F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0015/CSA pubblicata del 21 Ottobre 2024 – S.S.C. Napoli S.p.A.
Decisione/0015/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0016/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)
Maurizio Greco - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0016/CSA/2024-2025, proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. in data 24.09.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 48 del 17.09.2024;
visti il reclamo ed i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all'udienza del 8.10.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico e uditi l’Avv. Mattia Grassani, difensore della reclamante, ed il dott. Alessandro Delli Paoli, dirigente della stessa.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.C. Napoli proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 30.000 con diffida, inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 48 del 17.09.2024), in relazione alla gara Cagliari/Napoli del 15 settembre 2024, valevole per il campionato di serie A 2024-2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere, suoi sostenitori, esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, al 25° del primo tempo, lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore denominato "Curva Sud" occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso avversario provocando così un clima di forte tensione tra le due tifoserie, tanto da costringere l'Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti. La situazione si è normalizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano della Soc. Napoli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."
La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva la riduzione, nella misura minima ritenuta di giustizia, della sanzione dell'ammenda, "anche previa concessione di un rinvio della riunione onde" consentirle "di proseguire nell'attività - già avviata - di identificazione dei responsabili e di adozione di adeguate misure sanzionatorie nei loro confronti."
A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva, in estrema sintesi, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata per non essere stata riconosciuta nella giusta maniera l'attenuante di cui all'art. 29, comma 1, lett."b", per non essere stata affatto riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 29, comma 1, lett."c" e quella atipica da applicarsi alle squadre in trasferta ed, infine, per la disparità di trattamento (dosimetria sanzionatoria) riservata nella specie alla Cagliari Calcio S.p.A.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 ottobre 2024, comparivano, per la parte reclamante, l’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità, ed il dott. Alessandro Delli Paoli.
Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La Corte ritiene, infatti, che il Giudice Sportivo abbia esercitato nell’ambito della ragionevolezza la sua discrezionalità nel decidere l’entità della sanzione irrogata.
I comportamenti dei sostenitori della Soc. Napoli e segnatamente quello di aver divelto dei seggiolini del proprio settore e di averli lanciati, insieme con tre fumogeni ed oggetti vari, verso la tifoseria della Soc. Cagliari, provocando il ferimento di uno steward e di un tifoso avversario, giustificano la decisione del Giudice Sportivo, che ha anche correttamente applicato l'attenuante di cui all'art.29, comma 1, lett. "b", C.G.S., considerando, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa della reclamante, come unico l'intervento dei calciatori e dei dirigenti di quest'ultima.
Questo Collegio, peraltro, sul punto, non può non evidenziare il fatto che gli incidenti in questione siano scaturiti dall'esposizione, da parte dei sostenitori partenopei, di uno striscione - accompagnato da cori - offensivo per quelli del Cagliari.
Ciò precisato, la Corte non ritiene che possano trovare applicazione nella fattispecie in esame l'attenuante di cui all'art.29, comma 1, lett. "c" e l'attenuante "atipica" della quale, secondo la Soc. Napoli, beneficerebbe qualsiasi squadra che giochi in trasferta.
In relazione alla prima, è di tutta evidenza, infatti, che non è sufficiente il mero invio di una richiesta di acquisizione di filmati peraltro, nel caso in esame, avvenuto due giorni dopo il temine della gara, tempistica che lascia il sospetto che sia stato fatto in via strumentale al reclamo poi presentato - per poter ritenere che una società abbia concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni.
Con riferimento, invece, alla seconda, si ricorda che l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone e che, per quanto qui rileva, l’art. 6, comma 3, C.G.S. estende la responsabilità oggettiva delle società ai comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, fatti salvi gli obblighi della società ospitante.
Come è noto, peraltro, l’intento del legislatore sportivo è quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori. Considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in se dell’ordinamento sportivo (…), un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato pericolo per la pubblica incolumità nella peculiare accezione della disciplina sportiva (CSA, sez. I, n. 49/2022-2023).
Tale principio non viene inficiato a seconda se i sostenitori di una determinata squadra si trovino o meno nel proprio stadio e non può subire eccezioni, né attenuazioni, se non quelle espressamente previste dall'ordinamento.
Ai fini della valutazione della congruità della sanzione inflitta alla reclamante, non ha alcun rilievo, infine, quanto disposto, quale sanzione, dal Giudice Sportivo alla Soc. Cagliari per i comportamenti posti in essere dai suoi sostenitori nell'ambito della medesima gara. Non ha, invero, ragion d'essere la comparazione tra due sanzioni che sono state correttamente valutate sulla base dei comportamenti tenuti dalle due tifoserie.
Infine, non ci sono i presupposti per concedere il richiesto rinvio.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce