F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFN-SVE del 11 Ottobre 2024 (motivazioni) – ASD Ardea NF Calcio / Luca Moretti – Reg. Prot. 2/TFN-SVE

Decisione/0010/TFNSVE-2024-2025

Registro procedimenti n. 0002/TFNSVE/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 ottobre 2024, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida - 916023) contro il calciatore Luca Moretti (5844928) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND n. 106 tris/2023-2024 del 31 luglio 2024, la seguente

DECISIONE

Il reclamo

Con ricorso inoltrato in data 27 maggio 2024, il calciatore Luca Moretti ha adito la Commissione Accordi Economici – LND al fine di sentire condannare la A.S.D. Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) al pagamento in suo favore della somma di euro 6.500,00 a titolo di saldo di quanto pattuito nell’accordo economico inter partes relativo alla stagione sportiva 2022/2023. In quella sede la odierna reclamante si è difesa depositando una “liberatoria” recante la data del 26 settembre 2023 a firma del calciatore. Il Moretti ha quindi disconosciuto formalmente, innanzi alla Commissione Accordi Economici, la propria sottoscrizione apposta su detto documento.

La Commissione Accordi Economici, rigettate le richieste istruttorie della Società, sulla base di screenshot di messaggi telefonici scambiati tra il Presidente della stessa e il calciatore, versati in atti da quest’ultimo, ha ritenuto riconosciuto il debito verso il Moretti e ha accolto integralmente la domanda dello stesso.

Con decisione pubblicata il 31 luglio 2024, comunicata alle Parti in pari data, l’adita Commissione infatti ha accolto integralmente il suddetto ricorso condannando la A.S.D. Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) al pagamento della somma di euro 6.500,00 in favore del calciatore Luca Moretti, trasmettendo nel contempo gli atti alla Procura Federale per il presunto “falso”. Avverso tale decisione, con atto del 9 settembre 2024, la società A.S.D. Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) ha quindi proposto la presente impugnazione.

A sostegno del gravame proposto, deduce la reclamante Società che la Commissione Accordi Economici avrebbe:

- errato nel non ammettere le prove dalla stessa richieste in ordine alla genuinità della “liberatoria” asseritamente sottoscritta dal calciatore;

- errato nell’ammettere tardivamente la produzione documentale del calciatore Moretti relativa ai suddetti screenshot; - errato nel dare rilevanza a detto scambio di messaggi.

Si è costituito tempestivamente in giudizio il calciatore Moretti contestando le avverse ragioni, ribadendo l’apocrifia della propria firma apposta in calce alla “liberatoria” ed eccependo in via preliminare la inammissibilità del reclamo perché tardivo.

La vertenza è stata quindi discussa dai Difensori delle Parti nella riunione del 7 ottobre 2024 e decisa all’esito della camera di consiglio.

L’udienza del 7 ottobre 2024

In sede di trattazione, a seguito di richiesta di informazioni del Collegio, il Difensore del calciatore (Avv. P. Palombi) ha confermato le proprie difese e comunicato che le indagini della Procura Federale sono in corso.

Il Difensore della Società (Avv. L. Mennella) si è riportato al reclamo e, in ordine alla eccezione preliminare di tardività del reclamo, ha precisato di avere rispettato il termine di impugnazione di 7 giorni dalla comunicazione della decisione (31 luglio 2024) in quanto il giorno 7 settembre 2024 era un sabato e quindi, ex art. 155 cpc, l’ultimo giorno utile per impugnare era il 9 settembre 2024, data di inoltro del reclamo.

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo.

Ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF e dell’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo avverso le decisioni della Commissione Accordi Economici deve essere proposto entro il settimo giorno dalla comunicazione, avvenuta nel caso di specie il  31 luglio 2024.

È ben vero, come afferma il Difensore della Società, che il giorno 7 settembre 2024 essendo un sabato ex art 155 cpc, applicabile al rito del processo sportivo in forza del rinvio di cui allo art. 2, comma sesto, CGS, differisce il termine al lunedì successivo, ma il punto è che non trova invece applicazione per tale termine di impugnazione, la sospensione feriale del mese di agosto.

Come noto, la questione è stata affrontata anche in sede di Collegio di Garanzia che, a Sezioni Unite, con decisione numero 14 del 8 gennaio-2 marzo 2020 ha stabilito che la sospensione feriale dei termini deve essere applicata ogni qualvolta non sia previsto espressamente il contrario.

Ed infatti il Legislatore Federale con successivo comunicato 200/A del 20 maggio 2020, ha modificato l’articolo 52 del Codice di Giustizia Sportiva precisando espressamente al comma 5^ che “nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

Ne deriva l’accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, che sarebbe dovuto essere presentato entro il 7 agosto 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2024.

 

 IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

 

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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