F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0017/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2024 – S.S.D. Savoia 1908 F.C.

Decisione/0017/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0018/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0018/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Savoia 1908 F.C. in data 25.09.2024,

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 22 del 17.09.2024;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 10.10.2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi il Legale rappresentante della società reclamante sig. Arcangelo Sessa, i sigg.ri Eugenio Galasso e Vincenzo Improta.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 24.9.2024, la società Savoia 1908 F.C. S.S.D. r.l. (di seguito “Savoia”) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 22 del 17.9.2024, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: al dirigente sig. Galasso Eugenio, l’inibizione sino al 17.11.2024, “per avere rivolto espressione minacciosa all’indirizzo del Direttore di gara”; all’allenatore sig. Improta Vincenzo, la squalifica sino al 17.11.2024, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

Episodi verificatisi in occasione dell’incontro Gelbison – Savoia, disputatosi ad Agropoli (SA) il 15.9.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone G e così testualmente riportati dall’Arbitro nel proprio referto: quanto al sig. Galasso, “dopo la fine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, nel corridoio che portava agli stessi, veniva con fare intimidatorio nei confronti del sottoscritto reclamando a più riprese per un recupero del tempo di gioco effettuato nel secondo tempo, che a suo modo di vedere risultava scarno. Mi seguiva fino alla porta dello spogliatoio continuando nelle proteste: ‘ma chi cazzo vi ci manda? Siete scarsi! Non capite un cazzo! Fate schifo!’ Anche alla riconsegna dei documenti veniva a chiedere insistentemente il perché della sua espulsione continuando ad offendere di nuovo: ‘Non capisci un cazzo, sei scarso arbitro di merda!!’ Veniva allontanato soltanto grazie all’intervento del dirigente accompagnatore della squadra ospitante che lo riusciva a tranquillizzare”; quanto al sig. Improta, “dopo la fine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi usava un linguaggio ingiurioso nei confronti del sottoscritto in 2 diverse circostanze, la prima nel corridoio che portava agli stessi dicendomi: ‘ma che cazzo fai, dai 3 minuti di recupero?, sei un incompetente, cambia lavoro’ e la seconda davanti alla porta dello spogliatoio della terna arbitrale: ‘vaffanculo imbecille’”.

La reclamante sostiene che il sig. Eugenio Galasso, dirigente di comprovata esperienza in ambito federale, non avrebbe assunto alcun comportamento ingiurioso o irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, essendosi egli limitato a chiedere insistentemente spiegazioni all’arbitro circa il tempo di recupero eccessivamente contenuto: comportamento tutt’al più qualificabile come lievemente irriguardoso e non già “gravemente irriguardoso” come previsto dall’art. 36 C.G.S.. Conclude pertanto per una riduzione della squalifica per un periodo non superiore ad un mese.

Quanto al sig. Improta Vincenzo, la reclamante sostiene che l’autore delle espressioni riportate dall’arbitro non fosse costui (Il quale si trovava ancora sul terreno di gioco), bensì il magazziniere, effettivamente presente negli spogliatoi. Conclude pertanto per la riduzione ad 1 mese o per l’annullamento della squalifica.

Entrambi i sanzionati hanno ribadito le proprie ragioni nel corso dell’udienza del 10.10.2024, presente il legale rappresentante della società sig. Arcangelo Sessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La posizione del sig. Eugenio Galasso.

La pretesa della società reclamante di voler circoscrivere il comportamento del sig. Galasso ad una mera protesta nei confronti dell’Arbitro, priva cioè di alcuna connotazione ingiuriosa o irriguardosa, risulta smentita dal referto di gara, quantomai preciso e puntuale in ordine alle plurime espressioni da costui profferite all’indirizzo del Direttore di gara. Tali espressioni, da qualificare pacificamente sia ingiuriose che irriguardose, integrano la fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. e legittimano pertanto la sanzione dell’inibizione per 2 mesi, quale minimo edittale, anche nel caso in cui (che comunque non ricorrerebbe nel caso di specie) la violazione fosse da qualificare come “lieve”, come sostenuto dalla reclamante.

La posizione del sig. Vincenzo Improta.

La società reclamante si è limitata a sostenere che le espressioni riferite dall’Arbitro sarebbero in realtà da attribuire al proprio magazziniere (non meglio identificato).

Sta di fatto, tuttavia, che a fronte del valore di piena prova che riveste il referto ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la reclamante non ha offerto alcun elemento suscettibile anche e solo di ipotizzare l’avvenuto scambio di persona: e ciò nonostante che la fattispecie consentisse l’eccezionale utilizzo di immagini televisive che, ad es., avrebbero potuto comprovare la permanenza del sig. Improta sul terreno di gioco anche nel post-partita. Significative, inoltre, le circostanze che la società non abbia inteso riferire il nominativo dell’ “altro soggetto riconducibile comunque alla società” e che abbia concluso anche per una riduzione della sanzione, conclusione evidentemente incompatibile con l’asserita, erronea imputazione dell’episodio ad altro soggetto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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