F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0005/CSA pubblicata del 27 Settembre 2024 – Città di Varese S.r.L.

Decisione/0005/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0008/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0008/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Città di Varese S.r.L. in data 07.09.2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 12 del 05.09.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.09.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Città di Varese S.r.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Azizi Bilario, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 12 del 5 settembre 2024, in relazione alla gara amichevole Piacenza/Città di Varese del 22 agosto 2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver tentato di colpire un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. Azizi Bilario, non abbia posto in essere una condotta violenta e, comunque, di aver reagito ad una provocazione, come risulta dal referto arbitrale dove viene precisato che il calciatore del Varese è stato accerchiato dai calciatori del Piacenza, senza peraltro aver colpito alcun avversario.

Conclusivamente la reclamante chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, una riduzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, accoglie parzialmente il reclamo.

Il Collegio rileva che il rapporto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “Al 37° 2t il n. 14 Azizi Bilario (Città di Varese) viene accerchiato dai calciatori del Piacenza in seguito all’aver commesso un fallo, in particolare il n. 9 Recino Giorgio gli mette una mano sulla spalla. Azizi reagisce tentando di colpire Recino con un pugno mancandolo. Esce dal tdg senza dare ulteriori problemi”.

Da detta ricostruzione, che rende plausibile quanto affermato dalla società reclamante in ordine alla ricostruzione del fatto in termini di reazione ai comportamenti avversari, percepiti da Azizi Bilario come minacciosi (accerchiamento da parte dei giocatori del Piacenza e mano sulla spalla del calciatore Recino Giorgio), la Corte ritiene applicabile al caso di specie la circostanza attenuante di cui all’art. 13, primo comma, lett. a, del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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