F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0016/CSA pubblicata del 24 Ottobre 2024 – Civitanovese Calcio SSD ARL

Decisione/0016/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0017/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0017/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Civitanovese Calcio SSD ARL, in data 26.09.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 22 del 17.09.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.10.2024, il dott. Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Civitanovese Calcio SSD ARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione a tempo oppure squalifica a gare fino al 17.11.2024, inflitta al dirigente, sig. Profili Mauro, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 22 del 17 settembre 2024, in relazione alla gara Civitanese Calcio/Atletico Ascoli, del  15 settembre 2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara". In particolare, riferisce testualmente l’arbitro nel proprio referto “Per protestare nei confronti di una mia decisione tecnica si alza dalla panchina e urla 'ma che cazzo stai facendo'. Dopo la notifica del provvedimento mi punta il dito con fare minaccioso in direzione del volto urlandomi contro 'devi pensare ad arbitrare non alle panchine'. A fine primo tempo prova ad entrare nello spogliatoio della terna ma viene respinto”.

La società reclamante ritiene che il sig. Mauro Profili non abbia posto in essere una condotta irriguardosa.

Conclusivamente la reclamante chiede in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, una riduzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, rigetta il reclamo.

La società reclamante ritiene che il dirigente, sig. Mauro Profili, non abbia posto in essere una condotta irriguardosa e non abbia profferito frasi di tale natura nei confronti dell'arbitro.

Il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente riporta quanto accaduto: “per protestare nei confronti di una mia decisione tecnica si alza dalla panchina e urla 'ma che cazzo stai facendo'. Dopo la notifica del provvedimento mi punta il dito con fare minaccioso in direzione del volto urlandomi contro 'devi pensare ad arbitrare non alle panchine'. A fine primo tempo prova ad entrare nello spogliatoio della terna ma viene respinto”.

Il Collegio rileva che dalla suddetta ricostruzione dei fatti accaduti appare non contestabile la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro e la conseguente sanzione della inibizione a gare fino al 17.11.2024, inflitta al dirigente, sig. Mauro Profili. Né vi è questione sulla congruità della sanzione stessa, considerato che si tratta del minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del C.G.S..

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

         

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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