F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0006/CSA pubblicata del 30 Settembre 2024 – U.S. Cremonese S.p.A.)

Decisione/0006/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0003/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Michele Messina - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0003/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Cremonese S.p.A. in data 4.09.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 22 del 29.08.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.09.2024, l’Avv. Daniele Cantini e udito l’Avv. Paolo Rodella per la società reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Cremonese S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Lochoshvili Luka, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 22 del 29.08.2024), in relazione alla gara del Campionato Serie BKT, Cremonese/Palermo del 27.08.2024. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, contestato l’operato dell’Arbitro spingendolo all’altezza della spalla.”.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto: In via principale, la riduzione della squalifica inflitta al giocatore, a due giornate effettive di gara; In via subordinata, la riduzione della squalifica inflitta al giocatore, a tre giornate effettive di gara; In via ulteriormente subordinata, la riduzione e/o la commutazione della squalifica nella misura e nei modi che saranno ritenuti di giustizia.

La società U.S. Cremonese S.p.A. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo inappropriata e/o sproporzionata rispetto alla condotta ascrivibile al proprio calciatore.

Secondo la tesi difensiva, la condotta del calciatore non merita un trattamento punitivo così afflittivo in quanto il contatto fra il calciatore e il direttore di gara sarebbe stato del tutto accidentale, involontario e di lieve entità, nell’ambito di una manifestazione di mera “protesta a parole e gesti”. Il contatto sarebbe stato provocato dall’agitata gestualità del calciatore e si deve correttamente collocare in una situazione di concitazione e nervosismo tipica del fine gara.

A conforto della propria linea difensiva la parte reclamante richiama alcune decisioni di questo organo giudicante.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 settembre 2024 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Paolo Rodella, il quale si è riportato integralmente al reclamo depositato, concludendo in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Occorre evidenziare che il referto dell’arbitro, che ex art. 61, comma 1, C.G.S., è fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, è dettagliato e non lascia dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto sul campo, alla fine della partita.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della U.S. Cremonese S.p.A., deve essere qualificata come condotta meramente irriguardosa nei confronti dell’arbitro sebbene si sia concretizzata con un contatto fisico. Al riguardo, occorre valutare l’entità del “contatto fisico” cui fa riferimento l’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., nella sua nuova formulazione.

Nel caso si specie, considerata la mancanza di volontà lesiva e la lievità del contatto fisico fra il calciatore e l’arbitro, come descritto nel referto di gara, e, quindi, la non consistente gravità dello stesso, questa Corte ritiene equo applicare alla fattispecie oggetto di giudizio l’art. 36, comma 1, lett. a), CGS, nella sua nuova formulazione, che prevede come sanzione minima edittale la squalifica per quattro giornate effettive di gara, per le condotte irriguardose dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara.

Il Collegio non ritiene di dare ingresso all’applicazione delle circostanze attenuanti richieste dalla difesa della società reclamante, non rilevandone i presupposti.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

La Corte, per i motivi sopra esposti, ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla società U.S. Cremonese S.p.A. nell’interesse del proprio tesserato, Sig. Lochoshvili Luka, che, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                                Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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