F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0018/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2024 – San Donato Tavarnelle SSD a RL
Decisione/0018/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0027/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)
Agostino Chiappiniello - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0027/CSA/2024-2025, proposto dalla società San Donato Tavarnelle SSD a RL in data 28.09.2024,
per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 25 del 24.09.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 10.10.2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 28.9.2024, a seguito di rituale preannuncio, la società San Donato Tavernelle ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 25 del 24.9.2024, con la quale è stata comminata al proprio allenatore sig. Vitaliano Bonucelli (con il medesimo reclamo, la società ha rinunziato ad impugnare la sanzione comminata al proprio dirigente sig. Bacci Filippo) la squalifica per sei giornate effettive di gara “per essere entrato, nel corso della gara, sul terreno di gioco protestando con termini irriguardosi all’indirizzo del Direttore di gara. Nonostante i richiami del Direttore di gara permaneva sul terreno di gioco, si allontanava solo alla notifica del provvedimento disciplinare. Al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi si avvicinava al Direttore di gara reiterando la condotta irriguardosa”.
Episodio occorso durante l’incontro San Donato Tavernelle – Orvietana Calcio, disputatosi a Tavernelle Val di Pesa (FI) il 22.9.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone E, così riferito dall’Arbitro nel proprio referto: “L’allenatore del San Donato Tavernelle, sig. Bonucelli Vitaliano, entrava sul TdG per protestare in maniera aggressiva nei confronti dell’arbitro in seguito a un provvedimento disciplinare per un suo calciatore. Urlando impediva all’AE di riprendere il gioco e il corso regolare della gara fino all’espulsione dello stesso. A fine gara arrivava nella zona spogliatoi e continuava a protestare contro l’arbitro impedendo quasi l’ingresso nello spogliatoio stesso”.
Su sollecitazione del Giudice Sportivo, l’Arbitro integrava il proprio referto, dichiarando che il Bonucelli era entrato sul terreno di gioco, cosi apostrofandolo: “stai rovinando una partita, incompetente, oggi prendi 8.1” e che “nonostante i miei inviti a calmarsi e a ritornare nell’area tecnica continua a stare sul tdg e a usare termini irriguardosi rivolgendosi anche alla tribuna. Al termine della gara continuava, raggiunta dalla tribuna alla zona spogliatoi, le sue proteste irriguardose nei confronti dell’AE”.
La reclamante lamenta l’eccessiva gravosità della sanzione, se rapportata ai fatti realmente accaduti e correttamente qualificati.
Sostiene difatti che la pronuncia delle frasi e la eccessiva permanenza sul terreno di gioco sarebbero state la causa stessa dell’espulsione del tecnico e che, in quanto comportamenti non succeduti alla suddetta espulsione, non giustificherebbero un aggravamento della sanzione per comportamento irriguardoso, da contenere pertanto in quattro giornate di squalifica ex art. 36, comma 1, C.G.S.. Del pari non sarebbe giustificato un aggravamento della sanzione per asserito comportamento irriguardoso al termine della gara, non avendo l’arbitro riferito di espressioni pronunciate al suo indirizzo, né altrimenti descritto tale comportamento.
Conclude pertanto la reclamante per la rideterminazione della squalifica inflitta al Bonucelli in 4 giornate effettive di gara ed in ogni caso in misura inferiore al provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
Dandosi atto della rinuncia ad impugnare la sanzione comminata al dirigente sig. Bacci Filippo, ritiene la Corte di dover condividere le censure mosse alla sanzione comminata al sig. Bonucelli Vitaliano.
Dalla lettura combinata del referto arbitrale e del relativo supplemento, si può agevolmente ricavare che la condotta del tecnico del San Donato Tavernelle, pur realizzatasi in più episodi (proteste, ingresso sul terreno di gioco, espressioni irriguardose, permanenza sul terreno di gioco), da un lato ha rappresentato il presupposto dell’espulsione al medesimo giustamente comminata, dall’altro lato può ritenersi esaurita in un unico contesto che integra gli estremi della condotta continuata, punibile con un’unica sanzione rapportabile al minimo edittale (non ravvisandosi elementi di particolare gravità).
Con riferimento invece all’ulteriore condotta posta in essere dal Bonucelli al termine della gara, non può non rilevarsi che l’Arbitro, nel proprio referto, riferisce solo di generiche proteste e di avergli “quasi” impedito l’ingresso negli spogliatoi. Sta di fatto che, dalla dinamica così riferita, ben può evincersi che il Bonuccelli si sarebbe frapposto tra il Direttore di gara e gli spogliatoi non già per impedirne l’ingresso, ma solo per poter esternare “frontalmente” le sue proteste. Del resto, di tale asserito comportamento ostruzionistico non vi è traccia nel supplemento di referto, così come non vi è alcuna specificazione delle espressioni che sarebbero state pronunciate al suo indirizzo, dandosi dà atto unicamente (e genericamente) di “proteste irriguardose”.
Per tali ragioni, la squalifica del sig. Bonuccelli Vitaliano può restare contenuta in 4 giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Prende atto della rinuncia per la posizione del sig. Filippo Bacci.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Vitaliano Bonucelli a 4 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce