F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0004/CSA pubblicata del 27 Settembre 2024 – U.S. Fiorenzuola 1922 S.S.D.

Decisione/0004/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0010/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0010/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Fiorenzuola 1922 S.S.D. a r.l. in data 13.09.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n.12 del 05.09.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.09.2024, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Merkaj Olger, presente il Sig. Luigi Pinalli Presidente della società reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Fiorenzuola 1922 S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Merkaj Olger, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n.12 del 05.09.2024), in relazione alla gara amichevole di LND, Colorno / Fiorenzuola del 10.08.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Merkaj Olger per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall’azione, colpito un calciatore avversario al volto con l’avambraccio”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta mantenuta dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione a due giornate di squalifica.

In particolare, secondo la società Fiorenzuola il calciatore sanzionato si era venuto a trovare in un normale 'corpo a corpo' con l’avversario nel corso di un'azione di giuoco, in un contesto di reciproche, seppur lievi, scorrettezze e trattenute, prolungatesi per qualche secondo, dopo che il pallone, inizialmente sotto il controllo del Sig. Merkaj, era entrato in possesso di un suo compagno di squadra. Di conseguenza il Giudice Sportivo avrebbe operato una erronea qualificazione di tale condotta, non ricorrendo le caratteristiche che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessarie per l'integrazione della condotta violenta, considerato anche che l’evento non si era verificato in un contesto del tutto avulso dal gioco, non era animato da volontà di arrecare lesioni all'integrità fisica dell'avversario e non aveva provocato alcuna conseguenza dannosa al tesserato del Colorno. In ogni caso, a detta della reclamante, nel caso di specie troverebbero applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, del CGS, considerata la natura amichevole della gara disputata, nonché il fatto che il calciatore Merkaj si era subito scusato con l'avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 settembre 2024 sono comparsi, per la parte reclamante, l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Merkaj Olger, alla presenza del Sig. Luigi Pinalli Presidente della società U.S. Fiorenzuola 1922 S.S.D. a.r.l., i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore sanzionato era stato espulso “Per condotta violenta senza contesa del pallone sbracciava volutamente l'avversario che si trovava alle spalle, colpendolo sul volto con l'avambraccio.”

Questa Corte ritiene che i fatti refertati consentono di ritenere che nel caso di specie il tesserato sanzionato non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. Al di là del tenore della dichiarazione prodotta dalla reclamante, a firma del Sig. Morrone, che, pur non accompagnata, come necessario, da una copia del documento di identità del dichiarante, non può ritenersi del tutto priva di rilevanza in quanto proveniente direttamente dal calciatore attinto dal colpo, la condotta perpetrata dal tesserato sanzionato va, piuttosto, come sostenuto dalla reclamante, configurata come gravemente antisportiva, ex art. 39, comma 1, CGS, tenuto conto che depone per l’assenza di violenza il fatto che il colpo sia stato inferto nel contesto di una evidente azione di marcatura, sbracciando l'avversario e colpendolo con un avambraccio e non con il pugno chiuso, nel corso di una gara comunque di carattere amichevole e senza aver determinato conseguenze fisiche al calciatore del Colorno, il quale ha potuto riprendere a giocare immediatamente.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società U.S. Fiorenzuola 1922 S.S.D. a r.l. deve essere dunque accolto e la sanzione ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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