F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFNT del 10 Ottobre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società SS Turris Calcio Srl – Reg. Prot. 4/TFN-ST

Decisione/0004/TFNST-2024-2025

Registro procedimenti n. 0004/TFNST/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Francesco Di Leginio - Componente (Relatore)

 Flavia Tobia – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla società SS Turris Calcio Srl (949250) al fine di accertare la nullità, annullare e comunque dichiarare invalido e/o inefficace e/o illegittimo il provvedimento assunto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il 13 agosto 2024, di diniego al tesseramento per il calciatore Pape Ousmane Balde (1087184) e accertare e dichiarare valido il tesseramento con la ricorrente, datato 8 agosto 2024, la seguente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva del 10.09.2024, notificato a mezzo Pec in data 11.09.2024, la Società Sportiva Turris Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Antonio Piedepalumbo, impugnava, per l’annullamento, la decisione resa dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. del 13.08.2024, con la quale era respinta la richiesta di tesseramento del calciatore BALDE PAPE OUSMANE, nato in Senegal in data 7.01.2005, matricola 1087184, ritualmente depositata in data 8.08.2024.

A sostegno del proprio ricorso la Società evidenziava la ritenuta illegittimità della decisione sopra indicata, in ragione della prospettata falsa, erronea ed omessa applicazione e/o interpretazione della normativa di settore di cui al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 220/A del 21.05.2024, ritenendo sussistere, nel caso di specie, i requisiti per il regolare e legittimo tesseramento del predetto calciatore con lo status di “giovane di serie”. 

Con il predetto ricorso la S.S. Turris Calcio s.r.l. formulava, altresì, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva istanza di abbreviazione termini, nonché richiesta di misure cautelari ai sensi dell’art. 96 CGS, lamentando un pregiudizio imminente ed irreparabile del calciatore allo svolgimento della propria attività di calciatore, quale unica fonte di sostentamento economico.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, regolarmente costituitasi in giudizio con il deposito di memoria difensiva del 17.09.2024, di contro, sosteneva la legittimità della decisione assunta in data 13.08.2024 dall’Ufficio Tesseramento in merito alla richiesta di tesseramento del calciatore extracomunitario Balde Pape Ousmane, formulata dalla S.S. Turris Calcio s.r.l. in data 8.08.2024, in ragione della corretta applicazione di quanto previsto dalla lett. f) del C.U. n. 220/A del 21.05.2024.

In via preliminare, la resistente eccepiva la inammissibilità del proposto ricorso all’esito della mancata impugnativa delle norme contenute nel C.U. n. 220/A del 21.05.2024, avendone di contro fornito piena acquiescenza, e, contestualmente, chiedeva volersi respingere la formulata istanza cautelare per mancanza dei relativi presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. In prossimità della udienza avanti l’intestato Tribunale, la Società Sportiva Turris Calcio s.r.l. depositava in data 30.09.2024 “Note per verbale di udienza”, con cui si precisavano ulteriormente i motivi di censura avverso la suddetta decisione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

Veniva acquisita agli atti del giudizio la documentazione avente ad oggetto la posizione del tesseramento del calciatore Balde Pape Ousmane, unitamente agli atti riferiti al procedimento di  tesseramento del predetto calciatore per la S.S. Turris Calcio s.r.l. All'udienza del 1° Ottobre 2024 comparivano, per la S.S. Turris Calcio S.r.l., il difensore costituito, Avv.to Antonio D’Atri, il quale, nel riportarsi integralmente ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo ed ulteriormente esplicitati nelle note di udienza depositate in atti, insisteva per l’accoglimento del ricorso e la contestuale dichiarazione di validità del predetto tesseramento a far data dall'8.08.2024. Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio compariva il difensore costituito, Avv. Giancarlo Gentile, il quale preliminarmente dichiarava di non opporsi all’irrituale deposito in data 30.09.2024 delle note di controparte a condizione che gli fosse consentito svolgere le proprie controdeduzioni in sede di udienza; nel merito, si riportava integralmente alla memoria di costituzione depositata in atti, insistendo per il rigetto del ricorso de quo, nonché, in via pregiudiziale, per la sua inammissibilità, con conseguente rigetto della formulata istanza cautelare (come da verbale di udienza allegato).

Il Tribunale adito, al termine della relazione introduttiva, sentite le parti costituite, si riservava per la decisione.

DECISIONE

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover disattendere la eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, così come prospettata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella memoria di costituzione ed ulteriormente esplicitata dal difensore costituito nel corso della udienza di discussione.

Ed invero, parte ricorrente, nel proprio ricorso impugnatorio, censura il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della FIGC del 13.08.2024 sul presupposto della erronea applicazione e/o interpretazione delle norme contenute nel Comunicato Ufficiale n. 220/A del 21.05.2024, non incidendo in alcun modo sulla loro legittimità, a cui fornisce piena acquiescenza.

Sotto tale profilo non vi era la necessità di impugnare la norme sottese all’impugnato provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della FIGC del 13.08.2024, risultando inalterato l’interesse a ricorrere della Società Sportiva Turris Calcio s.r.l.

Nel merito, il Tribunale adito ritiene che il ricorso de quo sia da ritenersi infondato, e pertanto da respingersi, atteso che la decisione del 13.08.2024 resa dall’Ufficio Tesseramento della FIGC, di non accogliere la richiesta di tesseramento del calciatore maggiorenne BALDE Pape Ousmane, è da ritenersi legittima e, quindi, immune da censure, per quanto meglio di seguito argomentato.

Dalla disamina della documentazione versata in atti, si rileva, sotto il profilo della ricostruzione fattuale, come il calciatore Balde Pape Ousmane, nato in Senegal il 7.01.2005, in Italia dal 2022 in possesso di regolare permesso di soggiorno, si sia tesserato, per la prima volta, con la società San Luca in data 13.10.2023 con lo status di “Dilettante Extracomunitario mai tesserato all’Estero”. Al momento del primo tesseramento (13.10.2023) del predetto calciatore nella stagione sportiva 2023/2024, la società San Luca, militante nel Campionato Nazionale Serie D - Girone I, aveva già disputato 5 gare del relativo campionato di competenza, avendo avuto inizio il Campionato di Serie D in data 10.09.2023.

In data 22.12.2023, a seguito di trasferimento definitivo, il calciatore Balde Pape Ousmane veniva tesserato, per un breve periodo, con la società Portici FBC, militante nel Girone I del Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D, per poi essere posto, in data 3.01.2024, a seguito di risoluzione del contratto, in “lista di svincolo suppletiva”.

Successivamente, il medesimo calciatore, da “svincolato”, veniva tesserato, in data 25.01.2024, dalla società Angri 1927, militante nel Campionato di Serie D – Girone H organizzato dal Dipartimento Interregionale, con il medesimo status di “Dilettante Extracomunitario mai tesserato all’Estero”.

All’esito della cessazione del rapporto con la società Angri 1927, in ragione del termine della stagione sportiva 2023-2024, da svincolato il calciatore Balde Pape Ousmane, in data 8.08.2024, provvedeva a richiedere il tesseramento per la Società Sportiva Turris Calcio s.r.l., militante nel Campionato Professionistico Serie C con la qualifica di “giovane di serie”.

In ragione della suddetta richiesta di tesseramento, in data 13.08.2024 l’Ufficio Tesseramento della FIGC comunicava alla Società Sportiva Turris Calcio S.r.l. di non poter accogliere la predetta istanza per la seguente motivazione : “Il calciatore, maggiorenne, cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., non risulta soddisfare le condizioni previste dalla normativa vigente (lettera F del CU n. 220/A del 21 maggio 2024) e quanto statuito dal TFN sezione Tesseramenti in ordine al requisito del tesseramento per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica (Com. Uff. n. 2/TFN-ST – riunione del 3.09.2018”.

Il quadro normativo applicabile al caso di specie si rinviene nell’art. 40 NOIF, avente ad oggetto “ limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici”, ed in particolare, nel comma 7, che testualmente recita. “Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserate liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purchè cittadini di Paesi all’U.E. ( o all’E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di  Paesi non aderenti all’U.E. ( o all’E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale”.

In applicazione di tale previsione regolamentare, e sul presupposto della “esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti all’U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale”, veniva successivamente emanato, per la stagione sportiva 2024-2025, il Comunicato Ufficiale n. 220/A del 21 maggio 2024.

In particolare, il punto F) del predetto C.U. n. 220/A del 21 maggio 2024 esplicita in modo chiaro come “Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2024 in Italia per Società professionistiche e per Società neopromosse al Campionato di Serie C, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di giovane di serie o apprendista prof. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, di detti calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglio e per ragioni non legate alla attività sportiva o che siano tesserati da minorenni, avvalendosi residualmente dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o del D.Lgs. 36/2021 o che siano stati tesserati per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;”.

La predetta normativa regolamentare non presenta, ad avviso di questo Tribunale, alcuna difficoltà o incertezza sul piano della interpretazione letterale e/o logico-sistematica, atteso che essa risponde coerentemente alle limitazioni introdotte dall’ordinamento federale per la tutela dei vivai giovanili, da una parte, e l’acquisizione tra i cittadini extracomunitari di calciatori ad alto livello tecnico da destinare al settore professionistico, dall’altra.

In tale quadro regolamentare, il regime di “deroga” concesso dalla previsione contenuta nel punto F) del C.U. n. 220/A del 21 maggio 2024 risponde perfettamente alle suddette esigenze, giacché il tesseramento di cittadino extracomunitario che per la prima volta assuma lo status di “giovane di serie” deve prevedere il tesseramento per almeno una stagione sportiva per una società dilettantistica o che svolge attività di settore per l’attività giovanile e scolastica, quale requisito oggettivo che denota un periodo continuativo di formazione tecnica.

Del resto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la legislazione nazionale, con il D. Lgs. n. 36 del 28.02.2021, non ha in alcun modo inciso sulla categoria sportiva dei calciatori disciplinata dalla FIGC nelle proprie norme regolamentari (art. 27 e segg. delle NOIF), atteso che l’art. 15, comma 3, del citato Decreto Legislativo prevede espressamente che “Gli atleti tesserati, nell’esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, del CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.”. Nel caso di specie, dalla ricostruzione oggettiva del tesseramento relativo al calciatore extracomunitario Balde Pape Ousmane, appare evidente come il diniego opposto dall’Ufficio Tesseramento della FIGC al suo tesseramento per la Società Sportiva Turris Calcio s.r.l., quale giovane di serie, per la stagione sportiva 2024-2025, sia perfettamente legittimo in quanto tale nuovo tesseramento non rispetta il requisito in deroga di almeno “una stagione sportiva” per una società dilettantistica.

Sul concetto di “stagione sportiva” ritiene peraltro il Collegio che l’interpretazione giurisprudenziale fissata da questo Tribunale con la nota decisione del 3.09.2018 (C.U. n. 2 e 5 TFN-ST s.s. 2018-2019), debba essere rivista all’esito della nuova definizione di “stagione sportiva” che la FIFA ha fornito nel Regolamento sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori.

Infatti, mentre precedentemente la FIFA aveva delimitato la “stagione sportiva” come lo spazio temporale che intercorre tra la prima gara ufficiale del campionato nazionale di riferimento e l’ultimo incontro ufficiale di tale campionato – a cui coerentemente si era allineata sia la FIGC che l’intestato Tribunale – le recenti modifiche al Regolamento, introdotte prima nel 2022 e poi nel 2023, precisano, anche nell'attuale formulazione, che per stagione sportiva debba intendersi il “periodo consecutivo di 12 mesi stabilito dall’Associazione nel quale si svolgono le competizioni ufficiali, sia campionati di lega nazionale, sia competizioni per la coppa nazionale”.

In entrambi i casi, ad ogni modo, l’attività svolta dal calciatore extracomunitario Balde Pape Ousmane nella stagione 2023-2024 non può ritenersi esaustiva dell’intera stagione sportiva, atteso peraltro che il proprio tesseramento per società dilettantistica in continuità non ha interessato l’intera stagione sportiva 2023-2024.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, in quanto infondato sia in fatto sia in diritto.

Contestualmente alla presente decisione di merito deve essere respinta la istanza cautelare formulata da parte ricorrente, sia perché assorbita dalla decisione di merito, peraltro fissata e intervenuta in tempi appositamente rapidi rispetto alla data di introduzione del presente giudizio, sia perché nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 96 del Codice di Giustizia Sportiva. Sul punto si osserva come “La funzione della tutela cautelare, sussistendo i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, è quella di evitare che il tempo occorrente alla decisione del giudizio di merito vada a danno dall’avente diritto, così che essa ha natura strumentale ed interinale rispetto alla decisione di merito; una volta che tale decisione sia intervenuta, ogni interesse sul punto deve considerarsi venuto meno, così che anche l’accertamento della fondatezza del dedotto vizio è privo di qualsiasi effetto utile. L’omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda cautelare non inficia di per sé la decisione di merito”(CFA-Sez. Un. Decisione n. 43 del 9.10.2023).

Infine, si ritiene che sussistano giusti motivi perché le spese di giudizio siano compensate tra le parti costituite, stante la peculiarità della posizione di tesseramento del calciatore interessato e la natura interpretativa delle questioni sottoposte al Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, previo rigetto della domanda cautelare, respinge il ricorso proposto dalla SS Turris Calcio Srl. Spese compensate

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                                        Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 10 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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