F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0019/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2024 – Pro Sesto S.r.l.
Decisione/0019/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0029/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0029/CSA/2024-2025, proposto dalla società Pro Sesto S.r.l. in data 4.10.2024, per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 29 del 1.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del 10.10.2024 tenutasi in videoconferenza, il dott. Agostino Chiappiniello.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 4.10.2024, la società Pro Sesto S.r.l. (di seguito “Pro Sesto”) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 29 del 1.10.2024, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Santambrogio Alessandro in relazione alla gara Pro Sesto – Palazzolo 1913 del 27.09.2024, “Per aver a gioco fermo messo le mani intorno al collo di un avversario”.
La reclamante sostiene che la condotta del Santambrogio non sarebbe stata violenta, quanto qualificabile piuttosto come gravemente antisportiva, alla luce del referto arbitrale che, nell’attestare che a gioco fermo il Santambrogio ha messo le mani intorno al collo di un avversario, ha però anche cura di precisare che ciò è avvenuto “senza però recare dolore allo stesso”.
Conclude, pertanto, per la riduzione a 2 giornate effettive di gara della squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
La condotta tenuta dal Santambrogio può effettivamente essere derubricata a gravemente antisportiva alla luce del referto arbitrale invocato dalla Società reclamante, che esclude l’intendimento e la volontarietà di arrecare all’avversario qualunque tipo di danno personale o anche solo a porne in pericolo l’integrità fisica.
La sanzione va dunque ridotta a quella minima edittale prevista dall’art. 39, comma 1, C.G.S.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce