibizione.

Per tutte le ragioni esposte, il reclamante conclude che il materiale probatorio non consente di raggiungere la ragionevole certezza della commissione e nemmeno della conoscenza da parte dell’incolpato dell’illecito tentato da ben altri personaggi e chiede la riforma della decisione gravata, in via principale, con il proscioglimento dell’istante da qualunque addebito, con integrale annullamento della sanzione inflittagli in primo grado e, in subordine, con significativa riduzione della sua misura.

2.6) In data 16 ottobre 2024, la Segreteria della Corte federale di appello dava avviso della fissazione d’udienza a tutte le parti a mezzo pec.

2.7) In data 29 ottobre 2024 veniva acquisita al deposito telematico la memoria difensiva di controdeduzioni trasmessa dalla Procura federale.

Lo scritto difensivo, dopo aver premesso l’assoluta irrilevanza della affermata estraneità del reclamante agli ambienti della criminalità organizzata barese, osserva che forma oggetto di valutazione unicamente l’operato dell’odierno reclamante volto all’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara Corato – Fortis Altamura del 7.10.2018 in favore di quest’ultima.

Detto operato oltre ad essere palesemente denotato dall’espressione “cerchiamodi risolvere la cosa”, che riferita a quell’incontro di calcio, non può avere una lettura diversa da quella formulata nel capo di incolpazione, trova conferma nel materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento del quale la decisione reclamata ha offerto una corretta lettura, con la conseguenza che nessuna censura può essere mossa al contenuto della stessa. La resistente conclude affermando che le condotte accertate a carico del sig. Dario Loporchio giustificano la sanzione irrogata a carico dello stesso (4 anni di inibizione), pari al minimo edittale previsto per l’illecito sportivo.

2.8) Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Monica Fiorillo per il reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale Interregionale; è presente altresì il Sig. Dario Loporchio; I difensori hanno illustrato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Dopo la discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3) La decisione reclamata si connota per la completezza e la precisione certosina nell’esame e nel vaglio critico dell’imponente materiale probatorio che ha condotto, con inequivoca nettezza, il TFT all’accertamento della frode sportiva e alla irrogazione della pertinente sanzione a carico del deferito.

I motivi del reclamo opposti alla decisione non esibiscono attendibilità sufficiente a piegare l’esemplare rigore dialettico del percorso argomentativo che sorregge la ricostruzione degli eventi e il conseguente sindacato valutativo del Tribunale, affatto immune da vizi logici.

3.1) Nel procedere allo scrutinio del gravame, viene innanzitutto in esame il motivo a mezzo del quale il reclamante dichiara la propria lontananza dagli ambienti della criminalità organizzata presenti nel territorio barese.

Di questa affermazione la Corte prende atto, ma osserva che essa è del tutto inconferente con l’oggetto del giudizio e con la decisione reclamata.

La responsabilità disciplinare del Loporchio, come accertata dal TFT, non ha trovato fondamento nella sua eventuale contiguità alle cosche criminali, come può evincersi, senza incertezze, dall’espressione contenuta nella decisione laddove questa ha inteso rilevare “la non immediata adiacenza del deferito alle logiche criminogene proprie delle consorterie operanti sul territorio barese”.

Il deferimento disposto dalla Procura federale, e la sanzione inflitta in primo grado, hanno riguardato unicamente la condotta di alterazione fraudolenta dell’incontro calcistico Corato Calcio-Fortis Altamura del 7 ottobre 2018, posta in essere mediante ripetuti e comprovati contatti con esponenti di clan criminali.

L’analisi circa la natura di detti incontri, se aventi radice nella frequentazione del medesimo ambiente lavorativo (Lovreglio) e in rapporti di amicizia (Barracchia), ovvero se trasmodanti in connotati più propriamente associativi, costituisce oggetto del diverso giudizio penale in corso (con l’imputazione, tra l’altro, dell’art. 416 bis 1 c.p.), ma non ha assunto alcun rilievo nella vicenda allo scrutinio della Corte, che poggia su presupposti affatto diversi.

3.2) Nel successivo motivo del reclamo si sostiene che erroneamente il TFT avrebbe ascritto al comportamento del deferito la finalità di raggiungere un accordo illecito teso a favorire la vittoria della A.S.D. Fortis Altamura, a titolo di contropartita per il torto da essa sofferto nella pregressa partita del Campionato di promozione, laddove il Loporchio avrebbe invece perseguito unicamente il proposito commendevole di salvaguardare l’incolumità del proprio Presidente e dell’intera squadra dai minacciosi propositi ritorsivi degli esponenti del clan Parisi, determinati a vendicare lo “sgarbo” precedentemente loro inflitto.

Come ha giustamente osservato il primo giudice, anche a voler ammettere che la condotta dell’incolpato sia stata ispirata dall’intento di contenere possibili conseguenze pregiudizievoli, l’affermazione della responsabilità̀ disciplinare non verrebbe affatto scalfita, dovendosi piuttosto rinvenire nella tesi difensiva materia di conferma del costrutto accusatorio impostato dalla Procura federale.

La Corte osserva che il movente che ha agitato la coscienza del Loporchio e lo ha indotto ad agire può assumere rilevanza ai fini della qualificazione soggettiva delle circostanze inerenti al motivo “a delinquere”, ossia unicamente per inquadrare la personalità dell’incolpato, ma è del tutto irrilevante ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare, valendo piuttosto a profilare sul piano soggettivo il carattere volontario dell’azione.

In definitiva, l'elemento interno e personale dell’autore della trasgressione disciplinare concorre a delineare i motivi che hanno avu o efficacia causale della volontà trasgressiva, ma non ha alcun valore esimente dalla responsabilità disciplinare. La configurabilità dell’illecito sportivo prescinde, infatti, dai motivi personali che possono aver determinato la condotta trasgressiva, i quali sono del tutto irrilevanti perché estranei alla struttura della fattispecie normativa.

Correttamente, quindi, il TFT ha inteso conferire al movente che ha orientato l’azione del Loporchio rilevanza unicamente ai fini del dosaggio della misura sanzionatoria, che ha ritenuto di contenere nel minimo edittale, nonostante l’espressione di un aspro giudizio di disvalore nei confronti di condotte realizzate all’interno di un contesto fortemente degradato dalla connivenza con pregiudicati appartenenti a noti sodalizi di elevato spessore criminale.

3.3) Con altro motivo di censura, il reclamante assume che gli atti dell’inchiesta disciplinare non offrirebbero un solo elemento probatorio, neanche nella forma meno rigorosa di “indizi gravi, precisi e concordanti”, in grado di corroborare il teorema accusatorio, ma che anzi dagli stessi emergerebbe la radicale insussistenza di qualsivoglia colpevolezza in ordine alla gravissima inadempienza disciplinare ascrittagli. Al riguardo, si fa riferimento sia alla captazione ambientale registrata in occasione del colloquio tra l’odierno reclamante e il Barracchia a margine dell’Assemblea elettiva federale tenutasi a Bari a fine settembre 2018, sia agli incontri con il collega di lavoro Tommaso Lovreglio, dai quali non sarebbe rilevabile alcun riferimento ad istanze od intese alterative del risultato della gara del 7 ottobre 2018, idonee ad integrare un illecito sportivo riferibile alla gara da disputare.

La Corte osserva che la valutazione delle circostanze fattuali dell’attività di indagine deve essere condotta in modo complessivo e non atomistico. In tale prospettiva, diversamente da quanto opinato dal reclamante, il quadro indiziario presenta numerosi elementi sintomatici adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio di responsabilità del deferito, senza possibilità di approdare ad una lettura differenziale degli atti investigativi.

Il materiale probatorio posto a base del deferimento è stato valutato dal TFT nei suoi singoli elementi in connessione tra loro e dal complesso di essi è stato desunto, con rigore metodologico, il piano criminoso ideato e posto in essere con il concorso di numerosi soggetti, tra i quali l’odierno deferito, che ha condotto all’alterazione del risultato sportivo.

Vale precisare che le indagini investigative hanno messo in luce la ferma volontà del clan Parisi e, in particolare, del proprio esponente locale Sforza Giovanni e di Barracchia Giuseppangelo presidente della squadra di Altamura e contiguo alle propaggini locali del clan, di lavare l’onta e restituire la “cattiveria” subita dal Maldera, presidente della squadra coratina, in occasione del precedente incontro tra le due compagini, svoltosi il 30 aprile 2017.

Al riguardo, altamente significativa è la conversazione occorsa il 7 ottobre 2018 tra l’incolpato, Lovreglio Tommaso e Sforza Giovanni. In tale occasione al Loporco vengono riaffermati gli intenti vendicativi del clan altamurano, come si apprende dalle parole di Sforza Giovanni “io quel giorno subivo una cattiveria, una brutta parola, una alzata di mani, una offesa”, ragione per cui “cattiveria mi hai fatto e cattiveria devi avere!” Loporchio comprende e condivide la ferma volontà del sodalizio altamurano di lavare l’onta subita e mostra di essere pienamente consapevole della caratura del Barracchia e della sua affiliazione criminale, al punto da affermare che se avesse avuto notizia dell’operazione avviata dal Maldera contro l’Altamura, gli avrebbe suggerito di desistere “io, se stavo io, se stavo io mo’ e chi è?”...quello di Altamura, Giuseppe Barracchia… blocca la giostra! Lasciamo il mondo come sta!…che conosco a lui io... io ho giocato ad Altamura tanti anni! non, non ci possiamo muovere là!...Andiamo su un’altra piazza”.

Ulteriormente rilevante, a riprova dell’intenzione manifestata dal Loporchio di alterare il risultato della partita, è quanto emerge dalla captazione ambientale del 2 ottobre 2018 (progressivo 109 RR.II.TT. 1969 e 1970/18), nella quale Lovreglio riferisce a Barracchia di aver incontrato casualmente Loporchio e di averlo impaurito al punto che “quello sta già con il tremolio… gamba gamba se ne andava”. Se ne trae plastica evidenza della forza intimidatrice del sodalizio malavitoso, che infatti induce Loporco a riferire al suo interlocutore che “il suo Presidente (del Corato, Maldera) ha paura e si sta attivando anche tramite alcuni canali altamurani per tentare di risolvere tale vicenda”, senza trovare risposta rassicurante “tu e il tuo compare, il Presidente, cosa dovete passare! Diglielo al Presidente... digli stavolta il riparo vallo a prendere bene, stavolta il riparo vallo a prendere bene"...

Altra circostanza di particolare valenza ai fini del presente giudizio può trarsi dall’incontro avvenuto in occasione dell’Assemblea elettiva federale tenutasi a Bari a fine settembre 2018, Loporchio esterna il medesimo proposito illecito, rivolgendosi a Barracchia con chiari intenti combinatori dell’incontro di calcio che si sarebbe svolto pochi giorni dopo, implorando una soluzione pacifica della questione “dobbiamo sistemare questa cosa per favore?”. Alla richiesta il malavitoso replica “Dario, allora non hai capito nulla... togliti di mezzo se no devi avere mazzate pure tu..." proprio così... "devi avere mazzate pure tu, diglielo a MALDERA che sono cazzi amari"...

La significativa e monitoria presenza allo stadio comunale di Corato del clan altamurano, nelle persone di Lovreglio Tommaso, di Sforza Giovanni e di altri esponenti della consorteria mafiosa, che discorrono con Loporchio in occasione dell’incontro di calcio con la Fortis Altamura, costituisce il suggello dell’accordo criminoso e palesa pubblicamente la ricomposizione dell’attrito tra le due società e i rispettivi clan di riferimento.

Il significato delle captazioni ha trovato riprova nelle stesse dichiarazioni rese dal Loporchio dinanzi al GIP e in occasione dell’udienza presso il TFT, avendo l’incolpato in tali frangenti confermato i contatti presi con Barracchia per addivenire all’accordo illecito e la richiesta di risolvere la questione bonariamente, ossia senza ricorso a forme intimidatorie di violenza, come invece avvenuto in occasione del precedente incontro ai danni della squadra altamurana.

Come ha acutamente osservato il primo giudice, anche da tali dichiarazioni emerge la volontà̀ di ordire un’alterazione del risultato della gara a favore della Fortis Altamura, non potendosi alternativamente offrire una spiegazione razionale di cosa significhi l’espressione “cerchiamo di risolvere la cosa” riferita a un incontro calcistico, se non quella di combinarne l’esito a vantaggio della Fortis Altamura, come conferma il fatto che il reclamo si limita a rifiutare l’ipotesi che l’unico sistema per “risolvere la cosa” fosse contribuire a combinare l’esito della contesa, ma non si avventura ad offrire una plausibile diversa lettura dei contenuti delle conversazioni.

In tale contesto la Corte deve quindi convenire con il primo giudice, quando afferma che “quello che più colpisce - e che contribuisce a inficiare il narrato di Loporchio - è la riferita circostanza per cui, pur essendosi - per sua stessa ammissione l’odierno incolpato attivato energicamente, prima con Barracchia e poi con L.T., per “risolvere la cosa” e, pur essendo il medesimo pienamente edotto delle ragioni che esponevano la persona di Maldera - e, dunque, tutta la società coratina, compreso Loporchio stesso - a possibili ritorsioni da parte del sodalizio altamurano, non vi sia stato alcun tipo di contributo causale, materiale ovvero morale, finalizzato ad agevolare la perfetta riuscita dell’illecito dell’ottobre 2018. Una versione, come si vede, argomentativamente fallace e carente nei suoi requisiti logici di validità”.

In definitiva, la documentazione investigativa offre un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti che concorrono a dare evidenza dei ripetuti contatti del Loporchio con esponenti di primo piano di sodalizi criminali, al fine di concertare l’alterazione del risultato della gara del 2018. La valutazione di questa condotta consente di pervenire pienamente all’accertamento in capo al deferito della responsabilità disciplinare per aver contribuito alla realizzazione dell’illecito sportivo, di cui all’art. 7 del previgente C.G.S..

3.4) Con mezzo finale, proposto in via subordinata, si sostiene che al più il reclamante avrebbe potuto essere sanzionato per la minore violazione dei doveri di lealtà sportiva prevista dall’art. 1 bis del previgente Codice di giustizia sportiva e non per la fattispecie dell’illecito sportivo di cui all’art. 7 del codice medesimo.

Anche questa censura non è suscettibile di positiva valutazione.

Risulta infatti palese, da una corretta lettura della norma di riferimento, che ciò che si è inteso qualificare come “illecito sportivo” e severamente sanzionare è il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio che poi si rifletterà nella classifica.

Nel caso in esame l’illecito è pienamente integrato dall’avvenuta alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato della partita enunciata e costituisce il precipitato di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con sodalizi criminali all’interno del “sistema calcio”, tale da ostentare un’immagine di strapotere sul piano organizzativo e da ingenerare una situazione di sudditanza psicologica, se non addirittura di angoscia e al tempo stesso di assicurare alla società protetta la consapevolezza di poter disporre, in caso di bisogno, di tempestivi interventi mirati a fronteggiare, con idonee misure, eventuali situazioni avverse.

Ciò rende palese, ad avviso della Corte, che la condotta del deferito è certamente trasgressiva dei criteri valoriali espressi dall’art. 4 C.G.S., ma è soprattutto lesiva del sistema di regole funzionali e proporzionate alla salvaguardia del bene giuridico oggetto di tutela, che è costituito dal leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive da cui discende l’obbligo fondamentale di esimersi da ogni forma di illecito sportivo, concretando questo la negazione stessa dei caratteri ontologici della pratica sportiva, cui sono immanenti la rettitudine della competizione e la genuinità del risultato sportivo.

La misura della squalifica è stata contenuta nei limiti edittali di cui all’art. 7, quinto comma, del C.G.S. previgente. Le considerazioni sopra svolte valgono ad evidenziare l’insussistenza di alcuna delle circostanze attenuanti che ne possano giustificare la riduzione.

4) In conclusione, il reclamo deve essere respinto, con conferma della decisione di primo grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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