F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0012/CSA pubblicata del 10 Ottobre 2024 – Città Di Teramo 1913 S.r.l.
Decisione/0012/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0013/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0013/CSA/2024-2025, proposto dalla società Città Di Teramo 1913 S.r.l in data 19.09.2024
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 22 del 17.09.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.10.2024, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Città di Teramo 1913 S.r.L,. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione a tempo oppure squalifica a gare fino al 17.11.2024, inflitta al dirigente, Francesco Petrarca, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 22 del 17 settembre 2024, in relazione alla gara Città di Teramo 1913 ssd/Roma City F.C. A.S.D del 15 settembre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.”
La società reclamante ritiene che il sig. Francesco Petrarca, non abbia posto in essere una condotta ingiuriosa e irriguardosa.
In particolare, la frase attribuitegli non sarebbe stata da lui profferita e l’arbitro sarebbe stato ad una distanza tale da non poter sentire ciò che è stato detto.
Nel caso di specie andrebbe ad ogni modo applicata la sanzione di cui all’art. 36, primo comma, lett. a), del C.G.S., essendo il sig. Francesco Petrarca, come da documentazione prodotta, un tecnico e non un dirigente, come invece riportato nel referto arbitrale.
Conclusivamente la reclamante chiede in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, una riduzione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, accoglie parzialmente il reclamo.
In primo luogo, il Collegio rileva che il sig. Francesco Petrarca ha posto in essere una condotta certamente irriguardosa, atteso che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti
tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “Dopo un provvedimento tecnico urlava la seguente frase: non ci state capendo un cazzo”.
Il sig. Francesco Petrarca, tuttavia, non è un dirigente, ma un tecnico, e segnatamente un preparatore atletico, come risulta dalla documentazione prodotta in atti dalla società reclamante, così che al caso di specie è effettivamente applicabile l’art. 36, primo comma, lett. a), del C.G.S. e, per l’effetto, la sanzione inflitta al tecnico deve essere rideterminata in quella minima di quattro giornate effettive di squalifica.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce