F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0011/CSA pubblicata del 10 Ottobre 2024 – AC Nardo’ Srl
Decisione/0011/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0015/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo 0015/CSA/2024-2025, proposto dalla società AC Nardo' Srl in data 26.09.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 22 del 17.09.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno del 03.10.2024, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo datato 25.9.2024 e depositato mediante caricamento sulla piattaforma informatica (PST-FIGC) il 26.9.2024, a seguito di preannuncio depositato il 18.9.2024, la società A.C. Nardò s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 22 del 17.9.2024, con la quale è stata comminata al proprio calciatore Maletic Marco la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara “per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.
Episodio occorso durante l’incontro Nardò – Matera Grumentum, disputatosi a Nardò (LE) il 15.9.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone H e così riferito dall’AA1 a motivazione dell’espulsione del calciatore comminata dall’Arbitro: “al 44’ del 1T, a gioco in svolgimento, vado su con la bandierina per richiamare AE e segnalare la condotta violenta del numero 9 della squadra locale Nardò il quale durante una ripartenza della sua squadra arresta la sua corsa per dare uno schiaffo al giocatore avversario colpendolo al viso con il pallone non a distanza di gioco”
A sostegno dell’impugnazione, la reclamante evidenzia le ripetute provocazioni di cui il Maletic era stato oggetto da parte del calciatore avversario, potendosi pertanto configurare il gesto contestato quale reazione al comportamento sleale altrui. Evidenzia altresì l’assenza di precedenti disciplinari in capo al medesimo Maletic e la tenuità del gesto, confermata dal mancato ricorso dell’avversario a cure mediche.
Conclude pertanto per una riduzione della sanzione a tre giornate effettive di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Il procedimento è stato introdotto con il preannuncio di reclamo regolarmente depositato dalla società A.C. Nardò il 18.9.2024 mediante deposito/caricamento sulla apposita piattaforma informatica della Giustizia sportiva, istituita con C.U. n. 160 del 1.2.2021.
A seguito del preannuncio, gli atti ufficiali del giudizio di primo grado sono stati ugualmente caricati sulla piattaforma, e così resi disponibili alla parte reclamante il successivo 19.9.2024 (circostanza contestualmente comunicata a mezzo PEC).
Il reclamo risulta quindi depositato mediante caricamento sulla piattaforma medesima il 26.9.2024.
Ciò premesso, la tardività del reclamo consegue dal combinato disposto degli artt. 71, comma 5, C.G.S. e 9, comma 3, del C.U. n. 160 del 1.2.2021 (istitutivo del PST – FIGC, testualmente riprodotto nel C.U. n. 166 del 20.4.2023 che ha esteso alla Corte Sportiva di Appello, a decorrere dalla stagione sportiva 2023-2024, le regole del PST-FIGC).
E difatti, posto che a seguito della richiesta degli atti ufficiali formulata con il preannuncio, “il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti” (art. 71, comma 5, C.G.S.) e che “il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee” (art. 9, comma 3, C.U. n. 160/2021 e n. 166/2023), è agevole constatare che, nel caso di specie, il reclamo della società A.C. Nardò risulta inammissibilmente depositato oltre il previsto termine di cinque giorni, essendo altresì pacifico che la tempestività del reclamo si realizza solo con il relativo deposito/caricamento sulla piattaforma informatica entro la scadenza del termine previsto per l’impugnazione (cfr. Corte Fed. App., Sez. Un., n. 73, s.s. 2021/2022; Corte Sport. App. 3^ Sez., dec. n. 240/CSA-2023/2024).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce