F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0020/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2024 – Orvietana Calcio s.r.l. – calciatore Irimia David Paul

Decisione/0020/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0023/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0023/CSA/2024-2025, proposto dalla società Orvietana Calcio srl in data 01.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 09 del 24 settembre 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 ottobre 2024, l’Avv. Stefano Agamennone; udito l’Avv Andrea Solini Colalè  per la reclamante.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Orvietana Calcio srl in data 1.10.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Irimia David Paul, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato Juniores Under 19 girone H,  Orvietana Calcio srl / A.S.D. Roma City F.C. del 21.09.2024.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per  avere, a gioco fermo, spintonato un avversario sul petto facendolo cadere a terra”.

E’ scritto nel referto di gara “…spinge violentemente un avversario a terra impattandolo su petto con entrambe le mani.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riforma della “decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica al calciatore Irimia David Paul in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, con la derubricazione della condotta in antisportiva e/o l’applicazione dell’attenuante ex art 13 del CGS”

Secondo la Orvietana Calcio srl il calciatore  Irimia non avrebbe tenuto una “condotta volontaria e/o colposa, finalizzata a far male all’avversario essendosi limitato, sicuramente con troppa foga, a fronteggiare sì l’avversario ma solo con la parte del corpo del proprio petto, quindi tenendo le mani larghe  e distanti dal corpo proprio per evitare di far male all’avversario”. La prova dell’assenza di violenza sarebbe data dal fatto che il calciatore che ha subito il fallo  non ha riportato “né dolore né lesioni  ed è uscito dal campo festeggiando con i compagni”.

In assenza dei presupposti della condotta violenta, mirata ad arrecare con intenzionalità danno all’avversario,  la reclamante ha chiesto la derubricazione nel  comportamento gravemente antisportivo con riduzione delle giornate di squalifica comminate e/o con l’applicazione in subordine  dell’attenuante prevista dall’art. 13 del C.G.S

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 ottobre 2024, il ricorso è stato   ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Dalla descrizione dei fatti, così come  operata da parte del direttore di gara,  emerge che il  Sig Irimia David Paul, in occasione dell’episodio che ha determinato la sua espulsione,  non ha tenuto una condotta violenta, caratterizzata da aggressività e/o da volontà di produrre danni o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, quanto piuttosto una condotta gravemente antisportiva che l’art 39 comma  1 CGS  sanziona, nella misura minima, con la squalifica per due giornate .

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Orvietana Calcio srl è accolto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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