F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0020/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2024 – Orvietana Calcio s.r.l. – calciatore Irimia David Paul
Decisione/0020/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0023/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0023/CSA/2024-2025, proposto dalla società Orvietana Calcio srl in data 01.10.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 09 del 24 settembre 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 ottobre 2024, l’Avv. Stefano Agamennone; udito l’Avv Andrea Solini Colalè per la reclamante.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Orvietana Calcio srl in data 1.10.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Irimia David Paul, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato Juniores Under 19 girone H, Orvietana Calcio srl / A.S.D. Roma City F.C. del 21.09.2024.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, spintonato un avversario sul petto facendolo cadere a terra”.
E’ scritto nel referto di gara “…spinge violentemente un avversario a terra impattandolo su petto con entrambe le mani.”
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riforma della “decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica al calciatore Irimia David Paul in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, con la derubricazione della condotta in antisportiva e/o l’applicazione dell’attenuante ex art 13 del CGS”
Secondo la Orvietana Calcio srl il calciatore Irimia non avrebbe tenuto una “condotta volontaria e/o colposa, finalizzata a far male all’avversario essendosi limitato, sicuramente con troppa foga, a fronteggiare sì l’avversario ma solo con la parte del corpo del proprio petto, quindi tenendo le mani larghe e distanti dal corpo proprio per evitare di far male all’avversario”. La prova dell’assenza di violenza sarebbe data dal fatto che il calciatore che ha subito il fallo non ha riportato “né dolore né lesioni ed è uscito dal campo festeggiando con i compagni”.
In assenza dei presupposti della condotta violenta, mirata ad arrecare con intenzionalità danno all’avversario, la reclamante ha chiesto la derubricazione nel comportamento gravemente antisportivo con riduzione delle giornate di squalifica comminate e/o con l’applicazione in subordine dell’attenuante prevista dall’art. 13 del C.G.S
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 ottobre 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
Dalla descrizione dei fatti, così come operata da parte del direttore di gara, emerge che il Sig Irimia David Paul, in occasione dell’episodio che ha determinato la sua espulsione, non ha tenuto una condotta violenta, caratterizzata da aggressività e/o da volontà di produrre danni o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, quanto piuttosto una condotta gravemente antisportiva che l’art 39 comma 1 CGS sanziona, nella misura minima, con la squalifica per due giornate .
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Orvietana Calcio srl è accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce