F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFNT del 7 Ottobre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società ASD Monforte San Giorgio VDM Calcio – Reg. Prot. 3/TFN-ST

Decisione/0003/TFNST-2024-2025

Registro procedimenti n. 0003/TFNST/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Nicola Grasso - Componente

Flavia Tobia - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett a) CGS proposto dalla società ASD Monforte San Giorgio VDM Calcio avverso il provvedimento di svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF relativo al calciatore Giovanni Giordano (5891094) emesso dal Comitato Regionale Sicilia - LND con C.U. 62 del 2 settembre 2024, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 6 settembre 2024, la società ASD Monforte San Giorgio V.D.M Calcio adiva, ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, avverso il provvedimento di svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF relativo al calciatore Giovanni Giordano emesso dal Comitato Regionale Sicilia – LND con comunicato del 2 settembre 2024.

A sostegno del proprio ricorso, la società ASD Monforte San Giorgio V.D.M Calcio rilevava che il calciatore, nel corso dell’anno 2024, avrebbe firmato un accordo – vincolante fino al 31 giugno 2025 – con la ASD Valle Del Mela, società con la quale si sarebbe fusa la medesima ASD Monforte San Giorgio V.D.M Calcio.

Di conseguenza, sostiene la società ricorrente, non vi sarebbero le circostanze necessarie per la concessione dello svincolo in questione.

Con successivo atto del 18 settembre 2024, la società ASD Monforte San Giorgio V.D.M Calcio comunicava a codesto Tribunale la volontà di rinunciare al ricorso, avendo deciso di accettare il provvedimento di svincolo emesso dal Comitato Regionale Sicilia in data 2 settembre 2024.

Il ricorso veniva, dunque, deciso alla riunione del 1° ottobre 2024.

In merito alla notifica del ricorso proposto dalla società ASD Monforte San Giorgio V.D.M Calcio, deve rilevarsi che, in virtù degli atti depositati, non risulta la prova della avvenuta notifica del ricorso alla controparte.

La ricorrente, infatti, unitamente al ricorso, ha provveduto ad allegare la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo pec del medesimo ricorso al solo indirizzo di posta elettronica v911230@gpec.legal, indirizzo di cui non è né conosciuto né conoscibile il titolare.

Di conseguenza, non vi è prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controparte.

In ogni caso, quanto sopra viene assorbito dalla formale dichiarazione di rinuncia al ricorso comunicata dalla società ASD Monforte San Giorgio V.D.M Calcio in data 18 settembre 2024, che ha così manifestato la volontà di accettare la svincolo per decadenza relativo al calciatore Giovanni Giordano di cui al comunicato emesso dal Comitato Regionale Sicilia – LND in data 2 settembre 2024.

Di conseguenza, preso atto della suddetta rinuncia, questo Tribunale non può che dichiarare l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Flavia Tobia                                                   Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 7 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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