F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFNT del 24 Ottobre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società US Triestina Calcio 1918 Srl – Reg. Prot. 5/TFN-ST
Decisione/0005/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0005/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Fernando Casini - Componente (Relatore)
Filippo Crocè – Componente
Massimo Vasquez Giuliano – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 ottobre 2024, sul ricorso proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl (945182) avverso il provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore Marco Olivieri (5486141), trasmesso alla ricorrente il 16 settembre 2024 dall’Ufficio Tesseramento FIGC, la seguente
DECISIONE
Il ricorso
La società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., con l’Avv. Mattia Grassani, proponeva, in data 18 settembre 2024, ricorso “ avverso il provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore Marco Olivieri, comunicato in data 16.09.2024 dall’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. con istanza per adozione di misura cautelare ai sensi dell’art. 96 CGS”.
In punto di fatto, la ricorrente deduceva quanto segue:
- in data 29 agosto 2024, veniva avviata sul portale F.I.G.C. la pratica di tesseramento relativa alla cessione definitiva del calciatore professionista, sig. Marco Olivieri, dalla Juventus F.C. alla stessa Triestina;
- contestualmente, tra il Calciatore e la Società veniva stipulato un contratto di prestazione sportiva di durata triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027;
- nel ricorso rammentava la statuizione di cui al punto 2 dell’All. A) del C.U. della F.I.G.C. n. 255/A del 14 giugno 2024 (recante disposizioni in materia di garanzie integrative e dei relativi adempimenti che le società di Serie B e di Serie C saranno tenute ad assolvere, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, nel caso di superamento dei massimali di costo del lavoro). Statuizione in forza della quale le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, avrebbero dovuto prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00, qualora nel corso della stagione sportiva 2024/2025 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili (dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi) esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superasse il massimale di euro 1.000.000,00. La garanzia avrebbe dovuto essere fornita attraverso fideiussione a prima richiesta, con scadenza al 9 settembre 2024 per i contratti depositati dal 1° agosto 2024 al 30 agosto 2024. Ciò a pena della mancata esecutività dei contratti e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025;
- per tale finalità, la ricorrente riferiva di avere depositato, in data 08 agosto 2024, presso la Lega Pro, una polizza assicurativa rispettosa di quanto previsto dal citato Comunicato Ufficiale;
- tuttavia, con nota del 03.09.2024, la Lega, a seguito di una serie di verifiche e segnalazioni, comunicava alla Triestina l’inidoneità della garanzia fideiussoria depositata, sollecitando alla stessa il deposito di idonea garanzia sostitutiva emessa da Compagnia in possesso dei requisiti di cui al C.U. FIGC n. 255/A;
- appreso quanto sopra, la Triestina si attivava immediatamente, reperendo una garanzia sostitutiva, e determinandosi addirittura a proporre una denuncia-querela nei confronti dei responsabili dell’inusitato accaduto, nonché trasmettendo una diffida al broker – così come agli altri professionisti coinvolti – diretta alla restituzione dell’importo corrisposto, oltre al maggior danno;
- la ricorrente precisava che la nuova polizza assicurativa, emessa da Generali S.p.a., era stata deliberata dall’ente emittente il 12 settembre 2024 e depositata presso la Lega il 14 settembre 2024; vale a dire oltre il termine previsto dal Comunicato Ufficiale, ma prima della comunicazione del provvedimento impugnato;
- successivamente, alla Società perveniva da parte del competente Ufficio della F.I.G.C. la comunicazione (datata 16.09.2024) del rigetto della pratica di tesseramento relativa al Sig. Olivieri; comunicazione così motivata: “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all'allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024”. In punto di diritto la Società affidava il ricorso ai motivi di seguito illustrati.
Primo motivo
“1. I FATTI. INCOLPEVOLE AFFIDAMENTO E BUONA FEDE DELLA SOCIETA’ CON RIFERIMENTO ALLA FIDEIUSSIONE STIPULATA CON ACHMEA. IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA BANCARIA”
Per la gestione dei rapporti con la Lega e con la compagnia garante, la ricorrente ha evidenziato di essersi affidata ad un legale specializzato in enti finanziari e assicurativi, costantemente in contatto con la stessa Lega per coordinare gli adempimenti volti al deposito della fideiussione.
Il Legale incaricato, dopo aver proposto alla Società di contrarre la garanzia con una banca cinese (non ritenuta idonea dagli Uffici Federali) prospettava la possibilità di collaborare con un broker presentatosi quale soggetto autorizzato in Italia a rappresentare tale compagnia Achmea, fornendo la rassicurazione di avere già ricevuto il benestare dalla Lega circa l’idoneità della fideiubente. Riferiva la ricorrente che il medesimo Legale aveva notiziato la stessa Triestina di avere condiviso con la Lega il draft della polizza il 02 agosto 2024.
A seguito di ulteriori conferme veniva corrisposto l’importo di Euro 75.000,00, in ragione dell’attività del broker, soggetto apparentemente titolato a rappresentare la Achmea.
La Triestina riceveva, così, in data 08 agosto 2024 (da un indirizzo di posta elettronica certificata prima facie riconducibile alla garante) una polizza assicurativa recante la firma digitale del titolato; polizza che, dunque, veniva controfirmata e restituita all’emittente.
Il Legale di fiducia della Società calcistica inviava la polizza alla Lega Pro.
Successivamente l’Amministratore Delegato della ricorrente veniva allertato (dal Legale della Lega) che la Compagnia Achmea non aveva ancora fornito riscontro alla richiesta di conferma della concessione della garanzia.
La Società, allora, manifestava immediatamente, a mezzo pec, la disponibilità a produrre nuova e diversa fideiussione e, per sollecitare il riscontro da parte della stessa Achmea, incaricava un nuovo broker debitamente referenziato.
Il 13 agosto 2024, l’Amministratore Delegato della Società calcistica apprendeva dalla Lega che il broker inizialmente incaricato sarebbe risultato in realtà carente del potere di rappresentare la garante Achmea in Italia.
Il 19 agosto 2024, la Società riceveva una informativa della Lega circa la mancata conferma, da parte della Achmea, dell’esistenza e validità della fideiussione, con la concessione di un termine per la sostituzione della garanzia al 21 agosto 2024, ovvero 48 ore dopo.
Il nuovo broker incaricato riferiva che si stava adoperando per risolvere il problema insorto e che, in ragione del periodo estivo, avrebbe avuto bisogno di un lasso di tempo leggermente superiore a quello concesso dalla Lega Pro per reperire una nuova garanzia.
Il 29 agosto 2024, giorno del trasferimento del Calciatore, la Lega Pro riceveva conferma della veridicità della polizza fideiussoria da un indirizzo email apparentemente riconducibile alla Achmea.
A seguito di ulteriori verifiche, però, il 03 settembre 2024, su sollecitazioni della Lega, la Achmea comunicava il proprio disconoscimento della fideiussione e della complessiva pregressa corrispondenza.
Appreso ciò, la Triestina reperiva immediatamente una garanzia sostitutiva, deliberata il 12 settembre 2024 e depositata il 14 settembre 2024.
Sulla base di tali premesse la ricorrente riteneva palese il proprio affidamento incolpevole atteso che, senza alcuna negligenza ed in assoluta buona fede, era stata vittima di un raggiro dal quale era scaturito il rigetto del trasferimento del Calciatore Olivieri. Sul punto sosteneva che il principio dell’apparenza del diritto, (riconducibile a quello, più generale, della tutela dell’affidamento incolpevole) potesse essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante, non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo - non meramente omissivo - del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Nel caso in esame, pertanto, per la ricorrente il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all'allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024, in ragione del quale l’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. ha rigettato il tesseramento del Calciatore Olivieri in favore della Società stessa, non avrebbe potuto essere imputato alla Società, la quale, in estrema sintesi: - in data 08 agosto 2024 aveva depositato la garanzia integrativa dopo aver ricevuto il benestare della Lega quanto ad idoneità del format e del soggetto emittente;
- non aveva ancora ricevuto, al momento del trasferimento del Calciatore, la comunicazione di rigetto della fideiussione da parte degli Uffici competenti, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti;
- aveva ricevuto la comunicazione definitiva della mancata accettazione della garanzia bancaria soltanto il 03 settembre 2024, a soli sei giorni – di cui due festivi – dalla scadenza del termine previsto dal C.U. n. 255/A;
- aveva prodotto una nuova polizza a garanzia in data 14 settembre 2024, prima del provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della FIGC.
Secondo motivo
“2. ASSENZA DI VIOLAZIONE DEL C.U. N. 255/A DEL 14 GIUGNO 2024. NON PERENTORIETA’ DEL TERMINE O, COMUNQUE, RIMESSIONE IN TERMINI PER ASSENZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO IN CAPO ALLA SOCIETA’.”
La ricorrente ritiene che meritino considerazione:
a) la ratio della norma, che non prevede alcuna perentorietà del termine previsto dal detto C.U.;
b) l’elemento soggettivo della Società che impone la rimessione in termini, qualora venga ritenuta, invece, sussistente la perentorietà.
Quanto al primo aspetto, la Società sostiene che la ratio della norma non sia equiparabile a quella riguardante il deposito della garanzia nei procedimenti di iscrizione ai campionati (ove è espressamente indicata la natura perentoria).
Il bene da tutelare, nel caso in esame, sarebbe il rispetto delle obbligazioni nei confronti dei propri tesserati da parte dei club; bene che apparirebbe assolutamente salvaguardato dalla condotta della ricorrente.
La Società, infatti, ricevuta la comunicazione di invalidità della fideiussione, ne avrebbe prontamente (e prima del provvedimento di rigetto) prodotta una ulteriore, secondo la previsione del Comunicato Ufficiale, ancorché con cinque giorni di ritardo.
A dire della ricorrente, dunque, alla data del provvedimento impugnato, le condizioni per l’accoglimento della richiesta di tesseramento sussistevano pienamente.
Del resto, per la difesa della Società, il termine previsto per il deposito presso la Lega Pro di idonea garanzia integrativa non era in alcun modo qualificabile quale perentorio, sulla base sia del dato testuale del Comunicato sia della ratio sulla quale si fonda.
Nell’opinione della difesa tale tesi troverebbe conforto in ulteriori considerazioni.
Difatti, in altro Comunicato Ufficiale, quello n. 238/A del 14 giugno 2024 della FIGC (relativo al progetto che permette alle società di Serie A di partecipare al Campionato di Serie C con Seconde Squadre) si trova la seguente previsione: “L’eventuale importo integrativo dovrà essere versato alla Lega Italiana Calcio Professionistico entro il termine perentorio del 2 settembre 2024”. Allo stesso modo, ancora, in altro Comunicato Ufficiale, quello n. 241/A del 14 giugno 2024 della FIGC (relativo all’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2024/2025) si rinviene la seguente previsione: “Le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico di Serie C 2024/2025, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 239/A del 14 giugno 2024, dovranno documentare, entro il termine perentorio del 25 giugno 2024, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato”.
Da tutto ciò si dovrebbe ricavare come i termini perentori siano stati previsti con riguardo alle procedure di ammissione o integrazione delle squadre ai campionati, circostanze nelle quali rilevano, da un lato, gli interessi di alcune compagini e, dall’altro lato, gli interessi contrapposti delle restanti competitrici.
Secondo questa opinione risulterebbe decisivo il principio di diritto ricavabile dalla decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n. 60 del 30 novembre 2015: “il carattere concorsuale di tale procedura esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne segue la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale n. 167 del 2015 per la iscrizione al Campionato nazionale di Serie D venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed uniforme, senza consentire alcuna deroga nell’accertamento della sussistenza e della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti.
Tali principi sono conformi a quelli enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale “l’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società” (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031)”.
L’adempimento di cui è parola, nell’assunto difensivo della ricorrente, presenterebbe, dunque, la finalità di garantire (con una fideiussione) la posizione creditoria di soggetti (tesserati del settore sportivo) nell’eventualità in cui la società superi un determinato massimale del costo del lavoro. In siffatto contesto non vi sarebbe alcun controinteressato (bensì, soltanto interessi convergenti) e non sussisterebbe alcun motivo per considerare perentorio il termine per compiere gli adempimenti in discussione. Del resto lo stesso Comunicato Ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della FIGC esplicita il proposito della previsione del deposito di una garanzia integrativa, ovverosia “perseguire l’obiettivo della sostenibilità e del contenimento dei costi”.
Tale chiave interpretativa viene suffragata dalla Triestina attraverso due ulteriori pronunce delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport (n. 11 dell'8 marzo 2018 e n. 25 del 7 aprile 2017). La seconda delle quali in tema di termini ordinatori e perentori, precisava: “… A fortiori, pertanto, codesto Collegio reputa opportuno richiamare l’art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull’art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un’espressa qualificazione normativa, purché si possa desumere “dalla considerazione dello scopo”, “dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa” (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014)…”.
Nella denegata ipotesi in cui il termine fosse stato da ritenersi perentorio la difesa della ricorrente invocava l’affidamento incolpevole e la buona fede della Società, unitamente all’assenza dell’elemento soggettivo, con la conseguente meritevolezza della rimessione in termini.
E così, in via subordinata rispetto alle argomentazioni esposte, richiamava l’orientamento della giurisprudenza statuale, anche amministrativa, in base alla quale assumerebbero rilievo i contrasti in ordine all’applicazione della legge ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile.
Così l’istante, tra le altre, invocava quella giurisprudenza (C.d.S., Ad Pl. n. 5 del 2002) per la quale “deve……essere riconosciuto alla Regione appellante il beneficio dell’errore scusabile, con conseguente ammissibilità del gravame dalla medesima proposto, depositato dopo diciannove giorni dalla sua notificazione. E’ noto, infatti, che il giudice amministrativo ……può temperare il rigore della previsione di un termine di decadenza ove ritenga che l’errore in cui sia incorso il ricorrente possa essere ritenuto scusabile; è noto, altresì, che l’istituto dell’errore scusabile deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di possibile invalidità o irregolarità degli atti processuali, collegata al mutare della disciplina legislativa, alla difficoltà obiettiva di interpretazione, od alle innovazioni nella giurisprudenza amministrativa”.
La ricorrente richiamava, inoltre, numerosi precedenti giurisprudenziali maturati nell’ambito del diritto sportivo, tutti accomunati dalla decisiva valorizzazione della buona fede e della concessione della rimessione in termini.
Terzo motivo
“3. ISTANZA PER L’ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE AI SENSI DELL’ART. 96 CGS”
La ricorrente domandava l’adozione di una misura cautelare, ai sensi dell’articolo 96 CGS, poiché la dichiarazione, anche provvisoria, della validità del tesseramento avrebbe determinato l’immediata efficacia del contratto di prestazione sportiva con la conseguente possibilità per il Calciatore di svolgere regolarmente attività in favore della Società istante.
Aggiungeva a sostegno della richiesta alcune considerazioni relative alla situazione del Calciatore. Costui, infatti, nelle more del giudizio non sarebbe stato in grado di sapere quale soggetto gli avrebbe dovuto corrispondere la retribuzione a partire dal 30 agosto 2024; egli, inoltre, non avrebbe potuto svolgere attività per la Triestina se non in forza di un nulla osta della Juventus F.C. S.p.a.; non avrebbe potuto nemmeno disputare partite ufficiali con la stessa Juventus qualora fosse stato ripristinato il rapporto lavorativo con questa stessa società.
Quanto al periculum in mora evidenziava come il decorso del tempo avrebbe compromesso i diritti della Triestina che non avrebbe potuto utilizzare, nelle gare del campionato di Serie C, uno dei giocatori più importanti della propria Prima Squadra, con compromissione dei diritti del Calciatore.
La ricorrente concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio di voler:
- in via cautelare, dichiarare, nelle more del giudizio, la validità del trasferimento del calciatore Marco Olivieri da Juventus F.C. S.p.a. a U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nonché del contratto di prestazione sportiva n. 0004238202/24 stipulato tra Marco Olivieri e U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.;
- in via principale e nel merito, annullare il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento FIGC che aveva rigettato il tesseramento di Marco Olivieri per l’U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e, per l’effetto, dichiarare la validità del tesseramento del predetto calciatore per la stessa società ricorrente.
Con richiesta di essere ascoltata all’udienza. A corredo istruttorio del ricorso allegava la documentazione ivi richiamata.
Il rigetto dell’istanza cautelare
L’istanza cautelare veniva respinta siccome non assistita dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Difatti il palesato interesse del calciatore a poter svolgere, nelle more del giudizio, la propria attività sportiva non avrebbe potuto essere rappresentato, nel procedimento, dalla società Triestina, ma avrebbe dovuto essere stato fatto valere, eventualmente, in proprio dallo stesso Calciatore. Per altro aspetto, l’interesse della società ricorrente a poter validamente tesserare e conseguentemente utilizzare il calciatore Olivieri si contrapponeva, al tempo, a quello di segno opposto della società Juventus e l’accertamento della sussistenza e prevalenza del primo non avrebbe potuto che richiedere una più approfondita valutazione, propria della fase dibattimentale del giudizio di merito, riguardante anche la validità del contratto di lavoro sportivo in relazione alla necessaria copertura dello stesso nei termini regolamentari; si rendeva, quindi, necessario posticipare, all’esito del giudizio nel merito, la validazione del tesseramento oggetto del ricorso, qualora la domanda fosse stata ritenuta fondata, non potendosi - al contrario autorizzare il medesimo prima di un compiuto esame del merito, anche dovendo far riferimento alla tutela del principio della regolarità dei campionati di calcio; esigenze considerate tutte le quali il giudizio di merito era stato fissato in data ravvicinata alla luce del calendario del Tribunale Federale Nazionale.
L’intervento della Juventus F.C. S.p.A.
Depositava atto di intervento la Juventus F.C. S.p.A., difesa dall’Avvocatessa Flavia Tortorella.
Evidenziava alla Sezione come il Calciatore Marco Olivieri avesse assunto vincolo di tesseramento con l’intervenuta mediante sottoscrizione del relativo contratto di lavoro sportivo e che nella sessione estiva di calciomercato, stagione sportiva 2024/2025, la Società aveva sottoscritto con la US Triestina Calcio 1919 S.r.l. la variazione di tesseramento dell’Atleta per trasferirne le prestazioni a titolo definitivo.
Rammentava come in data 29.08.2024 fosse stato perfezionato il tesseramento funzionale alla cessione definitiva del predetto calciatore professionista dalla Juventus alla Triestina
In data 16.09.2024, però, i preposti Uffici Federali respingevano il tesseramento presso la ricorrente a causa del “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all’allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/ 2024” e, conseguentemente, in data 18.09.2024, la US Triestina Calcio 1919 S.r.l. aveva notificato all’intervenuta il ricorso introduttivo del giudizio.
La Società Juventus sottolineava la propria legittimazione all’intervento, essendo titolare di una posizione soggettiva propria e distinta da quella della ricorrente, posizione rilevante per l'ordinamento federale che era risultata lesa, o comunque pregiudicata, dal gravato diniego di tesseramento.
Difatti, l’intervenuta sottolineava di avere confidato nel buon esito della procedura di tesseramento ponendo in essere scelte tecniche e organizzative, con correlato impegno di ingenti risorse economiche, consequenziali alla cessione del diritto alle prestazioni sportive del Calciatore.
Segnatamente, oltre a trovarsi nuovamente onerata dagli impegni contrattuali assunti con il sig. Olivieri in forza del vincolo di tesseramento ripristinato a seguito del diniego alla variazione, l’intervenuta aveva affrontato l’impegno di spesa relativo all’acquisizione di altro atleta in sostituzione del profilo in uscita, con l’assunzione dei relativi obblighi stipendiali e contributivi legati al perfezionamento del contratto di lavoro.
La Juventus F.C. S.p.A. manifestava, pertanto, l’interesse al tesseramento del sig. Marco Olivieri per la società Triestina.
Sottolineava espressamente che i fatti relativi all’istanza di variazione di tesseramento, ai quali è conseguito il diniego, si erano svolti totalmente al di fuori della propria sfera fattuale e giuridica.
Difatti la Triestina Calcio non aveva comunicato all’intervenuta il superamento dei massimali di costo, e neppure le aveva riferito della conseguente necessità di una fideiussione integrativa, con le criticità emerse all’esito della stipula e della trasmissione della polizza.
L’intervenuta chiedeva di partecipare al dibattimento in conformità con quanto previsto dal Codice di rito.
L’intervento del Calciatore Marco Olivieri
Depositava intervento il Calciatore Marco Olivieri per tramite del proprio difensore, Avvocato Alessandro Calcagno.
In punto di fatto l’intervenuto premetteva di avere sottoscritto il trasferimento a titolo definitivo dalla società Juventus F.C. Spa alla società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl e, con esso, un contratto di prestazione sportiva di durata triennale, in scadenza al 30.06.2027, come emergente dalla documentazione già versata in atti dalla ricorrente.
Dopo aver ripercorso i passaggi già emergenti dal ricorso introduttivo, riteneva che il provvedimento di diniego del proprio tesseramento fosse da ritenersi illegittimo e meritevole di revoca e/o annullamento per i motivi, le allegazioni e le argomentazioni già svolte dalla U.S. Triestina Calcio Srl che, per quanto potesse occorrere, faceva propri, seppur esprimendo manifesta riserva di ogni azione nei confronti del Club.
Si dichiarava titolare di un “interesse attuale” ad intervenire siccome fermamente intenzionato a svolgere l’attività lavorativa di calciatore professionista, lavoratore subordinato, nelle file della prima squadra della U.S. Triestina Calcio 1918 Spa, con la quale (in data 29.08.2024) aveva appunto sottoscritto un contratto di prestazione sportiva ed il pedissequo modello di tesseramento. L’Atleta si dichiarava gravemente danneggiato dalla mancata approvazione e ratifica del trasferimento in quanto, da un lato, rimaneva escluso dal progetto sportivo della Juventus – che lo aveva rimpiazzato (a seguito della cessione definitiva) – e formalmente anche “fuori lista” e inutilizzabile, mentre dall’altro lato, la Triestina (credendo nelle sue capacità) aveva sostenuto un importante investimento finanziario in attesa di inserirlo nella rosa della prima squadra.
Condivideva l’interpretazione della ricorrente in ordine alla natura del termine e sottolineava il contemporaneo perfezionamento di altri tesseramenti coevi a quello in discussione.
Depositava documentazione e chiedeva, inoltre, l’audizione personale o del procuratore, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire in sede di discussione orale.
La memoria integrativa della U.S. Triestina Calcio 1918
Approssimatasi l’udienza, veniva depositata una memoria integrativa dalla Difesa della U.S. Triestina Calcio 1918 affidata, innanzitutto, alla valutazione della mancata costituzione della F.I.G.C. e della Lega, da ritenersi quali comportamenti concludenti. Riteneva, al riguardo, che la mancata costituzione della F.I.G.C. e della Lega Pro, nel termine previsto dall’art. 89, comma 3, C.g.s., avrebbe impedito di conoscere la ragione del rigetto del tesseramento del Calciatore Marco Olivieri, a causa dell’asserita carenza di garanzia fideiussoria, laddove, nel periodo compreso tra la data di deposito della fideiussione Achmea e la data di invalidazione della stessa da parte di Lega Pro, ben altre nove operazioni di tesseramento (in entrata ed in uscita), erano state approvate, ancorché garantite dalla fideiussione successivamente invalidata.
Come si poteva, infatti, evincere dall’estratto del portale della Lega Italiana Calcio Professionistico riferito alla Triestina, erano stati approvati in presenza della garanzia Achmea (successivamente invalidata e sostituita), e non revocati (con sottinteso riconoscimento da parte della Lega della validità della polizza Generali prodotta in sostituzione) sei tesseramenti in entrata e tre tesseramenti in uscita di tutti perfezionatisi nel periodo in parola.
Analogamente accadeva per altri due tesseramenti successivi all’invalidazione della polizza Achmea, ma approvati in presenza della polizza Generali S.p.a.
Sottolineava il proprio affidamento incolpevole e la “illogicità, contraddittorietà, incoerenza” del comportamento della Lega. Secondo l’assunto difensivo della istante, infatti, le sopra dette circostanze avrebbero evidenziato l’affidamento incolpevole da questa maturato in ordine alla regolarità dei tesseramenti.
Così, in effetti, quando la Triestina aveva depositato il tesseramento del Calciatore Marco Olivieri, era perfettamente consapevole che in sette occasioni (successive all’8 agosto 2024) tutte le operazioni garantite dalla fideiussione della società Achmea erano state ratificate dalla Lega.
Parimenti, allorquando la società ricevette il provvedimento di diniego del tesseramento di Marco Olivieri, lo stesso parve in contrasto con la ratifica dei contratti relativi ad altri Calciatori effettuata addirittura, dopo che la fideiussione ‘Achmea’ era già stata invalidata e successivamente sostituita da quella Generali, ritenuta idonea allo scopo previsto dal C.U. n. 255/A.
Il comportamento dell’Ufficio tesseramento avrebbe, dunque, ingenerato presso la ricorrente, la convinzione che con la sostituzione della garanzia (fuori termine a causa della straordinaria contingenza verificatasi) tutte le operazioni pendenti sarebbero state ratificate, visto il palesato impegno di ingenti somme.
Motivazioni
Il provvedimento impugnato è stato emesso dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 16.09.2024 e risulta affidato al “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all'allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024”. In ordine alla collocazione del Comunicato Ufficiale nel quadro normativo di interesse è opportuno ricordare che in virtù delle funzioni attribuite dall’art. 27 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale (con il Comunicato in parola) ha emanato le disposizioni in materia di garanzie integrative da prestarsi da parte delle Società di Serie B e di Serie C al superamento di determinati massimali del costo del lavoro, ciò al fine di perseguire l’obiettivo della sostenibilità e del contenimento dei costi. Nella corrente Stagione Sportiva 2024-2025, la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. milita nel Campionato di Serie C ed è, pertanto, soggetto contemplato dalle previsioni del C.U. 255/A del 14.06.2024 per ciò che attiene le statuizioni relative alla Lega Italiana Calcio Professionistico.
Le prescrizioni previste dal punto 2) di cui all'allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024 sono di particolare ampiezza, dimodoché il provvedimento impugnato viene presentato a questa Sezione come sorretto da una motivazione estremamente estesa, anche per il fatto che non ha trovato alcuna puntualizzazione nel corso del procedimento a seguito della mancata costituzione in giudizio della Federazione e della Lega competente.
La portata del thema decidendum sottoposto a questo Giudice è, pertanto, delimitata dalle doglianze della Triestina (e dei soggetti intervenuti), con l’evidenza processuale che la quasi totalità del compendio istruttorio proviene da questa società.
La valutazione dell’operato della ricorrente avviene, pertanto, in virtù delle produzioni da essa stessa offerte alla Sezione. Il loro vaglio consente la formazione del convincimento da parte del Giudicante anche, e non solo sulla scorta di quello che è certamente l’orientamento giurisprudenziale consolidato (anche in ambito disciplinare), per il quale il valore probatorio sufficiente si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le tante in ambito disciplinare, si ricordi la massima n. 0028/CFA/2024-2025/A - Sez. I, decisione n. 0028/CFA/20242025 - Pres. Torsello, Est. Coppari <<Ai fini della valutazione della responsabilità, costituisce principio consolidato della giurisprudenza quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Tale criterio rappresenta il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al proprio scrutinio, poiché «Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023).>>. In Rassegna n. 83 del 16.09.2024).
Questo non senza la consapevolezza che le emergenze istruttorie nella disponibilità della Sezione sono scientemente unidirezionali, siccome evocate in ragione del loro connaturato orientarsi nel contesto al quale sono destinate dalle parti.
Sono, pertanto, le complessive richieste avanzate dai soggetti partecipi della controversia processuale che delineano l’ambito di sviluppo della decisione del Tribunale.
E, così, la ricorrente chiede alla Sezione del Tribunale di annullare il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento FIGC che ha rigettato il tesseramento in suo favore del signor Marco Olivieri e, per l’effetto, dichiararne la validità.
L’intervenuta Juventus F.C. S.p.A. si è rimessa al Tribunale ed al suo prudente apprezzamento, quanto alla valutazione di fondatezza in fatto e diritto della pretesa di parte ricorrente.
Accompagnava tale conclusione con deduzioni relative alle negoziazioni ripassate con la Triestina.
Segnalava, infatti, di essere “titolare di una posizione soggettiva propria e distinta da quella di parte ricorrente”, posizione rilevante per l'ordinamento federale che è risultata “lesa, o comunque pregiudicata, dal gravato diniego di tesseramento”.
L’intervento si presentava, pertanto, tecnicamente consentito dalle ragioni poste a suo conforto.
L’intervenuta puntualizzava:
- il proprio affidamento sul buon esito della procedura di tesseramento;
- la pregressa articolata negoziazione tra le parti;
- il compimento di scelte tecniche ed organizzative, con correlato impegno di ingenti risorse economiche, derivanti dalla cessione del diritto alle prestazioni sportive del proprio Calciatore Marco Olivieri;
- le rilevanti conseguenze economiche dell’eventuale ripristino del tesseramento del Calciatore già sostituito.
E’ intervenuto nel procedimento anche il Calciatore Marco Olivieri chiedendo che il Tribunale, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullasse il provvedimento impugnato con il quale era stato rigettato il proprio tesseramento per la U.S. Triestina Calcio 1918 Srl e, per l’effetto, ne dichiarasse la validità.
La difesa dell’Atleta ha sottolineato il grave pregiudizio patito a causa della mancata approvazione e ratifica del trasferimento, in quanto era stato oramai escluso dal progetto sportivo della Juventus, che lo aveva rimpiazzato a seguito della cessione definitiva. Ha lamentato, inoltre, la disparità del trattamento ricevuto a fronte del completo perfezionamento di altri tesseramenti formalizzati nello stesso periodo di tempo.
Le deduzioni svolte dalla ricorrente palesano il suo interesse ad agire, così come le deduzioni delle intervenute evidenziano l’effettiva titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale, potenzialmente lesa o pregiudicata dagli eventi dedotti e dai loro effetti.
Ma c’è di più.
Le tre posizioni sono accomunate dall’identità del risultato processuale dichiaratamente ambìto (annullare il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento FIGC che ha rigettato il tesseramento di Marco Olivieri per l’U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e, per l’effetto, dichiarare la validità del tesseramento del predetto calciatore per la società ricorrente…), ma assolutamente distinte tra loro sono le collocazioni che le stesse tre posizioni hanno nello schema del rapporto tra loro intercorso.
Collocazioni ontologicamente diverse per il differente spessore della sfera di interessi di cui sono portatrici.
E, così, infatti, mentre la ricorrente “cessionaria” U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. è attualmente operante nel settore professionistico nella Lega Calcio Professionistico, militante in Serie C, l’intervenuta Juventus F.C. S.p.A. è facente parte della Lega Serie A.
La distanza tra gli asset dei due “soggetti federali” pone ictu oculi in evidenza la rispettiva portata critica delle conseguenze di sistema che un disequilibrio organizzativo può implicare per la “cedente” e la “cessionaria”.
Portata critica direttamente proporzionale ai diversi complessi organizzativi dei due soggetti federali, proiettati verso distinti impegni sportivi.
La transizione del Calciatore dall’uno all’altro contesto è poi foriera di una ulteriore considerazione.
Quella per la quale egli si presenta, nell’immediatezza, alla Sezione quale “soggetto debole” della negoziazione che si è concretizzata nel suo “trasferimento”.
Ciò in quanto se, da un lato, le strutture organizzative delle due menzionate compagini sportive (la “cedente” e la “cessionaria”) godono di una propria personalità e consistenza in grado di mediare gli effetti nei confronti dei soggetti privati che le formano, dall’altro lato, l’Atleta subisce, invece, immediatamente ed ex abrupto gli effetti deteriori delle scelte altrui.
Tanto che egli è processualmente legittimato a rendersi portatore di un proprio autonomo petitum.
Tutto ciò, di riflesso, implica e richiede attenzione – come meglio si dirà in appresso – per la considerazione della diversa incidenza del provvedimento impugnato nei confronti dei soggetti interessati, da apprezzare partitamente.
Questo Collegio evidentemente non ignora che la società ricorrente, U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., è stata recentemente deferita alla Sezione disciplinare di questo stesso Tribunale Federale Nazionale, per rispondere della condotta consistita nell’aver “provveduto a depositare presso la Lega Pro una fideiussione risultata non veridica, apparentemente emessa dalla società “Achmea”, quale garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918s.r.l.alla data del 31.7.2024”. Tuttavia, ritiene che le diverse competenze istituzionalmente affidate e riservate alle due Sezioni, disciplinare e tesseramenti, del TFN, anche quando riguardino lo stesso presupposto fattuale o presentino evidenti profili di interferenza, possano giustificare e determinare anche eventuali divergenze di valutazione, diverso essendo l’oggetto del giudizio cui sono rispettivamente chiamati tali giudici, nel caso della disciplinare riguardando la valutazione di compatibilità o di contrasto di una determinata condotta rispetto alla normativa federale, sì da integrare una infrazione disciplinare sorretta dai necessari elementi soggettivi del dolo o della colpa; e, nel caso della sezione tesseramenti, avendo invece ad oggetto, come in questo caso, la regolarità o meno di un determinato tesseramento e la possibilità di riconoscere allo stesso validità ed efficacia giuridica all’interno dell’ordinamento sportivo.
Concentrando e, quindi, limitando l’ambito e l’oggetto della valutazione riservata a questo giudice nei termini sopra indicati, non può non rilevarsi, innanzitutto, come il sopra più volte citato C.U. n. 255/A, posto all’attenzione di questo Tribunale, dichiari espressamente la propria ratio nell’epigrafe, individuandola nella sostenibilità e del contenimento dei costi con riferimento al costo del lavoro.
In ragione di tale obiettivo contempla per le società del calcio professionistico alcuni adempimenti e statuisce espressamente le conseguenze delle inadempienze, stabilendo che l’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti (e la conseguente caducazione degli effetti del deposito), da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025.
La sanzione contemplata presenta i caratteri dell’effettività e dell’afflittività, proprie del diritto sportivo.
E così la mancata esecutività dei contratti (con conseguente caducazione degli effetti del deposito) colpisce la società, ed i richiedenti il tesseramento, sul piano “personale” e strutturale, mentre la penalizzazione in classifica (da scontarsi nella stagione coeva all’inadempienza) affligge la stessa società sul piano sportivo, vale a dire nell’ambito ultimo dove essa opera ed al quale sono destinati gli effetti ed i risultati dell’intera organizzazione societaria.
Il comunicato aderisce a una ratio pluridecennale con la sottointesa consapevolezza dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. La recente riforma legislativa statale (D. Lgs n.36/2021) impone, però, all’interprete l’adozione di strumenti ulteriori, in effetti già rinvenibili nell’ambito federale a seguito di un percorso che considera l’attività sportiva come inserita in un contesto di esigenze più ampie ed articolate di quelle più prossime alla mera attività agonistica.
Così se, da un lato, la “sostenibilità” dei costi è una ratio sintomatica della complessità dell’attività federale, dall’altro, la normazione statale indica d’impero all’interprete alcune categorie, nozioni e tutele, individuandole come imprescindibili, vale a dire il “lavoratore sportivo”, la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo”, il “rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici”, ecc.
La normativa statale, con tali scelte legislative, in effetti, raccoglie le “istanze” del “mondo calcio” come esso attualmente vive, in una realtà complessa e globalizzata, proteggendone i profili meritevoli di protezione e misurandone, contenendole, le propagazioni che si dimostrino pregiudizievoli per i consociati sportivi, considerati necessariamente (e comunque) anche quali soggetti di ordinamenti superiori a quello federale.
L’adempimento dell’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria evidentemente persegue, quale unica finalità, quella di tutelare la posizione creditoria di soggetti tesserati dalla società, per l’ipotesi che quest’ultima superi un determinato massimale del costo del lavoro; di talché è evidente che, nel meccanismo previsto e voluto dal legislatore federale, non vi siano soggetti controinteressati, quanto, piuttosto, come evidenzia il caso in esame, interessi di segno convergente.
Se, dunque, questa è indubitabilmente la ratio che ha ispirato la previsione in esame, segnatamente la finalità di apprestare tutela al tesserato della società in ordine alla posizione creditoria dallo stesso assunta, questo Organo di giustizia sportiva deve preoccuparsi di operare una interpretazione applicativa di tale disposizione che consenta di realizzare, nella misura massima possibile, il soddisfacimento di tale esigenza di tutela, senza che ciò determini un ingiustificato sacrificio di interessi che dovessero, in ipotesi, palesarsi come confliggenti con il primo.
Questo Tribunale ritiene che tale risultato possa essere conseguito, nel caso di specie, solo attraverso una decisione che riconosca validità ed efficacia giuridica nell’ordinamento sportivo, al tesseramento del calciatore Marco Olivieri, depositato dalla società Triestina in data 30 agosto 2024.
Una diversa e opposta conclusione, non solo frustrerebbe irrimediabilmente tale interesse da ritenersi meritevole di tutela, ma presenterebbe profili di insanabile contrasto con tutte le altre operazioni di tesseramento (ben 11, come evidenziato dalla ricorrente anche nella memoria integrativa successivamente depositata) effettuate dalla Triestina Calcio nei mesi di agosto e settembre, sia prima di ricevere la comunicazione, in data 3 settembre 2024, dalla Lega Pro riguardante la mancata accettazione della garanzia fideiussoria della società Achmea – e, quindi, in posizione di assoluta analogia con quella del calciatore Olivieri – sia, addirittura, in data successiva a tale comunicazione (vedasi, in particolare, i tesseramenti del direttore sportivo Antonino Minutoli, avvenuto in data 4 settembre 2024 e del calciatore Sofian Kiyine, avvenuto in data 16 settembre 2024, entrambi validati e ratificati dalla Lega Pro in un momento successivo alla invalidazione della polizza Achmea) tutti tuttora riconosciuti in corso di validità, evidentemente sul presupposto della loro “copertura” ad opera della polizza “Generali” intervenuta in data 14 settembre 2024.
Al riguardo, deve ritenersi che la Lega Pro abbia positivamente valutato la sufficienza e idoneità della polizza Generali, sia pur intervenuta successivamente, a garantire i crediti derivanti dai predetti tesseramenti, in favore di calciatori e dirigenti sportivi e, quindi, a realizzare ugualmente l’interesse alla cui tutela era asservito il termine previsto per il deposito della garanzia fideiussoria, nonostante la mancata tempestiva osservanza dello stesso.
Non approdare alle stesse conclusioni per il solo calciatore Olivieri, non solo frustrerebbe ingiustificatamente la realizzazione della ratio sottesa alla disposizione normativa in esame, ma determinerebbe una intollerabile disparità di trattamento di posizioni sostanzialmente identiche, dal momento che tutti gli altri tesseramenti evidenziati dalla ricorrente risultano depositati nel periodo di tempo compreso tra l’8 agosto (tesseramento in entrata di Emil Bukavec) e il 4 settembre (tesseramento del direttore sportivo Antonino Minutoli), originariamente “coperti” dalla polizza bancaria “Achmea” successivamente riconosciuta come invalida dalla Lega Pro con comunicazione del 3 settembre 2024 ed evidentemente ritenuti, comunque, “sanati” dalla polizza “Generali” sopravvenuta in data 14 settembre 2024. Solo l’ultimo in ordine di tempo, quello del calciatore Sofian Kiyine, essendo intervenuto in data 16 settembre 2024, risulta essere successivo alla nuova polizza “Generali”.
Una conclusione di segno opposto determinerebbe il protrarsi di una situazione di incertezza, sia per il calciatore, sia, più in generale, per tutti i protagonisti della vicenda in questione, in assoluta antitesi con quella fisiologica esigenza di speditezza nella composizione delle criticità, propria della vita dell’ordinamento sportivo.
Secondo tale prospettiva generale la tutela del sistema organizzativo sportivo risulterebbe dover passare anche attraverso la tutela del tesseramento de quo.
Diversamente, nel caso di specie, la ratio della norma si concretizzerebbe nella dismissione di uno dei soggetti (il Calciatore) i cui interessi sono dichiaratamente protetti dal Legislatore sia sportivo che statale.
L’aporia originata dalla coesistenza del contenuto sanzionatorio del CU 255/A con gli obiettivi del Legislatore nazionale si rivela solo apparente, laddove si consideri che se, da un lato, il modus vivendi dell’ordinamento sportivo è caratterizzato dall’effettività e dall’afflittività delle sanzioni, dall’altro, vi è l’esigenza statale, non abdicabile, della tutela di una pluralità di interessi e situazioni soggettive molto più ampia e pregnante di quella tradizionalmente propria dell’ordinamento federale.
E, così, la disamina del tema del latente concorso di normazioni contrastanti, e dell’esistenza di aree di potenziale conflitto tra i due ordinamenti, non deve trascurare la ovvia circostanza che in alcuni ambiti lo Stato non può rinunciare a far valere la propria primazia.
Come appunto, oggi, si riscontra per la tutela del lavoratore sportivo.
Si presentano perfettamente aderenti a tale cornice gli accadimenti del caso sottoposto a questa Sezione e gli istituti di riferimento. Occorre esaminare, innanzitutto, la condotta della ricorrente, che merita di essere valutata non tanto e non solo nella sua assolutezza, ma come parametro del corrispondente apprezzamento della posizione della Juventus e del Calciatore, con i quali è venuta negozialmente “in contatto”, ed a cui fa seguito la collegata possibilità di sanare il tempestivo mancato adempimento, ad opera della società Triestina, delle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all'allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024.
Ecco, dunque, che già su un piano di mera obiettività, il disvelarsi imprevisto e tardivo delle criticità degli adempimenti della ricorrente, appalesa corrispondentemente il pregiudizio proprio degli intervenuti, sia con riferimento agli effetti immeditatamente nocivi del prospettato mancato buon esito della negoziazione singolarmente presa, sia con riferimento alle conseguenze sul loro stesso inserimento nel sistema federale.
Come, del resto, da costoro manifestatamente espresso nel corso dell’udienza del procedimento.
L’insieme di queste considerazioni induce, quindi, questa Sezione a ritenere sanato il mancato tempestivo adempimento dell’onere di garanzia fideiussoria da parte della società Triestina, attraverso la successiva copertura realizzata dalla polizza “Generali”. A ciò non è da ritenersi di ostacolo la natura perentoria del termine previsto da tale disposizione normativa, aspetto della vicenda affrontato dalle parti del procedimento.
Sul punto appare opportuno richiamare, preliminarmente, l’orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale la perentorietà di un termine, laddove non espressamente prevista, può desumersi anche dalle conseguenze o dagli effetti, normativamente contemplati, che derivano dal suo superamento, quali una preclusione o una decadenza (tra le tante si veda Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, Decisione n. 244/TFN-SD/2023-2024 - massima n. 18/TFN/2024-2025/C – pubblicata nel n. 83 della Rassegna del 16.09.2024).
Canone ermeneutico di spicco, al riguardo, si pone la previsione di sanzioni incisive e repentine quali la mancata esecutività dei contratti e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025.
La collocazione di siffatta previsione afflittiva immediatamente dopo l’individuata fissazione dei termini (ai quali si collega per tramite della locuzione relativa all’inosservanza di “tale prescrizione”) offre conferma di tale interpretazione, individuando contemporaneamente uno dei temi crocevia della decisione.
Perentorietà che, evidentemente, non viene espressamente proclamata come tale in ragione di palesate inderogabili necessità strutturali dell’ordinamento (in ogni caso non suscettibili di essere procrastinate), ma che viene statuita a contrario (tramite l’inflizione di sanzioni) in ragione dell’esigenza di uno svolgimento coordinato delle varie attività federali; svolgimento che non può subire disequilibri a causa di ragioni contingenti di singoli consociati.
Deve ritenersi, dunque, che tale costruzione della norma da parte del Legislatore Sportivo lasci uno spazio alla salvaguardia di quel tesseramento caratterizzato da profili di eccezionalità nel suo svolgersi – evidentemente sussistenti nel caso in esame – e che abbiano consentito di realizzare ugualmente le finalità perseguite dalla norma, senza determinare pregiudizio alcuno alla posizione di eventuali soggetti controinteressati e all’ordinamento sportivo nel suo complesso.
Limitatamente al complessivo thema decidendum offerto a questa Sezione, ed in ragione di quanto sin qui illustrato, si deve, dunque, ritenere valido ed efficace il tesseramento del calciatore Marco Olivieri a far data dal deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso della ricorrente e, per l'effetto, dichiara la validità del tesseramento del calciatore Marco Olivieri per la società US Triestina Calcio 1918 Srl a far data dal deposito dello stesso.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Fernando Casini Gioacchino Tornatore
Depositato in data 24 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai