F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0002/CSA pubblicata del 27 Settembre 2024 – A.C. Carpi S.r.l.
Decisione/0002/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0002/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo 0002/CSA/2024-2025 proposto dalla società A.C. Carpi S.r.l. in data 30.08.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Cacio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 6/DIV del 27.08.2024;
visto reclamo ed i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.09.2024, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Matteo Sperduti per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.C. Carpi S.r.l. propone reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00 inflitta alla reclamante in relazione alla gara Carpi/Rimini del 26.08.2024 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Cacio Professionistico Com. Uff. n. 6/DIV del 27.08.2024).
Il provvedimento del Giudice di prime cure è così motivato “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, ventuno bicchieri di plastica contenenti liquido, diciotto bottigliette di plastica semipiene e due cartoni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.
In sede di preannuncio di reclamo, parte reclamante ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.
La società A.C. Carpi, con il ricorso introduttivo, chiede:
in via principale, l’annullamento della gravata sanzione;
in via subordinata, la riduzione della stessa anche oltre il minimo edittale.
La reclamante si sofferma preliminarmente sulla quantità degli oggetti lanciati in campo, negando il lancio di così tanti oggetti sull’area circostante il terreno di gioco e rimarcando che, quelli di cui al caso di specie, non siano richiamati nell’ art. 25, comma 3, CGS e non possano comportare pericolo per l’incolumità pubblica.
Nella prospettazione assunta dalla reclamante, inoltre, va valorizzata la circostanza che l’azione contestata non ha determinato alcun effetto negativo sulla gara e sui soggetti in campo.
Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 13 settembre 2020, è comparso, per la reclamante, l’Avv. Matteo Sperduti il quale si riporta integralmente al reclamo depositato e conclude in conformità.
All’esito della discussione, il reclamo è quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La motivazione della decisione del Giudice sportivo appare conforme alle risultanze in atti e, segnatamente, al referto dei collaboratori della Procura federale, assistito dalla nota fede privilegiata, secondo cui i tifosi del Carpi “lanciavano nel recinto: numero 21 bicchieri di plastica; numero 18 bottiglie di plastica con tappo e liquido; numero 2 capienti cartoni di nota marca di birra”.
Il Giudice sportivo ha fatto applicazione dell’art. 25, comma 3, CGS, secondo cui: “Le società rispondono per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza...”.
In sintonia con l'orientamento di codesta Corte in casi simili, si ritiene che la tesi della reclamante- secondo cui gli oggetti lanciati nel recinto di gioco nel caso che ci occupa non sono richiamati dalla norma- sia priva di pregio.
Ritiene, infatti, questa Corte che 21 bicchieri di plastica contenenti liquido, 18 bottigliette di plastica semipiene e 2 cartoni, ben possano rientrare nel novero degli “oggetti comunque idonei ad offendere” di cui alla richiamata norma. Si tratta, infatti, di oggetti dalla natura particolarmente subdola, che il tifoso può facilmente non dichiarare, proprio per la loro natura “ordinaria. È l’uso che si fa di quegli oggetti a renderli offensivi, sfuggendo anche alle regole di prevenzione. (Decisione n. 167/CSA/2022-2023).
Pertanto, la sanzione va correlata anche alla introduzione ed alla illegittima e fuorviante utilizzazione degli oggetti stessi. Poco conta che gli stessi siano stati o meno realmente offensivi, in quanto è noto, anche dalla casistica giurisprudenziale di questa Corte, che l’offensività prescinde dal fatto che poi gli oggetti abbiano effettivamente offeso o leso una persona.
Anche la circostanza secondo cui l’azione contestata non ha determinato alcun effetto negativo sulla gara e sui soggetti in campo è insufficiente ad accreditare la tesi attorea di una sanzione meritevole di annullamento o, comunque, di riduzione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce