F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0010/CSA pubblicata del 10 Ottobre 2024 – U.S.D. Atletico Uri

Decisione/0010/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0014/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0014/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri in data 26.09.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n.22 del 17.09.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.10.2024, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Atletico Uri ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore tesserato, Sig. Paba Massimiliano, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n.22 del 17.09.2024), in relazione alla gara di Serie D, Girone G, Atletico Uri / C.O.S. Sarrabus Ogliastra del 15.09.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato per 4 giornate effettive di gara l’allenatore Sig. Massimiliano Paba “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.

Secondo la società Atletico Uri la condotta dal tecnico era rivolta ai propri tesserati affinché la panchina ritornasse al suo posto dopo una protesta e in ogni caso non ha utilizzato espressioni volgari, minacciose o irriguardose nei confronti della terna arbitrale. Successivamente all’espulsione, inoltre, il Sig. Paba ha abbandonato il terreno di gioco senza proferire parola nei confronti degli ufficiali di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 ottobre 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, rilevando, quale causa di inammissibilità, la violazione dei termini sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva per il deposito dei motivi di reclamo.

Infatti, a fronte della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.022 - recante la sanzione impugnata - avvenuta in data 17.09.2024, la società Atletico Uri il successivo 18.09.2024 ha depositato tempestivamente, tramite l’apposita piattaforma di Processo Sportivo Telematico Figc, il preannuncio di reclamo con richiesta dei documenti ufficiali di gara. In data 19.09.2024 i documenti richiesti sono stati resi disponibili sulla piattaforma, con contestuale comunicazione a mezzo pec alla parte interessata. Ai sensi di quanto previsto dall’art.71, comma 5, del C.G.S., pertanto, la società Atletico Uri avrebbe dovuto depositare i motivi di reclamo entro i successivi cinque giorni e non, come invece ha fatto, in data 26.09.2024. Ne consegue l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità del gravame per violazione del predetto termine (scaduto il 24.09.2024), che, ai sensi dell’art.44, comma 6, del C.G.S., deve ritenersi indubitabilmente perentorio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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